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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4620/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monsummano Parte_1 C.F._1
Terme (PT) 51015, Viale V. Martini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cortesi Cesarina, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Nazario Sauro CP_1 C.F._2
17 50054 Fucecchio (FI) presso lo studio dell'Avv. Cioli Franco, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, per le ragioni esposte: 1) in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato alla convenuta la somma pari a € Pt_1
55.000,00 e per l'effetto condannare la medesima convenuta a restituire tale importo a favore dell'attore; 2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la natura donativa della somma pari a € 55.000,00 esborsata dall'attore per conto della convenuta, dichiararne la nullità per carenza dei requisiti di forma, e per l'effetto condannare la medesima convenuta alla restituzione di tale importo a favore dell'attore. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto di aver estinto i debiti contratti con la da effettuando, in data 15/06/2020, per conto di Controparte_2 CP_1 quest'ultima, un bonifico dell'importo di € 53.000,00 ed un bonifico dell'importo di euro 2.000,00, entrambi aventi come beneficiario la predetta società creditrice, al fine di evitare l'espropriazione della casa adibita ad abitazione familiare della e del di lei coniuge nell'ambito di un CP_1
procedimento di esecuzione immobiliare avviato presso il Tribunale di Pisa su detto immobile. Più nel dettaglio, l'attore ha allegato di essersi offerto di anticipare le somme necessarie a indurre l'ente creditore a rinunciare alla procedura espropriativa, rappresentando alla la possibilità di CP_1
procedere alla restituzione di dette somme nel momento in cui essa avesse risolto i propri problemi finanziari;
- di avere poi chiesto alla convenuta di impegnarsi per il futuro alla restituzione delle somme prestatele, ancorché senza urgenza ed eventualmente con le modalità più accomodanti possibili;
- che, tuttavia, la ha manifestato la volontà di non restituire le somme richieste, CP_1
ritenendole oggetto di donazione da parte del - di aver esperito il tentativo di negoziazione, Pt_1
con esito negativo.
In data 09.09.2022, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_1
in quanto infondata. A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione sono state oggetto di una donazione indiretta del il Pt_1
quale ha adempiuto, per conto della alle obbligazioni contratte da quest'ultima con la società CP_1
effettuando due bonifici dell'importo rispettivamente di 53.000,00 e 2000,00 euro Controparte_2
in favore della società creditrice per spirito di mera liberalità e, quindi, senza volontà di ripetizione delle somme pagate.
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 12.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***
1. L'attore ha agito in giudizio chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di 55.000,00 euro da esso versata alla società creditrice per conto della debitrice CP_2 CP_2
sostenendo di avere in tal modo effettuato un “prestito “a favore di quest'ultima, nella CP_1
prospettiva di una futura e certa restituzione della somma. Di contro, la convenuta ha contestato che dette somme siano state oggetto di un “prestito”, deducendo invece che si sarebbe trattato di un atto di liberalità ed eccependo, pertanto, di non avere alcun obbligo restitutorio nei confronti del Pt_1
2. Il presente giudizio verte quindi dell'accertamento del diritto di alla restituzione Parte_1
della somma complessiva di 55.000,00 euro, pacificamente versata dall'attore in favore della per conto di al fine di estinguere i debiti contratti da quest'ultima Controparte_2 CP_1
con la predetta società.
3. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4. Emerge ex actis ed è comunque pacifico fra le parti (art. 115 c.p.c.) che ha Parte_1
effettuato in data 15/06/2020 per conto di e in favore della società CP_1 Controparte_2
due bonifici bancari, dell'importo rispettivamente di € 53.000,00 ed € 2.000,00, estinguendo così i debiti contratti dalla convenuta con detta società.
Dai documenti depositati si evince che la parte attrice ha proceduto al pagamento delle somme oggetto di causa, depauperando il proprio patrimonio a favore della società e per conto Controparte_2
della con il fine di realizzare una liberalità nei confronti di quest'ultima. CP_1
L'animus donandi con cui l'attore ha disposto delle somme di denaro è documentalmente provato dai messaggi provenienti dalla chat “Whatsapp” riprodotti nei documenti versati in atti (estratto della chat “Whatsapp” relativo alla conversazione avvenuta fra le parti in data 08.04.2020, allegato come doc. 1 alla comparsa di costituzione), dai quali emerge in modo inequivoco la volontà del di Pt_1
disporre del proprio patrimonio nella consapevolezza di attribuire alla convenuta un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (“nessuno mi ha costretto a farla, si tratta di una iniziativa del tutto personale che desidero compiere”; “se hai paura che io possa un domani chiederti qualcosa, significa che non hai capito niente di me”).
