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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3378/2020 R.G.
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Maggio e dall'avv. Domenico Liantonio, Parte_1
presso il cui studio in Bari, ha eletto domicilio
ATTRICE
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Santo Controparte_1
Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Di Leo, in Bari
CONVENUTA
OGGETTO: “risarcimento danni da inadempimento contrattuale. Contratto di trasporto”.
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 15.10.2024):
Per tutte le parti costituite: come da verbale di udienza del 15.10.2024, che deve intendersi integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare Controparte_1
l'esclusiva responsabilità della , in persona del legale rappresentante pro tempore, nella CP_1
causazione del sinistro verificatosi in danno della sig.ra e, per l'effetto, condannare la Pt_1 CP_2
[.. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale di tutti i danni subiti
[...]
dalla SI.na , complessivamente quantificati in Euro 43.957,00, oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione, o in quell'altra somma quantificata in corso di causa anche a seguito di CTU;
2) Condannare
la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite CP_1
competenze ed onorari di causa della presente fase giudiziale, nonché di quelli relativi alla fase
stragiudiziale”.
A fondamento della domanda sosteneva che, in data 5.4.2019, alle ore 15.20 circa, munita di regolare titolo di viaggio, si recava presso la stazione di San Benedetto del Tronto e saliva sul treno 607 Intercity Bologna-
Bari con destinazione Molfetta;
durante il viaggio, alle ore 18.45 circa, quando il treno, ripartito dalla stazione di Bisceglie si dirigeva verso la stazione di Molfetta, veniva violentemente aggredita da un passeggero che si scagliava contro la sua persona, colpendola ripetutamente al volto e palpeggiandola all'inguine; mentre era bloccata dall'aggressore sul pavimento, trattenuta per la gola, subiva anche una rapina del portafoglio contenente denaro e documenti;
il rapinatore sceso a Molfetta, si dileguava e veniva poi identificato in tale sig. soggetto già noto alle Forze dell'ordine che frequentava spesso Persona_1
le stazioni ferroviarie di Bisceglie e di Molfetta con intenti non leciti, successivamente veniva fermato e sottoposto a convalida dell'arresto; dagli atti del procedimento penale è risultato che il era salito Per_1
sul treno Intercity alla stazione di Bisceglie e che ne sia sceso, dopo la violenta aggressione, alla stazione di
Molfetta, senza che alcun operatore di avesse impedito all'individuo, di pericolosità già nota, di CP_1
salire sul treno medesimo, né tantomeno avesse chiamato nell'immediato le Forze dell'ordine, omettendo altresì di verificare il suo titolo di viaggio;
a seguito dell'evento l'attrice veniva soccorsa dal servizio 118 e accompagnata al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari, ove, dopo averle assegnato codice giallo, le veniva riscontrato “trauma facciale con frattura pavimento dell'orbita e parte mediale dell'orbita in occhio destro”
con prognosi di trenta giorni, s.c.; veniva eseguita una tomografia computerizzata cranio/massiccio facciale/cervicale che lasciava apprezzare una “frattura della parete mediale e del pavimento dell'orbita in
occhio destro con emoseno”; dal 10.04.2019 al 12.04.2019, veniva ricoverata presso la UOC Maxillo-
Facciale dell'Ente per sottoporsi ad un intervento chirurgico;
oltre ai postumi Controparte_3
rappresentati dagli esiti sia delle fratture dell'orbita di destra che delle ferite lacero-contuse profonde
2 dell'emilabbro di destra, in seguito all'evento verificatosi in suo danno, ha subito un profondo trauma psichico costituito da ansia e da paura di viaggiare per cui si sottoponeva a sedute di supporto psicologico e psicoterapeutiche;
con diffida del 2.08.2019 formulava richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi sul treno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1681 cod. civ. e, subordinatamente, di cui all'art. 2043 cod. civ.; nonostante l'inoltro alla società incaricata della gestione dei sinistri per conto della convenuta, della documentazione richiesta e della relazione medico legale del dott. Persona_2
che così concludeva “[…] quale danno biologico permanente, nel 10-11 % (dieci-undici percento). Alle
lesioni conseguì una inabilità temporanea totale di giorni 3 (tre) – da correlare al ricovero – a cui possono
aggiungersi ulteriori 30 (trenta) giorni di parziale, mediamente al 50 %”, con pec del 5.11.2019 CP_4
comunicava assenza di responsabilità del proprio assistito;
formulava nei confronti di
[...] Controparte_1
domanda di mediazione e di negoziazione assistita, entrambe senza esito;
in punto di diritto, il danno subito dall'attrice sarebbe eziologicamente riconducibile all'evento avvenuto sul treno Intercity 607, causato dall'omissione da parte di di una condotta idonea ad assicurare le necessarie precauzioni e cautele CP_1
funzionali all'incolumità dei passeggeri;
nella “carta dei servizi 2019 – DPLH il servizio universale degli
intercity”, fondata sulla normativa vigente in materia di trasporti tra cui Regolamento (CE) n. 1371/2007 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, reperibile sul sito internet di , nella CP_1
sezione relativa ai diritti e doveri del viaggiatore, viene riconosciuto diritto alla “sicurezza e tranquillità del
viaggio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2020 si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva, “in via principale - ritenere e dichiarare infondata e, per l'effetto, rigettare la domanda;
in via
subordinata- in ipotesi di soccombenza, accogliere la domanda limitatamente ai danni provati ed
eziologicamente riconducibili all'evento, ed alla eventuale parte di responsabilità della società convenuta,
con esclusione della parte di danno corrispondente alla quota di responsabilità derivante dalla condotta
dolosa del sig. ; in ogni caso - rigettare la richiesta di riconoscimento cumulativo di Persona_1
interessi e rivalutazione monetaria”.
