Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 30/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2306 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a GALLIATE (NO) il 22/03/1981. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nt. a AMENDOLARA (CS) il 31/01/1968 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. PIOLA MARTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
• pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• conferma delle condizioni di separazione per quanto concerne il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
• nessun assegno divorzile nei confronti della ricorrente, in quanto economicamente indipendente;
• spese di lite compensate;
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Tribunale circa le condizioni.
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Con ricorso depositato in data 17/12/2024 , rappresentava di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Trecate in data 20.6.2004, trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Trecate al n. 22, parte II, serie A, anno 2004. Dall'unione tra le parti nasceva in data 20.4.2006 a Vercelli la figlia Persona_1
A seguito di convenzione di negoziazione assistita, i coniugi si separavano in data 5.1.2022; la figlia, allora minorenne, veniva affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre ed ampio diritto di visita paterno. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. La ricorrente chiedeva, altresì, il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, nonché il mantenimento delle condizioni di mantenimento in favore della figlia, ora maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne gli aspetti economici, opponendosi all'assegno divorzile e chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia. All'udienza del 6.5.2025 a seguito dell'interrogatorio libero, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa, che è stata accettata dalle parti. La causa, senza concessione di alcun termine di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., è stata quindi rimessa in decisione.
* La domanda relativa alla declaratoria degli effetti civili del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Pag. 2 Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le condizioni relative economiche sulle quali le parti si sono accordate meritano di essere condivise dal Collegio, in quanto equilibrate e proporzionate alle condizioni economiche dei genitori, nonché adeguate ai bisogni sia della figlia minorenne che dei due figli maggiorenni ma attualmente non autosufficienti. Le spese sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Trecate in data 20.6.2004, trascritto nei registri dello stato civile CP_1 del Comune di Trecate al n. 22, parte II, serie A, anno 2004;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Trecate di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 09/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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