Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 della somma di cui al precedente art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello State, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti all'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 della somma di cui al precedente art. 1.
La presente legge, munita del sigillo dello State, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 27 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - RUBINACCI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA