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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 26/03/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 458/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale e divorzio congiunto tra
( ), cittadino italiano, nato a [...]_1 C.F._1
Puglia (BA) in data 26.06.1974, residente in [...], difeso e rappresentato dall'avv. Flavia Torresani ( ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Cles (TN) - Piazza Navarrino n. 13, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
( ), cittadina italiana, nata a [...] C.F._3
Canosa di Puglia (BA) in data 22.08.1984, residente in [...], difesa e rappresentata dall'avv. Sara Graziadei, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Denno (TN) - Via AR Battisti n. 2, giusta procura alle liti allegata al ricorso con l'intervento del
Pubblico Ministero CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19-03-
2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 03-02-2025.
All'udienza del 19-03-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) affidare la figlia minore
(nata in data [...]) ad entrambi i genitori (cd. affido condiviso), con Per_1
residenza anagrafica e collocazione prevalente presso il padre;
3) assegnare la casa familiare, sita nel comune di Sanzeno (TN) a che, giusto quanto convenuto Parte_1
nel presente ricorso, ne diverrà proprietario esclusivo, completa di arredi e corredi, fatta eccezione dei beni personali della moglie;
nel predetto immobile manterranno la residenza i figli , AR e;
4) ha già trasferito il proprio Per_2 Per_1 Controparte_1
domicilio in un appartamento occupato a titolo di locazione in Cavareno (TN); 5) tenuto conto dell'età della figlia minorenne, disporre che le visite tra la stessa e la madre avverranno liberamente, sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa, con preventiva comunicazione tra gli stessi genitori, con congruo preavviso;
6) porre a carico di l'obbligo di versamento a titolo di contributo nel mantenimento della Controparte_1
somma mensile di euro 100,00 ciascuno per i figli AR e (complessivi euro Per_1
200,00), nulla invece in favore del figlio;
7) le spese straordinarie relative ai figli Per_2
AR e faranno capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno, con rinvio alle Per_1
Linee Guida del C.N.F. per quanto concerne la loro individuazione e le loro modalità di concertazione, specificando che va considerata spesa straordinaria già concordata quella relativa al conseguimento della patente di guida per le pezze giustificative relative Per_1
alle spese straordinarie da sostenersi per i figli dovranno recare i dati degli stessi e l'indicazione del loro codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi i genitori le detrazioni fiscali, che avverranno sulla base di quanto stabilito al presente punto;
8) disporre che i sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole - assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. - saranno riscossi integralmente da
; 9) le detrazioni fiscali per il carico dei figli competeranno al 50% ai Parte_1
genitori; 10) e , ai fini della tutela economico Parte_1 Controparte_1
patrimoniale della famiglia, al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali nascenti da detto rapporto ed i diritti legati all'aver partecipato alla costruzione della casa familiare, concordano di definire ogni questione relativa alla titolarità e possesso della casa già familiare e annessi, nonché con riferimento alle somme ivi investite, come di seguito specificato: a) ( ), nata a [...]_1 C.F._3
(BA) in data 22.08.1984, residente in [...], trasferisce la propria quota di comproprietà delle pp.mm. 1, 4 e 6 p.ed. 173 P.T. 403 II e della p.f. 139/9 in P.T. 342 II tutte in C.C. Sanzeno, a ( ), nato a [...] C.F._1
Canosa di Puglia (BA) in data 26.06.1974, residente in [...]; b) conferma di accettare il trasferimento delle quote dei beni immobili Parte_1
sopra precisati e chiede il beneficio tributario con riferimento alla p.m. 4 p.ed. 173 P.T. 403
II C.C. Sanzeno, in quanto tale immobile costituisce prima casa, sussistendone i requisiti di legge;
c) i beni immobili sopra descritti risultano censiti come segue:
• p.ed. 173 p.m. 1 P.T. 403 II C.C. Sanzeno: sub 14, foglio 1, p.m. 1, categoria A/10, classe
1, consistenza 1 vani, superficie 22 mq, rendita euro 229,82;
• p.ed. 173 p.m. 4 P.T. 403 II C.C. Sanzeno: sub 4, foglio 1, p.m. 4, categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, superficie 168 mq, rendita euro 578,43; sub 18, foglio 1, p.m. 4, categoria
C/6, classe 5, consistenza 67 mq, superficie 69 mq, rendita euro 138,41;
• p.ed. 173 p.m. 6 P.T. 403 II C.C. Sanzeno: sub 6, foglio 1, p.m. 6, categoria A/2, classe 4, consistenza 3 vani, superficie 79 mq, rendita euro 216,91;
• p.f. 139/9 P.T. 403 II C.C. Sanzeno: strada, superficie 201 mq;
