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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott. Michelangelo Petruzziello ha emesso la se- guente
ORDINANZA nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 8776 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposto da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Magno (C.F.
[...]
) del Foro di Nola, con domicilio digitale C.F._1
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tem- CP_1 P.IVA_2
pore rappresentata e difesa dall'avv. Livio Persico (C.F. ) del C.F._2
Foro di Napoli, con domicilio digitale Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha esposto di essere appaltatrice della nota Parte_1 Parte_2
società dedita alle produzioni aerospaziali, e di aver in particolare prestato le sue opere presso gli stabilimenti di siti in Pomigliano d'Arco e Nola fino al- Pt_2
la data del 30.09.2024 in esecuzione di cinque distinti contratti di appalto aventi ad oggetto: (i) i servizi di verniciatura e masticiatura di parti dei velivoli ATR 42 e 72 e Boeing
767 e 787 (Pomigliano d'Arco);
(ii) i servizi di verniciatura e masticiatura di parti dei velivoli Airbus A321 e
Boeing 767 e 787 (Nola);
(iii) il servizio di montaggio strutturale della sez. 15 della fusoliera del velivolo
ATR 42 e 72 (Pomigliano d'Arco);
(iv) il servizio cd. “handover”, consistente in rilavorazioni di difetti del velivolo
ATR 42 e 72 (Pomigliano d'Arco);
(v) il servizio di montaggio dei pannelli della sez. 14 del velivolo Airbus A321 (No- la);
(vi) il servizio di smontaggio e rimontaggio (cd. “rework”) dei pannelli del velivolo
Airbus A321 (Nola).
Ha aggiunto che, all'esito di distinte procedure di gara riservate ai soli operatori invitati dalla committente, da quest'ultima indette in vista della scadenza dei con- tratti fissata al 30/9/2024 e della nuova aggiudicazione di tutti i servizi già svolti da ma dalla committente in parte rimodulati, aveva aggiudica- Pt_1 Pt_2
to ad nuovamente il servizio di verniciatura, sebbene per il solo Lotto 2 Pt_1
relativo allo stabilimento di Nola, l'intero servizio di handover (che in forza del pregresso rapporto contrattuale era in precedenza svolto solo in parte) e il servizio di montaggio pannelli e rework Airbus A321, mentre aveva assegnato alla concor- rente entrambi i servizi di verniciatura Lotto 1 e montaggio sez. 15 fu- CP_1
soliera ATR per il sito di Pomigliano d'Arco, prima svolti da . Pt_1
ha convenuto in lite accusandola di aver attuato ai propri Pt_1 CP_1
danni, e di avere l'intenzione di continuare ad attuare, una condotta anticoncor- renziale consistente nello storno dei suoi dipendenti.
Ha esposto, a riprova dell'accusa, i seguenti fatti storici:
2
R.g.a.c.c. 8776/2024 1) ventuno dipendenti diretti di e dieci presi in carico per distacco da Pt_1
Paintech S.R.L. e (società facenti capo alla medesima compagine socia- CP_2
le di e ad essa legate da un contratto di rete), assunti a tempo indetermi- Pt_1
nato nonché qualificati e specializzati (come montatori, verniciatori, masticiatori e un impiegato tecnico), hanno receduto dal rapporto di lavoro con tra il Pt_1
29 settembre e l'8 ottobre 2024 per essere immediatamente dopo assunti da;
CP_
ad essi se ne sono aggiunti in seguito altri due, per un totale di trentatré lavorato- ri;
nessuno ha rispettato il preavviso previsto dal CCNL di riferimento;
i costi di conseguimento delle abilitazioni e specializzazioni degli operai sono stati sopporta- ti da;
Pt_1
2) , immediatamente dopo aver ottenuto l'aggiudicazione da delle CP_ Pt_2
gare relative allo stabilimento di Pomigliano per il servizio di verniciatura Lotto 1 ed il montaggio della sez. 15 fusoliera ATR, ha posto in essere - e continua a porre in essere - condotte volte a indurre il personale specializzato e qualificato in forza ad a recedere dal rapporto di lavoro per essere assunto alle proprie di- Pt_1
pendenze; in data 4/9/2024 ha indirizzato a una lettera di contesta- Pt_1 CP_
zione, e la replica scritta di quest'ultima è equivalsa, più che alla negazione, ad una sostanziale ammissione dello storno dei dipendenti perpetrato;
3) lo storno delle 33 unità lavorative ha causato ad danni emergenti e da Pt_1
lucro cessante nonché notevoli difficoltà organizzative, quest'ultime ben eviden- ziate dalla corrispondenza interna di dalla quale risulta la necessità di in- Pt_1
crementare la squadra dei montatori aeronautici con l'aggiunta di almeno sei ri- sorse esperte da destinare allo stabilimento di Nola per il montaggio dell'Airbus
A321;
4) , oltre ai 33 dipendenti già stornati, ha tentato e sta tentando di fare altret- CP_
tanto con altri lavoratori in forza ad , concentrandosi in particolare sulla Pt_1
forza lavoro altamente qualificata e/o posta nei ruoli chiave, come dimostrato dal-
3
R.g.a.c.c. 8776/2024 la circostanza che alcuni dei lavoratori già acquisiti con lo storno non rientrano tra quelli che aveva destinato alle commesse da essa svolte sino al Pt_1
30.09.2024 ed ora aggiudicate a ( , CP_ CP_3 Controparte_4 [...]
e , tutti lavoratori che aveva applica- CP_5 Controparte_6 Pt_1
to su altre commesse e che pure sono stati stornati).
ha chiesto, in via istruttoria, l'escussione di numerose persone informate Pt_1
sui fatti e, nel merito, ha domandato al Tribunale di a) inibire, in via cautelare, a il compimento di (ulteriori) atti e comportamenti concretanti concorrenza CP_
sleale, realizzati mediante storno di dipendenti in forza ad;
b) fissare, ex Pt_1
art. 614-bis c.p.c., in euro 50.000,00 o in altra misura, maggiore o minore, ritenu- ta equa e giusta, la somma di denaro dovuta da in favore di per ogni CP_ Pt_1
violazione dell'ordine cautelare di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti.
2. si è costituita, resistendo al ricorso. CP_1
Ha, in particolare, dedotto che:
a) «l'iniziativa avversaria si innesta in una guerra di posizione che la ricorrente ha dichia- rato alla ”, rea di essersi aggiudicata, in data 30 luglio 2024, la gara n. CP_
WS1906724043 avente ad oggetto la commessa del Lotto 1- sito di Pomigliano d'Arco -
(“verniciatura/masticiatura dei velivoli ATR 42 - 72 e Boeing 767-768”), nonché quella dei montaggi top e madiere - Sez. 15 ATR (gara n. WS1947568821), precedentemente af- fidate dalla ad essa ”»; Pt_2 Pt_1
b) «la ”, attraverso una incompleta e comunque non veritiera ricostruzione dei Pt_1
fatti, ha proposto la domanda cautelare – a fatti già avvenuti ed a commesse già iniziate dal 1° ottobre 2024 – al solo scopo di ottenere, attraverso l'estrapolazione di illegittime re- gistrazioni di conversazioni, la faziosa interpretazione della lettera della ” di riscontro CP_
alle contestazioni della ricorrente e l'audizione, quali meri informatori, di propri dipendenti, un provvedimento che possa screditare ” nei confronti della importante committente CP_
4
R.g.a.c.c. 8776/2024 », come confermato «dal fatto che la ricorrente trova occasione, a pagina 20 Pt_2
del libello, addirittura per prospettare, in capo alla ”, la mancanza dei requisiti tecni- CP_
ci/organizzativi richiesti nel bando di gara, circostanza assolutamente inveritiera che non ha alcuna attinenza con l'oggetto della domanda cautelare»;
c) fornisce «servizi appaltati dalla sin dal 2015 come subappaltatrice e CP_ Pt_2
dal 2017 come affidataria diretta dei lavori» ed ha moltissimi dipendenti;
d) nei mesi di marzo ed aprile 2024, , attraverso la Pt_2 Parte_3
, ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse in riferimento
[...]
a sette commesse, invitando poi a gareggiare i soggetti prescelti in base all'esperienza e alle capacità tecniche maturate;
, essendo stata giudicata in CP_
possesso di tutti i requisiti per partecipare ai suddetti bandi, ha ricevuto, attraver- so la pubblicazione sul Portale Fornitori “ ”, gli inviti a tutte le gare;
essa, Pt_2
a seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche organizzative, non ha però
«ritenuto opportuno partecipare a tutte le gare in ragione del cospicuo numero di risorse la- vorative da coinvolgere», il che già smentisce quanto affermato nel ricorso di Pt_4
; , viceversa, ha partecipato a quattro gare su sette, risultando prescelta da
[...] CP_
in «tre commesse, due delle quali – la verniciatura/masticiatura ATR 42/72 - Pt_2
Boeing B767/B787 (LOTTO 1) e montaggi top e madiere sez.15 ATR – precedentemente affidate alla ”, la quale (a sua volta si è aggiudicata interamente la commessa di Pt_1
rilavorazione difetti ATR “Handover” precedentemente affidata per la giusta metà a
”)»; è stata, d'altro canto, proprio a partecipare alle gare per tutte le CP_ Pt_1
sette commesse, dichiarando «di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici, compreso il quadro complessivo dei prestatori di attività lavorativa occorrente per poter eseguire le sette commesse poste in gara da (pari ad oltre 260 unità)»; necessitando per le Pt_2
due sole gare aggiudicatele di una forza lavoro di 182 risorse, deve per- Pt_1
tanto evidentemente disporre di «almeno altri 86 dipendenti, che è pari infatti al nu- mero dei lavoratori fino a quel momento impegnati sulle stesse commesse (46 in “vernicia-
5
R.g.a.c.c. 8776/2024 tura” + 35 su “Sez. 15 ATR” + 5 su “deriva B767”)» invece assegnate a;
è dun- CP_
que «inverosimile … che la ricorrente possa dolersi della perdita dei 31 dipendenti ai fini dell'allocazione delle risorse sulle varie commesse che essa oggi conduce»; peraltro, la ricor- rente, grazie al contratto di rete con le società “Paintech S.r.l.” e “ , a lo- CP_2
ro volta datrici di lavoro di nutriti gruppi di lavoratori dipendenti, ha a disposi- zione un «numero totale (medio) di addetti delle stesse … pari a 409»;
e) degli elementi addotti a sostegno del dedotto illecito storno di dipendenti Pt_4
ha offerto una rilettura capziosa e fuorviante, «omettendo di riportare al Giudice
[...]
le specifiche clausole contenute nei bandi della circa la destinazione del perso- Pt_2
nale in forza di chi sia cessato da una commessa» ed in particolare degli obblighi in capo al nuovo fornitore subentrato in caso di aggiudicazione di assumere il perso- nale in organico al precedente appaltatore, con la sola salvezza che tale assunzione fosse armonizzabile con l'organizzazione di essa fornitrice subentrante;
ha CP_
partecipato alla gara inerente al Lotto 1 di verniciatura in qualità di mandataria della RTI dalla medesima posta in essere con una società leader – a livello nazio- nale - nell'attività di verniciatura industriale dei veicoli, treni e velivoli: la società
“De Luca S.p.A.”, con sede a Chiusi in provincia di Siena;
f) sono prive di rilievo le frasi pronunciate durante alcune conversazioni registrate da all'insaputa degli altri interlocutori riguardanti gli sviluppi degli even- Pt_1
ti verificatisi dopo le recenti aggiudicazioni;
da queste registrazioni, che Pt_1
ha prodotto in maniera parziale allo scopo di ingenerare erronee suggestioni, ri- sulta semmai la dichiarata intenzione di un importante referente di di Pt_1
effettuare in favore di il prescritto affiancamento nel subentro delle commes- CP_
se;
g) le riunioni sono intervenute in epoca anteriore all'assunzione degli ex dipen- denti della ” da parte della ”; Pt_1 CP_
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R.g.a.c.c. 8776/2024 h) la ricorrente ha taciuto la rilevantissima circostanza che i contratti scaduti pre- vedevano che, in caso di trasferimento del servizio, sull'impresa uscente gravassero due obblighi: porre a disposizione della società subentrante la documentazione operativa, il personale dotato di conoscenze e quant'altro necessario a garantire il corretto e celere trasferimento dei servizi (ciò come detto, per la durata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione); consentire che il persona- le in forza della impresa cassata dalla commessa possa essere assunto dal fornitore subentrante;
i) il grado di specializzazione e qualificazione del personale operaio è, diversamen- te da quanto suggerito dalla ricorrente, relativamente modesto, essendo consegui- bile con la frequentazione di un corso teorico della durata di sole 8 ore e la suc- cessiva concreta messa in atto in regime di affiancamento ad altro personale già formato;
in ogni caso, , dopo l'aggiudicazione delle nuove commesse, ha CP_
provveduto ad organizzare i corsi di formazione, all'esito dei quali hanno conse- guito le necessarie abilitazioni 67 dipendenti non;
sono stati proprio al- Pt_1
cuni dipendenti della ricorrente, venuti a conoscenza delle novità sul fronte delle commesse, ad offrirsi a , non quest'ultima a cercarli. CP_
Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
3. Della domanda cautelare proposta manca il fumus boni iuris, sicché il ricorso dev'essere respinto.
3.1. Costituisce convinta e costante affermazione della giurisprudenza di legittimi- tà che, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o col- laboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'im- prenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non po- tersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non sup- ponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla strut-
7
R.g.a.c.c. 8776/2024 tura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio compe- titivo indebito;
a tal fine assumono rilievo, innanzitutto, le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua so- stituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (così Cass. n. 14944 del 2024, n. 8581 del 2022, n. 3865 del 2020).
In particolare, secondo quest'orientamento (e le affermazioni formulate dai giudi- ci di legittimità nelle tre sentenze da ultimo citate, concordemente indicate anche da entrambe le parti come punti di riferimento per l'individuazione delle coordi- nate normative rilevanti nel caso di specie), per la configurabilità della figura tipi- ca dello storno di dipendenti vietato è necessaria la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa e il requisito soggettivo dell'animus nocendi, tuttavia considerato sussistente in linea puramente oggettiva ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponen- do nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente (cfr. Cass. n. 31203 del 2017). Gli indicatori oggettivi dell'idoneità lesiva della condotta concorrenziale illecita, via via individuati dai giudici di merito, sono stati identificati nel vantaggio competitivo indebito, nella capacità distruttiva della altrui continuità aziendale, nello choc disgregativo, nella riduzione od eliminazione della vitalità dell'impresa concorrente.
E' ben nota la particolare delicatezza del tema della concorrenza sleale per storno di dipendenti perché in questo caso i profili della correttezza del rapporto di con-
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R.g.a.c.c. 8776/2024 correnza commerciale tra imprenditori vengono a interferire pesantemente con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore (artt. 4 e
36 Cost.).
La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di li- bera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica.
In sintesi, secondo i giudici di legittimità non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mez- zi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di cono- scenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali.
Per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per violazione del crite- rio della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggia- re l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi) sia pur cristallizzata in elementi indicatori di carattere oggettivo;
inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azien- da nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivol- to.
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di
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R.g.a.c.c. 8776/2024 collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); è necessario invece che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato;
in siffatta prospettiva, as- sumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'im- presa concorrente.
3.2. I contratti per l'affidamento dei servizi di verniciatura e masticiatura relativi ad entrambi i siti produttivi (docc. 3 e 6 della produzione della ricorrente) conte- nevano la seguente clausola:
«35. TRASFERIMENTO DEI SERVIZI
35.1. In qualsiasi caso di cessazione di efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire il corretto trasferimento dei Servizi ad altro Appaltatore o alla Società stessa. In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Società e di eventuali Terze par- ti la documentazione operativa, il Personale con opportune conoscenze e quanto altro neces- sario a garantire il corretto e tempestivo trasferimento dei Servizi».
Nell'ordine ordine di acquisto in variante e proroga del 28/6/2024 (doc. 9 della ricorrente), relativo al contratto per il servizio di montaggio strutturale della sez.
15 della fusoliera del velivolo ATR 42 e 72 nello stabilimento di Pomigliano
d'Arco, ordine impartito da a , per la medesima evenienza del Pt_2 Pt_1
“trasferimento di servizi” era previsto che «In caso di cessazione del presente ODA per scadenza, recesso, totale o parziale, o risoluzione, il Fornitore si impegna a fornire alla So- cietà l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento dei Servizi ad altro Fornito- re o alla Società stessa. In particolare, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Socie- tà e di eventuali Terze Parti la documentazione operativa, il personale con opportune cono-
10
R.g.a.c.c. 8776/2024 scenze e quanto altro necessario a garantire il corretto trasferimento dei Servizi. Nel caso in cui si verifichi la suddetta ipotesi di cessazione dell'ODA, il Fornitore si obbliga altresì a consentire che il Personale possa essere assunto dall'eventuale altro Fornitore che subentri nella posizione del medesimo. Quanto sopra dovrà essere eseguito dal Fornitore nel più bre- ve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla da- ta di cessazione dell'ODA. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di applicare al Fornitore una Penale come prevista dal presente ODA fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno».
Quest'ultima clausola è, nella sua identica formulazione, contenuta anche nei contratti/ordini di acquisto in variante e proroga del 16/9/2022 per il servizio cd.
“handover” (rilavorazioni di difetti del velivolo ATR 42 e 72 nello stabilimento di
Pomigliano d'Arco, doc. 10), del 20/12/2023 (servizio di montaggio dei pannelli della sez. 14 del velivolo Airbus A321 nello stabilimento di Nola, doc. 12) e del
20/12/2023 (servizio di smontaggio e rimontaggio, cd. “rework”, dei pannelli del velivolo Airbus A321 nello stabilimento di Nola, doc. 13).
Da queste clausole (nonché dalle numerose altre condizioni poste negli inviti in- dirizzate alle imprese aspiranti appaltatrici, tutte improntate al principio del
“prendere o lasciare”) si staglia la figura di quale contraente forte delle Pt_2
relazioni contrattuali all'origine della lite (nonché quale vero e proprio convitato di pietra di questo procedimento).
(società dotata di una capitalizzazione di mercato pari a circa 15 mld/€ Pt_2
e capace di un fatturato annuale pressoché equivalente) impone alle imprese cui commissiona l'esecuzione dei servizi ricompresi nel processo di lavorazione di ae- romobili specifiche condizioni dirette a scongiurare qualsiasi disagio, inconve- niente o ritardo per la filiera produttiva in conseguenza dell'eventuale soluzione di continuità delle imprese appaltatrici. La sua primazia contrattuale è, in partico- lare, esercitata mediante la previsione dell'obbligo in capo alle imprese appaltatrici
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R.g.a.c.c. 8776/2024 di favorire il passaggio di consegne tra l'una e l'altra, dovendo l'impresa uscente sopportare i costi materiali e personali necessari per la sua attuazione e l'impresa subentrante accollarsi le richieste di assunzione da parte del personale dell'impresa uscente. A , dunque, non preme che la soluzione di conti- Pt_2
nuità sotto il profilo soggettivo verificatasi in conseguenza delle periodiche sca- denze dei vincoli contrattuali sia indolore per le imprese operanti nel suo indotto.
Quando partecipano alle gare, quest'ultime devono essere disposte e, nel caso le vincano, devono conseguentemente obbligarsi a: 1) sopportare i costi conseguenti all'aggiudicazione in termini di assorbimento di ulteriore personale proveniente dall'impresa sostituita nella fornitura di servizi a;
b) non rivendicare al- Pt_2
cunché per i costi futuri connessi all'eventuale cessazione per qualsiasi causa di quel rapporto.
Dalla comparazione delle clausole in precedenza riportate risalta l'assenza, nel te- sto della prima, dell'obbligo di assorbimento del personale (che ne faccia richiesta) dell'impresa cessata, obbligo che è invece generalizzato negli altri testi contrattuali
(e, stando a quanto assunto dalla resistente, sarebbe stato veicolato nel nuovo contratto da essa stipulato anche per i servizi di verniciatura e masticiatura, dai quali, come visto, era in precedenza escluso).
Se la ratio della previsione dell'obbligo è, ad avviso di chi scrive, individuabile nel- la necessità di soddisfare una pluralità d'interessi di , ed in particolare Pt_2
nelle finalità di scongiurare, da un lato, negative ricadute di ordine sociale in caso di perdita di occupazione da parte di un numero considerevole di lavoratori pri- ma operanti nei propri stabilimenti, e di continuare ad avvalersi, dall'altro, delle disponibili risorse umane specializzate e di provata competenza, la rilevata assenza di quell'obbligo nei cessati contratti relativi ai servizi di verniciatura e masticiatura
– certamente non spiegabile in termini di mera dimenticanza data l'elevatissima cura con cui i testi contrattuali, unilateralmente predisposti da , sono Pt_2
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R.g.a.c.c. 8776/2024 redatti – non può che trovare la sua ragion d'essere nel (pregresso) disinteresse di non tanto alla salvaguardia dei singoli posti di lavoro eventualmente Pt_2
posti in pericolo dalla fuoriuscita dell'impresa cessata, quanto alla conservazione delle relative competenze individuali, ritenute evidentemente non elevatamente specializzate e, dunque, agevolmente surrogabili.
Le considerazioni sin qui svolte sono, di per sé sole, idonee ad escludere il fumus della concorrenza sleale per storno di dipendenti.
L'accusa di è che , priva di un numero adeguato di dipendenti dotati Pt_1 CP_
delle necessarie specialistiche competenze tecniche per poter partecipare alle gare cui essa era stata invitata, abbia prima dichiarato a che se ne sarebbe Pt_2
munita dopo l'aggiudicazione e abbia, essendosi questa verificata, in seguito stor- nato a [...] un folto gruppo di dipendenti di , determinandone illecitamen- Pt_1
te le dimissioni comunicate nei giorni a ridosso dell'inizio delle nuove commesse, così privando la precedente datrice di lavoro anche del preavviso.
ha invece dimostrato non solo di essere impresa già da tempo positivamente CP_
inclusa nell'indotto di , di essere dotata di risorse personali adeguate (ri- Pt_2
venienti anche dalla collaborazione con altre imprese) e di aver – diversamente da quanto fatto da – partecipato solo ad alcune delle gare cui era stata invi- Pt_1
tata (così commisurando le sue aspirazioni produttive alle risorse di cui effettiva- mente disponeva), ma soprattutto di essere subentrata ad nei contratti Pt_1
relativi a due servizi, per uno dei quali (riguardante la “Sezione 15”) me- Pt_1
desima, aderendo alle condizioni fissate da , si era obbligata non solo a Pt_2
prestare la necessaria collaborazione in favore dell'impresa subentrante, ma anche a, per così dire, prendere atto che, nell'evenienza poi concretizzatasi, il suo perso- nale avrebbe potuto chiedere di essere assunto dall'impresa subentrante e, implici- tamente, a rinunciare a dolersene.
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R.g.a.c.c. 8776/2024 L'inclusione di una condizione regolatrice di un rapporto futuro ed ipotetico tra soggetti diversi dalle parti contrattuali (da un lato ed , dall'altro Pt_2 Pt_1
i singoli dipendenti di quest'ultima e l'impresa nuova appaltatrice di ) Pt_2
ha un senso solo se si opina che abbia con essa implicitamente non solo Pt_1
riconosciuto la liceità di quell'eventuale opzione dei propri lavoratori e dell'obbligo che l'impresa concorrente subentrante avrebbe assunto con la futura aggiudicazione, ma soprattutto rinunciato a dolersi di una siffatta vicenda o, quanto meno, giudicato quest'ultima non nei termini di un illecito storno dei di- pendenti.
