Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 20/04/2023, n. 6855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6855 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 06855/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01869/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2023, proposto da
RI LI EP, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Siviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Silenzio titolo estero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento del titolo conseguito da parte ricorrente all’estero.
Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.
L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’amministrazione resistente diretta a ottenere il riconoscimento del titolo di docente conseguito all’estero dal ricorrente.
Nel dettaglio l’obbligo di provvedere deriverebbe nel caso di specie dalla caducazione dell’unico elemento costitutivo della comunicazione di diniego a suo tempo rivolta alla parte ricorrente.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. Il preavviso di rigetto non costituisce un provvedimento idoneo a manifestare in via definitiva la volontà provvedimentale dell’amministrazione.
E’ inoltre decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, co. 6 stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” e del comma 2, stesso articolo, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne da' notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”, conseguendone che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
La pubblica amministrazione si è pertanto dimostrata inerte all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione resistente ha l’obbligo di provvedere entro il termine di 120 giorni all’adozione del provvedimento in oggetto e che, in difetto, provvederà il commissario ad acta che si nomina, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine attribuito all’amministrazione.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di riconoscimento del diritto trattandosi di attività rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, che comporterà la comparazione del titolo posseduto dal ricorrente con quanto richiesto dalla normativa interna.
In considerazione della parziale soccombenza reciproca, delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, l'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e la difficoltà di disporre tempestivamente dell’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l’obbligo dell’amministrazione resistente di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all’istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore
Daniele Profili, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Tuccillo | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO