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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/04/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Acireale presso lo studio dell'Avv. Salvatore Peluso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(P.I.: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Taormina, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Carà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellata
e nei confronti
(C.F. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Catania presso l'Avv. Maria Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2019, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società gestore di un distributore CP_1
di carburanti dal 15 settembre 2017 al 28 gennaio 2019, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, svolgendo le mansioni di addetto al distributore di benzina/metano ed osservando l'orario dalle ore 07:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle
19:30 nel periodo estivo, tutti i giorni della settimana con esclusione del giovedì, sebbene il contratto prevedesse un orario lavorativo di sole quattro ore giornaliere e dietro la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Adiva quindi il Tribunale di Catania perché condannasse la società convenuta al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e supplementare e di tfr, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le differenze retributive.
Si costituiva parte resistente che contestava la ricostruzione dei fatti così come riportata da controparte.
Instaurato il contraddittorio nei confronti dell' inizialmente non CP_2
convenuto, l' rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria, rigettava le domande attoree. Il decidente riteneva che dall'esame delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società datoriale, non emergesse la prova del lavoro straordinario e supplementare.
Nessuno dei testi escussi, infatti, aveva confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, avendo gli stessi soltanto riferito di aver visto il ricorrente lavorare presso il distributore anche nel pomeriggio;
né avevano indicato, per non esserne a conoscenza, quale fosse, eventualmente, lo specifico impegno orario del ricorrente nella fascia temporale suddetta;
né avevano dichiarato che l'orario di inizio della giornata lavorativa del ricorrente coincideva con quello
2 di apertura del servizio;
inoltre, non vi era prova di una rigida ripartizione dei compiti tra i due dipendenti addetti alle pompe tale da far desumere che alla distribuzione del metano non potesse essere addetto alcun altro oltre il ricorrente. Le spese venivano compensate
Avverso la sentenza n. 3850/2021, pubblicata il 21.9.2021 Parte_1
ha proposto appello al quale ha resistito la società CP_3
L' costituendosi in appello si è dichiarato disposto ad accettare le CP_2
somme che, in caso di accoglimento del gravame, dovessero essere dovute dal datore di lavoro a titolo di contributi, nei limiti della prescrizione.
La causa è stata posta in decisione in data 6.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
Premette innanzitutto che è rimasta inevasa la richiesta formulata dal ricorrente di ordinare alla società datoriale il deposito di tutti i contratti di lavoro dei dipendenti, allo scopo di poter individuare quelli svolgenti mansioni analoghe a quelle del Pt_1
1.1 Passando ad esaminare la deposizione testimoniale del , Tes_1
l'appellante valorizza la circostanza, riferita dal teste, che le volte in cui si recava al distributore - sia di mattina che di pomeriggio - era sempre servito dal ricorrente, mentre l'altro dipendente era addetto alle pompe di benzina.
Ciò renderebbe evidente la discordanza tra gli orari di lavoro previsti dal contratto di assunzione (8.00-13.00) e l'orario di lavoro effettivamente prestato (mattina e pomeriggio).
1.2 Analoga deduzione si trae dalle dichiarazioni del teste il quale ha Tes_2
riferito che le volte in cui si trovava a passare dal distributore di benzina della società appellata – sia di mattina che di pomeriggio – trovava il che vi Pt_1
lavorava.
3 2. L'appellante prosegue sostenendo che le risultanze istruttorie e documentali, nonché le dichiarazioni del legale rappresentante della società sono dimostrative del fatto che il lavorava oltre l'orario contrattuale, Pt_1
anche di pomeriggio. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la produzione in atti dei contratti di lavoro degli altri dipendenti addetti alle pompe allo scopo di verificare se era presente altro personale, oltre al ricorrente, al momento dell'apertura dell'esercizio ed accertare la discordanza tra i tempi lavorativi indicati nel contratto di lavoro del e quelli Pt_1
effettivamente osservati.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
1. Analizzando la deposizione del teste , non è possibile desumere la Tes_1
conferma degli orari di lavoro osservati dall'appellante. Premesso, infatti, che il teste ha riferito non ricordare se altro dipendente l'abbia mai servito per il metano e che la maggior parte delle volte era il a servirlo, ha comunque Pt_1
affermato di non conoscere gli orari lavorativi del ricorrente né quelli di apertura e di chiusura del distributore e che vi si recava sia di mattina che di pomeriggio. Non si riscontra nella deposizione un nesso di collegamento certo tra le volte in cui il teste andava al distributore nel pomeriggio e l'aver usufruito del servizio reso dal Pt_1
2. Analoghe incertezze denota la deposizione del teste il quale, dopo Tes_2
aver circostanziato la conoscenza dei fatti e riferito che “ogni volta che passavo di là (id est: distributore), sia di mattina che di pomeriggio lo trovavo che lavorava lì” tuttavia non è stato in grado di indicare lo spazio temporale in cui ha visto lavorare il nella fascia pomeridiana. Pt_1
3. Non contribuisce ad avvalorare la tesi dell'appellante nemmeno quanto dichiarato da rappresentante legale della società, in sede Controparte_4 di interrogatorio formale. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, parte datoriale non ha confermato la coincidenza dell'orario di inizio dell'attività lavorativa del dipendente, come prevista dal contratto, con l'orario
4 di apertura dell'esercizio. Dalla lettura del verbale dell'istruttoria risulta che l'interrogato, sul capitolato n.1 (vero o meno che il ricorrente lavorava 6 giorni settimanali dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e, dalle ore 15:00 alle ore
19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle 19:30 nel periodo estivo) ha dato risposta negativa, mentre in riferimento al capitolato n. 4, relativo all'orario di apertura/chiusura del distributore (vero o meno che il distributore di benzina al quale era addetto il ricorrente era aperto, con servizio alla pompa , tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle 19:30 nel periodo estivo) ha risposto: Si è vero, tranne il giovedì, che è il giorno di chiusura e la domenica il cui orario è dalle 8,00 alle 12,15.
4. A fronte di tali elementi probatori, nessun rilevo possono avere i contratti di lavoro degli altri dipendenti che l'appellante vorrebbe prodotti al fine di individuare le mansioni cui erano preposti.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, non vi è prova che l'eventuale ripartizione dei compiti tra il e l'altro dipendente, anche se Pt_1
contrattualmente stabilita, fosse tale che alla distribuzione del metano non potesse esserci preposto alcun altro oltre il ricorrente. La circostanza, oltre ad essere stata smentita dal legale rappresentante che ha dichiarato che gli operai si muovono alle tre pompe “in base alle esigenze”, non trova riscontro nelle deposizioni dei testi (così il teste : “Preciso che all'interno del Tes_1
distributore lavorava anche un altro dipendente ma non ricordo se quest'ultimo mi abbia mai servito per il metano,…… la maggioranza delle volte era proprio il sig. a servirmi”). Pt_1
5. Deve, pertanto, considerarsi non assolto l'onere del lavoratore di dimostrare i presupposti delle sue pretese.
6.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della società appellata e dell' tenuto conto, quanto a quest'ultimo, CP_2 dell'attività processuale svolta e del valore della domanda.
5 8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida, in favore della società in € 4.996,00 oltre rimborso CP_1
forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA ed in favore dell' nella CP_2 misura di € 850,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Acireale presso lo studio dell'Avv. Salvatore Peluso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante contro
(P.I.: , in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Taormina, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Carà che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellata
e nei confronti
(C.F. in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Catania presso l'Avv. Maria Rosaria Battiato giusta procura generale alle liti in atti appellato
Avente ad oggetto: rapporto di lavoro subordinato- differenze retributive.
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2019, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società gestore di un distributore CP_1
di carburanti dal 15 settembre 2017 al 28 gennaio 2019, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, svolgendo le mansioni di addetto al distributore di benzina/metano ed osservando l'orario dalle ore 07:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle
19:30 nel periodo estivo, tutti i giorni della settimana con esclusione del giovedì, sebbene il contratto prevedesse un orario lavorativo di sole quattro ore giornaliere e dietro la corresponsione di una retribuzione inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. Adiva quindi il Tribunale di Catania perché condannasse la società convenuta al pagamento delle differenze retributive a titolo di lavoro straordinario e supplementare e di tfr, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per le differenze retributive.
Si costituiva parte resistente che contestava la ricostruzione dei fatti così come riportata da controparte.
Instaurato il contraddittorio nei confronti dell' inizialmente non CP_2
convenuto, l' rimaneva contumace. CP_2
Il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria, rigettava le domande attoree. Il decidente riteneva che dall'esame delle deposizioni testimoniali e dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società datoriale, non emergesse la prova del lavoro straordinario e supplementare.
Nessuno dei testi escussi, infatti, aveva confermato l'orario di lavoro indicato in ricorso, avendo gli stessi soltanto riferito di aver visto il ricorrente lavorare presso il distributore anche nel pomeriggio;
né avevano indicato, per non esserne a conoscenza, quale fosse, eventualmente, lo specifico impegno orario del ricorrente nella fascia temporale suddetta;
né avevano dichiarato che l'orario di inizio della giornata lavorativa del ricorrente coincideva con quello
2 di apertura del servizio;
inoltre, non vi era prova di una rigida ripartizione dei compiti tra i due dipendenti addetti alle pompe tale da far desumere che alla distribuzione del metano non potesse essere addetto alcun altro oltre il ricorrente. Le spese venivano compensate
Avverso la sentenza n. 3850/2021, pubblicata il 21.9.2021 Parte_1
ha proposto appello al quale ha resistito la società CP_3
L' costituendosi in appello si è dichiarato disposto ad accettare le CP_2
somme che, in caso di accoglimento del gravame, dovessero essere dovute dal datore di lavoro a titolo di contributi, nei limiti della prescrizione.
La causa è stata posta in decisione in data 6.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado.