Il documento appena richiamato costituisce copia analogica di una riproduzione informatica (Chat
Whatsapp) e, in applicazione della regola generale dettata dall'art 2719 c.c., esso ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, qualora non ne sia espressamente disconosciuta la conformità in modo formale e specifico.
Le doglianze dell'attore in ordine al valore probatorio del documento de quo sono prive di pregio.
La difesa attrice si è infatti limitata a contestare sic et simpliciter la corrispondenza del documento agli originali senza una specifica allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e documento prodotto, limitandosi ad asserire che “controparte non offre alcun documento a sostegno della propria ricostruzione a parte le trascrizioni di una serie di messaggi la cui corrispondenza agli originali dovrebbe invero essere verificata in sede tecnica, ma che in ogni caso non offrono alcuna certezza e a voler ben guardare nemmeno indici circa l'animus del Pt_1 all'epoca dei fatti” (memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 di parte attrice). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prove documentali, tuttavia, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o omnicomprensive, ma va operata appena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (ex multis si veda Cass. civ. n.
27633/2018; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1250).
Alla luce di quanto dedotto ed allegato dalle parti, deve escludersi che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione siano state oggetto di un “prestito” (o meglio a titolo di mutuo), atteso che non si ravvisano elementi sulla base dei quali poter concludere che fra le parti sia stato concluso un contratto di mutuo, né che sia stato raggiunto un accordo in ordine ad un prestito infruttifero.
La fattispecie in esame configura piuttosto una donazione indiretta ex art 809 c.c. compiuta tramite adempimento del terzo (art 1180 c.c.).
Nella donazione indiretta, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la causa e la forma ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Preme rammentare che alla donazione indiretta non si applica la disciplina sulla forma della donazione ex art 782 c.c., con la conseguenza che l'eventuale difetto della forma pubblica dell'atto con cui essa è realizzata non ne esclude la validità.
Nel caso di specie, il ha adempiuto all'obbligazione contratta dalla convenuta con la società Pt_1 secondo la previsione dell'art 1180 c.c., a mente del quale “L'obbligazione può Controparte_2
essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
L'attore ha infatti effettuato concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente il pagamento di quanto dovuto dalla alla società creditrice, estinguendo l'obbligazione pecuniaria CP_1
contratta dalla convenuta e realizzando, pertanto, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento di quest'ultima (in termini di conservazione della proprietà dell'immobile già oggetto di procedura esecutiva immobiliare).
In tema di adempimento del terzo, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'art 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che si allegato e dimostrato il rapporto sottostante fra il terzo e il debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che fra questi esista un rapporto di mutuo, (e, comunque, non sia dimostrata altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento ad opera del terzo del debito altrui” (Cass. civ. sez. III, 8 novembre 2007, n. 23292).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato più recentemente dalla stessa Corte, che, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha ribadito che: “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore ex art 1201 c.c., né quella per volontà del debitore ex art 1202 c.c., né quella legale ex art
1203 n. 3 c.c.; […] pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore, può agire unicamente per l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Sent. Cass. S.U. 29 aprile 2019, n. 9946).
In ragione di quanto esposto, è escluso qualsivoglia obbligo restitutorio della convenuta in ordine alle somme corrisposte dall'attore alla Controparte_2
5. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico dell'attore; dette spese sono liquidate in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione in favore di elle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/1/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4620 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Monsummano Parte_1 C.F._1
Terme (PT) 51015, Viale V. Martini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Cortesi Cesarina, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Nazario Sauro CP_1 C.F._2
17 50054 Fucecchio (FI) presso lo studio dell'Avv. Cioli Franco, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
Oggetto: “Indebito soggettivo - Indebito oggettivo”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha agito in giudizio nei Parte_1 confronti di chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contraris rejectis, per le ragioni esposte: 1) in via principale: accertare e dichiarare che il Sig. ha prestato alla convenuta la somma pari a € Pt_1
55.000,00 e per l'effetto condannare la medesima convenuta a restituire tale importo a favore dell'attore; 2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui sia accertata la natura donativa della somma pari a € 55.000,00 esborsata dall'attore per conto della convenuta, dichiararne la nullità per carenza dei requisiti di forma, e per l'effetto condannare la medesima convenuta alla restituzione di tale importo a favore dell'attore. Con vittoria di spese e onorari”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto di aver estinto i debiti contratti con la da effettuando, in data 15/06/2020, per conto di Controparte_2 CP_1 quest'ultima, un bonifico dell'importo di € 53.000,00 ed un bonifico dell'importo di euro 2.000,00, entrambi aventi come beneficiario la predetta società creditrice, al fine di evitare l'espropriazione della casa adibita ad abitazione familiare della e del di lei coniuge nell'ambito di un CP_1
procedimento di esecuzione immobiliare avviato presso il Tribunale di Pisa su detto immobile. Più nel dettaglio, l'attore ha allegato di essersi offerto di anticipare le somme necessarie a indurre l'ente creditore a rinunciare alla procedura espropriativa, rappresentando alla la possibilità di CP_1
procedere alla restituzione di dette somme nel momento in cui essa avesse risolto i propri problemi finanziari;
- di avere poi chiesto alla convenuta di impegnarsi per il futuro alla restituzione delle somme prestatele, ancorché senza urgenza ed eventualmente con le modalità più accomodanti possibili;
- che, tuttavia, la ha manifestato la volontà di non restituire le somme richieste, CP_1
ritenendole oggetto di donazione da parte del - di aver esperito il tentativo di negoziazione, Pt_1
con esito negativo.
In data 09.09.2022, si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attorea CP_1
in quanto infondata. A sostegno della propria posizione, la difesa convenuta ha dedotto che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione sono state oggetto di una donazione indiretta del il Pt_1
quale ha adempiuto, per conto della alle obbligazioni contratte da quest'ultima con la società CP_1
effettuando due bonifici dell'importo rispettivamente di 53.000,00 e 2000,00 euro Controparte_2
in favore della società creditrice per spirito di mera liberalità e, quindi, senza volontà di ripetizione delle somme pagate.
La causa è stata istruita in via meramente documentale.
Precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 12.09.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
***
1. L'attore ha agito in giudizio chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione della somma di 55.000,00 euro da esso versata alla società creditrice per conto della debitrice CP_2 CP_2
sostenendo di avere in tal modo effettuato un “prestito “a favore di quest'ultima, nella CP_1
prospettiva di una futura e certa restituzione della somma. Di contro, la convenuta ha contestato che dette somme siano state oggetto di un “prestito”, deducendo invece che si sarebbe trattato di un atto di liberalità ed eccependo, pertanto, di non avere alcun obbligo restitutorio nei confronti del Pt_1
2. Il presente giudizio verte quindi dell'accertamento del diritto di alla restituzione Parte_1
della somma complessiva di 55.000,00 euro, pacificamente versata dall'attore in favore della per conto di al fine di estinguere i debiti contratti da quest'ultima Controparte_2 CP_1
con la predetta società.
3. La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
4. Emerge ex actis ed è comunque pacifico fra le parti (art. 115 c.p.c.) che ha Parte_1
effettuato in data 15/06/2020 per conto di e in favore della società CP_1 Controparte_2
due bonifici bancari, dell'importo rispettivamente di € 53.000,00 ed € 2.000,00, estinguendo così i debiti contratti dalla convenuta con detta società.
Dai documenti depositati si evince che la parte attrice ha proceduto al pagamento delle somme oggetto di causa, depauperando il proprio patrimonio a favore della società e per conto Controparte_2
della con il fine di realizzare una liberalità nei confronti di quest'ultima. CP_1
L'animus donandi con cui l'attore ha disposto delle somme di denaro è documentalmente provato dai messaggi provenienti dalla chat “Whatsapp” riprodotti nei documenti versati in atti (estratto della chat “Whatsapp” relativo alla conversazione avvenuta fra le parti in data 08.04.2020, allegato come doc. 1 alla comparsa di costituzione), dai quali emerge in modo inequivoco la volontà del di Pt_1
disporre del proprio patrimonio nella consapevolezza di attribuire alla convenuta un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale (“nessuno mi ha costretto a farla, si tratta di una iniziativa del tutto personale che desidero compiere”; “se hai paura che io possa un domani chiederti qualcosa, significa che non hai capito niente di me”).
