TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 15.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168 ruolo generale dell'anno 2025,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaudenzi;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato due domande di per gli anni 2022 e 2023, ha chiesto di Parte_2 condannare “IN VIA PRINCIPALE: • A riconoscere al sig. il diritto a percepire l'indennità di Pt_1 disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023, o diversa data ritenuta di giustizia, nella misura prevista dalla legge;
IN VIA SUBORDINATA: • A corrispondere al sig. il risarcimento del Pt_1 danno nella misura corrispondente a quanto a Lui spettante a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023;”.
Costituendosi in giudizio a seguito di un attento riesame della fattispecie, ha CP_1 provveduto, in data 31/03/2025 e in data 3/4/2025, a liquidare rispettivamente la prestazione di disoccupazione inerente all'anno 2022 e quella inerente all'anno 2023, avendone l'interessato i requisiti di legge, comprensivi degli interessi passivi sulle prestazioni arretrate, come si evince dalla documentazione allegata (vd. Biglietto Contabile e scheda di liquidazione).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è stato riconosciuto al ricorrente, con il provvedimento emesso in autotutela, quanto quesito nell'atto introduttivo di questo giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza, poiché parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste, considerato che il provvedimento amministrativo adottato dall' è successivo alla CP_1 data di deposito del ricorso e che il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio per ottenere il riconoscimento delle provvidenze spettantegli, vanno poste a carico dell'Ente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura previdenziale della causa, nonché dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 900,00, oltre CP_1 rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 15.7.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 15.7.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 168 ruolo generale dell'anno 2025,
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaudenzi;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenia Savona, giusta procura generale alle liti;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.3.2025 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato due domande di per gli anni 2022 e 2023, ha chiesto di Parte_2 condannare “IN VIA PRINCIPALE: • A riconoscere al sig. il diritto a percepire l'indennità di Pt_1 disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023, o diversa data ritenuta di giustizia, nella misura prevista dalla legge;
IN VIA SUBORDINATA: • A corrispondere al sig. il risarcimento del Pt_1 danno nella misura corrispondente a quanto a Lui spettante a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2022 e 2023;”.
Costituendosi in giudizio a seguito di un attento riesame della fattispecie, ha CP_1 provveduto, in data 31/03/2025 e in data 3/4/2025, a liquidare rispettivamente la prestazione di disoccupazione inerente all'anno 2022 e quella inerente all'anno 2023, avendone l'interessato i requisiti di legge, comprensivi degli interessi passivi sulle prestazioni arretrate, come si evince dalla documentazione allegata (vd. Biglietto Contabile e scheda di liquidazione).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, poiché è stato riconosciuto al ricorrente, con il provvedimento emesso in autotutela, quanto quesito nell'atto introduttivo di questo giudizio.
Occorre verificare la virtuale soccombenza, poiché parte ricorrente ha chiesto la condanna alle spese di lite.
Queste, considerato che il provvedimento amministrativo adottato dall' è successivo alla CP_1 data di deposito del ricorso e che il ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio per ottenere il riconoscimento delle provvidenze spettantegli, vanno poste a carico dell'Ente e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore e della natura previdenziale della causa, nonché dell'attività effettivamente espletata (fase studio, fase introduttiva).
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in euro 900,00, oltre CP_1 rimborso forfetario per spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Cremona, 15.7.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino