Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 03/02/2025 al n. 558/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. RONCONI Parte_1 C.F._1
MATTEO, elettivamente domiciliata in VIA A. M. VIANI, 3 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. RONCONI MATTEO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
RONCONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA VIANI, 3 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. RONCONI MATTEO
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Separazione consensuale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. i ricorrenti vivranno Parte_1 CP_1
separati, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicare reciprocamente la nuova residenza entro 15 giorni dalla sua variazione di fatto;
2. la figlia minore , verrà affidata ad entrambi i genitori, secondo le Per_1
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritario presso ciascun genitore e con residenza anagrafica della stessa presso la casa coniugale in san Giorgio Bigarello (MN), Via Canaletto n. 74 ove vi abiterà con il padre. Entrambi i genitori, si impegnano a collabRAre nelle loro funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse della stessa, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della ragazza, verranno assunte separatamente dal genitore con cui la stessa di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i coniugi, nell'interesse preminente della figlia, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della ragazza. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al
Tribunale;
3. la minore verrà collocata in maniera paritaria presso ciascun genitore, Per_1
trascorrendo alternativamente 4 giorni la settimana presso l'abitazione della del padre e 3 giorni presso quella della madre da alternarsi di settimana in pagina 2 di 6 settimana. In siffatti periodi il genitore non collocatario potrà vedere la figlia in qualsiasi momento, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto degli impegni scolastici e ludici della minore.
FESTIVITA' NATALIZIE: ad anni alterni, passerà con un genitore il Per_1
periodo dal 22 al 29 dicembre e con l'altro genitore il periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio.
FESTIVITA PASQUALI: ad anni alterni, dal primo giorno delle vacanze scolastiche sino a Pasqua con un genitore e dal lunedì di pasquetta sino al termine delle vacanze con l'altro genitore.
VACANZE SCOLASTICHE ESTIVE: potrà trascorrere due settimane, Per_1
anche non consecutive, con ciascun genitore - a scelta fra l'abitazione del genitore o in un luogo di villeggiatura- nei periodi che i ricorrenti si comunicheranno reciprocamente non appena il datore di lavoro renderà noto il piano di ferie. Durante questo periodo la frequentazione settimanale è sospesa,
salvo diverso accordo tra i genitori.
La figlia (maggiorenne ma non ancRA economicamente Per_2
autosufficiente) sarà libera di decidere dove fissare la propria residenza anagrafica e con chi trascorrere il proprio tempo libero
4. Verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno,
senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non pagina 3 di 6 erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica;
acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
5. Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavRA;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto pagina 4 di 6 ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
6. L'assegno unico universale per la figlia minore sarà percepito integralmente dalla Sig. ra Parte_1
7. I ricorrenti si danno atto che entrambi sono impiegati e godono di redditi sufficienti al proprio mantenimento e che pertanto rinunciano ad ogni pretesa di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
8. le parti si danno reciproco consenso alla richiesta o alla rinnovazione del passaporto per sé e per la figlia minore”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in LI RA in data 28/06/2003 (con atto trascritto nel Parte_2
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 5 parte I, anno 2003)
formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di pagina 5 di 6 Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI RA
, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di Parte_2
matrimonio (atto n. 5, parte I, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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