Premette innanzitutto che è rimasta inevasa la richiesta formulata dal ricorrente di ordinare alla società datoriale il deposito di tutti i contratti di lavoro dei dipendenti, allo scopo di poter individuare quelli svolgenti mansioni analoghe a quelle del Pt_1
1.1 Passando ad esaminare la deposizione testimoniale del , Tes_1
l'appellante valorizza la circostanza, riferita dal teste, che le volte in cui si recava al distributore - sia di mattina che di pomeriggio - era sempre servito dal ricorrente, mentre l'altro dipendente era addetto alle pompe di benzina.
Ciò renderebbe evidente la discordanza tra gli orari di lavoro previsti dal contratto di assunzione (8.00-13.00) e l'orario di lavoro effettivamente prestato (mattina e pomeriggio).
1.2 Analoga deduzione si trae dalle dichiarazioni del teste il quale ha Tes_2
riferito che le volte in cui si trovava a passare dal distributore di benzina della società appellata – sia di mattina che di pomeriggio – trovava il che vi Pt_1
lavorava.
3 2. L'appellante prosegue sostenendo che le risultanze istruttorie e documentali, nonché le dichiarazioni del legale rappresentante della società sono dimostrative del fatto che il lavorava oltre l'orario contrattuale, Pt_1
anche di pomeriggio. Il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre la produzione in atti dei contratti di lavoro degli altri dipendenti addetti alle pompe allo scopo di verificare se era presente altro personale, oltre al ricorrente, al momento dell'apertura dell'esercizio ed accertare la discordanza tra i tempi lavorativi indicati nel contratto di lavoro del e quelli Pt_1
effettivamente osservati.
2. I motivi di appello, in detti termini riassunti, non sono meritevoli di accoglimento.
1. Analizzando la deposizione del teste , non è possibile desumere la Tes_1
conferma degli orari di lavoro osservati dall'appellante. Premesso, infatti, che il teste ha riferito non ricordare se altro dipendente l'abbia mai servito per il metano e che la maggior parte delle volte era il a servirlo, ha comunque Pt_1
affermato di non conoscere gli orari lavorativi del ricorrente né quelli di apertura e di chiusura del distributore e che vi si recava sia di mattina che di pomeriggio. Non si riscontra nella deposizione un nesso di collegamento certo tra le volte in cui il teste andava al distributore nel pomeriggio e l'aver usufruito del servizio reso dal Pt_1
2. Analoghe incertezze denota la deposizione del teste il quale, dopo Tes_2
aver circostanziato la conoscenza dei fatti e riferito che “ogni volta che passavo di là (id est: distributore), sia di mattina che di pomeriggio lo trovavo che lavorava lì” tuttavia non è stato in grado di indicare lo spazio temporale in cui ha visto lavorare il nella fascia pomeridiana. Pt_1
3. Non contribuisce ad avvalorare la tesi dell'appellante nemmeno quanto dichiarato da rappresentante legale della società, in sede Controparte_4 di interrogatorio formale. Diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, parte datoriale non ha confermato la coincidenza dell'orario di inizio dell'attività lavorativa del dipendente, come prevista dal contratto, con l'orario
4 di apertura dell'esercizio. Dalla lettura del verbale dell'istruttoria risulta che l'interrogato, sul capitolato n.1 (vero o meno che il ricorrente lavorava 6 giorni settimanali dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e, dalle ore 15:00 alle ore
19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle 19:30 nel periodo estivo) ha dato risposta negativa, mentre in riferimento al capitolato n. 4, relativo all'orario di apertura/chiusura del distributore (vero o meno che il distributore di benzina al quale era addetto il ricorrente era aperto, con servizio alla pompa , tutti i giorni dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore
19:00 nel periodo invernale e dalle 15:30 alle 19:30 nel periodo estivo) ha risposto: Si è vero, tranne il giovedì, che è il giorno di chiusura e la domenica il cui orario è dalle 8,00 alle 12,15.
4. A fronte di tali elementi probatori, nessun rilevo possono avere i contratti di lavoro degli altri dipendenti che l'appellante vorrebbe prodotti al fine di individuare le mansioni cui erano preposti.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, non vi è prova che l'eventuale ripartizione dei compiti tra il e l'altro dipendente, anche se Pt_1
contrattualmente stabilita, fosse tale che alla distribuzione del metano non potesse esserci preposto alcun altro oltre il ricorrente. La circostanza, oltre ad essere stata smentita dal legale rappresentante che ha dichiarato che gli operai si muovono alle tre pompe “in base alle esigenze”, non trova riscontro nelle deposizioni dei testi (così il teste : “Preciso che all'interno del Tes_1
distributore lavorava anche un altro dipendente ma non ricordo se quest'ultimo mi abbia mai servito per il metano,…… la maggioranza delle volte era proprio il sig. a servirmi”). Pt_1
5. Deve, pertanto, considerarsi non assolto l'onere del lavoratore di dimostrare i presupposti delle sue pretese.
6.Alla luce delle superiori considerazioni l'appello va rigettato.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della società appellata e dell' tenuto conto, quanto a quest'ultimo, CP_2 dell'attività processuale svolta e del valore della domanda.
5 8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunziando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida, in favore della società in € 4.996,00 oltre rimborso CP_1
forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA ed in favore dell' nella CP_2 misura di € 850,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%
Dichiara l'appellante tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.3.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Valeria Di Stefano
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