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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/02/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1208/2024 promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Orietta FINCO
ATTORE
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: l'attrice insiste per le conclusioni di cui al ricorso emendate alla memoria integrativa con precipuo riguardo al solo affido del minore, che da condiviso viene richiesto esclusivo.
Conclusioni del ricorso:
“- che il Tribunale Ordinario di Vicenza, nominato il Giudice delegato, fissata udienza di comparizione personale delle parti, assegnato il termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, voglia, in legittimo contraddittorio o dichiarata contumacia accogliere le pagina 1 di 5 seguenti domande:
1) disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, tranne che per gli atti di ordinaria amministrazione con riferimento ai quali la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi in cui sono con il minore;
2) stabilire che il minore continuerà ad abitare presso la madre e con essa manterrà Persona_1 la residenza;
3) stabilire che entrambi i genitori si impegnino a garantire al minore figlio cura, educazione, istruzione e assistenza morale, secondo le proprie capacità e di permettergli di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Circa le modalità di visita, data la tenerissima età del minore, allo stato, si ripropongono quelle già in atto e descritte nel presente Ricorso e che, come detto, vedono il minore gestito dalla madre con la nonna e la bisnonna paterne, fermo restando che nel preminente interesse del minore figlio i genitori potranno concordare anche tempi e modalità diverse da quelle descritte. La ricorrente non si oppone a che il convenuto possa gradualmente avere con sé il minore, secondo orari che verranno concordati tra essi genitori;
in particolare in caso di mancato accordo tra genitori, si attueranno le seguenti modalità: il padre nel periodo scolastico potrà vedere e avere con sé il figlio un pomeriggio a settimana per 2-3 ore dopo la fine dell'orario scolastico del minore e lavorativo del padre e sino alle
21 quando il minore andrà riportato alla madre per il pernottamento;
il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 9 del mattino alle 21 di sera;
durante le vacanze estive, quando il minore si sarà abituato a pernottare anche col padre, questi potrà avere con sé il minore figlio per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicare alla madre entro la fine del mese di aprile. Il padre potrà avere durante le vacanze natalizie il minore figlio per una settimana ad anni alterni comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. 5) Il convenuto verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento del minore figlio l'importo di € 400,00 oltre la metà delle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da protocollo in atto del Tribunale di Vicenza;
6) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, precisando che durante le vacanze ed i giorni di visita ciascun genitore potrà telefonare all'altro o al figlio (quando sarà in grado) una volta al giorno.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni della memoria integrativa:
“Alla luce del comportamento tenuto dal Resistente, che, chiamato in causa con regolare notifica del
Ricorso-Decreto di fissazione udienza, non è comparso all'udienza fissata a fini “conciliativi”, la
Ricorrente intende modificare la domanda di affidamento del minore figlio da CP_1
“condiviso” a “esclusivo” e chiede appunto al Tribunale che venga disposto l'affido esclusivo di alla madre che eserciterà in via “esclusiva” la responsabilità genitoriale ex art. 337 Persona_1 quater c.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 chiedeva la regolamentazione del regime di Parte_1 affidamento e mantenimento del figlio minore esponendo: di aver conosciuto Per_1 CP_1
nel 2017 e di aver intrapreso una relazione sentimentale con il medesimo nel 2018 da cui era
[...] nato il piccolo in data 1.2.2021. Lamentava che il convenuto aveva sempre dimostrato Per_1 contrarietà alla gravidanza, che comunicava tardivamente anche ai propri genitori. Dopo la nascita del bambino l'attrice si recava a vivere con i propri genitori a Brescia ed il convenuto si recava occasionalmente a visitare lei ed il figlio nel fine settimana. Successivamente, le parti decidevano di tentare una convivenza nell'interesse del minore presso la residenza del convenuto in Santorso (VI), che tuttavia naufragava dopo soli sei mesi. L'attrice decideva comunque di trovarsi un appartamento nelle vicinanze per favorire il rapporto padre – figlio. Il padre corrispondeva alla madre per il mantenimento del bambino euro 1.000,00 al mese per il primo anno di vita, poi fino a giugno 2023 nulla. A giugno 2023 versava così euro 1.250,00 per i mesi arretrati da gennaio a giugno 2023 ed altresì euro 250,00 in data 5.6.2023, euro 250,00 in data 18.7.2023, euro 250,00 il 26.9.2023 ed euro 250,00 il
17.10.2023. Dopo più nulla.
Il minore veniva gestito interamente nella quotidianità dalla madre con la collaborazione della nonna e bisnonna paterna sia durante la settimana sia nei weekend, talvolta il padre riportava il bambino a casa della madre nei fine settimana. I nonni materni risiedendo a Brescia si trovavano lontani e non rappresentavano alcuna fonte di supporto nella gestione del bambino. Evidenziava di sostenere gli esborsi mensili di euro 350,00 per canone di locazione ed euro 190,00 per la scuola materna del figlio.
