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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/03/2024, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 328 / 2023 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. FACCHINI CLAUDIA, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
ON
, c.f. , contumace CP_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Affinchè il Tribunale di Prato voglia: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che nulla verrà corrisposto dalle parti a titolo di mantenimento in considerazione della brevità del matrimonio e delle difficili condizioni di entrambe le parti”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 12.03.2024”.
Fatto e diritto 1 Con ricorso depositato in data 03.02.2023 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato con rito civile in Poggio a Caiano (PO) in data 06/05/2017, atto CP_2 poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno
2017, Parte I, atto n. 1.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che i coniugi hanno sempre vissuto in Poggio a Caiano, ma il matrimonio è entrato in crisi prematuramente, dopo pochi mesi di convivenza, a causa di dissidi insormontabili tra i coniugi;
(3) che la ricorrente svolge un'attività lavorativa solo in via saltuaria e perciò gode di entrate modeste;
(4) che, in data 21.07.2021, il ha CP_2
depositato, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie, poi dichiarato estinto all'udienza presidenziale del 14.12.2022 per mancata comparizione personale delle parti, poiché il ha fatto rientro in Russia CP_2
prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina e da allora non ha più fatto ritorno in Italia;
(5) che la comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno da ormai molto tempo e la convivenza appare, allo stato dei fatti, impossibile da ricostituire.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto che nulla venga corrisposto dalle parti a titolo di mantenimento, tenuto conto della brevità del matrimonio e delle difficili condizioni di entrambe le parti.
Con ordinanza del 12.10.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 11.10.2023 alla presenza della sola ricorrente, il
Presidente del Tribunale di Prato f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e non ha assunto alcun provvedimento in via temporanea ed urgente in termini di mantenimento o di assegnazione dell'abitazione familiare.
Rimesse le parti di fronte al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, solo parte ricorrente si è costituita depositando memoria integrativa e precisando le conclusioni negli stessi termini di cui al ricorso introduttivo.
Il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia di e parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, ha precisato le CP_2
conclusioni, come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 04.03.2024.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui parte ricorrente è comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto del precedente procedimento per separazione giudiziale instaurato dal innanzi all'intestato Tribunale. CP_2
Sulle spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e della complessità della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotte della misura del 50% ai sensi dell'art. 130,
D.P.R. 115/2002, tenuto conto del fatto che parte ricorrente è stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato rilasciata in data 27.07.2022, su istanza n. 100 del
13.07.2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 sposati con rito civile in Poggio a Caiano (PO) in data 06/05/2017, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2017,
Parte I, atto n. 1;
2. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da versarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, quantificate in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
4
Tribunale di Prato In Nome del Popolo Italiano
il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 328 / 2023 tra le parti:
RICORRENTE
, c.f. Controparte_1 C.F._1
- difesa: avv. FACCHINI CLAUDIA, c.f. C.F._2
- domicilio: presso il difensore
ON
, c.f. , contumace CP_2 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Affinchè il Tribunale di Prato voglia: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare che nulla verrà corrisposto dalle parti a titolo di mantenimento in considerazione della brevità del matrimonio e delle difficili condizioni di entrambe le parti”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, il Pubblico Ministero, in data 12.03.2024”.
Fatto e diritto 1 Con ricorso depositato in data 03.02.2023 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di separazione personale dal coniuge sposato con rito civile in Poggio a Caiano (PO) in data 06/05/2017, atto CP_2 poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno
2017, Parte I, atto n. 1.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio non sono nati figli;
(2) che i coniugi hanno sempre vissuto in Poggio a Caiano, ma il matrimonio è entrato in crisi prematuramente, dopo pochi mesi di convivenza, a causa di dissidi insormontabili tra i coniugi;
(3) che la ricorrente svolge un'attività lavorativa solo in via saltuaria e perciò gode di entrate modeste;
(4) che, in data 21.07.2021, il ha CP_2
depositato, innanzi all'intestato Tribunale, ricorso per ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie, poi dichiarato estinto all'udienza presidenziale del 14.12.2022 per mancata comparizione personale delle parti, poiché il ha fatto rientro in Russia CP_2
prima dell'inizio della guerra contro l'Ucraina e da allora non ha più fatto ritorno in Italia;
(5) che la comunione materiale e spirituale delle parti è venuta meno da ormai molto tempo e la convivenza appare, allo stato dei fatti, impossibile da ricostituire.
Quali domande accessorie, la ricorrente ha chiesto che nulla venga corrisposto dalle parti a titolo di mantenimento, tenuto conto della brevità del matrimonio e delle difficili condizioni di entrambe le parti.
Con ordinanza del 12.10.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza presidenziale tenutasi in data 11.10.2023 alla presenza della sola ricorrente, il
Presidente del Tribunale di Prato f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separati portandosi reciproco rispetto e non ha assunto alcun provvedimento in via temporanea ed urgente in termini di mantenimento o di assegnazione dell'abitazione familiare.
Rimesse le parti di fronte al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio, solo parte ricorrente si è costituita depositando memoria integrativa e precisando le conclusioni negli stessi termini di cui al ricorso introduttivo.
Il G.I., verificata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale, ha dichiarato la contumacia di e parte ricorrente, autorizzata dal Giudice, ha precisato le CP_2
conclusioni, come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. del 04.03.2024.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
2 Pronuncia di separazione – Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data in cui parte ricorrente è comparsa dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. ed i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, questi hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, tenuto altresì conto del precedente procedimento per separazione giudiziale instaurato dal innanzi all'intestato Tribunale. CP_2
Sulle spese di lite – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori minimi) e della complessità della causa (valore indeterminabile – complessità bassa), ridotte della misura del 50% ai sensi dell'art. 130,
D.P.R. 115/2002, tenuto conto del fatto che parte ricorrente è stata ammessa in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato rilasciata in data 27.07.2022, su istanza n. 100 del
13.07.2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra e Controparte_1 CP_2 sposati con rito civile in Poggio a Caiano (PO) in data 06/05/2017, atto poi trascritto nel registro dello Stato civile del predetto Comune, specificamente dell'anno 2017,
Parte I, atto n. 1;
2. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, da versarsi in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133, D.P.R. 115/2002, quantificate in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio a Caiano (PO) di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della
Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge ai sensi del R.D. 9.7.1939/1238.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 13.3.2024
Il Presidente. dott. Michele Sirgiovanni
il giudice est. Dr.ssa Costanza Comunale
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