3 Evidenziava, in particolare che non vi sarebbe responsabilità del vettore, atteso che la stessa è esclusa dalla prova della sussistenza del fatto del terzo;
che la responsabilità del vettore non sarebbe di tipo oggettivo, ma meramente aggravata ed esclusa dalla prova della mancanza di colpa del vettore;
che non vi sarebbe responsabilità neanche ai sensi dell'art. 2043 c.c. attesa la mancanza di prova dei relativi elementi costitutivi;
che i danni patiti dall'attrice sarebbero addebitabili esclusivamente alla condotta dolosa dell'aggressore reo confesso, ; che l'aggressione da parte del terzo costituirebbe elemento estraneo alla sfera Persona_1
di controllo di nonostante l'adozione delle cautele imposte dalla legge e dall'ordinaria diligenza;
CP_1
che sussisterebbe quindi un'ipotesi di comportamento doloso del terzo;
che contrariamente a quanto dedotto
ex adverso, dal verbale di arresto e dalla relativa convalida, non emergerebbe ala circostanza relativa alla conoscenza da parte del personale della società convenuta della pericolosità dell'aggressore al punto tale da dovergli impedirgli di utilizzare il trasporto;
che, infatti, non risulta che l'aggressore fosse soggetto ad una misura cautelare che gli impedisse di circolare liberamente sul territorio;
che si contesta inoltre la circostanza che il soggetto fosse privo di biglietto;
che in ogni caso, la mancanza di titolo di viaggio da parte del terzo determinerebbe conseguenze di carattere economico nel rapporto contrattuale tra il terzo ed essa convenuta;
che in ogni caso, si contesta la quantificazione dei danni effettuata da parte attrice atteso che non vi sarebbe prova, anche in considerazione dell'inidoneità della perizia di parte quale prova del danno;
che sarebbe inammissibile la richiesta di attribuzione di somme a titolo di danno morale e psichico, in quanto costituente duplicazione risarcitoria non consentita;
che non sarebbero cumulabili gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, in quanto il saggio degli interessi legali copre il maggior danno da svalutazione monetaria;
che anche in ipotesi di soccombenza, non potrebbero trovare riconoscimento le spese stragiudiziali sostenute dall'attrice.
All'udienza di prima comparizione del 22.12.2020, concessi su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6
c.p.c., il Giudice convocava le parti ex art. 185 c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 9.2.2021. In quella sede, formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la corresponsione in favore della parte attrice della somma di € 29.000,00 oltre € 1.400,00, oltre accessori, a titolo di spese legali,
rinviando la causa all'udienza del 1.4.2021 per la verifica dell'adesione delle parti. A quell'udienza, parte
4 attrice dichiarava di accettare la proposta, cui invece non aderiva parte convenuta;
venivano assegnati i termini ex art. 183, co.6, c.p.c. e la causa rinviata per la decisione sugli eventuali mezzi di prova richiesti dalle parti al 10.2.2022. Con ordinanza del 15.5.2022, il precedente titolare del ruolo rigettava le prove orali richieste e disponeva c.t.u. medico – legale. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.6.2024, poi rinviata al 15.10.2024 e in quella sede trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.
che entrambe le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande in precedenza formulate.
Diritto.
La domanda di parte attrice non è fondata ed è pertanto rigettata.
Nel contratto di trasporto di persone, il viaggiatore danneggiato ha l'onere di provare, oltre all'esistenza ed all'entità del danno, il nesso esistente tra il trasporto e l'evento dannoso, mentre incombe sul vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso era imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza, ferma restando la possibilità che l'eventuale condotta colposa del danneggiato assuma rilievo ai sensi dell'art. 1227
c.c.
Si è affermato, poi, più in particolare, che “in caso di danni alla persona subiti da un passeggero di treno
da terzi estranei che nel corso della notte si sono improvvisamente introdotti nello stesso per derubare i
viaggiatori del vagone, la responsabilità dell'amministrazione viene meno ove la stessa fornisca la prova
che l'incidente sia avvenuto per causa ad essa non imputabile. Pertanto, il fatto che il cuccettista del
vagone sia stato sequestrato e rinchiuso nel suo scompartimento e, dopo essere stato a lungo malmenato,
è stato derubato, non appare ravvisabile alcuna condotta omissiva imputabile all'amministrazione
ferroviaria. Ne consegue l'inesistenza di alcuna forma di responsabilità extracontrattuale” (Trib. Roma,
sez. X, sent. 04.11.2006).
