Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2020, n. 3888
CASS
Sentenza 17 febbraio 2020

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 3 giugno 2019, con numero di registro 29777/2017. Le parti in causa erano una società in liquidazione e una società che gestisce un centro commerciale. La prima parte richiedeva la condanna della controparte al rilascio di un ramo d'azienda, sostenendo che il contratto di affitto fosse scaduto, e chiedeva anche un risarcimento danni. La controparte, invece, contestava la validità del contratto, sostenendo che si trattasse di una locazione commerciale e non di un affitto d'azienda, e richiedeva a sua volta un risarcimento per danni.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse errato nella qualificazione del contratto come affitto di azienda. La Corte ha sottolineato che per configurare un affitto d'azienda è necessaria l'esistenza di un complesso di beni già organizzati per l'esercizio dell'impresa, cosa che nel caso specifico non era dimostrata. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la questione per un nuovo esame, evidenziando l'importanza della preesistenza di un'organizzazione aziendale al momento della stipulazione del contratto.

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Massime1

Il giudice, nel valutare se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificare se i beni oggetto di tale contratto fossero già organizzati in forma di azienda; in caso di esito positivo dell'indagine, egli è tenuto, quindi, ad accertare se le parti abbiano inteso trasferire o concedere il godimento del complesso organizzato o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di appello, la quale, poiché l'immobile oggetto del contratto era situato in un centro commerciale, aveva erroneamente ritenuto l'avvenuta cessione di un'organizzazione aziendale, senza verificare se il cedente avesse in precedenza impresso ai beni interessati dall'accordo una tale organizzazione e valorizzando, invece, il trasferimento in godimento, assieme al locale, di elementi, quali un massetto, un registratore ed un gabinetto, di per sé insufficienti a costituire un'azienda).

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    Con sentenza n. 3888 del 17 febbraio 2020, la terza sezione della Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della esatta qualificazione della fattispecie contrattuale con la quale viene attribuito il godimento di un locale commerciale. Nella prassi, invero, tale operazione non necessariamente si concretizza esclusivamente mediante la sottoscrizione di un contratto di locazione ma, bensì, attraverso la fattispecie del contratto di affitto di ramo di azienda. A ben vedere, però, il ricorso alla fattispecie dell'affitto del ramo d'azienda, a differenza del contratto di locazione commerciale, richiede che oltre al godimento dello spazio e/o locale commerciale venga attribuita …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/02/2020, n. 3888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3888
Data del deposito : 17 febbraio 2020

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