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27.02.1985 n. 52, le parti dichiarano e prendono atto che i dati di identificazione catastale e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono difformità rilevanti tali, cioè, da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa, precisando che le suddette unità immobiliari risultano raffigurate nelle seguenti planimetrie catastali:
p.m. 1 sub 14: variazione prot. n. 536/2008, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Cles in data 27.02.2008, in atti in data 3.03.2008, presentata dal geom. , iscritto CP_2
all'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento;
p.m. 4 sub 4: accatastamento prot. n. 199/2008, depositata presso l'Ufficio del Catasto di
Cles in data 30.01.2008, in atti in pari data, presentata dal geom. , iscritto CP_2
all'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento;
p.m. 4 sub 18: variazione prot. n. 1980/2016, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Cles in data 21.12.2016, in atti in pari data, e variazione di porzioni materiali prot. n. 475/2017, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Cles in data 18.05.2017, in atti in pari data, presentate dal geom. , iscritto all'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati CP_2
della Provincia di Trento;
p.m. 6 sub 6: accatastamento prot. n. 200/2008, depositata presso l'Ufficio del Catasto di
Cles in data 30.01.2008, in atti in pari data, presentata dal geom. , iscritto CP_2 all'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trento;
p.m. 6 sub 19: variazione prot. n. 1980/2016, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Cles in data 21.12.2016, in atti in pari data, e variazione di porzioni materiali prot. n. 475/2017, depositata presso l'Ufficio del Catasto di Cles in data 18.05.2017, in atti in pari data, presentate dal geom. , iscritto all'Ordine dei Geometri e Geometri Laureati CP_2
della Provincia di Trento;
d) l'oggetto del trasferimento qui previsto viene convenuto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza e pertinenza, usi, azioni, servitù ed altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza risultante al Libro
Fondiario competente e con tutti i diritti relativi e per legge congiunti;
e) , consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. Controparte_1
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le opere di costruzione del fabbricato oggetto del presente atto sono state realizzate in forza di concessioni edilizie elencate di seguito:
• concessione edilizia n. 89/2005 dd. 16.11.2005;
• denuncia di inizio attività n. 64/2007 dd. 9.11.2007;
• denuncia di inizio attività n. 67/2007 dd. 28.11.2007,
provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di Sanzeno e che successivamente non sono state realizzate opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali o comunque opere per le quali si rendesse necessario il rilascio di concessione edilizia;
f) per quanto necessario le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore per la conclusione del presente accordo;
g) per quanto necessario, ai sensi del D.L. 145/2013, , già comproprietario, Parte_1
dichiara di aver ricevuto da le informazioni e la documentazione Controparte_1
comprensiva degli attestati di prestazione energetica rispettivamente dd. 3.07.2024, redatto dall'ing. che si allega in copia al presente atto, relativo alla p.ed. 173 Persona_3
pp.mm. 4 in P.T. 403 II C.C. Sanzeno, tuttora in corso di validità, non essendo intervenute modifiche (doc. 9);
h) le parti evidenziano che trattandosi di atto stipulato all'interno del procedimento di separazione dei coniugi, ai fini della tutela economico patrimoniale della famiglia, non è soggetto alle normali imposte di registro, ipotecaria e catastale;
si chiede conseguentemente l'applicazione di tutte le agevolazioni di cui alla Legge 6.03.1987 n. 74;
i) il presente atto costituisce titolo per l'intavolazione del trasferimento di proprietà di cui al presente punto 10., che verrà effettuata dall'avv. Flavia Torresani con notifica del relativo decreto a mani della stessa e con esonero per il Conservatore Tavolare da ogni relativa responsabilità;
j) si impegna sin d'ora a formalizzare il trasferimento delle proprie Controparte_1
quota di comproprietà, come previsto nel presente atto, innanzi ad un Notaio, con assunzione di ogni relativo onere da parte di , qualora - per qualsiasi motivo - non Parte_1
risultasse possibile perfezionare l'accordo qui convenuto all'interno del procedimento di separazione congiunta;
l'atto notarile e la successiva intavolazione dovranno intervenire al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
k) rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale;
Controparte_1
l) si allega al presente ricorso certificato di destinazione urbanistica relativa alla p.f. 139/9
(doc. 10) rilasciato dal Comune di Sanzeno in data 11.12.2024 e Controparte_1
dichiara che successivamente al rilascio dell'allegato certificato non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici (D.P.R. 380/2001 art. 30);
10) si assume in via esclusiva il pagamento dei mutui ipotecari, nella rata Parte_1
di competenza, iscritti tavolarmente sub G.N. 1658/7 dd. 14.11.2005 e G.N. 325/13 dd.