Non sfugge a chi scrive che altro è l'ipotetica prefigurazione delle eventuali dimis- sioni di alcune, numericamente contenute, unità di personale, altro è la concreta migrazione verso la concorrente subentrante di una nutrita schiera di personale operaio elevatamente specializzato.
Ma una siffatta distinzione non è desumibile dal testo contrattuale regolante il rapporto tra ed . Anzi, dallo stesso, ed in particolare dall'uso di Pt_2 Pt_1
un nome collettivo (il “personale”, inteso come il complesso dei dipendenti di un'azienda), si desume l'esatto contrario. Il che trova, peraltro, conferma nell'inclusione solo nei contratti di recente intercorsi proprio con della speci- CP_
ficazione secondo cui «l'obbligo di assunzione è condizionato alla circostanza che il nu- mero e la qualifica dei suddetti lavoratori siano armonizzabili con l'organizzazione del For- nitore subentrante tenuto conto altresì del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto di appalto», per effetto della quale è stata ex novo veicolata nel regolamento contrat- tuale una limitazione diretta a salvaguardare le contrapposte esigenze dell'impresa subentrante.
Quanto sin qui osservato appare – nella presente fase cautelare, che, com'è noto,
è caratterizzata dalla sommarietà della cognizione – conseguenza ulteriore dell'accennata forza contrattuale di . Pt_2
14
R.g.a.c.c. 8776/2024 Questa forza sembra operare non solo nei singoli rapporti bilaterali che Pt_2
allaccia con le imprese che, giudicate tecnicamente e strutturalmente attrezzate, divengono sue appaltatrici di uno o più servizi, ma si estende anche ai rapporti ed ai diritti che nei confronti o da parte delle medesime imprese appaltatrici potreb- bero derivare o essere oggetto di esercizio verso le imprese che in futuro dovessero subentrare loro. La genericità ed onnicomprensività della terminologia adoperata nelle esaminate condizioni contrattuali accredita il convincimento che l'impresa cessata, come è obbligata a collaborare fattivamente con l'impresa subentrante nel
“trasferimento dei servizi” per qualsiasi causa avvenuto (pena l'irrogazione di pe- nali da parte di ), così nulla può obiettare di fronte al travaso di parte, Pt_2
più o meno significativa, del proprio personale nei ranghi della subentrante. Né il quadro descritto risulta mutato dalle recenti modifiche apportate a questa condi- zione, poiché al riconoscimento della facoltà della subentrante di limitare l'assorbimento alle sole unità armonizzabili e compatibili con la propria organizza- zione produttiva (riconoscimento che, nell'ammettere la frazionabilità del “perso- nale”, conferma la valenza collettiva ed onnicomprensiva di questa parola e dell'uso che le parti ne hanno fatto in precedenza) non si è accompagnata alcuna novità per la parte restante ed originaria della clausola.
Non va nascosto che la rilettura di questa clausola nei termini qui offerti pone quesiti sulla sua liceità, soprattutto nei confronti dell'impresa uscente che per ef- fetto della sua applicazione patisca un'emorragia di lavoratori dipendenti di pro- porzioni tali da comprometterne l'operatività.
Ma, per le ragioni che saranno in seguito esposte, un siffatto pericolo non sembra ricorrere nella vicenda per cui è causa.
In definitiva, deve concludersi che la configurabilità dello storno vietato è preclu- sa, quanto alla parte del personale dipendente (peraltro non esattamente indivi- duata da ) in precedenza addetta alle lavorazioni della cd. Sezione 15 ed Pt_1
15
R.g.a.c.c. 8776/2024 in seguito transitata in , per le ragioni sin qui esposte;
per quanto concerne CP_
invece la restante parte (anch'essa non indicata) in precedenza addetta alla verni- ciatura e masticiatura nel sito di Pomigliano d'Arco, la sussistenza della condotta anticoncorrenziale va negata in conseguenza della ridotta valenza specialistica del- le mansioni svolte, come inducono ad opinare sia le precedenti argomentazioni sull'assenza della corrispondente clausola nel relativo contratto che le deduzioni ed allegazioni di in ordine alla rapidità del relativo percorso formativo. CP_
3.3. Del fumus va esclusa la ricorrenza anche per ulteriori e concomitanti ragioni.
Pur ammettendo che le dimissioni dei 33 dipendenti di siano state in- Pt_1
dotte dall'azione sollecitatrice di , non pare che nella presente fase cautelare CP_
sia stata dimostrata la sussistenza di indicatori oggettivi dell'idoneità lesiva di una siffatta condotta, tale da farla assurgere al rango di concorrenza illecita.
è impresa dotata di un'ampia platea di lavoratori, sia per la parte propria Pt_1
che per quella utilizzabile in virtù del contratto di rete che la lega alle società con- trollate, sicché la perdita delle unità migrate in non sembra idonea a com- CP_
prometterne la continuità aziendale, che anzi risulta indirettamente beneficiata dalla corrispondente riduzione del costo del lavoro, da reputarsi inoltre effetto non sgradito proprio in conseguenza della mancata aggiudicazione dei contratti assegnati a e della corrispondente riduzione di ricavi ed utili per . CP_ Pt_1
L'acquisizione delle risorse umane di da parte di non pare, inoltre, Pt_1 CP_
idonea ad arrecare alla seconda alcun vantaggio competitivo né a vanificare lo sforzo di investimento della prima: quanto al primo punto, essa sarebbe risultata certamente illecita se attuata prima dell'aggiudicazione delle commesse, poiché ne sarebbe apparsa evidente la finalità di maturare i requisiti quantitativi (il numero di dipendenti) e qualitativi (la loro specializzazione) occorrenti per competere con
, mentre la sua posteriorità rispetto all'aggiudicazione appare – e comun- Pt_1
que non è escluso che sia – conseguenza dell'obbligo di assunzione del personale
16
R.g.a.c.c. 8776/2024 dell'impresa uscente;
circa il secondo, occorre prendere atto che, sulla base di quanto dedotto e documentato da , il livello di specializzazione del personale CP_
operaio richiesto da è conseguibile rapidamente ed a costi contenuti. Pt_2
Per le ragioni appena esposte non ricorrono neanche gli ulteriori indicatori ogget- tivi rappresentati dalla quantità e qualità del personale stornato, dalla posizione ricoperta all'interno dell'impresa concorrente, e dalla difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione.
3.5. Per mera completezza va puntualizzato che le conclusioni raggiunte solo ap- parentemente trascurano o prescindono da alcune evidenze istruttorie indicate da a sostegno delle proprie doglianze. Pt_1
Il punto è che da esse, ed in particolare dal contenuto della missiva di replica alle contestazioni di e dalle dichiarazioni registrate nei documentati informa- Pt_1
tici depositati, non emerge alcun conforto della dedotta concorrenza sleale, non avendo ammesso alcunché né bastando a costituirne prova, neppur indizia- CP_
ria, i personali, criptici e non meditati apprezzamenti espressi da persone per lo più riferibili proprio alla . Pt_1
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna a rifondere le spese del procedimen- Parte_1
to a liquidandole in 5.000,00 € per compensi e 750,00 € per rimbor- CP_1
so spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 13/1/2025.
Il Giudice designato dott. Michelangelo Petruzziello
17
R.g.a.c.c. 8776/2024
TERZA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice designato dott. Michelangelo Petruzziello ha emesso la se- guente
ORDINANZA nel procedimento cautelare ante causam iscritto al n. 8776 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, proposto da
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Magno (C.F.
[...]
) del Foro di Nola, con domicilio digitale C.F._1
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tem- CP_1 P.IVA_2
pore rappresentata e difesa dall'avv. Livio Persico (C.F. ) del C.F._2
Foro di Napoli, con domicilio digitale Email_2
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ha esposto di essere appaltatrice della nota Parte_1 Parte_2
società dedita alle produzioni aerospaziali, e di aver in particolare prestato le sue opere presso gli stabilimenti di siti in Pomigliano d'Arco e Nola fino al- Pt_2
la data del 30.09.2024 in esecuzione di cinque distinti contratti di appalto aventi ad oggetto: (i) i servizi di verniciatura e masticiatura di parti dei velivoli ATR 42 e 72 e Boeing
767 e 787 (Pomigliano d'Arco);
(ii) i servizi di verniciatura e masticiatura di parti dei velivoli Airbus A321 e
Boeing 767 e 787 (Nola);
(iii) il servizio di montaggio strutturale della sez. 15 della fusoliera del velivolo
ATR 42 e 72 (Pomigliano d'Arco);
(iv) il servizio cd. “handover”, consistente in rilavorazioni di difetti del velivolo
ATR 42 e 72 (Pomigliano d'Arco);
(v) il servizio di montaggio dei pannelli della sez. 14 del velivolo Airbus A321 (No- la);
(vi) il servizio di smontaggio e rimontaggio (cd. “rework”) dei pannelli del velivolo
Airbus A321 (Nola).
Ha aggiunto che, all'esito di distinte procedure di gara riservate ai soli operatori invitati dalla committente, da quest'ultima indette in vista della scadenza dei con- tratti fissata al 30/9/2024 e della nuova aggiudicazione di tutti i servizi già svolti da ma dalla committente in parte rimodulati, aveva aggiudica- Pt_1 Pt_2
to ad nuovamente il servizio di verniciatura, sebbene per il solo Lotto 2 Pt_1
relativo allo stabilimento di Nola, l'intero servizio di handover (che in forza del pregresso rapporto contrattuale era in precedenza svolto solo in parte) e il servizio di montaggio pannelli e rework Airbus A321, mentre aveva assegnato alla concor- rente entrambi i servizi di verniciatura Lotto 1 e montaggio sez. 15 fu- CP_1
soliera ATR per il sito di Pomigliano d'Arco, prima svolti da . Pt_1
ha convenuto in lite accusandola di aver attuato ai propri Pt_1 CP_1
danni, e di avere l'intenzione di continuare ad attuare, una condotta anticoncor- renziale consistente nello storno dei suoi dipendenti.
Ha esposto, a riprova dell'accusa, i seguenti fatti storici:
2
R.g.a.c.c. 8776/2024 1) ventuno dipendenti diretti di e dieci presi in carico per distacco da Pt_1
Paintech S.R.L. e (società facenti capo alla medesima compagine socia- CP_2
le di e ad essa legate da un contratto di rete), assunti a tempo indetermi- Pt_1
nato nonché qualificati e specializzati (come montatori, verniciatori, masticiatori e un impiegato tecnico), hanno receduto dal rapporto di lavoro con tra il Pt_1
29 settembre e l'8 ottobre 2024 per essere immediatamente dopo assunti da;
CP_
ad essi se ne sono aggiunti in seguito altri due, per un totale di trentatré lavorato- ri;
nessuno ha rispettato il preavviso previsto dal CCNL di riferimento;
i costi di conseguimento delle abilitazioni e specializzazioni degli operai sono stati sopporta- ti da;
Pt_1
2) , immediatamente dopo aver ottenuto l'aggiudicazione da delle CP_ Pt_2
gare relative allo stabilimento di Pomigliano per il servizio di verniciatura Lotto 1 ed il montaggio della sez. 15 fusoliera ATR, ha posto in essere - e continua a porre in essere - condotte volte a indurre il personale specializzato e qualificato in forza ad a recedere dal rapporto di lavoro per essere assunto alle proprie di- Pt_1
pendenze; in data 4/9/2024 ha indirizzato a una lettera di contesta- Pt_1 CP_
zione, e la replica scritta di quest'ultima è equivalsa, più che alla negazione, ad una sostanziale ammissione dello storno dei dipendenti perpetrato;
3) lo storno delle 33 unità lavorative ha causato ad danni emergenti e da Pt_1
lucro cessante nonché notevoli difficoltà organizzative, quest'ultime ben eviden- ziate dalla corrispondenza interna di dalla quale risulta la necessità di in- Pt_1
crementare la squadra dei montatori aeronautici con l'aggiunta di almeno sei ri- sorse esperte da destinare allo stabilimento di Nola per il montaggio dell'Airbus
A321;
4) , oltre ai 33 dipendenti già stornati, ha tentato e sta tentando di fare altret- CP_
tanto con altri lavoratori in forza ad , concentrandosi in particolare sulla Pt_1
forza lavoro altamente qualificata e/o posta nei ruoli chiave, come dimostrato dal-
3
R.g.a.c.c. 8776/2024 la circostanza che alcuni dei lavoratori già acquisiti con lo storno non rientrano tra quelli che aveva destinato alle commesse da essa svolte sino al Pt_1
30.09.2024 ed ora aggiudicate a ( , CP_ CP_3 Controparte_4 [...]
e , tutti lavoratori che aveva applica- CP_5 Controparte_6 Pt_1
to su altre commesse e che pure sono stati stornati).
ha chiesto, in via istruttoria, l'escussione di numerose persone informate Pt_1
sui fatti e, nel merito, ha domandato al Tribunale di a) inibire, in via cautelare, a il compimento di (ulteriori) atti e comportamenti concretanti concorrenza CP_
sleale, realizzati mediante storno di dipendenti in forza ad;
b) fissare, ex Pt_1
art. 614-bis c.p.c., in euro 50.000,00 o in altra misura, maggiore o minore, ritenu- ta equa e giusta, la somma di denaro dovuta da in favore di per ogni CP_ Pt_1
violazione dell'ordine cautelare di astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale mediante storno di dipendenti.
2. si è costituita, resistendo al ricorso. CP_1
Ha, in particolare, dedotto che:
a) «l'iniziativa avversaria si innesta in una guerra di posizione che la ricorrente ha dichia- rato alla ”, rea di essersi aggiudicata, in data 30 luglio 2024, la gara n. CP_
WS1906724043 avente ad oggetto la commessa del Lotto 1- sito di Pomigliano d'Arco -
(“verniciatura/masticiatura dei velivoli ATR 42 - 72 e Boeing 767-768”), nonché quella dei montaggi top e madiere - Sez. 15 ATR (gara n. WS1947568821), precedentemente af- fidate dalla ad essa ”»; Pt_2 Pt_1
b) «la ”, attraverso una incompleta e comunque non veritiera ricostruzione dei Pt_1
fatti, ha proposto la domanda cautelare – a fatti già avvenuti ed a commesse già iniziate dal 1° ottobre 2024 – al solo scopo di ottenere, attraverso l'estrapolazione di illegittime re- gistrazioni di conversazioni, la faziosa interpretazione della lettera della ” di riscontro CP_
alle contestazioni della ricorrente e l'audizione, quali meri informatori, di propri dipendenti, un provvedimento che possa screditare ” nei confronti della importante committente CP_
4
R.g.a.c.c. 8776/2024 », come confermato «dal fatto che la ricorrente trova occasione, a pagina 20 Pt_2
del libello, addirittura per prospettare, in capo alla ”, la mancanza dei requisiti tecni- CP_
ci/organizzativi richiesti nel bando di gara, circostanza assolutamente inveritiera che non ha alcuna attinenza con l'oggetto della domanda cautelare»;
c) fornisce «servizi appaltati dalla sin dal 2015 come subappaltatrice e CP_ Pt_2
dal 2017 come affidataria diretta dei lavori» ed ha moltissimi dipendenti;
d) nei mesi di marzo ed aprile 2024, , attraverso la Pt_2 Parte_3
, ha sollecitato la presentazione di manifestazioni di interesse in riferimento
[...]
a sette commesse, invitando poi a gareggiare i soggetti prescelti in base all'esperienza e alle capacità tecniche maturate;
, essendo stata giudicata in CP_
possesso di tutti i requisiti per partecipare ai suddetti bandi, ha ricevuto, attraver- so la pubblicazione sul Portale Fornitori “ ”, gli inviti a tutte le gare;
essa, Pt_2
a seguito dei sopralluoghi e delle valutazioni tecniche organizzative, non ha però
«ritenuto opportuno partecipare a tutte le gare in ragione del cospicuo numero di risorse la- vorative da coinvolgere», il che già smentisce quanto affermato nel ricorso di Pt_4
; , viceversa, ha partecipato a quattro gare su sette, risultando prescelta da
[...] CP_
in «tre commesse, due delle quali – la verniciatura/masticiatura ATR 42/72 - Pt_2
Boeing B767/B787 (LOTTO 1) e montaggi top e madiere sez.15 ATR – precedentemente affidate alla ”, la quale (a sua volta si è aggiudicata interamente la commessa di Pt_1
rilavorazione difetti ATR “Handover” precedentemente affidata per la giusta metà a
”)»; è stata, d'altro canto, proprio a partecipare alle gare per tutte le CP_ Pt_1
sette commesse, dichiarando «di essere in possesso di tutti i requisiti tecnici, compreso il quadro complessivo dei prestatori di attività lavorativa occorrente per poter eseguire le sette commesse poste in gara da (pari ad oltre 260 unità)»; necessitando per le Pt_2
due sole gare aggiudicatele di una forza lavoro di 182 risorse, deve per- Pt_1
tanto evidentemente disporre di «almeno altri 86 dipendenti, che è pari infatti al nu- mero dei lavoratori fino a quel momento impegnati sulle stesse commesse (46 in “vernicia-
5
R.g.a.c.c. 8776/2024 tura” + 35 su “Sez. 15 ATR” + 5 su “deriva B767”)» invece assegnate a;
è dun- CP_
que «inverosimile … che la ricorrente possa dolersi della perdita dei 31 dipendenti ai fini dell'allocazione delle risorse sulle varie commesse che essa oggi conduce»; peraltro, la ricor- rente, grazie al contratto di rete con le società “Paintech S.r.l.” e “ , a lo- CP_2
ro volta datrici di lavoro di nutriti gruppi di lavoratori dipendenti, ha a disposi- zione un «numero totale (medio) di addetti delle stesse … pari a 409»;
e) degli elementi addotti a sostegno del dedotto illecito storno di dipendenti Pt_4
ha offerto una rilettura capziosa e fuorviante, «omettendo di riportare al Giudice
[...]
le specifiche clausole contenute nei bandi della circa la destinazione del perso- Pt_2
nale in forza di chi sia cessato da una commessa» ed in particolare degli obblighi in capo al nuovo fornitore subentrato in caso di aggiudicazione di assumere il perso- nale in organico al precedente appaltatore, con la sola salvezza che tale assunzione fosse armonizzabile con l'organizzazione di essa fornitrice subentrante;
ha CP_
partecipato alla gara inerente al Lotto 1 di verniciatura in qualità di mandataria della RTI dalla medesima posta in essere con una società leader – a livello nazio- nale - nell'attività di verniciatura industriale dei veicoli, treni e velivoli: la società
“De Luca S.p.A.”, con sede a Chiusi in provincia di Siena;
f) sono prive di rilievo le frasi pronunciate durante alcune conversazioni registrate da all'insaputa degli altri interlocutori riguardanti gli sviluppi degli even- Pt_1
ti verificatisi dopo le recenti aggiudicazioni;
da queste registrazioni, che Pt_1
ha prodotto in maniera parziale allo scopo di ingenerare erronee suggestioni, ri- sulta semmai la dichiarata intenzione di un importante referente di di Pt_1
effettuare in favore di il prescritto affiancamento nel subentro delle commes- CP_
se;
g) le riunioni sono intervenute in epoca anteriore all'assunzione degli ex dipen- denti della ” da parte della ”; Pt_1 CP_
6
R.g.a.c.c. 8776/2024 h) la ricorrente ha taciuto la rilevantissima circostanza che i contratti scaduti pre- vedevano che, in caso di trasferimento del servizio, sull'impresa uscente gravassero due obblighi: porre a disposizione della società subentrante la documentazione operativa, il personale dotato di conoscenze e quant'altro necessario a garantire il corretto e celere trasferimento dei servizi (ciò come detto, per la durata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla cessazione); consentire che il persona- le in forza della impresa cassata dalla commessa possa essere assunto dal fornitore subentrante;
i) il grado di specializzazione e qualificazione del personale operaio è, diversamen- te da quanto suggerito dalla ricorrente, relativamente modesto, essendo consegui- bile con la frequentazione di un corso teorico della durata di sole 8 ore e la suc- cessiva concreta messa in atto in regime di affiancamento ad altro personale già formato;
in ogni caso, , dopo l'aggiudicazione delle nuove commesse, ha CP_
provveduto ad organizzare i corsi di formazione, all'esito dei quali hanno conse- guito le necessarie abilitazioni 67 dipendenti non;
sono stati proprio al- Pt_1
cuni dipendenti della ricorrente, venuti a conoscenza delle novità sul fronte delle commesse, ad offrirsi a , non quest'ultima a cercarli. CP_
Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
3. Della domanda cautelare proposta manca il fumus boni iuris, sicché il ricorso dev'essere respinto.
3.1. Costituisce convinta e costante affermazione della giurisprudenza di legittimi- tà che, per la configurabilità di atti di concorrenza sleale contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o col- laboratori, è necessario che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'im- prenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non po- tersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non sup- ponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla strut-
7
R.g.a.c.c. 8776/2024 tura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio compe- titivo indebito;
a tal fine assumono rilievo, innanzitutto, le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, che non può che essere diretto, ancorché eventualmente dissimulato, per potersi configurare un'attività di storno, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua so- stituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (così Cass. n. 14944 del 2024, n. 8581 del 2022, n. 3865 del 2020).
In particolare, secondo quest'orientamento (e le affermazioni formulate dai giudi- ci di legittimità nelle tre sentenze da ultimo citate, concordemente indicate anche da entrambe le parti come punti di riferimento per l'individuazione delle coordi- nate normative rilevanti nel caso di specie), per la configurabilità della figura tipi- ca dello storno di dipendenti vietato è necessaria la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa e il requisito soggettivo dell'animus nocendi, tuttavia considerato sussistente in linea puramente oggettiva ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponen- do nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente (cfr. Cass. n. 31203 del 2017). Gli indicatori oggettivi dell'idoneità lesiva della condotta concorrenziale illecita, via via individuati dai giudici di merito, sono stati identificati nel vantaggio competitivo indebito, nella capacità distruttiva della altrui continuità aziendale, nello choc disgregativo, nella riduzione od eliminazione della vitalità dell'impresa concorrente.
E' ben nota la particolare delicatezza del tema della concorrenza sleale per storno di dipendenti perché in questo caso i profili della correttezza del rapporto di con-
8
R.g.a.c.c. 8776/2024 correnza commerciale tra imprenditori vengono a interferire pesantemente con diritti costituzionalmente tutelati, e non solo con il diritto alla libera iniziativa imprenditoriale (art. 41 Cost.) ma anche e soprattutto con il diritto al lavoro e alla sua adeguata remunerazione in capo ai collaboratori dell'imprenditore (artt. 4 e
36 Cost.).
La mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può infatti essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di li- bera circolazione del lavoro e della libertà d'iniziativa economica.
In sintesi, secondo i giudici di legittimità non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mez- zi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di cono- scenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali.
Per la configurazione della fattispecie residuale di illecito per violazione del crite- rio della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c., n. 3), non è sufficiente la mera consapevolezza in capo all'impresa concorrente dell'idoneità dell'atto a danneggia- re l'altra impresa, ma è necessaria l'intenzione di conseguire tale risultato (animus nocendi) sia pur cristallizzata in elementi indicatori di carattere oggettivo;
inoltre la condotta deve risultare inequivocabilmente idonea a cagionare danno all'azien- da nei confronti della quale l'atto di concorrenza asseritamente sleale viene rivol- to.
La concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza professionale non può mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di
9
R.g.a.c.c. 8776/2024 collaboratori da un'impresa a un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente (attività in quanto tali legittime); è necessario invece che l'imprenditore concorrente miri, attraverso l'acquisizione di risorse del competitore, a vanificare lo sforzo di investimento del suo antagonista, creando effetti distorsivi nel mercato;
in siffatta prospettiva, as- sumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincere i dipendenti a passare a un'im- presa concorrente.
