Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 1 di 8
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Procedimento possessorio – R.G. n. 1824/2023 Il Giudice Dott. Gianluca Di Giovanni Letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2025,
OSSERVA
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 31/08/2023, e hanno adito Parte_1 Parte_2
il Tribunale al fine di ottenere la reintegrazione nel possesso ad immagine della servitù di passaggio esercitato sulla stradina interpoderale che parte dalla S.S. 105 ed attraversa il fondo di proprietà di
, identificato al Catasto Terreni del Comune di Saracena (CS) al foglio di mappa Controparte_1
n. 34, particella 230, consentendo l'accesso al fondo di proprietà dei ricorrenti, identificato al foglio n. 34, particelle 66 e 72.
A tal fine, la difesa dei ricorrenti ha allegato:
- che il fondo identificato alle p.lle 66 e 72 era pervenuto a e Parte_1 Parte_2
in qualità di unici eredi di alla quale a sua volta era pervenuto
[...] Persona_1
per successione ereditaria della madre;
Persona_2
- che aveva a sua volta ricevuto il terreno in donazione dai propri Persona_2
genitori, e , con rogito per Notar del 28/07/1951, n. Persona_3 Persona_4 Per_5
2592, Rep. 2145;
- che nell'atto di donazione i donanti avevano fatto “obbligo ai loro figli , e Per_2 CP_2
di rispettare e mantenere l'attuale viottolo di accesso al fondo in agro di CP_3 Parte_3
Saracena”;
- che tale obbligo era sempre stato rispettato da tutti i donatari e loro eredi nel corso di tutti questi anni;
- che, nell'anno 1964, aveva allargato e trasformato il viottolo di accesso in Parte_4
passo carrabile, con trattori e mezzi meccanici;
- che il fondo identificato alla p.lla 230, originariamente di proprietà di , è Parte_4
stato acquistato dal resistente con atto per Notar del Controparte_1 Persona_6
18/05/2022, Rep.702, Racc. 593;
- che, nel mese di ottobre 2022, il ha posto una sbarra con lucchetto all'ingresso della CP_1
della strada di accesso al fondo dei ricorrenti, impedendo loro l'accesso;
- che, peraltro, il ha eseguito anche lavori di sbancamento e allargamento della CP_1 strada, modificando l'assetto della S.S. 105, situata a monte della stradina, e deviando il deflusso delle acque meteoriche che si immettono nel canale naturale di raccolta, modificandone il regolare percorso;
- che tali lavori effettuati a carico dell'esistente canale di raccolta delle acque hanno creato un serio pericolo di inondazione per tutti i terreni a valle, tra cui il fondo dei ricorrenti, i quali hanno pertanto denunciato l'accaduto ai Carabinieri Forestali, Stazione di Laino Borgo;
- che i ricorrenti hanno più volte chiesto bonariamente al la chiave del lucchetto CP_1
apposto alla sbarra e di ripristinare l'accesso al proprio fondo, senza alcun esito;
- che, per effetto dello spoglio del possesso della servitù di passaggio, si sono accumulati rami, erbacce e residui di alberi di ulivo sul fondo dei ricorrenti, che con il caldo del clima estivo costituiscono altresì un serio pericolo di incendio;
- che, dunque, la situazione di sbarramento della stradina interpoderale costituisce una privazione del possesso della servitù di passaggio esercitato anche con veicoli e mezzi meccanici e, pertanto, occorre ripristinare la situazione possessoria lesa mediante l'eliminazione del lucchetto apposto alla sbarra, ovvero la consegna delle chiavi dello stesso, ovvero la rimozione di qualsiasi impedimento al transito;
che peraltro occorre riportare il tracciato del canale allo status quo ante all'ottobre 2022.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente proprietario del Controparte_1
fondo identificato al Catasto Terreni del Comune di Saracena (CS) al foglio di mappa n. 34, particelle 230 e 231, su cui insiste la strada interpoderale oggetto di spoglio, il quale ha chiesto il rigetto della domanda di reintegra formulata dai ricorrenti, con vittoria delle spese di lite.