All'udienza “filtro” del 28/05/2024 il Giudice, dato atto di non poter effettuare il tentativo di conciliazione data l'assenza del convenuto, rinviava all'udienza del 01/10/2024 per la comparizione delle parti, assegnando a parte attrice termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del verbale d'udienza e a parte convenuta termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per la costituzione, nonché assegnando alle parti i termini di legge anteriori all'udienza fissata per le ulteriori memorie.
Con successiva memoria depositata in data 19/07/2024, l'attrice, in considerazione dell'inadempimento di all'obbligo di corrispondere il contributo per mantenimento del figlio minore CP_1 già dal mese di ottobre 2023 ed altresì della sua condotta processuale, modificava la Per_1 domanda di affidamento del figlio minore da condiviso ad esclusivo ex art. 337 quater c.c..
All'udienza del 01/10/2024 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, alla successiva udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 17/12/2024, ne dichiarava la contumacia. L'attrice così insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole ed il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Va anzitutto messo in luce che per esplicito dettato legislativo di cui all'art. 334 quater co. 1 c.c., la regola principe dell'affido condiviso del minore trova eccezione nel sol qual caso tale ipotesi costituisca detrimento o vada contro l'interesse del medesimo (cfr. Tribunale Bologna, Sez. I, Sentenza,
04/04/2023: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli, quale modello che meglio garantisce il diritto alla cosiddetta bi-genitorialità, può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia pagina 3 di 5 di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”).
Sicché, avuto riguardo al caso di specie, siffatta specie non sussiste.
L'attrice chiede l'affido esclusivo lamentando un comportamento di sostanziale totale disinteresse del padre rispetto al piccolo anche legato al fatto che nel presente giudizio egli ha deciso di non Per_1 costituirsi, e così di prendere posizione, oltre che perché non avrebbe dato continuità agli incontri con il medesimo, che si lamentano avvenire solo sporadicamente nei fini settimana, quantomeno prima del tentativo di convivenza delle parti.
Anche dal punto di vista economico viene lamentata non continuità dei pagamenti del contributo al mantenimento;
poi da ottobre 2023 nulla. Anche per questa ragione l'attrice chiede un affidamento esclusivo.
Orbene, per stessa prospettazione di , il disinteresse del convenuto e padre di Parte_1 Per_1 non assume caratteri di assolutezza e gravità tali da giustificare la richiesta formulata da ultimo in punto di affido.
Deve in effetti osservarsi che l'attrice dà atto che ha comunque frequentato pur CP_1 sporadicamente nei primi anni di vita, disponendo altresì in favore della madre di cospicui Per_1 assegni di mantenimento, a detta sua per circa euro 1.000,00 al mese per quasi un anno intero (il primo di vita del bambino). Anche successivamente sono comunque intervenuti dei pagamenti, dei quali deve tenersi in debito conto al fine di prendere in esame la richiesta della parte, che invece deduce la totale assenza del padre nella vita del minore.
Non solo.
evidenzia in ricorso che la madre e nonna di partecipano attivamente Parte_1 CP_1 nella gestione quotidiana del minore, presso cui passa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino al termine dell'orario di lavoro dell'attrice alle 18.30/19.00. Anche nei fine settimana, dal sabato ad ore 9.00 fino al giorno successivo della domenica ad ore 9.00 il minore trascorre il tempo presso la casa della nonna e bisnonna paterna. La settimana successiva il minore passa con le nonne la sola giornata della domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Persino ammette parte attrice, che il convenuto riporta talvolta a casa della madre Per_1
Ciò a voler significare, in assenza di istanze istruttorie a riguardo formulate, che appare allo stato inverosimile che il convenuto ad oggi si sia totalmente estraniato dalla gestione e frequentazione del figlio minore, condividendo la residenza con quella dei propri genitori presso cui il minore trascorre buona parte del tempo (cfr. doc. 4 attrice).
In buona sostanza, i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre non sussistono. Diversamente, va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore la prevalente Per_1 collocazione dello stesso presso la madre, nonché la disciplina dei tempi di visita in favore del padre così come formulati in ricorso, trattandosi di tempi di visita sostanzialmente standard che ben tengono conto della tenera età del bambino e restano attagliate alle sue esigenze educative e di crescita.
