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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 353/2021
Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
rilevato che si è nell'ambito di un giudizio divisorio incidentale endoesecutivo; rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto un giudizio di divisione endoesecutiva sul (immobile identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 42, particella 36, subalterno CP_1
7) e sul (immobile identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 81, particella 145, CP_1 Pt_1 subalterno 1), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020); rilevato che con l'atto di pignoramento il creditore procedente (odierno attore) ha colpito la quota Con di 1/2 del diritto di piena proprietà contro sul LOTTO e la quota di 1/3 Controparte_2 del diritto di piena proprietà contro sul LOTTO N. 4; Controparte_2 rilevato che il comproprietario non esecutato, titolare dell'altra quota di un mezzo del diritto di piena proprietà, è , sul Controparte_3 CP_1 rilevato che il comproprietario non esecutato, titolare dell'altra quota di 2/3 del diritto di piena proprietà, è , sul 4; rilevato che non è stata contestata la Controparte_4 CP_1 sussistenza del diritto alla divisione;
richiamata l'ordinanza pronunciata in data 20/10/2021, con la quale è stata dichiarato procedersi allo scioglimento della comunione tra (comproprietario esecutato) e Controparte_2
(comproprietario non esecutato), relativa al LOTTO N. 3, di cui alla Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (+ 5/2020), mediante vendita dello stesso;
rilevato che il compendio immobiliare pignorato pro quota ed oggetto di causa è stato oggetto di decreto di trasferimento in datata 09/03/2024per il LOTTO N. 3 e dalla vendita si è ricavata la somma di € 51.300,00; richiamata l'ordinanza pronunciata in data 20/10/2021, con la quale è stata dichiarato procedersi allo scioglimento della comunione tra (comproprietario esecutato) e Controparte_2
(comproprietaria non esecutata), relativa al LOTTO N. 4, di cui alla Controparte_4 procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (+ 5/2020), mediante vendita dello stesso;
1
Controparte_5
rilevato che il compendio immobiliare pignorato pro quota ed oggetto di causa è stato oggetto di decreto di trasferimento in datata 29/09/2023 per il e dalla vendita si è ricavata la somma Parte_2 di € 44.500,00;
visto il progetto di distribuzione depositato agli atti del giudizio da parte del Professionista delegato aggiornato in data 10/02/2025; vista la ritualità delle notificazioni del suddetto progetto divisionale e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso alle parti rimaste contumaci, nel rispetto del dettato dell'art. 789 comma 2 c.p.c.;
osservato che la somma ricavata dalla vendita deve essere stata decurtata delle sole spese sostenute nell'interesse comune dei condividenti, costituite dal compenso del Professionista delegato Custode giudiziario, spese di pubblicità e per la liberazione del compendio da cose, nonché del compenso del Perito stimatore;
ricordato che le spese di custodia, il compenso del professionista delegato e del Custode giudiziario, unitamente a quello del Perito stimatore (essendosi utilizzata la perizia redatta in sede esecutiva), le spese di pubblicità, in quanto funzionali alla divisione e alla vendita ovvero - in caso di comoda divisibilità del bene - alla predisposizione di un progetto di divisione in natura, siano spese sostenute per addivenire allo scioglimento della comunione, nel comune interesse delle parti e, come tali, imputabili alla massa come nel giudizio ordinario, dovendo gravare pro-quota su ciascuno dei contitolari (cfr. Cass. 13.5.2015, n. 9813); considerato invece che i costi per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli devono essere imputate ai singoli condividenti, contro cui sono state iscritte o trascritte;
ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione depositato in data 10/02/2025 e, per l'effetto, assegnata a:
(ex condividente debitore esecutato) la somma di € 23.867,29 (dal Controparte_2
LOTTO N. 3) + € 14.087,22 (dal LOTTO N. 4);
(ex condividente non esecutato LOTTO N. 3) la somma di € 23.867,29; Controparte_3
ritenuto, tuttavia, che la somma assegnata a sia versata sul conto Controparte_2 corrente vincolato alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020), potendo essere distribuita, tra i creditori, solo in seno alla procedura esecutiva immobiliare da parte del Giudice dell'esecuzione;
