Sentenza 8 ottobre 1969
Massime • 3
La Cassazione di una sentenza non definitiva con rinvio ad altro giudice preclude la decisione da parte del primo giudice, dinanzi al quale la causa e rimasta pendente, anche di quei punti della controversia non ancora decisi, se questi sono inscindibilmente collegati e dipendenti dalle parti cassate della sentenza non definitiva e rimesse per un nuovo esame al giudice di rinvio, il quale quindi deve decidere anche questi ultimi e sull'intera controversia, se essi la esauriscono.*
Il terzo avente causa dal donatario soggetto a riduzione, che si dichiari disposto a versare danaro al posto dei beni oggetto della restituzione, ha titolo alla detrazione dalle stesse somme delle spese erogate per la conservazione del bene prima della domanda di riduzione, trovando applicazione in materia le norme regolatrici della fattispecie piu generale della restituzione dei beni da parte dei possessori, di cui agli artt 1148 e 1152 cod civ.*
Nel sistema di riserva facoltativa dell'impugnazione contro sentenza non definitiva, disposto rispettivamente per lo appello e per il ricorso per Cassazione dagli artt 340 e 361 cod proc civ, la riserva e ipotizzata esclusivamente in funzione dell'impugnazione differita, non essendo necessaria una riserva per la impugnazione immediata. Ne consegue che, quand'anche formulata in termini generici, senza cioe un esplicito riferimento all'impugnazione differita, la riserva deve intendersi fatta nell'intento di produrre l'appello o il ricorso unitamente a quello contro la sentenza che abbia definito il giudizio. ( V 1860-69, massima n 340979 3219-68, massima n 336150 3217-68, massima n 336147 1674-68, massima n 333481 2056-67, massima n 329140).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/10/1969, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 1969 |
Testo completo
Nel sistema di riserva facoltativa dell'impugnazione contro sentenza non definitiva, disposto rispettivamente per lo appello e per il ricorso per Cassazione dagli artt 340 e 361 cod proc civ, la riserva e ipotizzata esclusivamente in funzione dell'impugnazione differita, non essendo necessaria una riserva per la impugnazione immediata. Ne consegue che, quand'anche formulata in termini generici, senza cioe un esplicito riferimento all'impugnazione differita, la riserva deve intendersi fatta nell'intento di produrre l'appello o il ricorso unitamente a quello contro la sentenza che abbia definito il giudizio. ( V 1860-69, massima n 340979 3219-68, massima n 336150 3217-68, massima n 336147 1674-68, massima n 333481 2056-67, massima n 329140).*