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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/02/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 55/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Oreste Cardillo e Nicola Russo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/01/2023 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 70/22
R.G., riunita al n. 72/22 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare il diritto del sig. al riconoscimento dello stato di invalido civile Parte_1
totale con diritt all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di verifica ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito di rinnovazione della CTU medico legale oltre che il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge
104\92”; 2) “condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi dalla data di riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento oltre interessi legali fino al soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Miocardiopatia dilatativa post-ischemica trattata con angioplastiche coronariche ed impianto di stent;
portatore di pace maker bicamerale impiantato per disfunzione sinusale e fibrillazione atriale parossistica;
ipertensione arteriosa (classe NYHA III/IV). Difficoltà deambulatoria (con ausilio di terza persona) in artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale delle scapolo-omerali, delle coxo-femorali e delle ginocchia.
Adenocarcinoma prostatico (Gleason 8) trattato con radioterapia e in attuale terapia di blocco androgenico totale (Karnofsky = 60%-50%.). Incontinenza urinaria. Vasculopatia cerebrale cronica con depressione mista (involutiva e reattiva). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pregressa emorragia digestiva.
Dislipidemia. Obesità in I^ classe”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “il diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma
3, della Legge 05/02/1992 n° 104) a decorrere dalla data della visita di revisione da parte dei Sanitari dell' (12/07/2021)”. CP_1
Pag. 2 di 4 Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei chiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 Legge 104/92).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Stante la decorrenza a partire dall'epoca della domanda, le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo, così CP_1
come le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi, sempre poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di
Pag. 3 di 4 accompagnamento e della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co
3 Legge 104/92, dalla data della revisione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo, spese liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv. Oreste Cardillo ed Enzo Russo);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali relative alla presente CP_1
fase di merito, spese liquidate in complessivi € 2.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv. Oreste Cardillo ed Enzo Russo);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 55/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Oreste Cardillo e Nicola Russo giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Lelio Maritato in virtù di procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/01/2023 dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 70/22
R.G., riunita al n. 72/22 R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “accertare il diritto del sig. al riconoscimento dello stato di invalido civile Parte_1
totale con diritt all'indennità di accompagnamento a far data dalla visita di verifica ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia a seguito di rinnovazione della CTU medico legale oltre che il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3 Legge
104\92”; 2) “condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi dalla data di riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento oltre interessi legali fino al soddisfo”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1
causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
17/12/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
Miocardiopatia dilatativa post-ischemica trattata con angioplastiche coronariche ed impianto di stent;
portatore di pace maker bicamerale impiantato per disfunzione sinusale e fibrillazione atriale parossistica;
ipertensione arteriosa (classe NYHA III/IV). Difficoltà deambulatoria (con ausilio di terza persona) in artrosi osteoporotica polidistrettuale con prevalente impegno funzionale delle scapolo-omerali, delle coxo-femorali e delle ginocchia.
Adenocarcinoma prostatico (Gleason 8) trattato con radioterapia e in attuale terapia di blocco androgenico totale (Karnofsky = 60%-50%.). Incontinenza urinaria. Vasculopatia cerebrale cronica con depressione mista (involutiva e reattiva). Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pregressa emorragia digestiva.
Dislipidemia. Obesità in I^ classe”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “il diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma
3, della Legge 05/02/1992 n° 104) a decorrere dalla data della visita di revisione da parte dei Sanitari dell' (12/07/2021)”. CP_1
Pag. 2 di 4 Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1
affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini dei chiesti benefici).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario (in capo alla parte ricorrente ed in ordine all'indennità di accompagnamento e della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co 3 Legge 104/92).
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1
provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Stante la decorrenza a partire dall'epoca della domanda, le spese di lite sono poste a carico di parte soccombente e liquidate come da dispositivo, così CP_1
come le spese relative alla CTU espletate in entrambe le fasi, sempre poste a carico dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così
[...] Controparte_2
provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato il [...] a [...]], si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità di
Pag. 3 di 4 accompagnamento e della disabilità in condizioni di gravità ai sensi dell'art. 3 co
3 Legge 104/92, dalla data della revisione;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali relative alla fase di CP_1
accertamento tecnico preventivo, spese liquidate in complessivi € 1.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv. Oreste Cardillo ed Enzo Russo);
3) condanna l' alla rifusione delle spese processuali relative alla presente CP_1
fase di merito, spese liquidate in complessivi € 2.200,00= per compensi professionali, oltre spese generali ex art. 2 del D.M. n. 55/14 nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge (con distrazione a favore del difensore anticipatario Avv. Oreste Cardillo ed Enzo Russo);
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. ; Persona_2
5) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 280,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1
di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 18/02/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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