3.2. I contratti per l'affidamento dei servizi di verniciatura e masticiatura relativi ad entrambi i siti produttivi (docc. 3 e 6 della produzione della ricorrente) conte- nevano la seguente clausola:
«35. TRASFERIMENTO DEI SERVIZI
35.1. In qualsiasi caso di cessazione di efficacia del Contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire il corretto trasferimento dei Servizi ad altro Appaltatore o alla Società stessa. In particolare l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Società e di eventuali Terze par- ti la documentazione operativa, il Personale con opportune conoscenze e quanto altro neces- sario a garantire il corretto e tempestivo trasferimento dei Servizi».
Nell'ordine ordine di acquisto in variante e proroga del 28/6/2024 (doc. 9 della ricorrente), relativo al contratto per il servizio di montaggio strutturale della sez.
15 della fusoliera del velivolo ATR 42 e 72 nello stabilimento di Pomigliano
d'Arco, ordine impartito da a , per la medesima evenienza del Pt_2 Pt_1
“trasferimento di servizi” era previsto che «In caso di cessazione del presente ODA per scadenza, recesso, totale o parziale, o risoluzione, il Fornitore si impegna a fornire alla So- cietà l'assistenza necessaria a garantire il corretto trasferimento dei Servizi ad altro Fornito- re o alla Società stessa. In particolare, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Socie- tà e di eventuali Terze Parti la documentazione operativa, il personale con opportune cono-
10
R.g.a.c.c. 8776/2024 scenze e quanto altro necessario a garantire il corretto trasferimento dei Servizi. Nel caso in cui si verifichi la suddetta ipotesi di cessazione dell'ODA, il Fornitore si obbliga altresì a consentire che il Personale possa essere assunto dall'eventuale altro Fornitore che subentri nella posizione del medesimo. Quanto sopra dovrà essere eseguito dal Fornitore nel più bre- ve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla da- ta di cessazione dell'ODA. In caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, la Società avrà diritto di applicare al Fornitore una Penale come prevista dal presente ODA fatto salvo il diritto di richiedere il maggior danno».
Quest'ultima clausola è, nella sua identica formulazione, contenuta anche nei contratti/ordini di acquisto in variante e proroga del 16/9/2022 per il servizio cd.
“handover” (rilavorazioni di difetti del velivolo ATR 42 e 72 nello stabilimento di
Pomigliano d'Arco, doc. 10), del 20/12/2023 (servizio di montaggio dei pannelli della sez. 14 del velivolo Airbus A321 nello stabilimento di Nola, doc. 12) e del
20/12/2023 (servizio di smontaggio e rimontaggio, cd. “rework”, dei pannelli del velivolo Airbus A321 nello stabilimento di Nola, doc. 13).
Da queste clausole (nonché dalle numerose altre condizioni poste negli inviti in- dirizzate alle imprese aspiranti appaltatrici, tutte improntate al principio del
“prendere o lasciare”) si staglia la figura di quale contraente forte delle Pt_2
relazioni contrattuali all'origine della lite (nonché quale vero e proprio convitato di pietra di questo procedimento).
(società dotata di una capitalizzazione di mercato pari a circa 15 mld/€ Pt_2
e capace di un fatturato annuale pressoché equivalente) impone alle imprese cui commissiona l'esecuzione dei servizi ricompresi nel processo di lavorazione di ae- romobili specifiche condizioni dirette a scongiurare qualsiasi disagio, inconve- niente o ritardo per la filiera produttiva in conseguenza dell'eventuale soluzione di continuità delle imprese appaltatrici. La sua primazia contrattuale è, in partico- lare, esercitata mediante la previsione dell'obbligo in capo alle imprese appaltatrici
11
R.g.a.c.c. 8776/2024 di favorire il passaggio di consegne tra l'una e l'altra, dovendo l'impresa uscente sopportare i costi materiali e personali necessari per la sua attuazione e l'impresa subentrante accollarsi le richieste di assunzione da parte del personale dell'impresa uscente. A , dunque, non preme che la soluzione di conti- Pt_2
nuità sotto il profilo soggettivo verificatasi in conseguenza delle periodiche sca- denze dei vincoli contrattuali sia indolore per le imprese operanti nel suo indotto.
Quando partecipano alle gare, quest'ultime devono essere disposte e, nel caso le vincano, devono conseguentemente obbligarsi a: 1) sopportare i costi conseguenti all'aggiudicazione in termini di assorbimento di ulteriore personale proveniente dall'impresa sostituita nella fornitura di servizi a;
b) non rivendicare al- Pt_2
cunché per i costi futuri connessi all'eventuale cessazione per qualsiasi causa di quel rapporto.
Dalla comparazione delle clausole in precedenza riportate risalta l'assenza, nel te- sto della prima, dell'obbligo di assorbimento del personale (che ne faccia richiesta) dell'impresa cessata, obbligo che è invece generalizzato negli altri testi contrattuali
(e, stando a quanto assunto dalla resistente, sarebbe stato veicolato nel nuovo contratto da essa stipulato anche per i servizi di verniciatura e masticiatura, dai quali, come visto, era in precedenza escluso).
Se la ratio della previsione dell'obbligo è, ad avviso di chi scrive, individuabile nel- la necessità di soddisfare una pluralità d'interessi di , ed in particolare Pt_2
nelle finalità di scongiurare, da un lato, negative ricadute di ordine sociale in caso di perdita di occupazione da parte di un numero considerevole di lavoratori pri- ma operanti nei propri stabilimenti, e di continuare ad avvalersi, dall'altro, delle disponibili risorse umane specializzate e di provata competenza, la rilevata assenza di quell'obbligo nei cessati contratti relativi ai servizi di verniciatura e masticiatura
– certamente non spiegabile in termini di mera dimenticanza data l'elevatissima cura con cui i testi contrattuali, unilateralmente predisposti da , sono Pt_2
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R.g.a.c.c. 8776/2024 redatti – non può che trovare la sua ragion d'essere nel (pregresso) disinteresse di non tanto alla salvaguardia dei singoli posti di lavoro eventualmente Pt_2
posti in pericolo dalla fuoriuscita dell'impresa cessata, quanto alla conservazione delle relative competenze individuali, ritenute evidentemente non elevatamente specializzate e, dunque, agevolmente surrogabili.
Le considerazioni sin qui svolte sono, di per sé sole, idonee ad escludere il fumus della concorrenza sleale per storno di dipendenti.
L'accusa di è che , priva di un numero adeguato di dipendenti dotati Pt_1 CP_
delle necessarie specialistiche competenze tecniche per poter partecipare alle gare cui essa era stata invitata, abbia prima dichiarato a che se ne sarebbe Pt_2
munita dopo l'aggiudicazione e abbia, essendosi questa verificata, in seguito stor- nato a [...] un folto gruppo di dipendenti di , determinandone illecitamen- Pt_1
te le dimissioni comunicate nei giorni a ridosso dell'inizio delle nuove commesse, così privando la precedente datrice di lavoro anche del preavviso.
ha invece dimostrato non solo di essere impresa già da tempo positivamente CP_
inclusa nell'indotto di , di essere dotata di risorse personali adeguate (ri- Pt_2
venienti anche dalla collaborazione con altre imprese) e di aver – diversamente da quanto fatto da – partecipato solo ad alcune delle gare cui era stata invi- Pt_1
tata (così commisurando le sue aspirazioni produttive alle risorse di cui effettiva- mente disponeva), ma soprattutto di essere subentrata ad nei contratti Pt_1
relativi a due servizi, per uno dei quali (riguardante la “Sezione 15”) me- Pt_1
desima, aderendo alle condizioni fissate da , si era obbligata non solo a Pt_2
prestare la necessaria collaborazione in favore dell'impresa subentrante, ma anche a, per così dire, prendere atto che, nell'evenienza poi concretizzatasi, il suo perso- nale avrebbe potuto chiedere di essere assunto dall'impresa subentrante e, implici- tamente, a rinunciare a dolersene.
