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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.1.2025 al n. 98 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Pisa, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alberto Pancani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
,
[...]
RECLAMATA CONTUMACE
corrente in Milano, Controparte_1 rappresentata da elettivamente CP_2 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Rende, rappresenta e difesa dall'avv. Giorgio
Manfredi del Foro di Torino, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze revocare la sentenza n. 114/2024 Tribunale di Pisa pubblicata il
16.12.2024 e mai notificata, con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del Procuratore ex art. 93 cpc”.
Per : Controparte_1
“Ribadisce la propria richiesta di rigetto dell'avversario reclamo e delle domande tutte ex adverso proposte.
Con il favore delle spese, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 98/2025 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 114 del 16.12.2024; parti: contro Parte_1 [...] giudiziale Controparte_3 Parte_1
non costituita, e
[...] Controparte_1
rappresentata da , veniva
[...] CP_2 trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter
c.p.c. del 18 marzo 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pisa ha dichiarato aperta, su richiesta della creditrice procedente , rappresentata da Controparte_1
la liquidazione giudiziale di CP_2 [...] sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza
2 desumibile dalla mancata corresponsione, da parte della debitrice, di somme complessivamente pari ad Euro
700.721,67 dovute alla creditrice procedente a titolo di rate insolute per capitale ed interessi derivanti da contratto di mutuo, fatto oggetto di domanda di opposizione a precetto, a sua volta rigettata con sentenza di primo e secondo grado, passate in giudicato;
a ciò erano da sommarsi i debiti tributari iscritti a ruolo e comunicati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 42 e 367 CCII, quantificati in complessivi
Euro 276.038,35.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII e ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita la
Curatela della liquidazione giudiziale, nonostante rituale notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Si è costituita la società creditrice procedente che ha concluso per il rigetto dell'avversario reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di tardività del reclamo, sollevata dalla creditrice procedente (per essere cioè stato il reclamo proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza reclamata oltre che dalla iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese)
è infondato.
3 La sentenza reclamata non risulta essere stata mai notificata alla società posta in liquidazione giudiziale ed inoltre l'iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese vale quale dies a quo per i terzi estranei al procedimento pre-liquidatorio e non per chi ne è parte.
Il reclamo risulta quindi essere stato tempestivamente proposto nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.
Il primo motivo di reclamo - con cui si espone che la sentenza reclamata è stata pronunciata oltre l'anno dalla cancellazione della società reclamante dal Registro delle
Imprese, avvenuta il 15.12.2023 – è infondato.
La sentenza è stata pronunciata il 16.12.2024, primo giorno non festivo dopo il 15.12.2024 che cadeva di domenica. Il termine annuale è stato pertanto rispettato.
Con la prima parte del secondo motivo di reclamo viene dedotto in sintesi che la società reclamante, già prima della formale sua cancellazione dal Registro delle
Imprese, versava in una situazione di inattività, per avere da tempo cessato terzo soggetto, conduttore dell'immobile acquistato per il tramite del mutuo il cui inadempimento è stato posto alla base della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, di pagare i canoni di locazione.
Il motivo è infondato, atteso che la mancata percezione dei canoni di locazione, anche in via esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, non
è causa di estinzione del debito portato dalle rate di mutuo, rimaste impagate, con conseguente prova della sussistenza dello stato di insolvenza, stante l'assenza di adeguati mezzi di pagamento e di sufficienti garanzie patrimoniali anche generiche idonei a fronteggiare con regolarità tutto il passivo sociale.
Con la seconda parte del secondo motivo di appello viene dedotta la nullità del procedimento notificatorio
4 relativo alla domanda di liquidazione giudiziale, stante in particolare la mancata prova della notifica al legale rappresentante di essa reclamante.
Anche detta parte del motivo è infondata.
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non hanno potuto essere notificati alla società reclamante ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII, stante il mancato funzionamento della casella di posta elettronica certificata della stessa anche nell'anno successivo alla sua cancellazione dal
Registro delle Imprese, così come prescritto dall'art. 33, comma 2, CCII.
La notifica è stata quindi correttamente effettuata secondo quanto consentito dall'art. 40, comma 7, CCII, così come tempestivamente attestato dalla Cancelleria del
Tribunale di Pisa.
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote intermedie fra minimo e medio, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Sussistono i presupposti della malafede ex art. 51,. ult. comma, CCII in capo al legale rappresentante della società reclamante, stante la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo e tenuto altresì conto che il qui confermato accertamento dello stato di insolvenza non risulta essere stato di fatto contestato.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della società reclamante e, in ragione di quanto sopra esposto, del suo legale rappresentante.
P.Q.M.
la Corte
5 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pisa n. 114 del 16.12.2024;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e, in solido ex art. 51, ult. comma, CCII,
[...]
suo legale rappresentante, alla Controparte_4 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese di giudizio CP_2 da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge, in favore di ciascuna;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti della reclamante Parte_1
e, in solido ex art. 51, ult. comma, CCII,
[...] di , suo legale rappresentante. Controparte_4
Così deciso in Firenze il 18 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 20.1.2025 al n. 98 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Pisa, Parte_1 elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alberto Pancani, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTE contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
,
[...]
RECLAMATA CONTUMACE
corrente in Milano, Controparte_1 rappresentata da elettivamente CP_2 domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv.
