Sentenza 18 settembre 2012
Massime • 1
Il diritto ad una tempestiva esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, per quanto affermato dalla Corte EDU e fissato nel limite massimo di sei mesi dalla data della decisione che concede l'indennizzo, può trovare tutela, nel nostro ordinamento, attraverso l'instaurazione di uno specifico giudizio di cognizione, oppure mediante un processo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione soccombente, che è autonomo rispetto al giudizio di equa riparazione e deve svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la inammissibilità del ricorso, promosso ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 per la violazione del termine ragionevole del processo, con richiamo però al ritardato pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennizzo già riconosciuto).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA In data 27 febbraio 2015 A. Maria propose ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte di appello di Firenze, premettendo che: a) in data 29 settembre 2010 aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia ricorso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 89 del 2001, lamentando la eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma nell'ottobre del 2005; b) la Corte di appello di Perugia, con decreto depositato in data 19 dicembre 2011, aveva dichiarato la domanda inammissibile, condannandola a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del procedimento; c) avverso detto decreto la A. aveva proposto …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Equa riparazione: indennizzabile anche il ritardo nell'adempimento al "decreto Pinto"Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 aprile 2014
ISSN 2385-1376 Testo massima Il cittadino che, ottenuta l'equa riparazione ex legge Pinto, si sia visto costretto a promuovere processo di esecuzione forzata per ottenere l'adempimento dell'Amministrazione, a seguito del ritardo di quest'ultima, ha diritto ad un ulteriore indennizzo, o “equa soddisfazione”. Tale principio, tuttavia, va coordinato con il “principio della domanda”, ragion per cui, se il cittadino abbia qualificato la propria richiesta come risarcimento per il ritardo nell'adempimento e non come equa riparazione per l'irragionevole durata del processo esecutivo la domanda non può trovare accoglimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge Pinto, ma il diritto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 18/09/2012, n. 15658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15658 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2012 |
Testo completo
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM GE, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giulia di Colloredo 46/48 presso l'avv. DE PAOLA Gabriele, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte di appello di Firenze in data 30 aprile 2010 nel giudizio n. 20/10 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio in data 19 gennaio 2012 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito per il ricorrente l'avv. Gabriele De Paola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GE BR ricorre per cassazione, sulla base di due motivi e memoria, nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, e segg. e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, per conseguire l'equo indennizzo conseguente al ritardato pagamento da parte dell'Amministrazione dell'indennizzo, già riconosciuto con precedente decreto della Corte di appello per violazione del termine ragionevole di durata di un processo di cui era stato parte. Il Ministero intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
A fondamento della propria decisione la Corte di appello di Firenze ha osservato che la causa petendi della domanda del ricorrente non era la violazione da parte dello Stato del diritto del cittadino ad un processo equo e ragionevole a norma della L. n. 89 del 2001, art.2 e dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, ma il ritardato o mancato adempimento di un'obbligazione, sia pure scaturente da un titolo giudiziale, e che tale causa petendi avrebbe dovuto essere posta a fondamento di un ordinario giudizio di danno. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo, della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 111 Cost. e del diritto vivente come interpretato dai giudici europei - deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto del principio enunciato dalla Corte europea, secondo cui il decreto di condanna in materia di equa riparazione deve essere fisiologicamente eseguito dall'Amministrazione debitrice nel termine di sei mesi e cinque giorni dalla data di deposito del decreto, con la conseguenza che trascorso inutilmente tal termine inizia a decorrere un ulteriore periodo di durata non ragionevole, destinato ad essere ugualmente indennizzato a titolo di ulteriore equa riparazione. Infatti, in virtù dei principi di sussidiarietà e di effettività di cui agli artt. 15 e 35 della Convenzione Edu, è garantito al cittadino la piena e integrale riparazione delle conseguenze della violazione dei fondamenti propri del giusto processo.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte di merito abbia immotivatamente escluso che il ritardato pagamento dell'importo riconosciuto a titolo di equa riparazione sia riconducibile alla irragionevole durata della seconda fase di un unico processo di equa riparazione. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.
La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, prevede il diritto ad un'equa riparazione per chi ha subito una danno patrimoniale o non patrimoniale in conseguenza della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, "sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione", ossia del termine ragionevole di un processo di cui è stato parte.
Nel caso di specie parte ricorrente invoca l'applicazione della norma di legge citata non per la violazione del termine ragionevole del processo, ma per il ritardato pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennizzo per equa riparazione già riconosciuto con decreto della Corte di appello di Firenze, ponendo quindi a fondamento della propria pretesa una norma che prevede l'indennizzo a titolo di equa riparazione per una fattispecie diversa da quella dedotta nel presente giudizio.
Parte ricorrente richiama a tale riguardo "il principio di effettività delle sentenze cognitorie di equa riparazione conclamato dalla giurisprudenza europea nel senso che per un rimedio risarcitorio ideato per riparare alle conseguenze di un procedimento eccessivamente lungo, questo periodo non deve superare i sei mesi dalla data in cui la decisione che concede l'indennizzo diventa esecutiva (Cocchiarella c/Italia, provvedimento del 29/03/2006, Grande camera, ricorso n. 64886/01)". Osserva tuttavia il collegio che il principio invocato e il diritto ad un una sollecita e tempestiva esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo ben possono trovare tutela ne nostro ordinamento attraverso l'instaurazione di un specifico giudizio di cognizione, che parte ricorrente nella specie non ha promosso, o in sede di processo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione soccombente, processo esecutivo che è autonomo rispetto al giudizio di equa riparazione (Cass. S.U. 2009/273489) e deve svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata.
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle spese processuali, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre alle spese prenotale a debito.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2012