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29 agosto 1940
29 agosto 1940
Art. 1.
La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.
La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Napoli, sentenza 13/10/2022, n. 4946Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa TE EL, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 della legge n. 77/2020 (di conversione del d.l. n. 34/2020), in modifica dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (convertito in legge n. 27/2020) e dell'art. 7 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 e successiva disciplina emergenziale, in data 13/10/2022, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al NRG 416 dell'anno 2020 del Ruolo generale LAVORO TRA rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO PATTI presso Parte_1 il cui studio è elettivamente domiciliato, come da …Leggi di più...
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