Giuseppe Rende, rappresenta e difesa dall'avv. Giorgio
Manfredi del Foro di Torino, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 18 marzo
2025 veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze revocare la sentenza n. 114/2024 Tribunale di Pisa pubblicata il
16.12.2024 e mai notificata, con la quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi a favore del Procuratore ex art. 93 cpc”.
Per : Controparte_1
“Ribadisce la propria richiesta di rigetto dell'avversario reclamo e delle domande tutte ex adverso proposte.
Con il favore delle spese, oltre accessori”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 98/2025 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n. 114 del 16.12.2024; parti: contro Parte_1 [...] giudiziale Controparte_3 Parte_1
non costituita, e
[...] Controparte_1
rappresentata da , veniva
[...] CP_2 trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter
c.p.c. del 18 marzo 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Pisa ha dichiarato aperta, su richiesta della creditrice procedente , rappresentata da Controparte_1
la liquidazione giudiziale di CP_2 [...] sulla scorta della accertata Parte_1 sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'insolvenza
2 desumibile dalla mancata corresponsione, da parte della debitrice, di somme complessivamente pari ad Euro
700.721,67 dovute alla creditrice procedente a titolo di rate insolute per capitale ed interessi derivanti da contratto di mutuo, fatto oggetto di domanda di opposizione a precetto, a sua volta rigettata con sentenza di primo e secondo grado, passate in giudicato;
a ciò erano da sommarsi i debiti tributari iscritti a ruolo e comunicati dall'Agenzia delle Entrate ai sensi degli artt. 42 e 367 CCII, quantificati in complessivi
Euro 276.038,35.
La reclamante ha, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII e ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita la
Curatela della liquidazione giudiziale, nonostante rituale notifica del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
Si è costituita la società creditrice procedente che ha concluso per il rigetto dell'avversario reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La preliminare eccezione di tardività del reclamo, sollevata dalla creditrice procedente (per essere cioè stato il reclamo proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza reclamata oltre che dalla iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese)
è infondato.
3 La sentenza reclamata non risulta essere stata mai notificata alla società posta in liquidazione giudiziale ed inoltre l'iscrizione della stessa nel Registro delle
Imprese vale quale dies a quo per i terzi estranei al procedimento pre-liquidatorio e non per chi ne è parte.
Il reclamo risulta quindi essere stato tempestivamente proposto nel termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c.
Il primo motivo di reclamo - con cui si espone che la sentenza reclamata è stata pronunciata oltre l'anno dalla cancellazione della società reclamante dal Registro delle
Imprese, avvenuta il 15.12.2023 – è infondato.
La sentenza è stata pronunciata il 16.12.2024, primo giorno non festivo dopo il 15.12.2024 che cadeva di domenica. Il termine annuale è stato pertanto rispettato.
Con la prima parte del secondo motivo di reclamo viene dedotto in sintesi che la società reclamante, già prima della formale sua cancellazione dal Registro delle
Imprese, versava in una situazione di inattività, per avere da tempo cessato terzo soggetto, conduttore dell'immobile acquistato per il tramite del mutuo il cui inadempimento è stato posto alla base della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, di pagare i canoni di locazione.
Il motivo è infondato, atteso che la mancata percezione dei canoni di locazione, anche in via esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi, non
è causa di estinzione del debito portato dalle rate di mutuo, rimaste impagate, con conseguente prova della sussistenza dello stato di insolvenza, stante l'assenza di adeguati mezzi di pagamento e di sufficienti garanzie patrimoniali anche generiche idonei a fronteggiare con regolarità tutto il passivo sociale.
Con la seconda parte del secondo motivo di appello viene dedotta la nullità del procedimento notificatorio
4 relativo alla domanda di liquidazione giudiziale, stante in particolare la mancata prova della notifica al legale rappresentante di essa reclamante.
Anche detta parte del motivo è infondata.
Il ricorso introduttivo e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza non hanno potuto essere notificati alla società reclamante ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII, stante il mancato funzionamento della casella di posta elettronica certificata della stessa anche nell'anno successivo alla sua cancellazione dal
Registro delle Imprese, così come prescritto dall'art. 33, comma 2, CCII.
La notifica è stata quindi correttamente effettuata secondo quanto consentito dall'art. 40, comma 7, CCII, così come tempestivamente attestato dalla Cancelleria del
Tribunale di Pisa.
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote intermedie fra minimo e medio, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Sussistono i presupposti della malafede ex art. 51,. ult. comma, CCII in capo al legale rappresentante della società reclamante, stante la manifesta infondatezza dei motivi di reclamo e tenuto altresì conto che il qui confermato accertamento dello stato di insolvenza non risulta essere stato di fatto contestato.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della società reclamante e, in ragione di quanto sopra esposto, del suo legale rappresentante.
P.Q.M.
la Corte
5 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Pisa n. 114 del 16.12.2024;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e, in solido ex art. 51, ult. comma, CCII,
[...]
suo legale rappresentante, alla Controparte_4 refusione in favore di Controparte_1 rappresentata da delle spese di giudizio CP_2 da quest'ultima sopportate che vengono liquidate in Euro
5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge, in favore di ciascuna;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti della reclamante Parte_1
e, in solido ex art. 51, ult. comma, CCII,
[...] di , suo legale rappresentante. Controparte_4
Così deciso in Firenze il 18 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
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