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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, lette le note scritte depositate dalla parte attrice in sostituzione dell'udienza del 23/05/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3199/2020 proposta da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento: a) del credito pari a Controparte_1
€ 171.572,68 per le fatture indicate nell'atto introduttivo oltre interessi moratori;
b) del credito pari ad € 8.937,88 per il mancato pagamento delle
NDI oltre interessi nonché c) del credito pari a € 7.080,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002. Con vittoria di spese e competenze di lite. R.G. 3199/2020
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- In occasione dell'udienza del 26/11/2020, il giudice ha dichiarato la contumacia del . Controparte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/05/2025, la procuratrice speciale di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
La procuratrice speciale della parte attrice, debitamente autorizzata nella procura alle liti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Non è necessaria l'accettazione della controparte contumace.
3.- Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3199/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti Parte_1 di , disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 23/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice dott. Michele
Grande, lette le note scritte depositate dalla parte attrice in sostituzione dell'udienza del 23/05/2025, pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3199/2020 proposta da
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Monica Fazio,
-parte attrice- contro
, Controparte_1
-parte convenuta contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale per ottenere la Parte_1 condanna del al pagamento: a) del credito pari a Controparte_1
€ 171.572,68 per le fatture indicate nell'atto introduttivo oltre interessi moratori;
b) del credito pari ad € 8.937,88 per il mancato pagamento delle
NDI oltre interessi nonché c) del credito pari a € 7.080,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002. Con vittoria di spese e competenze di lite. R.G. 3199/2020
1.2.- Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
1.3.- In occasione dell'udienza del 26/11/2020, il giudice ha dichiarato la contumacia del . Controparte_1
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
23/05/2025, la procuratrice speciale di parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e chiesto che sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
2.- Il processo si è estinto a norma dell'art. 306 c.p.c.
La procuratrice speciale della parte attrice, debitamente autorizzata nella procura alle liti, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio.
Non è necessaria l'accettazione della controparte contumace.
3.- Le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 3199/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti Parte_1 di , disattesa ogni altra questione, così provvede: Controparte_1
1) DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
2) DICHIARA l'estinzione del giudizio;
3) SPESE irripetibili.
Lecce, 23/05/2025.
Il giudice
Michele Grande
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