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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1157 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonina Scifo presso il cui studio Parte_1 in Agrigento via Matteo Cimarra n.38 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Salvatore Cacioppo elettivamente CP_1 domiciliato presso la sede dell'Avvocatura Regionale in via Del Fante n.58/D Pt_1 appellato all'udienza di discussione del 9 gennaio 2025 le parti presenti hanno concluso come in atti. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n.835/2022 il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto da volto ad ottenere la liquidazione di un danno Parte_1 biologico complessivo pari al 18% in aggravamento a quello, pari al 10%, riconosciuto dall' in sede amministrativa. CP_1
In particolare, il Tribunale diede atto dell'esito della disposta c.t.u., giungendo alla conclusione che il danno biologico era valutabile nella misura del 10%, coincidente con quella (già) riconosciuta dall' in sede amministrativa. CP_1
Avverso tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in cancelleria il 6.11.2023, chiedendone la riforma. Nel merito censura la sentenza impugnata per avere, il primo Giudice, recepito le conclusioni di una C.T.U. ritenuta dall'appellante lacunosa ed errata. L' si è ritualmente costituito in giudizio, resistendo al gravame. CP_1
Espletata c.t.u., all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) L'appello è fondato avendo il C.T.U. nominato ritenuto, tramite indagini medico-legali i cui risultati appaiono correttamente motivati e sulla cui completezza e accuratezza non si dubita, che alla “a seguito dell'infortunio del 24/04/2017 si è verificata una
Pag.1 recidiva di rottura del tendine del sovraspinato, da considerare aggravamento alla data della domanda amministrativa del 16/12/2020 … la cui valutazione anche per la successiva visione della documentazione sanitaria in atti determinava e determina … un danno biologico del 16% (sedici per cento)”. Trattasi di inquadramento diagnostico sorretto da congrue argomentazioni di talchè esso deve essere condiviso con conseguente riconoscimento del diritto del Pt_1 al conseguimento della rendita nella misura e con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 16.12.2020 in base ad un danno biologico del 16% con condanna dell' al pagamento della corrispondente prestazione. CP_2
Competono sulla prestazione la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, trattandosi di credito previdenziale, in virtù della sentenza n°156/1991 della Corte Costituzionale. Va, ovviamente, fatta salva l'applicabilità dell'art.16, legge 30/12/1991 n°412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n°394 del 7/10/1992). Da quanto sopra discende la riforma della sentenza impugnata, con le statuizioni di cui in dispositivo.
3) Residua il regolamento delle spese. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e si liquidano CP_1 come da dispositivo in favore del . Pt_1
I compensi di consulenza, del doppio grado, vanno definitivamente posti a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.835/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento:
1) dichiara il diritto di al riconoscimento del danno biologico nella Parte_1 misura del 16% in dipendenza dell'infortunio sul lavoro del 24.4.2017.
2) per l'effetto condanna l' al pagamento della corrispondente rendita con CP_1 decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento del 16.12.2020 con rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo, salva l'applicazione dell'art.16 L. n.412/91;
3) Condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado in favore CP_1 dell'appellante che liquida, per il primo, in euro 1.000,00 e per il secondo, in euro 1.600,00 per compensi ed onorari oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovute da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procurator antistatario. 4) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. del doppio grado. CP_1
Palermo 9 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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