Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.°1266/18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “usucapione” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Eliana Scarcello, elettivamente domiciliati come in atti;
- ATTRICE -
E
, nato a [...] il [...]; CP_1
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
nata a [...] l'[...]; CP_3
, nata a [...] il [...]; CP_4
, nata a [...] l'[...]; CP_5
, nata a [...] il [...]; Controparte_6
, residente in [...]80 6 To B Caba;
Controparte_7
residente in [...]521 Santa Clara Del Mar Partido De Mar Chiquita;
Controparte_8
residente in [...]; Parte_2
- CONVENUTI contumaci -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio Parte_3 CP_1
, , , ,
[...] CP_3 CP_5 Controparte_2 CP_4 Parte_1
nonché , , e Controparte_7 Controparte_6 Controparte_8 Parte_2
quali eredi di , allegando: Persona_1
- di essere comproprietaria, unitamente ai convenuti, dell'immobile sito nel comune di
CO CA (Cs) alla via Genova n. 4, piano 1, identificato al NCEU di Cosenza al foglio
72, p.lla 96 sub. 5, cat. A/4, vani 2,5, rendita 61,97 con quota di proprietà pari a 14/21;
- che tale immobile, comune ed indiviso tra le parti in causa, era pervenuto loro in forza di successione ereditaria dei genitori e Persona_2 Parte_4
- di godere e possedere l'immobile uti dominus da più di venti anni per avervi abitato, dapprima con i propri genitori, deceduti rispettivamente nel 1977 e nel 1978 e, una volta sposata, con il marito ed i loro figli;
- di aver curato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, apportandovi modifiche strutturali e migliorie in completa autonomia, senza chiedere le relative autorizzazioni agli altri comproprietari;
- di essere titolare dei contratti di fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica e di aver sempre provveduto al pagamento dei relativi canoni e delle imposte;
- di aver goduto dell'immobile de quo con l'inequivoca volontà di possederlo in via esclusiva ed in modo incompatibile con il possesso dei convenuti;
- che i convenuti non avevano mai partecipato alle spese sostenute per l'immobile né avevano mai avanzato alcuna pretesa sullo stesso;
- di aver, in definitiva, esercitato sul predetto bene, da oltre vent'ann,i poteri dominicali e possessori in modo esclusivo, pacifico, senza violenza e clandestinità.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al Tribunale di: “- Accertare e dichiarare che la signora
, in virtù di possesso pacifico, non violento, continuo, mai interrotto e protrattosi per Parte_1 oltre vent'anni, è divenuta proprietaria per intero dell'immobile indiviso sito nel Comune di
CO CA (Cs) alla Via Genova n. 4 Piano 1, NCEU di Cosenza Fg 72, P.lla 96 sub. 5,
Cat. A/4, Vani 2,5, Rendita 61,97, acquistando per usucapione le quote dei comproprietari CP_1
, , (rectius suoi eredi
[...] Controparte_2 CP_3 Persona_1 Controparte_7
, , e , in quanto deceduta),
[...] Controparte_6 Controparte_8 Parte_2
, ; - Conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di Servizio di CP_4 CP_5
Pubblicità immobiliare, in persona del responsabile pro – tempore, di procedere alla trascrizione nei pubblici registri dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c. a favore della signora sul bene sopradescritto, con esonero del Conservatore da ogni Parte_1 responsabilità; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, in caso di opposizione.”.
Instaurato il contraddittorio, a seguito del rinnovo della notifica nei confronti di
[...]
e (con ordinanza del 22/02/2019 e Controparte_7 Controparte_8 Parte_2 R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 3 di 7
successiva ordinanza del 15/11/2019) e verificata la regolarità delle citazioni, i convenuti non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente evocati.
Espletata la prova testimoniale attraverso l'escussione di due testi sui capitoli di prova articolati dall'attrice nella memoria depositata in data 5/07/2021 (con esclusione, relativamente al capitolo 7, dell'inciso “senza chiedere conto agli altri comproprietari, per i quali è stato sempre notorio che l'immobile appartenesse alla parte attrice”), dopo una serie di rinvii disposti per esigenze del ruolo, all'udienza del 18/02/2025 l'unica parte costituita ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Dichiarazione di contumacia dei convenuti.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dei convenuti poiché non si sono costituiti sebbene ritualmente evocati in giudizio.
3. Nel merito
3.1 , come sopra rilevato e come si evince dalle conclusioni proposte nell'atto Parte_3
introduttivo e successivamente specificate, ha agito in giudizio per ottenere la declaratoria dell'acquisto per usucapione dell'immobile sito nel comune di CO CA (Cs) alla via
Genova n. 4, piano 1, identificato al NCEU di Cosenza al foglio 72, p.lla 96 sub. 5, cat. A/4.
Giova premettere in iure, come, secondo la consolidata giurisprudenza in materia di usucapione del diritto di proprietà, colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ex art. 1158 c.c. – 832 c.c. ha l'onere di fornire prova rigorosa dell'esistenza di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico, nonché della specifica manifestazione di dominio sulla res cioè, la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n. 20670/2010).
Nell'azione di usucapione, la titolarità passiva del rapporto dedotto dipende dalla intestazione del diritto di proprietà, ciò significa che deve essere evocato in giudizio il soggetto che risulti essere proprietario – o comproprietario, in caso di bene in comunione – del bene oggetto della domanda di usucapione, ed in particolare l'ultimo proprietario (v. Cass. 17270/2015).
A tal proposito appare certamente utile ricordare che, in generale, secondo consolidato principio giurisprudenziale, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere rispettivamente di promuovere e subire un giudizio, in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante l'indicazione di fatti astrattamente idonei a fondare il diritto vantato dall'attore, R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 4 di 7
avuto esclusivamente riguardo alle prospettazioni di quest'ultimo, prescindendo, cioè, dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con la conseguenza che il giudice deve verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Diversamente, la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, si configura invece come un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, come riconosciuto dalla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui: «La titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità» (Cass. S.U.
n. 2951/2016).
Ciò posto, ai fini della disamina della fattispecie in esame, occorre precisare che la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e, in particolare, non esonera l'attore dal fornire la prova di tutti i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio (v. Cass. S.U. n. 2951/2016; ord. n. 30545/2017).
Infatti, come noto, la contumacia non può ritenersi una implicita ammissione dei fatti dedotti dall'attore – comportamento che esonererebbe quest'ultimo dal provare la titolarità passiva del convenuto – (v. Cass. 14623/2009), ma, al contrario, costituisce una sorta di ficta contestatio di tutti gli elementi costitutivi dell'azione, il cui onere probatorio rimane, quindi, intero a carico dell'attore
(v. Cass. 24885/2014). Del resto, il principio di non contestazione, ormai codificato con l'art. 115
c.p.c., impone di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati, ma non le prospettazioni in diritto (cfr. anche Cass. ord. n. 1922/2016).
Pertanto, nel caso specifico di azione volta alla declaratoria di usucapione ultraventennale del diritto dominicale, è onere dell'attore provare che tale diritto appartenga attualmente, ancorché solo formalmente, al convenuto, mediante l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi di tale titolarità formale.
Necessaria conseguenza dei principi sopra enunciati è quella secondo cui colui che agisce in giudizio al fine del riconoscimento di un acquisto per usucapione di beni immobili ha l'onere di offrire una prova molto rigorosa del suo assunto, sia sotto il profilo della sussistenza dei fatti costitutivi soggettivi e oggettivi, sia sotto il profilo del decorso del periodo utile previsto dalla legge.
3.2. Tanto premesso, va dato atto che la presente decisione viene assunta facendo applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, in forza della quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 5 di 7
scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (da ultimo cfr. Cass. 11458/2018 e Sez.
Un. 9936/2014).
3.3 La domanda proposta da non può trovare accoglimento per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
L'attrice, pur essendone onerata, non ha fornito la prova della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio ovvero che i convenuti siano gli effettivi ed esclusivi proprietari del bene di cui ha chiesto dichiararsi l'avvenuta usucapione in loro favore.
Ed invero, ha evocato in giudizio , , Parte_1 CP_1 CP_3 CP_5
, , nonché , Controparte_2 CP_4 Parte_1 Controparte_7
, e sul presupposto che i convenuti fossero Controparte_6 Controparte_8 Parte_2 comproprietari dell'immobile suddetto in quanto ricevuto per successione mortis causa dei di loro genitori e . Persona_2 Parte_4
Tuttavia, deve evidenziarsi che in atti non v'è alcuna prova che attesti la titolarità del bene in capo ai convenuti atteso che gli unici documenti prodotti dall'attrice sono rappresentati da una visura catastale del 6/03/2018, a cui è allegata un estratto di mappa, e da due modelli di
Dichiarazione di successione intestati rispettivamente a e . Persona_2 Parte_4
Orbene, come noto, le visure catastali non sono sufficienti, in assenza di ulteriori elementi, a dare prova del diritto di proprietà, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v.
Cass. 24167/2013; Cass. n. 9096/1991: “Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può - in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti - essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi”).
Ed invero, la proprietà va dimostrata in giudizio a mezzo dell'atto di provenienza in favore dei convenuti o dei rispettivi danti causa e delle risultanze della Conservatoria dei Registri
Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio) che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della stessa, ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni “contro” di essi dal momento del loro acquisto, ovvero, ancora, a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio.
Tanto precisato, vi è poi da rilevare che, poiché dalla visura catastale prodotta è evincibile che l'immobile, alla data di proposizione della domanda di usucapione, risultava ancora R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 6 di 7
formalmente intestato a e , e, tenuto conto della circostanza allegata Persona_2 Parte_4 dall'attrice secondo cui i convenuti sono comproprietari dell'immobile poiché ricevuto in successione dai propri genitori, l'attrice avrebbe dovuto fornire prova rigorosa del fatto che i convenuti fossero gli unici eredi.
Tuttavia, in mancanza di un certificato storico di famiglia - non prodotto dall'attrice - tale prova non può dirsi raggiunta con la mera copia delle dichiarazioni di successione di Per_2
e atteso che si tratta di meri documenti fiscali, tra l'altro privi di timbri
[...] Parte_4
attestanti la loro formale presentazione , in ogni caso, da soli non sufficienti a provare né la qualità di eredi in capo ai convenuti, né che si tratti degli unici eredi né, ancora, se la successione fosse legittima o testamentaria.
È di tutta evidenza che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene immobile non può prescindere dall'accertamento puntuale e attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa e che essa richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, atteso che la stessa comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può conoscere solo nel contraddittorio di tutti gli interessati (v. Cass. n. 5559/94; Cass. n.
2438/88; Cass. n. 966/83; Cass. n. 6606/82).
Ragion per cui, mancando la prova che i soggetti evocati in giudizio siano tutti gli effettivi proprietari dell'immobile de quo, nei confronti dei quali la sentenza di usucapione dovrebbe spiegare effetti, la domanda non può dirsi provata in tutti i suoi elementi costitutivi.
Da ciò discende il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di ogni altra questione.
4. Il regime delle spese
In relazione alle spese, vale osservare che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso (cfr. Cass. n. 15135/2016; Cass. n. 18806/2015; Cass. n.
17432/2011), in quanto presupposto della condanna è che la parte abbia effettivamente sostenuto le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la contumacia di , , , CP_1 Controparte_2 CP_9
, , , , CP_4 CP_5 Controparte_7 Controparte_6 CP_8
e ;
[...] Parte_2 R.G. n.° 1266/2018 - Pag. 7 di 7
B. RIGETTA la domanda proposta da;
Parte_1
C. NULLA sulle spese, attesa la contumacia delle parti convenute;
D. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 17 giugno 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Valeria Morrone