ritenuto, ancora, in punto di spese del giudizio divisorio incidentale, di dover distinguere il rapporto fra il creditore procedente-attore e il debitore comproprietario convenuto, da disciplinarsi secondo le regole della soccombenza, dal rapporto tra il debitore comproprietario convenuto e i comproprietari terzi, da disciplinarsi secondo le regole ordinarie di distribuzione del carico delle spese divisionali (Cass. Sent., 31 ottobre 1957 n. 4237); vista la peculiarità del giudizio divisorio incidentale (strumentale rispetto all'esecuzione forzata), ben può considerarsi il comproprietario debitore soccombente nei confronti del creditore procedente per le spese da quest'ultimo sostenute, come è previsto per ogni altra spesa del processo esecutivo ex art. 95 c.p.c., trattandosi di spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, in forza del principio di causalità; considerato difatti che il creditore attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali 2 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso;
richiamate le ordinarie regole sulla soccombenza in punto di liquidazione delle spese di lite, quali spese di patrocinio difensivo svolto nell'interesse particolare dei partecipanti;
considerato che
il progetto divisionale è stato approvato da tutte le parti, che si è costituito (oltre al creditore pignorante attore) il solo creditore intervenuto senza svolgere Controparte_6 domande o contestazioni e che la parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, ha diritto comunque
[...] Parte_5 Parte_6 alla integrale refusione delle spese affrontate nel giudizio divisorio incidentale;
tenuto conto del valore del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio divisionale e della limitata attività svolta, si ritiene di dover liquidare in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , , , ), in via unitaria Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e globale, la somma di € 3.650,00 di cui € 3.215,00 per le tre fasi svolte ed € 435,00 per le spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese di lite, da porsi a carico di
, il quale avrà diritto al rimborso pro quota di quanto anticipato nei confronti Controparte_2 dei comproprietari terzi, in proporzione al valore di aggiudicazione dei due lotti;
ricordato, difatti, che nei rapporti tra i comproprietari vigono i principi generali, secondo cui ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione;
rilevato, come detto, che si è costituito nel presente giudizio il creditore attore, oltre al creditore intervenuto;
Controparte_6 ritenuto, di contro, di dover compensare le spese di lite tra tutte le altre parti in causa;
IL GIUDICE
P.Q.M.
Visto l'art. 789 c.p.c.,
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione tra (ex Controparte_2 condividente debitore esecutato) e (ex condividente non Controparte_3 esecutato) limitatamente al compendio immobiliare identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 42, particella 36, subalterno 7 (LOTTO N. 3), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
2. DICHIARA lo scioglimento della comunione tra (ex Controparte_2 condividente debitore esecutato) e (ex condividente non Controparte_4 esecutato) limitatamente al compendio immobiliare identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 81, particella 145, subalterno 1 (LOTTO N. 4), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
3. DICHIARA esecutivo il progetto di distribuzione depositato in data 10/02/2025; e per l'effetto,
4. ASSEGNA a (ex condividente debitore la somma di € 37.954,51; Controparte_2
5. ASSEGNA a (ex condividente non esecutato N. 3) la somma Controparte_3 CP_1 di € 23.867,29;
6. ASSEGNA in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, la somma
[...] Parte_5 Parte_6 di € 4.987,80, a titolo di rimborso delle spese anticipate nell'interesse della massa;
3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
7. ORDINA che la somma assegnata a (condividente debitore, Controparte_2 esecutato) sia versata sul conto corrente vincolato alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
8. ORDINA il mandato di pagamento per le somme assegnate a ed alla Controparte_3 parte creditrice pignorante attrice;
9. MANDA al Professionista delegato per gli adempimenti di cui ai punti 7-8;
10. ORDINA al medesimo professionista delegato di depositare i documenti giustificativi degli eseguiti pagamenti ai creditori risultati capienti entro 10 giorni dall'ultimo versamento;
11. LIQUIDA in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, le spese
[...] Parte_5 Parte_6 di lite che liquida in complessivi € 3.650,00 di cui € 3.215,00 per le tre fasi svolte ed € 435,00 per le spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese di lite;
12. DA (condividente debitore esecutato) a rifondere le Controparte_2 spese di lite sopra liquidate parte creditrice pignorante attrice non condividente ( Pt_3
, , , ), in via
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 unitaria e globale, per l'intero;
13. DA e (condividenti non Controparte_3 Controparte_4 esecutati), in solido con il debitore esecutato (condividente debitore Controparte_2 esecutato), in ragione e limitatamente alle proprie quote, a rifondere le spese di lite sopra liquidate al creditore attore non condividente, in proporzione al valore di aggiudicazione dei due lotti;