Nello specifico, la difesa del resistente ha dedotto:
- di essere disponibile alla consegna della copia delle chiavi del lucchetto;
- che la strada interpoderale per cui è causa era già munita di sbarra orizzontale d'ingresso sin dall'atto di acquisto del resistente;
- che non corrisponde al vero la circostanza secondo la quale i ricorrenti sono stati spogliati violentemente e occultamente del possesso della servitù di passaggio, dal momento che il resistente, in data 16/08/2022, aveva avvisato le controparti della volontà di apporre il lucchetto;
- che tale volontà discende dal rifiuto dei di compartecipare ai lavori di messa in Pt_1
sicurezza della strada interpoderale per cui è causa, che ha più volte subito dissesti e crolli per effetto del passaggio dei mezzi meccanici;
- che l'apposizione del lucchetto alla sbarra d'ingresso non ha privato nessuno dei proprietari dei fondi dominanti della facoltà di accedervi a piedi, ma ha soltanto perseguito lo scopo di R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 3 di 8
regolamentare il passaggio dei mezzi pesanti, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, data la potenziale pericolosità della strada;
- che, pertanto, non può qualificarsi come spoglio la difesa immediata dei propri diritti reali;
- che, a ben vedere, il fondo dei è dotato di altro accesso carrabile, di loro uso Pt_1
esclusivo, che immette direttamente nella particella 72;
- che i lavori eseguiti dal a tutela della sua proprietà non hanno comportato alcuna CP_1
alterazione del canale idrico esistente, bensì soltanto un livellamento del piano carrabile e la costituzione di diversi fossi di scolo atti alla regimentazione delle acque piovane, tra cui un fosso di scolo eseguito in prossimità della curva, al termine della prima rampa, nei pressi dell'ingresso del terreno non precludendone il passaggio e non causando danni a terzi;
Pt_1
- che, ad ogni modo, la strada interpoderale per cui è causa necessita di indifferibili opere di messa in sicurezza, necessarie alla conservazione della servitù, i cui costi devono essere sostenuti anche dai proprietari dei fondi dominanti.
Dopo una serie di rinvii disposti per tentare la conciliazione della lite, alle udienze del
18/06/2024 e del 15/10/2024 sono stati escussi due informatori per parte e, previo deposito di note conclusionali da parte dei soli ricorrenti, all'udienza del 14/01/2025 la causa è stata riservata in decisione.
2. Nel merito
La domanda di tutela interdittale è fondata e, pertanto, va accolta.
La condotta spoliativa lamentata dai ricorrenti consiste nell'apposizione, da parte di CP_1
, di un lucchetto sulla sbarra orizzontale metallica posta all'ingresso della stradina
[...]
interpoderale per cui è causa, nonché nella creazione di un fosso di scolo idrico sulla medesima stradina, della profondità di circa 1 metro, proprio in corrispondenza dell'ingresso del fondo dei ricorrenti, la cui realizzazione non consentirebbe agli stessi di accedere al terreno con mezzi meccanici. Tale strada, che parte dalla S.S. 105, insiste, nel tratto in cui è stato impedito l'accesso, sul terreno identificato al foglio di mappa n. 34, particella n. 230 del Comune di Saracena (CS), di proprietà dell'odierno resistente.
Ciò premesso, oggetto del giudizio instaurato dai ricorrenti è la tutela del possesso, sicché, ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegrazione, è necessario esclusivamente accertare la sussistenza di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene in questione al momento dello spoglio o in epoca prossima allo spoglio;
l'esame del titolo di acquisto rileva solo ad colorandam possessionem, cioè al fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 4 di 8
convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (Cass. civ., Sez. II, 27 dicembre 2004, n° 24026).
