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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/12/2024, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1666/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1666/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mansueta Cinzia MUREDDU che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Bouake (COSTA D'AVORIO) il 16/09/2017, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Pietro In
Casale (BO) al n. 5, Parte II, Serie C, dell'anno 2018; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità senza, però, richiamare le indicazioni di cui all'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
Il giudice relatore assegnava quindi un nuovo termine perentorio sino al 15/11/2024 per il deposito di documentazione integrativa e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 10/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 07/07/1965 a UY (REPUBBLICA DEL CONGO), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Natalia Fiorello Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1666/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
e
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. Mansueta Cinzia MUREDDU che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio in Bouake (COSTA D'AVORIO) il 16/09/2017, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Pietro In
Casale (BO) al n. 5, Parte II, Serie C, dell'anno 2018; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso. Introdotto il procedimento in epigrafe, il giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità senza, però, richiamare le indicazioni di cui all'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c.
Il giudice relatore assegnava quindi un nuovo termine perentorio sino al 15/11/2024 per il deposito di documentazione integrativa e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole in data 10/07/2024.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata il [...] a [...], Parte_1
E
, nato il 07/07/1965 a UY (REPUBBLICA DEL CONGO), Parte_2 alle condizioni dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 21/11/2024
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi