Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4162 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2024
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DONATO CONCETTINA, come C.F._1
da procura in atti,
E
, nato a [...] l'[...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CRIMI ANGELO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
17/12/2024, i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/04/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte II, serie A;
30/11/2011;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi saranno autorizzati a vivere separati dalla data della presente, con obbligo di mutuo rispetto;
b) La ricorrente autorizza il marito a lasciare la casa CP_1
coniugale già dalla presentazione del ricorso presso il Tribunale di Messina, senza attendere lo sviluppo del procedimento di separazione legale dei coniugi e senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito, trattandosi di decisione presa congiuntamente e consensualmente dalle parti. I coniugi, pertanto, si sollevano reciprocamente, sin da subito, dall'obbligo di coabitazione, convivenza e assistenza morale di cui all'articolo 143 del Codice
Civile. Essendo presente una minore, il sig. provvederà comunque in questa fase CP_1
transitoria dall'allontanamento dalla casa familiare ai provvedimenti di carattere giurisdizionale, all'assistenza e mantenimento in favore della figlia c) La casa Per_2
coniugale di proprietà del marito, su cui grava un mutuo ancora non estinto, sita in Messina,
SS 113, Km 11,300 - Palazzo Sul Lago s.n., Granatari -Villaggio Torre Faro, viene assegnata alla moglie. I coniugi concordemente individueranno i beni mobili e gli arredi che dovranno restare nell'abitazione familiare e quelli che il sig. porterà con sé (oltre ovviamente CP_1
agli effetti personali). d) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi con Per_2
residenza privilegiata della suddetta nella casa coniugale, ove la stessa continuerà ad abitare insieme alla madre sig.ra con facoltà per il padre di vedere la figlia, Parte_1
compatibilmente con le esigenze del medesimo, ogni fine settimana. Tale previsione deve intendersi come previsione minima stante il diritto del ricorrente di incontrare e tenere con sé la figlia anche in altri giorni ed orari compatibilmente alle esigenze lavorative ovvero in altri ancora che i coniugi potranno individuare concordemente;
e) I coniugi, di comune accordo e compatibilmente alle esigenze di lavoro e quelle prioritarie della figlia minore, stabiliranno quali festività e ricorrenze più importanti (S. Natale, Capodanno, S. Pasqua, Lunedì dell'Angelo, compleanni, onomastici) la figlia trascorrerà, alternativamente e ad anni Per_2
alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi, con l'uno o l'altro genitore. Durante le vacanze estive, e precisamente nel periodo compreso tra la fine del vecchio e l'inizio del nuovo anno scolastico, il padre ha diritto di tenere con sé la figlia minore, per un periodo di trenta giorni, anche non consecutivi, salvo diverso accordo tra i coniugi. f) per il mantenimento della figlia minore il padre corrisponderà la somma complessiva di euro 300,00 mensili con rivalutazione annua sulla base degli indici ISTAT;
g) il pagamento della superiore somma per il mantenimento della figlia verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra presso Banca Intesa;
h) i ricorrenti Parte_1
contribuiranno inoltre nella misura del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie per la figlia minore (visite specialistiche, acquisto libri scolastici, tasse scolastiche ecc.) che si dovessero rendere necessarie. i) l'assegno unico ed universale per la figlia minore verrà Per_2
percepito al 50% da ciascun genitore come per legge;
l) l'assegno di cura percepito dalla minore a causa della gravissima disabilità da cui è affetta, verrà accreditato sul conto Per_2
corrente intestato alla sig.ra m) l'indennità di accompagnamento percepita dalla Pt_1
minore, accreditata attualmente sul conto corrente bancario intestato a presso Parte_2
Banca Intesa San Paolo, verrà gestito esclusivamente dalla ricorrente nel precipuo interesse della minore (il sig. potrà visionare il conto, ma senza effettuare spostamenti CP_1
o movimenti vari non concordati con la sig.ra ; n) la ricorrente dichiara di rinunciare Pt_1
alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento per sé stessa, impegnandosi a trovare un lavoro remunerativo e stabile che le possa garantire un'indipendenza economica;
o) l'automobile Peugeot 2008 targata FD339GX, di proprietà del sig. che la ricorrente utilizza principalmente per l'interesse della famiglia e della CP_1
figlia minore (visite mediche, scuola, sport, oltre a spesa, farmacia e commissioni varie), rimarrà nella disponibilità della sig.ra (con impegno della ricorrente al pagamento Pt_1
di assicurazione ed eventuali multe). Non appena possibile la sig.ra cercherà ed Pt_1
acquisterà una vettura adeguata alle esigenze della figlia minore, anche usata, ad un prezzo ragionevole. La ricorrente si augura di riuscire a restituire la Peugeot sopra indicata al sig.
[...]
entro maggio/giugno 2025; p) la sig.ra si impegnerà a versare le rate mensili CP_1 Pt_1
del mutuo a decorrere dal giorno dell'allontanamento del sig. dalla casa coniugale e CP_1
sino a quando la ricorrente risulterà assegnataria e vivrà nell'immobile insieme alla figlia minore Le quote condominiali ordinarie della casa assegnata saranno versate dalla Per_2
sig.ra le quote condominiali straordinarie continueranno ad essere versate dal sig. Pt_1 q) dopo l'omologa di separazione, il conto corrente on line Hello Bank di BNL, CP_1
cointestato ai sig.ri su cui è addebitato anche il mutuo mensile relativo alla Parte_3
casa coniugale e le bollette delle varie utenze (luce, gas) verrà estinto, il mutuo verrà addebitato sul conto della sig.ra così come le bollette relative alle varie utenze. r) Il Pt_1
sig. si impegna a versare immediatamente sul conto corrente bancario della minore CP_1
la somma di € 3.200,00 (euro tremiladuecento/00 in precedenza prelevati dal Parte_2
conto della suddetta ed utilizzati per esigenze familiari). s) A definizione del profilo patrimoniale tra i coniugi, infine, il sig. si impegna ad accreditare a partire dalla data CP_1
dell'omologa di separazione, anche gradatamente, sul conto corrente bancario intestato alla minore la somma di € 9.000,00 (euro novemila/00). Tali somme potranno essere Per_2
versate dal sig. anche a mezzo buoni fruttiferi postali. I buoni saranno intestati o a CP_1
nome esclusivamente della minore, o se cointestati, verranno inseriti i nominativi di entrambi i genitori, oltre naturalmente quello della figlia Anche se ratealmente, l'intera cifra Per_2
verrà versata dal sig. entro l'anno 2025. t) i coniugi non si oppongono al rilascio dei CP_1
rispettivi passaporti per l'espatrio; u) le parti dichiarano di adottare le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal Consiglio Nazionale Forense il 29.11.2017, allegate al presente ricorso, quale parte integrante delle presenti condizioni di separazione ove non espressamente derogate (All.
3)”.
All'udienza del 19/03/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare.
In particolare, la precisava in relazione alle condizioni della separazione che Pt_1
“in ossequio a quanto indicato nel ricorso congiunto al punto o), la sig.ra ha Pt_1
acquistato in data 14.01.2025 un'automobile usata, adeguata alle esigenze della figlia minore lasciando nella esclusiva disponibilità del sig. la vettura Peugeot 2008 targata Per_2 CP_1
FD339GX. Inoltre, la ricorrente ha iniziato a sostenere le spese per il pagamento della rata mensile del mutuo della casa coniugale e per le quote condominiali ordinarie (come concordato al punto p) del ricorso), nonché le spese della relativa utenza telefonica, a decorrere da febbraio 2025”. La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 17/12/2024, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a VILLA SAN NN (RC) l'01/05/1965, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di ME di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 27/04/2002, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 88, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 20/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)