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Articolo 2 della Legge 16 marzo 1956, n. 284
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Legge 16 marzo 1956, n. 284
Articolo 2 della Legge 16 marzo 1956, n. 284
Versione
9 maggio 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Entrata in vigore il 9 maggio 1956
Vedi fonte istituzionale
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