Applicando i principi suindicati al caso di specie, deve osservarsi come la presunzione di colpevolezza in capo al vettore, nella specie, sia superata dalla dimostrazione dell'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso
5 alla condotta dolosa del terzo, , rispetto alla quale alcun profilo di responsabilità, neppure Persona_1
in termini omissivi, può essere ascritta alla parte odierna convenuta.
L'aggressore, infatti, secondo le risultanze del procedimento penale a suo carico, sarebbe salito sul treno nella stazione di Bisceglie e poi successivamente sceso alla stazione di Molfetta ponendo in essere appena salito in treno e nel breve tragitto tra la Stazione di Bisceglie e quella di Molfetta la condotta di reato nei confronti della parte attrice.
Molteplici sono gli argomenti tali da escludere la responsabilità di per il fatto per cui è CP_1
procedimento.
Da un lato, infatti, non può non osservarsi che il terzo autore della condotta illecita, sig. era Per_1
soggetto noto ai militari operanti, i quali danno atto del fatto che questi fosse solito aggirarsi nei pressi della
Stazione ferroviaria, senza tuttavia riferire di precedenti penali che avessero dovuto indurre ad una speciale cautela conseguente alla sua presenza.
Nel verbale di arresto del de SA, indicato nell'atto di citazione ed allegato allo stesso, si legge che i militari operanti davano atto “di avere già visto in precedenza l'uomo frequentare la stazione di Molfetta e
che era sua abitudine viaggiare sui treni da Molfetta a Bisceglie e viceversa” senza tuttavia dare conto di precedenti penali ovvero di comportamenti che avessero dovuto determinare nel personale viaggiante una speciale cautela.
E però poi si aggiunge che, a seguito delle notizie immediatamente acquisite sul posto e della descrizione dell'autore del fatto proveniente da parte attrice, i militari operanti ritenevano che “il malvivente potesse
identificarsi in più volte visto e controllato nei pressi della Stazione ferroviaria di Molfetta”, Per_1
tanto da recarsi presso l'abitazione del ed immediatamente indirizzare le ricerche volte all'arresto Per_1
nei suoi confronti.
Di tale precedente dà, invece, atto il Giudice nell'ordinanza di convalida dell'arresto, in cui si legge che il de
SA “risultava attinto da una carico pendente avente la stessa indole del reato di cui al capo A) –
commesso a distanza di un breve intervallo di tempo, poiché permanente sino al 17.11.2018” (cfr. allegato all'atto di citazione).
E tuttavia, la considerazione del riparto di competenze tra Polizia ferroviaria e , e la precisazione CP_1
6 per cui la funzione di repressione dei reati compete agli organi di Polizia ferroviaria, induce ad escludere profili di responsabilità in capo al soggetto odierno convenuto.
La circostanza poi della breve durata del viaggio (circa cinque minuti da consultazione Parte_2
del sito Internet delle Ferrovie dello Stato per il treno InterCity e dunque della stessa tipologia di quello a bordo del quale si sono verificati i fatti per cui è procedimento) e l'ulteriore considerazione per cui,
trattandosi di un treno a lunga percorrenza, non necessariamente il personale viaggiante poteva essere edotto della fisionomia dei soggetti da sottoporre a particolare cautela, inducono conclusivamente ad escludere la responsabilità della convenuta in relazione ai danni subiti dall'attrice, potendo il fatto del terzo considerarsi imprevedibile ed inevitabile per il personale e quindi tale da interrompere il nesso causale tra CP_1
l'evento e l'esecuzione del trasporto.
Neppure in senso contrario può essere valorizzata la normativa citata da parte attrice nell'atto di citazione
(art. 26 del Regolamento europeo n. 1371/2007), poiché relativa ai danni causati da incidente.
La domanda formulata dall'attrice non può pertanto essere accolta.
Le spese di c.t.u. come liquidate come liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022, calcolate con riferimento allo scaglione da euro
26.000 ad euro 52.000,00 per le controversie di valore indeterminato di bassa complessità (peraltro coincidente con lo scaglione applicabile in relazione al petitum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott. Maria
Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3378/2020 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 27.7.2020; Parte_1
2. condanna al pagamento in favore di delle competenze di lite che, in Parte_1 Controparte_1
relazione al valore della controversia, liquida in euro 4.027,80 (fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase di trattazione – ridotta del 50% in ragione del solo deposito delle memorie e
7 dell'espletamento della ctu, fase decisoria), già applicata la riduzione del 40% ex art. 2 co. 4 d.m. n. 55 del
2014 in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate, cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
3. pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico di . Parte_1
Trani, 26.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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