Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 4048/2024
TRIBUNALE DI TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 4048/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nato/a TI (AT) il 31/07/1966 Parte_1
E
nato/a TI (AT) il 06/12/1966 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BONGIOVANNI ALBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fissato all'uopo il termine, fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“I) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in RT
(AT) il 3 settembre 1994 tra i sigg.ri cittadino italiano nato ad [...] il 31 luglio Parte_1
1966, ivi residente in [...] - c.f. - Titolo di CodiceFiscale_1
studio: diploma di scuola media superiore;
attività: libero professionista e la ORa Parte_2
cittadina italiana nata ad [...] il [...], ivi residente in [...] - c.f.
- Titolo di studio: laurea;
attività: libera professionista;
matrimonio CodiceFiscale_2
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del detto Comune al n. 101, Parte 2, Serie B, anno
1994. Separazione dei beni. II) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RT ed occorrendo a quello di Asti e/o di quelli di residenza dei ricorrenti di annotare l'emananda sentenza e di provvedere a tutti gli altri adempimenti di Legge. III) Darsi atto che i figli e Persona_1
hanno compiuto la maggiore età, ed hanno rapporti ottimi con entrambi i genitori Persona_2
con i quali – secondo il proprio desiderio ed i propri impegni – trascorrono il tempo rispettando il ruolo genitoriale di entrambi. Attualmente lavora con contratto a tempo Persona_1
determinato ed è autosufficiente e vive presso i nonni paterni;
che lavora e ha la Persona_2
residenza anagrafica, come la mamma, in Asti Via Don Carlo Gnocchi 28. IV) Darsi atto che la casa gia' coniugale sita in Asti Via Don Carlo Gnocchi n. 28 di comproprietà al 50% dei ricorrenti continuerà ad essere abitata dalla ORa Le parti convengono di mantenere la Parte_2 cointestazione dell'immobile sino a quando la ORa deciderà se acquistare la quota del OR Pt_2
o sino a quando il cespite non venga alienato a terzi, secondo quanto di seguito stabilito dalle Pt_1
parti. La ORa entro il 30.09.2027 formalizzerà per iscritto al OR la propria Pt_2 Pt_1 definitiva intenzione circa l'acquisizione a titolo definitivo della quota proprietà del cespite facente capo a quest'ultimo. Nell'ipotesi in cui essa decidesse di acquistare la quota dell'immobile le Pt_2
parti procederanno a farlo valutare per poi procedere alla vendita che avverrà - al prezzo così concordemente individuato - entro il 31.12.2027. Qualora la ORa decidesse di non acquistare Pt_2 la quota del cespite del OR , l'immobile verrà posto in vendita a terzi, previa valutazione Pt_1
che verrà affidata a professionista incaricato in accordo fra i comproprietari ed incarico di vendita da affidare ad agenzia immobiliare individuata congiuntamente, entro la fine di settembre 2027. In netto ricavo della vendita dell'immobile a terzi verrà diviso a metà fra le parti. In ogni caso, salvo che si perfezioni la vendita a terzi dell'immobile fra il primo di luglio ed il dicembre 2027, la ORa Pt_2 continuerà ad abitare nel predetto immobile appunto sino al 31.12.2027; fino ad allora l'IMU sarà versata dai comproprietari ciascuno per la quota di propria spettanza. Qualora la vendita a terzi avvenisse successivamente al 31.12.2027 la ORa potrà continuare ad abitare nell'immobile, Pt_2
salvo diversi accordi fra le parti, sino a quando rendasi necessario il rilascio del cespite funzionalmente alla vendita del medesimo a terzi e, in tal caso, essa rimborserà al OR Pt_2 Pt_1
l'importo dell'IMU da costui pagato a decorrere dal 2028, anche a titolo di indennità per l'occupazione del cespite. Le spese condominiali e relative al predetto cespite saranno, dal gennaio
2025, pagate interamente dalla ORa mentre le spese straordinarie saranno sostenute Parte_2
al 50% dal OR sino al trasferimento immobiliare, secondo le ipotesi sopra previste. Parte_1
Le spese straordinarie relative al 2024 rimarranno interamente a carico del sig. . V) Darsi atto Pt_1
che il OR si è già allontanato dalla predetta abitazione già costituente la casa Parte_1 coniugale e di cui e' comproprietario al 50% con la ORa avendo prelevato quanto di Parte_2
suo interesse e, comunque, quanto oggetto di accordo con la ORa VI) Darsi atto che Parte_2
il figlio è divenuto maggiorenne nel mese di gennaio 2020 e, pertanto, nessun Persona_1
provvedimento si deve assumere in ordine al regime di affidamento nè in ordine al di lui contributo al mantenimento atteso il fatto che lo stesso lavora con contratto a tempo determinato e vive presso i nonni paterni. Cionondimeno, per volontà delle parti ed ex lege ogni esigenza anche di natura economica che sia necessaria e che non riesca agevolmente ad affrontare in autonomia, così Per_1 come sempre accaduto, verrà condivisa ed all'uopo coadiuvata dall'apporto dei genitori secondo quanto sara' concertato. Per quanto riguarda , che pure è maggiorenne e lavora alle Persona_2
dipendenze della ditta paterna, darsi atto che lo stesso potrà continuare ad abitare gratuitamente con la madre nell'immobile di Asti Via Don Gnocchi n. 28 ad oggi in comproprietà al 50% dei genitori.
Così come stabilito per il fratello, ogni esigenza anche di natura economica che sia necessaria e che non riesca agevolmente ad affrontare in autonomia, così come sempre accaduto, Persona_2 verrà condivisa ed all'uopo coadiuvata dall'apporto dei genitori secondo quanto sarà concertato;
ciò posto il OR continuerà a pagare per intero il costo (tasse universitarie e libri) degli Parte_1
studi del figlio. VII) Darsi atto che i ORi e stante la loro rispettiva Parte_1 Parte_2
autonomia economica, non si richiedono reciprocamente assegni di divorzio e che fermo quanto ai punti che precedono, i ricorrenti hanno definito ogni questione patrimoniale fra di loro. VIII) Ogni costo relativo al presente procedimento, onorari compresi, sarà interamente a carico del OR
. Parte_1 la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
, nato/a a TI (AT) il 31/07/1966 e da , nato/a a TI (AT) Parte_1 Parte_2
il 06/12/1966, celebrato in CORTAZZONE in data 03/09/1994, trascritto nei registri degli atti dello
Stato Civile dello stesso Comune al n. 9, Parte II, Serie A, Anno 1994
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini) Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.