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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1688/2023
Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1688/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Larussa
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 261/2023 (R.G. n. 1097/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2023
(emesso il 5-7/06/2023 nel proc. iscritto al R.G. n.
1097/2023), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo p.e.c. in data 14/06/2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 9.528,59 (oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura monitoria) in favore di
, già suo dipendente fino al 15/01/2022, a titolo CP_1 di T.F.R. (così come risultante dalla CU 2022).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'erroneità della somma richiesta in luogo di quella corretta di € 377,66, avendo essa corrisposto, nel corso del rapporto di lavoro, diverse anticipazioni sul T.F.R., per un ammontare complessivo pari ad € 9.150,93.
2. Si è costituito che ha concluso per il CP_1 rigetto dell'opposizione.
3. Con verbale-ordinanza del 10/10/2023, questo
Giudice, ravvisando gravi motivi, ha disposto, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata da parte opponente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.
4. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei limiti evidenziati dalla stessa Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
parte opponente.
5. Parte resistente/opposta non ha infatti avanzato alcuna specifica contestazione in ordine al fatto di aver ricevuto acconti sul T.F.R. per l'importo complessivo dedotto dall'opponente, essendosi limitata a dedurre genericamente di «impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto da controparte insistendo nella conferma del decreto ingiuntivo opposto».
5.1. In ragione del principio di non contestazione (art. 115, comma 1, cod. proc. civ.) il fatto della corresponsione degli acconti sul T.F.R. si deve ritenere quindi provato.
5.2. D'altronde parte opponente ha prodotto i cedolini paga del resistente dai quali si evince che, nel corso del rapporto di lavoro (ovvero negli anni dal 2016 al 2021), ha percepito diverse “anticipazioni” sul TFR esattamente per un importo pari complessivamente ad € 9.150,93 (si vedano le n. 21 buste paga contenute nel file .zip - doc. n. 2 allegato al ricorso in opposizione).
Orbene, parte resistente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la retribuzione indicata in ciascuna delle buste paga prodotte da parte opponente né che i bonifici ricevuti (doc. n. 3 allegato al ricorso in opposizione) comprendessero anche gli acconti sul T.F.R. indicati in dette buste paga.
6. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta, della minor somma di € 377,66, effettivamente dovuta a titolo di T.F.R. residuo.
7. Le spese di lite, in ragione della rilevante discrasia tra la somma ingiunta e quella risultata effettivamente dovuta
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
all'esito di questo giudizio di opposizione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2023;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da parte opposta con il ricorso monitorio, condanna la parte opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta CP_1
, della somma di € 377,66 a titolo di T.F.R. residuo,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza dell'11/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1688/2023 promossa
DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Adolfo Larussa
- RICORRENTE / OPPONENTE -
CONTRO
(C.F. ) CP_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gullì
- RESISTENTE / OPPOSTO -
Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 261/2023 (R.G. n. 1097/2023).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 24/07/2023, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 261/2023
(emesso il 5-7/06/2023 nel proc. iscritto al R.G. n.
1097/2023), provvisoriamente esecutivo, notificato a mezzo p.e.c. in data 14/06/2023, con il quale era stato intimato il pagamento della somma di € 9.528,59 (oltre rivalutazione, interessi e spese della procedura monitoria) in favore di
, già suo dipendente fino al 15/01/2022, a titolo CP_1 di T.F.R. (così come risultante dalla CU 2022).
1.1. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto stante l'erroneità della somma richiesta in luogo di quella corretta di € 377,66, avendo essa corrisposto, nel corso del rapporto di lavoro, diverse anticipazioni sul T.F.R., per un ammontare complessivo pari ad € 9.150,93.
2. Si è costituito che ha concluso per il CP_1 rigetto dell'opposizione.
3. Con verbale-ordinanza del 10/10/2023, questo
Giudice, ravvisando gravi motivi, ha disposto, in accoglimento dell'istanza cautelare avanzata da parte opponente, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ.
4. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere, pertanto, accolta nei limiti evidenziati dalla stessa Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
parte opponente.
5. Parte resistente/opposta non ha infatti avanzato alcuna specifica contestazione in ordine al fatto di aver ricevuto acconti sul T.F.R. per l'importo complessivo dedotto dall'opponente, essendosi limitata a dedurre genericamente di «impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto da controparte insistendo nella conferma del decreto ingiuntivo opposto».
5.1. In ragione del principio di non contestazione (art. 115, comma 1, cod. proc. civ.) il fatto della corresponsione degli acconti sul T.F.R. si deve ritenere quindi provato.
5.2. D'altronde parte opponente ha prodotto i cedolini paga del resistente dai quali si evince che, nel corso del rapporto di lavoro (ovvero negli anni dal 2016 al 2021), ha percepito diverse “anticipazioni” sul TFR esattamente per un importo pari complessivamente ad € 9.150,93 (si vedano le n. 21 buste paga contenute nel file .zip - doc. n. 2 allegato al ricorso in opposizione).
Orbene, parte resistente non ha specificamente contestato di aver ricevuto la retribuzione indicata in ciascuna delle buste paga prodotte da parte opponente né che i bonifici ricevuti (doc. n. 3 allegato al ricorso in opposizione) comprendessero anche gli acconti sul T.F.R. indicati in dette buste paga.
6. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della parte opposta, della minor somma di € 377,66, effettivamente dovuta a titolo di T.F.R. residuo.
7. Le spese di lite, in ragione della rilevante discrasia tra la somma ingiunta e quella risultata effettivamente dovuta
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1688/2023
all'esito di questo giudizio di opposizione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 261/2023;
- in parziale accoglimento della domanda proposta da parte opposta con il ricorso monitorio, condanna la parte opponente Parte_1 al pagamento, in favore della parte opposta CP_1
, della somma di € 377,66 a titolo di T.F.R. residuo,
[...] oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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