Art. 1.
La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.
La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.