Invero, presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di reintegra è la prova dell'effettivo esercizio del possesso sulla strada in questione da parte dei ricorrenti, occorrendo accertare, quindi, se questi, al momento della dedotta condotta spoliativa, esercitassero il possesso ad immagine della servitù sul fondo del resistente a prescindere dall'esistenza di un titolo legittimante.
Orbene, la prova del preteso possesso è emersa limpidamente nel corso dell'istruttoria dalle dichiarazioni di tutti gli informatori escussi nonché della documentazione versata in atti.
Ed invero, risulta pacifica tra le parti la circostanza per cui i ricorrenti esercitassero effettivamente il possesso ad immagine di una servitù di passaggio sulla stradina per cui è causa al momento della condotta spoliativa, come comprovato dalla memoria di costituzione del e CP_1
dalle successive difese, le quali hanno inteso contestare giammai tale possesso bensì soltanto la violenza e clandestinità del preteso spoglio (cfr. comparsa di costituzione, pag. 4: “a seguito di numerosi ed infruttuosi colloqui verbali, in data 16.08.2022, ha avvisato controparte della volontà di apporre il lucchetto, stante il rifiuto dei di compartecipare ai lavori di messa in Pt_1 sicurezza della strada oggetto dell'odierno contendere”).
Alle difese del resistente deve aggiungersi poi quanto emerso dall'escussione deigli informatori, finanche quelli indicati da parte resistente.
Ed infatti, l'informatore indicato da parte ricorrente, sentito all'udienza del Tes_1
18/06/2024, ha confermato l'utilizzo della strada da parte dei ricorrenti per l'accesso al proprio fondo, anche mediante veicoli e mezzi meccanici (“Riconosco nelle foto che mi vengono mostrate dal giudice, allegate al fascicolo di parte ricorrente, l'accesso alla stradina che conduce al terreno dei e anche al mio. Credo che il primo tratto di questa strada insista sul fondo del Pt_1
Questa strada veniva utilizzata dapprima dal padre di , di cui non CP_1 Parte_1
ricordo il nome e poi da per accedere al loro terreno. Sicuramente negli ultimi Parte_1 quattro cinque anni l'accesso a questa stradina era libero, in passato c'era una sbarra senza alcuna chiusura, poi la sbarra fu proprio tolta. Mi è capitato di vedere Parte_1 attraversare questa stradina sia a piedi che con la macchina o il trattore”).
Anche il secondo informatore indicato da parte ricorrente, , ha confermato Persona_7
l'uso della strada da parte dei ricorrenti (“Mi è capitato di percorrerla anche con e Parte_1
), chiarendo altresì che egli stesso era aduso percorrere la stradina due o tre volte l'anno Pt_2
“a piedi o con un mezzo agricolo” per raggiungere il fondo dei dove lavorava su richiesta Pt_1 dei ricorrenti come bracciante agricolo in occasione della raccolta delle olive su (“Conosco i terreni R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 5 di 8
dei ricorrenti perché io li andavo ad aiutare sul terreno, l'ho fatto fino al 2022 per circa dieci anni.
In particolare, toglievo i “succhioni” delle olive che sono sul terreno, potavo ecc.. in un anno mi capitava di andare due o tre volte”.).
Infine, dalle dichiarazioni rese dal secondo informatore indicato da parte resistente, Tes_2
, sentito all'udienza del 15/10/2024, parimenti è emerso l'esercizio del possesso sulla strada in
[...]
questione, anche a mezzo di veicoli (“Conosco i ricorrenti, anche loro sicuramente uno/due volte
l'anno accedevano alla strada in questione liberamente con il trattore per andare a lavorare i terreni di loro proprietà”).
In definitiva, dunque, dalle difese svolte dal resistente nonché dalle dichiarazioni rese dagli informatori è emersa la prova confortante dell'effettivo esercizio del possesso ad immagine di una servitù di passaggio sulla strada in questione da parte dei ricorrenti, anche mediante veicoli e mezzi agricoli.
Ritenuto idoneamente provato il possesso in capo ai ricorrenti, deve altresì ritenersi che i ricorrenti abbiano assolto l'onere di dimostrare lo spoglio e la clandestinità dell'atto violatore del possesso. A ben vedere, non ha negato di aver installato il lucchetto e di aver Controparte_1 chiuso l'accesso alla strada in questione, ma ha dedotto di averlo fatto per regolamentare il passaggio di veicoli e mezzi pesanti (cfr. memoria di costituzione); né ha negato di aver effettuato lavori di livellamento del piano carrabile, con la creazione di diversi fossi di scolo, tra cui un fosso di scolo “eseguito in prossimità della curva, al termine della prima rampa, nei pressi dell'ingresso del terreno (cfr. memoria di costituzione, pag. 7). Pt_1
Orbene, tali lavori, per come emerso dall'istruttoria espletata, hanno di fatto reso impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'ingresso mediante veicoli nel fondo dei ricorrenti, come confermato dall'informatore (“In quell'occasione abbiamo trovato un solco di Persona_7 circa un metro di profondità davanti all'ingresso del terreno del non ricordo la larghezza Pt_1
ma sicuramente un mezzo agricolo non poteva accedere al terreno del a causa del solco. Pt_1
Preciso che il solco attraversava l'intera stradina che porta al terreno del ). Pt_1
A ben vedere, lo stesso informatore indicato da parte resistente, , pur non Testimone_2
affermando espressamente che i lavori realizzati dal avevano impedito ai di CP_1 Pt_1 accedere al loro terreno, ha precisato che il fosso di raccolta dell'acqua - già esistente dinanzi l'ingresso del fondo dei ricorrenti - dopo i lavori eseguita dal resistente era “diventato più profondo
e più largo”, affermando che prima i sicuramente riuscivano ad accedere al loro terreno Pt_1
passando sul canale e di credere che gli stessi possano tutt'ora farlo anche se, per l'appunto, il canale era diventato più grande;
in altri termini, l'informatore ha confermato la modifica dello stato dei luoghi per come denunciata dai ricorrenti, solo supponendo poi che tale modifica non fosse di R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 6 di 8
ostacolo all'accesso. Circostanza, quest'ultima, che, oltre ad essere frutto di una valutazione personale, risulta smentita non solo dalla diversa valutazione fatta da (“non Persona_7
ricordo la larghezza ma sicuramente un mezzo agricolo non poteva accedere al terreno del
a causa del solco”) ma anche dalla documentazione fotografica deposita dai ricorrenti in Pt_1
data 12/12/23, evincendosi dalle predette foto (nn. 3 e 4) l'esistenza di un canale di raccolta delle acque la cui larghezza ed il cui dislivello rispetto il piano della strada oggettivamente non risulta compatibile con il passaggio di un veicolo o mezzo agricolo.
Del resto, la consulenza di parte resistente (pag. 2), a firma del geom. (sentito Testimone_2
pure come informatore), dà atto dell'avvenuta realizzazione di un fosso di scolo proprio dinanzi l'ingresso del fondo dei limitandosi poi ad affermare che tale fosso non preclude il Pt_1
passaggio, senza specificare, tuttavia, se il riferimento al passaggio ancora consentito fosse pedonale o carrabile.
Se, infine, l'installazione del lucchetto e la creazione del fosso di scolo da parte del resistente configura certamente l'elemento materiale dello spoglio, è altrettanto evidente che il dichiarato fine con esso perseguito di impedire l'accesso alla strada integra il requisito soggettivo dell'"animus spoliandi". All'uopo, giova ricordare come può ravvisarsi siffatto elemento allorché risulti accertato che il resistente abbia sovvertito consapevolmente la situazione possessoria contro la volontà, anche solo presunta, del soggetto passivo dello spoglio, essendo esso, appunto, insito nello stesso fatto di privare altri del possesso, totalmente o parzialmente (Cass. 18/7/1985, n. 4226; Cass. 26/11/1986, n.
6978), rimanendo, in generale, irrilevante l'intento di nuocere o meno del soggetto attivo, così come la sua convinzione di esercitare un suo diritto e la stessa sua ignoranza della preesistenza dell'altrui possesso.
Da ultimo, occorre precisare che, quanto alla questione pure introdotta dal resistente in ordine alla regolamentazione delle spese necessarie per la servitù, trattasi di aspetto esulante l'oggetto del presente giudizio, di tipo possessorio e non petitorio.
Dalle considerazioni che precedono, dunque, consegue che il ricorso deve essere accolto e, pertanto, deve essere ordinato a di reintegrare i ricorrenti nel possesso ad Controparte_1
immagine della servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla stradina interpoderale che parte dalla
S.S. 105 ed attraversa il fondo di proprietà del resistente, consegnando loro copia delle chiavi del lucchetto apposto e ripristinando il tracciato del canale posto dinanzi l'ingresso del fondo dei alle condizioni esistenti in data antecedente ai lavori dell'ottobre 2022. Pt_1
3. Il regime delle spese
Le spese di lite vanno poste a carico di rimasto soccombente, ed in favore Controparte_1
dei ricorrenti. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, con applicazione dei valori minimi di R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 7 di 8
cui al D.M. n. 55/14 (aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022) - in ragione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia e del numero ridotto di questione trattate - e tenuto conto che il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cass. civ., Sez. 6-2, 22 novembre 2011,
n° 24644).
Nel caso di specie, non evincendosi dagli atti la rendita dominicale del terreno sui cui insiste la strada oggetto di lite, non è applicabile il disposto dell'art. 15 c.p.c., per cui il valore della causa deve considerarsi indeterminabile.
P.Q.M.
Letti gli artt. 1168, 1169 e 1170 del Codice Civile, nonché gli artt. 703 – 705, del Codice di
Procedura Civile, così provvede:
A. ORDINA a parte resistente di provvedere all'immediata reintegrazione dei Controparte_1
ricorrenti nel possesso ad immagine della servitù di passaggio esercitato sulla strada interpoderale insistente sul terreno identificato al foglio di mappa n. 34 particella n. 230 del Comune di Saracena, mediante la rimozione del lucchetto installato o la consegna delle chiavi a e Parte_1
e il ripristino del tracciato del canale posto dinanzi l'ingresso del fondo dei Parte_2
ricorrenti alle condizioni esistenti in data antecedente ai lavori dell'ottobre 2022;
B. DISPONE sin d'ora che, spirato inutilmente il termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione da parte della Cancelleria del presente provvedimento ai difensori, l'ufficiale giudiziario in sede, con l'ausilio di un fabbro e di un operaio di sua fiducia, provveda, all'esito di istanza di parte ricorrente di fissazione di un accesso a questo scopo, all'apertura forzosa della serratura e alla conseguente sostituzione del lucchetto installato previa consegna delle chiavi ai ricorrenti e al resistente, nonché ai lavori di ripristino dello status quo ante sopra indicati;
nel caso in cui parte resistente soccombente e/o altri soggetti resistano all'esecuzione l'ufficiale giudiziario è sin d'ora autorizzato ad avvalersi della forza pubblica per superare tale resistenza;
C. CONDANNA il resistente al pagamento in favore di parte ricorrente, Controparte_1 unitariamente considerata, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 160,00, per esborsi (c.u, marca da bollo e spese di notifica) ed in € 1.750,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distarsi in favore dell'avv. Nadia Carnevale, dichiaratasi distrattaria ex art. 93 c.p.c.;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. R.G. n.° 1824/2023 - Pag. 8 di 8
Così deciso in Castrovillari in data 11 aprile 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Ordinanza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia