Cass. civ., sez. VI, sentenza 18/09/2012, n. 15658
CASS
Sentenza 18 settembre 2012

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Massime1

Il diritto ad una tempestiva esecuzione del decreto di condanna in materia di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, per quanto affermato dalla Corte EDU e fissato nel limite massimo di sei mesi dalla data della decisione che concede l'indennizzo, può trovare tutela, nel nostro ordinamento, attraverso l'instaurazione di uno specifico giudizio di cognizione, oppure mediante un processo esecutivo nei confronti dell'Amministrazione soccombente, che è autonomo rispetto al giudizio di equa riparazione e deve svolgersi entro uno specifico termine ragionevole di durata. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la inammissibilità del ricorso, promosso ex art. 2 della legge n. 89 del 2001 per la violazione del termine ragionevole del processo, con richiamo però al ritardato pagamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'indennizzo già riconosciuto).

Commentari3

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA In data 27 febbraio 2015 A. Maria propose ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001 davanti alla Corte di appello di Firenze, premettendo che: a) in data 29 settembre 2010 aveva depositato dinanzi alla Corte di appello di Perugia ricorso ai sensi dell'art. 3 della l. n. 89 del 2001, lamentando la eccessiva durata di un giudizio di equa riparazione, introdotto dinanzi alla Corte di appello di Roma nell'ottobre del 2005; b) la Corte di appello di Perugia, con decreto depositato in data 19 dicembre 2011, aveva dichiarato la domanda inammissibile, condannandola a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del procedimento; c) avverso detto decreto la A. aveva proposto …

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  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Equa riparazione: indennizzabile anche il ritardo nell'adempimento al "decreto Pinto"
    Avv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 1 aprile 2014

    ISSN 2385-1376 Testo massima Il cittadino che, ottenuta l'equa riparazione ex legge Pinto, si sia visto costretto a promuovere processo di esecuzione forzata per ottenere l'adempimento dell'Amministrazione, a seguito del ritardo di quest'ultima, ha diritto ad un ulteriore indennizzo, o “equa soddisfazione”. Tale principio, tuttavia, va coordinato con il “principio della domanda”, ragion per cui, se il cittadino abbia qualificato la propria richiesta come risarcimento per il ritardo nell'adempimento – e non come equa riparazione per l'irragionevole durata del processo esecutivo – la domanda non può trovare accoglimento nelle forme e nei modi previsti dalla legge Pinto, ma il diritto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, sentenza 18/09/2012, n. 15658
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15658
Data del deposito : 18 settembre 2012

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