Quando al profilo economico del contributo del mantenimento, in assenza di richieste istruttorie volte ad accertare quale la reale consistenza del patrimonio del convenuto, nonché in assenza di altra rilevante documentazione a riguardo, tenuto conto invece della dichiarazione dei redditi prodotta dalla attrice riferita all'anno 2023 - dalla quale si evince l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pagina 4 di 5 determinato di retribuito annualmente con euro 8.487,58 (cfr. doc. 5 attrice) –, Parte_1 dell'estratto conto prodotto – dal quale si evince la spese sostenuta mensilmente per il canone di locazione di euro 350,00 e per la retta dell'asilo del minore da euro 357,00 ad euro 430,00 (cfr. doc. 6 attrice), nonché ancora tenuto conto dell'età del minore e delle sue attuali esigenze e necessità di vita e comunque rilevata la potenziale capacità lavorativa del convenuto, il Tribunale ritiene congruo porre il pagamento a carico di di un assegno di mantenimento per la prole di euro 250,00 al CP_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto e della soccombenza della attrice quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1. AFFIDA il minore in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Parte_1 CP_1
, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vedere e
[...] tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, ovverossia il padre nel periodo scolastico potrà vedere e avere con sé il figlio un pomeriggio a settimana per 2-3 ore dopo la fine dell'orario scolastico del minore e lavorativo del padre e sino alle 21 quando il minore andrà riportato alla madre per il pernottamento;
il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 9 del mattino alle 21 di sera;
durante le vacanze estive, questi potrà avere con sé il minore figlio per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicare alla madre entro la fine del mese di aprile. Il padre potrà avere durante le vacanze natalizie il minore figlio per una settimana ad anni alterni comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
2. PONE a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario per il CP_1 minore a favore di di euro 250,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Parte_1
Protocollo del Tribunale.
3. NULLA sulle spese.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del giorno 18/02/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1208/2024 promossa da
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Orietta FINCO
ATTORE
contro
, C.F. , nato a [...] il [...], contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: l'attrice insiste per le conclusioni di cui al ricorso emendate alla memoria integrativa con precipuo riguardo al solo affido del minore, che da condiviso viene richiesto esclusivo.
Conclusioni del ricorso:
“- che il Tribunale Ordinario di Vicenza, nominato il Giudice delegato, fissata udienza di comparizione personale delle parti, assegnato il termine per la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto, voglia, in legittimo contraddittorio o dichiarata contumacia accogliere le pagina 1 di 5 seguenti domande:
1) disporre l'affido condiviso di ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, tranne che per gli atti di ordinaria amministrazione con riferimento ai quali la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi in cui sono con il minore;
2) stabilire che il minore continuerà ad abitare presso la madre e con essa manterrà Persona_1 la residenza;
3) stabilire che entrambi i genitori si impegnino a garantire al minore figlio cura, educazione, istruzione e assistenza morale, secondo le proprie capacità e di permettergli di mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) Circa le modalità di visita, data la tenerissima età del minore, allo stato, si ripropongono quelle già in atto e descritte nel presente Ricorso e che, come detto, vedono il minore gestito dalla madre con la nonna e la bisnonna paterne, fermo restando che nel preminente interesse del minore figlio i genitori potranno concordare anche tempi e modalità diverse da quelle descritte. La ricorrente non si oppone a che il convenuto possa gradualmente avere con sé il minore, secondo orari che verranno concordati tra essi genitori;
in particolare in caso di mancato accordo tra genitori, si attueranno le seguenti modalità: il padre nel periodo scolastico potrà vedere e avere con sé il figlio un pomeriggio a settimana per 2-3 ore dopo la fine dell'orario scolastico del minore e lavorativo del padre e sino alle
21 quando il minore andrà riportato alla madre per il pernottamento;
il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 9 del mattino alle 21 di sera;
durante le vacanze estive, quando il minore si sarà abituato a pernottare anche col padre, questi potrà avere con sé il minore figlio per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicare alla madre entro la fine del mese di aprile. Il padre potrà avere durante le vacanze natalizie il minore figlio per una settimana ad anni alterni comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo. 5) Il convenuto verserà alla ricorrente a titolo di mantenimento del minore figlio l'importo di € 400,00 oltre la metà delle spese mediche e scolastiche straordinarie, come da protocollo in atto del Tribunale di Vicenza;
6) I genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura, precisando che durante le vacanze ed i giorni di visita ciascun genitore potrà telefonare all'altro o al figlio (quando sarà in grado) una volta al giorno.
7) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Conclusioni della memoria integrativa:
“Alla luce del comportamento tenuto dal Resistente, che, chiamato in causa con regolare notifica del
Ricorso-Decreto di fissazione udienza, non è comparso all'udienza fissata a fini “conciliativi”, la
Ricorrente intende modificare la domanda di affidamento del minore figlio da CP_1
“condiviso” a “esclusivo” e chiede appunto al Tribunale che venga disposto l'affido esclusivo di alla madre che eserciterà in via “esclusiva” la responsabilità genitoriale ex art. 337 Persona_1 quater c.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
pagina 2 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/03/2024 chiedeva la regolamentazione del regime di Parte_1 affidamento e mantenimento del figlio minore esponendo: di aver conosciuto Per_1 CP_1
nel 2017 e di aver intrapreso una relazione sentimentale con il medesimo nel 2018 da cui era
[...] nato il piccolo in data 1.2.2021. Lamentava che il convenuto aveva sempre dimostrato Per_1 contrarietà alla gravidanza, che comunicava tardivamente anche ai propri genitori. Dopo la nascita del bambino l'attrice si recava a vivere con i propri genitori a Brescia ed il convenuto si recava occasionalmente a visitare lei ed il figlio nel fine settimana. Successivamente, le parti decidevano di tentare una convivenza nell'interesse del minore presso la residenza del convenuto in Santorso (VI), che tuttavia naufragava dopo soli sei mesi. L'attrice decideva comunque di trovarsi un appartamento nelle vicinanze per favorire il rapporto padre – figlio. Il padre corrispondeva alla madre per il mantenimento del bambino euro 1.000,00 al mese per il primo anno di vita, poi fino a giugno 2023 nulla. A giugno 2023 versava così euro 1.250,00 per i mesi arretrati da gennaio a giugno 2023 ed altresì euro 250,00 in data 5.6.2023, euro 250,00 in data 18.7.2023, euro 250,00 il 26.9.2023 ed euro 250,00 il
17.10.2023. Dopo più nulla.
Il minore veniva gestito interamente nella quotidianità dalla madre con la collaborazione della nonna e bisnonna paterna sia durante la settimana sia nei weekend, talvolta il padre riportava il bambino a casa della madre nei fine settimana. I nonni materni risiedendo a Brescia si trovavano lontani e non rappresentavano alcuna fonte di supporto nella gestione del bambino. Evidenziava di sostenere gli esborsi mensili di euro 350,00 per canone di locazione ed euro 190,00 per la scuola materna del figlio.
All'udienza “filtro” del 28/05/2024 il Giudice, dato atto di non poter effettuare il tentativo di conciliazione data l'assenza del convenuto, rinviava all'udienza del 01/10/2024 per la comparizione delle parti, assegnando a parte attrice termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per la notifica del ricorso e del verbale d'udienza e a parte convenuta termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per la costituzione, nonché assegnando alle parti i termini di legge anteriori all'udienza fissata per le ulteriori memorie.
Con successiva memoria depositata in data 19/07/2024, l'attrice, in considerazione dell'inadempimento di all'obbligo di corrispondere il contributo per mantenimento del figlio minore CP_1 già dal mese di ottobre 2023 ed altresì della sua condotta processuale, modificava la Per_1 domanda di affidamento del figlio minore da condiviso ad esclusivo ex art. 337 quater c.c..
All'udienza del 01/10/2024 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica al convenuto e, alla successiva udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 17/12/2024, ne dichiarava la contumacia. L'attrice così insisteva per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole ed il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio.
* * *
Va anzitutto messo in luce che per esplicito dettato legislativo di cui all'art. 334 quater co. 1 c.c., la regola principe dell'affido condiviso del minore trova eccezione nel sol qual caso tale ipotesi costituisca detrimento o vada contro l'interesse del medesimo (cfr. Tribunale Bologna, Sez. I, Sentenza,
04/04/2023: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli, quale modello che meglio garantisce il diritto alla cosiddetta bi-genitorialità, può essere derogata solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia pagina 3 di 5 di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”).
Sicché, avuto riguardo al caso di specie, siffatta specie non sussiste.
L'attrice chiede l'affido esclusivo lamentando un comportamento di sostanziale totale disinteresse del padre rispetto al piccolo anche legato al fatto che nel presente giudizio egli ha deciso di non Per_1 costituirsi, e così di prendere posizione, oltre che perché non avrebbe dato continuità agli incontri con il medesimo, che si lamentano avvenire solo sporadicamente nei fini settimana, quantomeno prima del tentativo di convivenza delle parti.
Anche dal punto di vista economico viene lamentata non continuità dei pagamenti del contributo al mantenimento;
poi da ottobre 2023 nulla. Anche per questa ragione l'attrice chiede un affidamento esclusivo.
Orbene, per stessa prospettazione di , il disinteresse del convenuto e padre di Parte_1 Per_1 non assume caratteri di assolutezza e gravità tali da giustificare la richiesta formulata da ultimo in punto di affido.
Deve in effetti osservarsi che l'attrice dà atto che ha comunque frequentato pur CP_1 sporadicamente nei primi anni di vita, disponendo altresì in favore della madre di cospicui Per_1 assegni di mantenimento, a detta sua per circa euro 1.000,00 al mese per quasi un anno intero (il primo di vita del bambino). Anche successivamente sono comunque intervenuti dei pagamenti, dei quali deve tenersi in debito conto al fine di prendere in esame la richiesta della parte, che invece deduce la totale assenza del padre nella vita del minore.
Non solo.
evidenzia in ricorso che la madre e nonna di partecipano attivamente Parte_1 CP_1 nella gestione quotidiana del minore, presso cui passa tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, dall'uscita da scuola alle ore 16.00 fino al termine dell'orario di lavoro dell'attrice alle 18.30/19.00. Anche nei fine settimana, dal sabato ad ore 9.00 fino al giorno successivo della domenica ad ore 9.00 il minore trascorre il tempo presso la casa della nonna e bisnonna paterna. La settimana successiva il minore passa con le nonne la sola giornata della domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00. Persino ammette parte attrice, che il convenuto riporta talvolta a casa della madre Per_1
Ciò a voler significare, in assenza di istanze istruttorie a riguardo formulate, che appare allo stato inverosimile che il convenuto ad oggi si sia totalmente estraniato dalla gestione e frequentazione del figlio minore, condividendo la residenza con quella dei propri genitori presso cui il minore trascorre buona parte del tempo (cfr. doc. 4 attrice).
In buona sostanza, i presupposti per l'affido esclusivo del minore alla madre non sussistono. Diversamente, va disposto l'affidamento condiviso del figlio minore la prevalente Per_1 collocazione dello stesso presso la madre, nonché la disciplina dei tempi di visita in favore del padre così come formulati in ricorso, trattandosi di tempi di visita sostanzialmente standard che ben tengono conto della tenera età del bambino e restano attagliate alle sue esigenze educative e di crescita.
Quando al profilo economico del contributo del mantenimento, in assenza di richieste istruttorie volte ad accertare quale la reale consistenza del patrimonio del convenuto, nonché in assenza di altra rilevante documentazione a riguardo, tenuto conto invece della dichiarazione dei redditi prodotta dalla attrice riferita all'anno 2023 - dalla quale si evince l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pagina 4 di 5 determinato di retribuito annualmente con euro 8.487,58 (cfr. doc. 5 attrice) –, Parte_1 dell'estratto conto prodotto – dal quale si evince la spese sostenuta mensilmente per il canone di locazione di euro 350,00 e per la retta dell'asilo del minore da euro 357,00 ad euro 430,00 (cfr. doc. 6 attrice), nonché ancora tenuto conto dell'età del minore e delle sue attuali esigenze e necessità di vita e comunque rilevata la potenziale capacità lavorativa del convenuto, il Tribunale ritiene congruo porre il pagamento a carico di di un assegno di mantenimento per la prole di euro 250,00 al CP_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio del convenuto e della soccombenza della attrice quanto alla richiesta di affidamento esclusivo del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
1. AFFIDA il minore in via condivisa ad entrambi i genitori e Per_1 Parte_1 CP_1
, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con facoltà del padre di vedere e
[...] tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, ovverossia il padre nel periodo scolastico potrà vedere e avere con sé il figlio un pomeriggio a settimana per 2-3 ore dopo la fine dell'orario scolastico del minore e lavorativo del padre e sino alle 21 quando il minore andrà riportato alla madre per il pernottamento;
il sabato o la domenica a settimane alterne dalle 9 del mattino alle 21 di sera;
durante le vacanze estive, questi potrà avere con sé il minore figlio per 2 settimane, anche non consecutive, in periodo da comunicare alla madre entro la fine del mese di aprile. Il padre potrà avere durante le vacanze natalizie il minore figlio per una settimana ad anni alterni comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni comprendenti il giorno di Pasqua e l'anno successivo il Lunedì dell'Angelo.
2. PONE a carico di il pagamento di un assegno di mantenimento ordinario per il CP_1 minore a favore di di euro 250,00 mensili, oltre al 50% di spese straordinarie secondo Parte_1
Protocollo del Tribunale.
3. NULLA sulle spese.
Così deciso in Vicenza alla Camera di Consiglio del giorno 18/02/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi Il Presidente
Elena Sollazzo
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