8.02.2008, rispettivamente rapporto n. 000/3251697/000 e 000/3593342/000 accesi con
CR CA S.p.a. (doc. 11), con conseguente totale liberazione di CP_1
da ogni obbligazione relativa a detti finanziamenti in corso, come risulta dalla
[...]
dichiarazione CR dd.
3.12.2024 che si allega (doc. 12);
11) per la definizione di ogni questione economica tra i ricorrenti, legata anche al trasferimento della quota di comproprietà da a Controparte_1 Parte_1
previsto nel presente ricorso, quest'ultimo verserà alla moglie, entro 10 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00)
a mezzo bonifico bancario;
12) rinuncia a qualsiasi pretesa economica relativa all'acquisto e Controparte_1
costruzione dell'immobile ed alle spese sostenute nel corso del matrimonio, dichiarando di non aver nulla a pretendere nei confronti di per ragioni comunque legate Parte_1
al vincolo matrimoniale e agli acquisti effettuati nel corso dello stesso, salvo il pieno rispetto di quanto qui pattuito al punto 10) e 11);
13) a sua volta dichiara di nulla avere a pretendere da Parte_1 CP_1
per titolo nascente dal matrimonio, nemmeno in relazione alle rate pregresse dei
[...]
mutui identificati negli articoli che precedono, salvo il pieno rispetto di quanto qui pattuito al punto 9); 14) i ricorrenti, anche in considerazione di quanto concordato nelle presenti condizioni, confermano di aver già risolto tra loro ogni questione economica relativa al matrimonio, alla comproprietà dell'immobile oggetto del trasferimento e ad eventuali acquisti effettuati in regime di comunione dei beni, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
15) l'autovettura Fiat Bravo targata DT 194 DD di proprietà di viene Parte_1
trasferita a , la quale si assume ogni onere (assicurazione, bollo, Controparte_1
manutenzione) inerente detto veicolo dalla data di sottoscrizione del presente ricorso con onere di effettuare il trasferimento a proprio nome entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
l'autovettura Suzuki targata DE 823 BP già intestata a rimane in esclusiva Parte_1
proprietà dello stesso;
l'autovettura Fiat Panda targata EY 027 LZ di proprietà di rimane Controparte_1
nella disponibilità ed utilizzo dei figli;
provvederanno alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria i genitori con la quota del 50% ciascuno, fino a quando uno dei figli diverrà economicamente autosufficiente e quindi se ne assumerà ogni onere, divenendone anche proprietario per trasferimento effettuato da , a titolo gratuito ma con Controparte_1
oneri economici a carico del figlio stesso;
16) e sosterranno ciascuno le competenze e spese Parte_1 Controparte_1 del proprio difensore per l'intera procedura, con la precisazione che le competenze e spese relative al trasferimento immobiliare e la conseguente intavolazione vengono assunte in via esclusiva da;
Parte_1
17) l'avv. Flavia Torresani e l'avv. Sara Graziadei sottoscrivono il ricorso anche ai fini della rinuncia alla solidarietà ex art. 13 comma VIII Legge Professionale”.
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né al buon costume nè all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa. Previa rimessione sul ruolo con separata ordinanza, la causa dovrà, inoltre, proseguire, avendo le parti, nel medesimo ricorso, richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 03-02-2025, riportate in parte motiva e come integrate all'udienza del 19-03-2025;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 28 dicembre 2002 in Canosa Di Puglia, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Canosa Di Puglia al n.
1 - P. II – Serie
A, Anno 2002).
Rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 24 marzo 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi