Articolo 20 della Legge 19 luglio 1956, n. 750
Articolo 19Articolo 21
Versione
12 agosto 1956
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1956-57, le variazioni compensative connesse con l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 , concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato e della legge 5 giugno 1951, n. 376 , recante norme integrative e di attuazione del decreto legislativo predetto, nonche' le variazioni compensative connesse con l'attuazione dell' art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , concernente l'inquadramento nella categoria del personale civile non di ruolo, degli operai temporanei adibiti a mansioni non salariali.
Entrata in vigore il 12 agosto 1956