Art. 2172. Competenza statale per gli interventi di protezione sociale 1. Ai sensi dell' art. 24, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Nota all'art. 2172:
- Il testo dell' art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 , e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell' art. 38 della Costituzione , ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.».
Nota all'art. 2172:
- Il testo dell' art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722 , e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell' art. 38 della Costituzione , ivi compresi le indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.».