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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 96/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Giovanni Pannuzzo e Francesco Pannuzzo,
Appellante
CONTRO
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Appellata contumace
E nei confronti di
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Barone e
Guglielmo Barone;
1 OGGETTO: appello – responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, , Parte_1
dipendente della esponeva che in data 21.3.2013, durante l'esecuzione Controparte_2
di lavori di manutenzione di un impianto elettrico, inerenti la posa in opera di tubazioni per cavi telefonici, per conto della committente cadeva da Parte_2
un'altezza di circa 4 metri da terra, riportando gravi lesioni quantificate dall nella CP_4
percentuale dapprima del 25% e poi, a seguito di ricorso giudiziale, del 30%. Chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti quantificati in € 205.000,00. La contestava il Controparte_2
ricorso e chiedeva di chiamare in causa la La Controparte_1 [...]
si costituiva contestando la domanda del lavoratore e rilevando Controparte_1
che aveva già ricevuto dall una rendita vitalizia. Pt_1 CP_4
Con sentenza n. 1086/2022 del 10.11.2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Osservava che, non essendo stata dimostrata da l'adozione di Controparte_2
tutte le misure necessarie per prevenire il danno e in assenza di prova che l'infortunio fosse attribuibile a un comportamento negligente del dipendente, la richiesta di risarcimento appariva astrattamente fondata.
In assenza di contestazioni sugli elementi di calcolo del danno, il giudice quantificava il danno biologico permanente in € 186.592,00, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età del lavoratore (36 anni) e della percentuale di invalidità (30%). L aveva già riconosciuto all'infortunato una CP_4
rendita il cui valore capitalizzato (€ 207.580,67) superava l'importo di € 186.592,00 quantificato a titolo di danno biologico e, per tale ragione, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico del ricorrente. Dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'impossibilità sopravvenuta di esercitare l'attività di elettricista, in quanto tardivamente formulata.
2 Avverso la citata sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 13.2.2023; si costituiva la che resisteva al Controparte_1
giudizio. Si costituiva, altresì, eccependo che, contrariamente a quanto Controparte_3
indicato in sentenza, non aveva partecipato al giudizio di primo grado per non essere stata evocata in giudizio. Nel merito rilevava l'estraneità dei fatti e, rilevando che la domanda risarcitoria era stata proposta esclusivamente nei confronti della società datrice di lavoro, chiedeva l'estromissione dal giudizio. Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace la Controparte_2
La causa è stata posta in decisione in data 6 febbraio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'appello, censura la sentenza Parte_3
impugnata nella parte in cui, pur avendo correttamente calcolato il danno biologico patito dal lavoratore a seguito dell'infortunio del 21.3.2013, ha erroneamente ritenuto che l abbia interamente risarcito l'importo dovuto a titolo di danno non CP_4
patrimoniale.
Evidenzia che il giudice ha errato nel non tener conto che, in caso di infortuni con invalidità permanente pari o superiore al 16%, l'ente previdenziale eroga una rendita suddivisa in due componenti: una per il danno biologico (non patrimoniale) e l'altra per il danno patrimoniale. Dal prospetto di liquidazione proveniente dall CP_4
emerge che al sig. sono stati liquidati € 85.380,70 per danno biologico e € Pt_1
87.104,97 per danno patrimoniale;
pertanto, la somma ancora dovuta per il danno non patrimoniale ammonta ad € 101.211,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Chiede la condanna di e di al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma indicata oltre accessori e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.Deve preliminarmente rilevarsi che contrariamente a quanto Controparte_3
indicato nella sentenza di primo grado, non è stata parte del giudizio di primo grado e nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti dal lavoratore né in primo grado
3 né in appello. La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto contumace (La ha omesso di costituirsi in giudizio, benchè CP_3 Parte_2
ritualmente e tempestivamente citata). L'appello è stato notificato alla società al solo fine di litis denuntiatio in quanto indicata in sentenza come Controparte_3
parte contumace, ma nessuna domanda è stata proposta nei confronti della società in questione.
2.1.L'appello è fondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi con non è stato proposto appello incidentale alla sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in applicazione delle tabelle milanesi nel complessivo ammontare di € 186.592,00 in considerazione della percentuale di invalidità, dell'età del danneggiato e della personalizzazione. La statuizione sul punto è passata in giudicato.
Tanto premesso, in conformità al consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui in tema di danno differenziale si deve tenere conto della diversa struttura tra la prestazione erogata dall ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 e il CP_4
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici e dunque, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee (cfr. ex multis Cassazione CP_4
civile, sez. lav., 07/02/2023, n. 3694).
Nella fattispecie in esame il giudice ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale civilistico perché la domanda era inammissibile.
L'importo di € 186.592,00 accertato riguarda esclusivamente il danno biologico e non il danno patrimoniale. Occorre procedere alla determinazione del danno differenziale secondo poste omogenee.
Come emerge dalla attestazione dell la quota della rendita, capitalizzata, CP_4
relativa al danno biologico ammonta a € 85.380,70 e pertanto dal danno biologico determinato dal giudice di primo grado in € 186.592,00 può essere detratta soltanto la quota di danno biologico oggetto di liquidazione pari a € 85.380,70 e non la CP_4
quota di danno patrimoniale.
4 L'appellante ha pertanto diritto alla differenza pari a € 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
Pertanto deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
la somma di € 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data
[...]
del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo. deve essere Controparte_2
condannata a pagare in favore di le spese processuali di entrambi Parte_1
i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa.
deve essere condannata a manlevare Controparte_1 CP_2
di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza a titolo
[...]
di risarcimento del danno oltre accessori.
deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
le spese processuali del primo grado di giudizio. Controparte_2
Nulla sulle spese tra e per il presente Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, stante la contumacia di in appello. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di che non è parte del giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_2 Parte_1
€ 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo, condanna a pagare in favore di le spese Controparte_2 Parte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 7200,00 e per il presente grado in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, condanna a manlevare di quanto Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno oltre accessori, condanna a pagare in favore di le Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in € 7200,00 oltre rimborso
5 spese generali, cpa e IVA, nulla sulle spese tra e per il presente Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, nulla sulle spese nei confronti di Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 96/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Giovanni Pannuzzo e Francesco Pannuzzo,
Appellante
CONTRO
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro
Appellata in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2
Appellata contumace
E nei confronti di
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Barone e
Guglielmo Barone;
1 OGGETTO: appello – responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, , Parte_1
dipendente della esponeva che in data 21.3.2013, durante l'esecuzione Controparte_2
di lavori di manutenzione di un impianto elettrico, inerenti la posa in opera di tubazioni per cavi telefonici, per conto della committente cadeva da Parte_2
un'altezza di circa 4 metri da terra, riportando gravi lesioni quantificate dall nella CP_4
percentuale dapprima del 25% e poi, a seguito di ricorso giudiziale, del 30%. Chiedeva la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali subiti quantificati in € 205.000,00. La contestava il Controparte_2
ricorso e chiedeva di chiamare in causa la La Controparte_1 [...]
si costituiva contestando la domanda del lavoratore e rilevando Controparte_1
che aveva già ricevuto dall una rendita vitalizia. Pt_1 CP_4
Con sentenza n. 1086/2022 del 10.11.2022 il Tribunale adito rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Osservava che, non essendo stata dimostrata da l'adozione di Controparte_2
tutte le misure necessarie per prevenire il danno e in assenza di prova che l'infortunio fosse attribuibile a un comportamento negligente del dipendente, la richiesta di risarcimento appariva astrattamente fondata.
In assenza di contestazioni sugli elementi di calcolo del danno, il giudice quantificava il danno biologico permanente in € 186.592,00, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano e tenendo conto dell'età del lavoratore (36 anni) e della percentuale di invalidità (30%). L aveva già riconosciuto all'infortunato una CP_4
rendita il cui valore capitalizzato (€ 207.580,67) superava l'importo di € 186.592,00 quantificato a titolo di danno biologico e, per tale ragione, rigettava la domanda di risarcimento del danno biologico del ricorrente. Dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per l'impossibilità sopravvenuta di esercitare l'attività di elettricista, in quanto tardivamente formulata.
2 Avverso la citata sentenza proponeva appello , con atto Parte_1
depositato il 13.2.2023; si costituiva la che resisteva al Controparte_1
giudizio. Si costituiva, altresì, eccependo che, contrariamente a quanto Controparte_3
indicato in sentenza, non aveva partecipato al giudizio di primo grado per non essere stata evocata in giudizio. Nel merito rilevava l'estraneità dei fatti e, rilevando che la domanda risarcitoria era stata proposta esclusivamente nei confronti della società datrice di lavoro, chiedeva l'estromissione dal giudizio. Nonostante la regolarità della notifica, rimaneva contumace la Controparte_2
La causa è stata posta in decisione in data 6 febbraio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo d'appello, censura la sentenza Parte_3
impugnata nella parte in cui, pur avendo correttamente calcolato il danno biologico patito dal lavoratore a seguito dell'infortunio del 21.3.2013, ha erroneamente ritenuto che l abbia interamente risarcito l'importo dovuto a titolo di danno non CP_4
patrimoniale.
Evidenzia che il giudice ha errato nel non tener conto che, in caso di infortuni con invalidità permanente pari o superiore al 16%, l'ente previdenziale eroga una rendita suddivisa in due componenti: una per il danno biologico (non patrimoniale) e l'altra per il danno patrimoniale. Dal prospetto di liquidazione proveniente dall CP_4
emerge che al sig. sono stati liquidati € 85.380,70 per danno biologico e € Pt_1
87.104,97 per danno patrimoniale;
pertanto, la somma ancora dovuta per il danno non patrimoniale ammonta ad € 101.211,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Chiede la condanna di e di al Controparte_2 Controparte_1
pagamento della somma indicata oltre accessori e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.Deve preliminarmente rilevarsi che contrariamente a quanto Controparte_3
indicato nella sentenza di primo grado, non è stata parte del giudizio di primo grado e nessuna domanda è stata proposta nei suoi confronti dal lavoratore né in primo grado
3 né in appello. La sentenza di primo grado è errata nella parte in cui ha ritenuto contumace (La ha omesso di costituirsi in giudizio, benchè CP_3 Parte_2
ritualmente e tempestivamente citata). L'appello è stato notificato alla società al solo fine di litis denuntiatio in quanto indicata in sentenza come Controparte_3
parte contumace, ma nessuna domanda è stata proposta nei confronti della società in questione.
2.1.L'appello è fondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi con non è stato proposto appello incidentale alla sentenza nella parte in cui ha quantificato il danno biologico in applicazione delle tabelle milanesi nel complessivo ammontare di € 186.592,00 in considerazione della percentuale di invalidità, dell'età del danneggiato e della personalizzazione. La statuizione sul punto è passata in giudicato.
Tanto premesso, in conformità al consolidato orientamento della Suprema
Corte secondo cui in tema di danno differenziale si deve tenere conto della diversa struttura tra la prestazione erogata dall ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 e il CP_4
risarcimento del danno secondo i criteri civilistici e dunque, dopo aver liquidato il danno civilistico, si deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee (cfr. ex multis Cassazione CP_4
civile, sez. lav., 07/02/2023, n. 3694).
Nella fattispecie in esame il giudice ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale civilistico perché la domanda era inammissibile.
L'importo di € 186.592,00 accertato riguarda esclusivamente il danno biologico e non il danno patrimoniale. Occorre procedere alla determinazione del danno differenziale secondo poste omogenee.
Come emerge dalla attestazione dell la quota della rendita, capitalizzata, CP_4
relativa al danno biologico ammonta a € 85.380,70 e pertanto dal danno biologico determinato dal giudice di primo grado in € 186.592,00 può essere detratta soltanto la quota di danno biologico oggetto di liquidazione pari a € 85.380,70 e non la CP_4
quota di danno patrimoniale.
4 L'appellante ha pertanto diritto alla differenza pari a € 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo.
Pertanto deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_2 Parte_1
la somma di € 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data
[...]
del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo. deve essere Controparte_2
condannata a pagare in favore di le spese processuali di entrambi Parte_1
i gradi, liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa.
deve essere condannata a manlevare Controparte_1 CP_2
di quanto quest'ultima è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza a titolo
[...]
di risarcimento del danno oltre accessori.
deve essere condannata a pagare in favore di Controparte_1
le spese processuali del primo grado di giudizio. Controparte_2
Nulla sulle spese tra e per il presente Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, stante la contumacia di in appello. CP_2
Nulla sulle spese nei confronti di che non è parte del giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore di la somma di Controparte_2 Parte_1
€ 101.211,30 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro e annualmente rivalutata fino al soddisfo, condanna a pagare in favore di le spese Controparte_2 Parte_1
processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 7200,00 e per il presente grado in € 7500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, condanna a manlevare di quanto Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima è tenuta a pagare in virtù della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno oltre accessori, condanna a pagare in favore di le Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in € 7200,00 oltre rimborso
5 spese generali, cpa e IVA, nulla sulle spese tra e per il presente Controparte_1 CP_2
grado di giudizio, nulla sulle spese nei confronti di Controparte_3
Così deciso nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
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