14. COMPENSA le spese di lite tra tutte le altre parti in causa;
15. DICHIARA l'estinzione del presente procedimento di divisione endoesecutiva.
Si comunichi anche al Professionista delegato DOTT. Controparte_7
Massa, 09/04/2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
4
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D.ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 05/03/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
PROCEDIMENTO NR. 353/2021
Letti gli atti di causa;
esaminata la documentazione in atti;
sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;
rilevato che si è nell'ambito di un giudizio divisorio incidentale endoesecutivo; rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto un giudizio di divisione endoesecutiva sul (immobile identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 42, particella 36, subalterno CP_1
7) e sul (immobile identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 81, particella 145, CP_1 Pt_1 subalterno 1), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020); rilevato che con l'atto di pignoramento il creditore procedente (odierno attore) ha colpito la quota Con di 1/2 del diritto di piena proprietà contro sul LOTTO e la quota di 1/3 Controparte_2 del diritto di piena proprietà contro sul LOTTO N. 4; Controparte_2 rilevato che il comproprietario non esecutato, titolare dell'altra quota di un mezzo del diritto di piena proprietà, è , sul Controparte_3 CP_1 rilevato che il comproprietario non esecutato, titolare dell'altra quota di 2/3 del diritto di piena proprietà, è , sul 4; rilevato che non è stata contestata la Controparte_4 CP_1 sussistenza del diritto alla divisione;
richiamata l'ordinanza pronunciata in data 20/10/2021, con la quale è stata dichiarato procedersi allo scioglimento della comunione tra (comproprietario esecutato) e Controparte_2
(comproprietario non esecutato), relativa al LOTTO N. 3, di cui alla Controparte_3 procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (+ 5/2020), mediante vendita dello stesso;
rilevato che il compendio immobiliare pignorato pro quota ed oggetto di causa è stato oggetto di decreto di trasferimento in datata 09/03/2024per il LOTTO N. 3 e dalla vendita si è ricavata la somma di € 51.300,00; richiamata l'ordinanza pronunciata in data 20/10/2021, con la quale è stata dichiarato procedersi allo scioglimento della comunione tra (comproprietario esecutato) e Controparte_2
(comproprietaria non esecutata), relativa al LOTTO N. 4, di cui alla Controparte_4 procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (+ 5/2020), mediante vendita dello stesso;
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Controparte_5
rilevato che il compendio immobiliare pignorato pro quota ed oggetto di causa è stato oggetto di decreto di trasferimento in datata 29/09/2023 per il e dalla vendita si è ricavata la somma Parte_2 di € 44.500,00;
visto il progetto di distribuzione depositato agli atti del giudizio da parte del Professionista delegato aggiornato in data 10/02/2025; vista la ritualità delle notificazioni del suddetto progetto divisionale e del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione dello stesso alle parti rimaste contumaci, nel rispetto del dettato dell'art. 789 comma 2 c.p.c.;
osservato che la somma ricavata dalla vendita deve essere stata decurtata delle sole spese sostenute nell'interesse comune dei condividenti, costituite dal compenso del Professionista delegato Custode giudiziario, spese di pubblicità e per la liberazione del compendio da cose, nonché del compenso del Perito stimatore;
ricordato che le spese di custodia, il compenso del professionista delegato e del Custode giudiziario, unitamente a quello del Perito stimatore (essendosi utilizzata la perizia redatta in sede esecutiva), le spese di pubblicità, in quanto funzionali alla divisione e alla vendita ovvero - in caso di comoda divisibilità del bene - alla predisposizione di un progetto di divisione in natura, siano spese sostenute per addivenire allo scioglimento della comunione, nel comune interesse delle parti e, come tali, imputabili alla massa come nel giudizio ordinario, dovendo gravare pro-quota su ciascuno dei contitolari (cfr. Cass. 13.5.2015, n. 9813); considerato invece che i costi per le cancellazioni delle formalità pregiudizievoli devono essere imputate ai singoli condividenti, contro cui sono state iscritte o trascritte;
ritenuto, pertanto, che possa essere dichiarato esecutivo il progetto di distribuzione depositato in data 10/02/2025 e, per l'effetto, assegnata a:
(ex condividente debitore esecutato) la somma di € 23.867,29 (dal Controparte_2
LOTTO N. 3) + € 14.087,22 (dal LOTTO N. 4);
(ex condividente non esecutato LOTTO N. 3) la somma di € 23.867,29; Controparte_3
ritenuto, tuttavia, che la somma assegnata a sia versata sul conto Controparte_2 corrente vincolato alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020), potendo essere distribuita, tra i creditori, solo in seno alla procedura esecutiva immobiliare da parte del Giudice dell'esecuzione;