Il documento appena richiamato costituisce copia analogica di una riproduzione informatica (Chat
Whatsapp) e, in applicazione della regola generale dettata dall'art 2719 c.c., esso ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, qualora non ne sia espressamente disconosciuta la conformità in modo formale e specifico.
Le doglianze dell'attore in ordine al valore probatorio del documento de quo sono prive di pregio.
La difesa attrice si è infatti limitata a contestare sic et simpliciter la corrispondenza del documento agli originali senza una specifica allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e documento prodotto, limitandosi ad asserire che “controparte non offre alcun documento a sostegno della propria ricostruzione a parte le trascrizioni di una serie di messaggi la cui corrispondenza agli originali dovrebbe invero essere verificata in sede tecnica, ma che in ogni caso non offrono alcuna certezza e a voler ben guardare nemmeno indici circa l'animus del Pt_1 all'epoca dei fatti” (memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 di parte attrice). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di prove documentali, tuttavia, “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o omnicomprensive, ma va operata appena di inefficacia in modo chiaro
e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (ex multis si veda Cass. civ. n.
27633/2018; Cass. 19 gennaio 2018, n. 1250).
Alla luce di quanto dedotto ed allegato dalle parti, deve escludersi che le somme delle quali l'attore chiede la restituzione siano state oggetto di un “prestito” (o meglio a titolo di mutuo), atteso che non si ravvisano elementi sulla base dei quali poter concludere che fra le parti sia stato concluso un contratto di mutuo, né che sia stato raggiunto un accordo in ordine ad un prestito infruttifero.
La fattispecie in esame configura piuttosto una donazione indiretta ex art 809 c.c. compiuta tramite adempimento del terzo (art 1180 c.c.).
Nella donazione indiretta, la liberalità si opera, anziché attraverso il negozio tipico di donazione, mediante il compimento di un atto che, pur conservando la causa e la forma ad esso propria, realizza in via mediata l'effetto dell'arricchimento del destinatario. Preme rammentare che alla donazione indiretta non si applica la disciplina sulla forma della donazione ex art 782 c.c., con la conseguenza che l'eventuale difetto della forma pubblica dell'atto con cui essa è realizzata non ne esclude la validità.
Nel caso di specie, il ha adempiuto all'obbligazione contratta dalla convenuta con la società Pt_1 secondo la previsione dell'art 1180 c.c., a mente del quale “L'obbligazione può Controparte_2
essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
L'attore ha infatti effettuato concretamente, in modo libero, spontaneo ed unilateralmente il pagamento di quanto dovuto dalla alla società creditrice, estinguendo l'obbligazione pecuniaria CP_1
contratta dalla convenuta e realizzando, pertanto, in via mediata, l'effetto dell'arricchimento di quest'ultima (in termini di conservazione della proprietà dell'immobile già oggetto di procedura esecutiva immobiliare).
In tema di adempimento del terzo, la Corte di Cassazione ha precisato che “l'art 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce all'adempiente un titolo che gli consenta di agire nei confronti del debitore allo scopo di ripetere la somma versata, essendo necessario, a tal fine, che si allegato e dimostrato il rapporto sottostante fra il terzo e il debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che fra questi esista un rapporto di mutuo, (e, comunque, non sia dimostrata altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento ad opera del terzo del debito altrui” (Cass. civ. sez. III, 8 novembre 2007, n. 23292).
Tale orientamento giurisprudenziale è stato confermato più recentemente dalla stessa Corte, che, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha ribadito che: “l'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore ex art 1201 c.c., né quella per volontà del debitore ex art 1202 c.c., né quella legale ex art
1203 n. 3 c.c.; […] pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore, può agire unicamente per l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Sent. Cass. S.U. 29 aprile 2019, n. 9946).
In ragione di quanto esposto, è escluso qualsivoglia obbligo restitutorio della convenuta in ordine alle somme corrisposte dall'attore alla Controparte_2
5. Le spese di lite vengono liquidate secondo il principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono pertanto poste a carico dell'attore; dette spese sono liquidate in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00), dei parametri minimi di riferimento (tenuto conto che il valore della lite è assai prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA lla refusione in favore di elle spese di lite Parte_1 CP_1 che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 4/1/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino