Articolo 1 della Legge 15 febbraio 1962, n. 68
Articolo 2
Versione
22 marzo 1962
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Versione
8 luglio 1966
Art. 1. ((A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locande, nonche' autostelli, ostelli per la gioventu', case per ferie, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari puo' essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla meta' della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare)) ((1)) La spesa per l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare non puo' essere riconosciuta in misura superiore alla meta' dell'effettivo costo della costruzione.
A favore di coloro che intendano provvedere all'arredamento ed ammodernamento degli esercizi di cui al primo comma, puo' essere concesso un eguale contributo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre lino al quarto della spesa riconosciuta, quando trattasi di arredamento, e fino alla meta' della spesa medesima, quando trattasi di opere di ammodernamento.
((La durata dei contributi e' stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento)) ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 giugno 1966, n. 422 ha disposto (con l'art. 8) che le modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68 .
Entrata in vigore il 8 luglio 1966