ritenuto, ancora, in punto di spese del giudizio divisorio incidentale, di dover distinguere il rapporto fra il creditore procedente-attore e il debitore comproprietario convenuto, da disciplinarsi secondo le regole della soccombenza, dal rapporto tra il debitore comproprietario convenuto e i comproprietari terzi, da disciplinarsi secondo le regole ordinarie di distribuzione del carico delle spese divisionali (Cass. Sent., 31 ottobre 1957 n. 4237); vista la peculiarità del giudizio divisorio incidentale (strumentale rispetto all'esecuzione forzata), ben può considerarsi il comproprietario debitore soccombente nei confronti del creditore procedente per le spese da quest'ultimo sostenute, come è previsto per ogni altra spesa del processo esecutivo ex art. 95 c.p.c., trattandosi di spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, in forza del principio di causalità; considerato difatti che il creditore attore ha interesse ad attuare il pignoramento sulla quota per il soddisfacimento del proprio credito e, per tale ragione, le spese che egli sostiene sono funzionali 2 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
all'esecuzione e al miglior soddisfacimento del ceto creditorio, con conseguente diritto a ottenerne l'integrale rimborso;
richiamate le ordinarie regole sulla soccombenza in punto di liquidazione delle spese di lite, quali spese di patrocinio difensivo svolto nell'interesse particolare dei partecipanti;
considerato che
il progetto divisionale è stato approvato da tutte le parti, che si è costituito (oltre al creditore pignorante attore) il solo creditore intervenuto senza svolgere Controparte_6 domande o contestazioni e che la parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, ha diritto comunque
[...] Parte_5 Parte_6 alla integrale refusione delle spese affrontate nel giudizio divisorio incidentale;
tenuto conto del valore del compendio immobiliare oggetto del presente giudizio divisionale e della limitata attività svolta, si ritiene di dover liquidare in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , , , ), in via unitaria Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e globale, la somma di € 3.650,00 di cui € 3.215,00 per le tre fasi svolte ed € 435,00 per le spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese di lite, da porsi a carico di
, il quale avrà diritto al rimborso pro quota di quanto anticipato nei confronti Controparte_2 dei comproprietari terzi, in proporzione al valore di aggiudicazione dei due lotti;
ricordato, difatti, che nei rapporti tra i comproprietari vigono i principi generali, secondo cui ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione;
rilevato, come detto, che si è costituito nel presente giudizio il creditore attore, oltre al creditore intervenuto;
Controparte_6 ritenuto, di contro, di dover compensare le spese di lite tra tutte le altre parti in causa;
IL GIUDICE
P.Q.M.
Visto l'art. 789 c.p.c.,
1. DICHIARA lo scioglimento della comunione tra (ex Controparte_2 condividente debitore esecutato) e (ex condividente non Controparte_3 esecutato) limitatamente al compendio immobiliare identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 42, particella 36, subalterno 7 (LOTTO N. 3), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
2. DICHIARA lo scioglimento della comunione tra (ex Controparte_2 condividente debitore esecutato) e (ex condividente non Controparte_4 esecutato) limitatamente al compendio immobiliare identificato al C.F. del comune di Carrara al foglio 81, particella 145, subalterno 1 (LOTTO N. 4), di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
3. DICHIARA esecutivo il progetto di distribuzione depositato in data 10/02/2025; e per l'effetto,
4. ASSEGNA a (ex condividente debitore la somma di € 37.954,51; Controparte_2
5. ASSEGNA a (ex condividente non esecutato N. 3) la somma Controparte_3 CP_1 di € 23.867,29;
6. ASSEGNA in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, la somma
[...] Parte_5 Parte_6 di € 4.987,80, a titolo di rimborso delle spese anticipate nell'interesse della massa;
3 ORDINANZA SCIOGLIMENTO RISERVA
7. ORDINA che la somma assegnata a (condividente debitore, Controparte_2 esecutato) sia versata sul conto corrente vincolato alla procedura esecutiva immobiliare n. 127/2018 (alla quale è riunita la procedura n. 5/2020);
8. ORDINA il mandato di pagamento per le somme assegnate a ed alla Controparte_3 parte creditrice pignorante attrice;
9. MANDA al Professionista delegato per gli adempimenti di cui ai punti 7-8;
10. ORDINA al medesimo professionista delegato di depositare i documenti giustificativi degli eseguiti pagamenti ai creditori risultati capienti entro 10 giorni dall'ultimo versamento;
11. LIQUIDA in favore della parte creditrice pignorante attrice ( , Parte_3 Parte_4
, , ), in via unitaria e globale, le spese
[...] Parte_5 Parte_6 di lite che liquida in complessivi € 3.650,00 di cui € 3.215,00 per le tre fasi svolte ed € 435,00 per le spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, a titolo di spese di lite;
12. DA (condividente debitore esecutato) a rifondere le Controparte_2 spese di lite sopra liquidate parte creditrice pignorante attrice non condividente ( Pt_3
, , , ), in via
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 unitaria e globale, per l'intero;
13. DA e (condividenti non Controparte_3 Controparte_4 esecutati), in solido con il debitore esecutato (condividente debitore Controparte_2 esecutato), in ragione e limitatamente alle proprie quote, a rifondere le spese di lite sopra liquidate al creditore attore non condividente, in proporzione al valore di aggiudicazione dei due lotti;
14. COMPENSA le spese di lite tra tutte le altre parti in causa;
15. DICHIARA l'estinzione del presente procedimento di divisione endoesecutiva.
Si comunichi anche al Professionista delegato DOTT. Controparte_7
Massa, 09/04/2025
Il Giudice D.ssa Elisa Pinna
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