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R.g.a.c.c. 8776/2024 L'inclusione di una condizione regolatrice di un rapporto futuro ed ipotetico tra soggetti diversi dalle parti contrattuali (da un lato ed , dall'altro Pt_2 Pt_1
i singoli dipendenti di quest'ultima e l'impresa nuova appaltatrice di ) Pt_2
ha un senso solo se si opina che abbia con essa implicitamente non solo Pt_1
riconosciuto la liceità di quell'eventuale opzione dei propri lavoratori e dell'obbligo che l'impresa concorrente subentrante avrebbe assunto con la futura aggiudicazione, ma soprattutto rinunciato a dolersi di una siffatta vicenda o, quanto meno, giudicato quest'ultima non nei termini di un illecito storno dei di- pendenti.
Non sfugge a chi scrive che altro è l'ipotetica prefigurazione delle eventuali dimis- sioni di alcune, numericamente contenute, unità di personale, altro è la concreta migrazione verso la concorrente subentrante di una nutrita schiera di personale operaio elevatamente specializzato.
Ma una siffatta distinzione non è desumibile dal testo contrattuale regolante il rapporto tra ed . Anzi, dallo stesso, ed in particolare dall'uso di Pt_2 Pt_1
un nome collettivo (il “personale”, inteso come il complesso dei dipendenti di un'azienda), si desume l'esatto contrario. Il che trova, peraltro, conferma nell'inclusione solo nei contratti di recente intercorsi proprio con della speci- CP_
ficazione secondo cui «l'obbligo di assunzione è condizionato alla circostanza che il nu- mero e la qualifica dei suddetti lavoratori siano armonizzabili con l'organizzazione del For- nitore subentrante tenuto conto altresì del perimetro e/o dei volumi delle attività oggetto di appalto», per effetto della quale è stata ex novo veicolata nel regolamento contrat- tuale una limitazione diretta a salvaguardare le contrapposte esigenze dell'impresa subentrante.
Quanto sin qui osservato appare – nella presente fase cautelare, che, com'è noto,
è caratterizzata dalla sommarietà della cognizione – conseguenza ulteriore dell'accennata forza contrattuale di . Pt_2
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R.g.a.c.c. 8776/2024 Questa forza sembra operare non solo nei singoli rapporti bilaterali che Pt_2
allaccia con le imprese che, giudicate tecnicamente e strutturalmente attrezzate, divengono sue appaltatrici di uno o più servizi, ma si estende anche ai rapporti ed ai diritti che nei confronti o da parte delle medesime imprese appaltatrici potreb- bero derivare o essere oggetto di esercizio verso le imprese che in futuro dovessero subentrare loro. La genericità ed onnicomprensività della terminologia adoperata nelle esaminate condizioni contrattuali accredita il convincimento che l'impresa cessata, come è obbligata a collaborare fattivamente con l'impresa subentrante nel
“trasferimento dei servizi” per qualsiasi causa avvenuto (pena l'irrogazione di pe- nali da parte di ), così nulla può obiettare di fronte al travaso di parte, Pt_2
più o meno significativa, del proprio personale nei ranghi della subentrante. Né il quadro descritto risulta mutato dalle recenti modifiche apportate a questa condi- zione, poiché al riconoscimento della facoltà della subentrante di limitare l'assorbimento alle sole unità armonizzabili e compatibili con la propria organizza- zione produttiva (riconoscimento che, nell'ammettere la frazionabilità del “perso- nale”, conferma la valenza collettiva ed onnicomprensiva di questa parola e dell'uso che le parti ne hanno fatto in precedenza) non si è accompagnata alcuna novità per la parte restante ed originaria della clausola.
Non va nascosto che la rilettura di questa clausola nei termini qui offerti pone quesiti sulla sua liceità, soprattutto nei confronti dell'impresa uscente che per ef- fetto della sua applicazione patisca un'emorragia di lavoratori dipendenti di pro- porzioni tali da comprometterne l'operatività.
Ma, per le ragioni che saranno in seguito esposte, un siffatto pericolo non sembra ricorrere nella vicenda per cui è causa.
In definitiva, deve concludersi che la configurabilità dello storno vietato è preclu- sa, quanto alla parte del personale dipendente (peraltro non esattamente indivi- duata da ) in precedenza addetta alle lavorazioni della cd. Sezione 15 ed Pt_1
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R.g.a.c.c. 8776/2024 in seguito transitata in , per le ragioni sin qui esposte;
per quanto concerne CP_
invece la restante parte (anch'essa non indicata) in precedenza addetta alla verni- ciatura e masticiatura nel sito di Pomigliano d'Arco, la sussistenza della condotta anticoncorrenziale va negata in conseguenza della ridotta valenza specialistica del- le mansioni svolte, come inducono ad opinare sia le precedenti argomentazioni sull'assenza della corrispondente clausola nel relativo contratto che le deduzioni ed allegazioni di in ordine alla rapidità del relativo percorso formativo. CP_
3.3. Del fumus va esclusa la ricorrenza anche per ulteriori e concomitanti ragioni.
Pur ammettendo che le dimissioni dei 33 dipendenti di siano state in- Pt_1
dotte dall'azione sollecitatrice di , non pare che nella presente fase cautelare CP_
sia stata dimostrata la sussistenza di indicatori oggettivi dell'idoneità lesiva di una siffatta condotta, tale da farla assurgere al rango di concorrenza illecita.
è impresa dotata di un'ampia platea di lavoratori, sia per la parte propria Pt_1
che per quella utilizzabile in virtù del contratto di rete che la lega alle società con- trollate, sicché la perdita delle unità migrate in non sembra idonea a com- CP_
prometterne la continuità aziendale, che anzi risulta indirettamente beneficiata dalla corrispondente riduzione del costo del lavoro, da reputarsi inoltre effetto non sgradito proprio in conseguenza della mancata aggiudicazione dei contratti assegnati a e della corrispondente riduzione di ricavi ed utili per . CP_ Pt_1
L'acquisizione delle risorse umane di da parte di non pare, inoltre, Pt_1 CP_
idonea ad arrecare alla seconda alcun vantaggio competitivo né a vanificare lo sforzo di investimento della prima: quanto al primo punto, essa sarebbe risultata certamente illecita se attuata prima dell'aggiudicazione delle commesse, poiché ne sarebbe apparsa evidente la finalità di maturare i requisiti quantitativi (il numero di dipendenti) e qualitativi (la loro specializzazione) occorrenti per competere con
, mentre la sua posteriorità rispetto all'aggiudicazione appare – e comun- Pt_1
que non è escluso che sia – conseguenza dell'obbligo di assunzione del personale
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R.g.a.c.c. 8776/2024 dell'impresa uscente;
circa il secondo, occorre prendere atto che, sulla base di quanto dedotto e documentato da , il livello di specializzazione del personale CP_
operaio richiesto da è conseguibile rapidamente ed a costi contenuti. Pt_2
Per le ragioni appena esposte non ricorrono neanche gli ulteriori indicatori ogget- tivi rappresentati dalla quantità e qualità del personale stornato, dalla posizione ricoperta all'interno dell'impresa concorrente, e dalla difficoltà ricollegabile alla sua sostituzione.
3.5. Per mera completezza va puntualizzato che le conclusioni raggiunte solo ap- parentemente trascurano o prescindono da alcune evidenze istruttorie indicate da a sostegno delle proprie doglianze. Pt_1
Il punto è che da esse, ed in particolare dal contenuto della missiva di replica alle contestazioni di e dalle dichiarazioni registrate nei documentati informa- Pt_1
tici depositati, non emerge alcun conforto della dedotta concorrenza sleale, non avendo ammesso alcunché né bastando a costituirne prova, neppur indizia- CP_
ria, i personali, criptici e non meditati apprezzamenti espressi da persone per lo più riferibili proprio alla . Pt_1
4. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna a rifondere le spese del procedimen- Parte_1
to a liquidandole in 5.000,00 € per compensi e 750,00 € per rimbor- CP_1
so spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Aversa, il 13/1/2025.
Il Giudice designato dott. Michelangelo Petruzziello
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R.g.a.c.c. 8776/2024