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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/11/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Tribunale Ordinario di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa AN Di UR in data 22/11/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.786/2015R.g.
Tra
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Spadaro
RICORRENTE
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Lo Sasso e Tommaso Ricci
RESISTENTE
OGGETTO: categoria e qualifica
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 19/05/2015, depositato in data 15/05/2015,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto del Sig. Parte_1 al passaggio dal livello 2B al livello 5A inerente il Contratto
[...]
Collettivo Nazionale Lavoro del settore “igiene ambientale - aziende private con decorrenza dal giorno 10 Novembre 2014 con ogni conseguenza di legge;
2) Per l'effetto condannare la Società ad assegnare al Sig. Controparte_1 le mansioni corrispondenti alla qualifica di Parte_1 coordinatore di servizi, di livello 5A ai sensi del CCNL del settore “igiene ambientale – aziende private” con decorrenza a far data dal 10 Novembre
2014, e condannare la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente di tutte quelle somme dovute a titolo di differenze retributive ed oneri accessori tra il livello 2B (attualmente riconosciuto al Sig. ed il Parte_1 livello 5A (precedentemente ricoperto dal ), le quali saranno Parte_1 riconosciute mediante CTU contabile, o in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società resistente in ordine al demansionamento subito dal ricorrente dal periodo che va dal giorno 10
Novembre 2014 ad oggi, e quindi condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro – tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale ed alla vita di relazione) ingiustamente patiti dal ricorrente nella misura da stabilirsi equitativamente, tenuto conto della durata del demansionamento;
4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre Iva e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal 17.02.2016 al 07.10.2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 26.05.2021, 05.04.2023, 24.01.2024, 02.10.2024,
09.04.2025 e all'udienza del 12.11.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il
Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127terc.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
In via preliminare si rileva che l'art. 6, CCNL (in atti) regola Controparte_2
l'avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi. Tuttavia, è desumibile dalla lettura della produzione documentale in atti, come la procedura “aperta”,
Pag. 2 di 3 inizialmente attivata dal Comune di Vibo Valentia per la concessione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sia andata deserta e come, solo a seguito di ciò l'Ente si sia determinato nella scelta di quella c.d. “negoziata”. Non può dirsi, dunque, provato il subentro di una società all'altra ovvero di ad Eurocoop. Controparte_1
Al contrario, emerge dalla lettura dei documenti versati al procedimento, come nessun subentro abbia avuto luogo. In quanto è stato stipulato un diverso contratto con caratteristiche diverse.
Bensì, per le ragioni testé anzidette, ad una procedura abbia fatto seguito un'altra, diversa, tra soggetti diversi e a diverse condizioni. Lo dimostrano il contratto di appalto sottoscritto tra le parti privo di riferimenti al capitolato speciale di appalto (presupposto alla procedura aperta) e all'art. 6 CCNL di categoria.
Quest'ultimo, poiché presente nel capitolato speciale di appalto, al più, poteva condizionare l'aggiudicatario della procedura aperta, ove questa di fosse perfezionata.
La procedura negoziata perfezionatasi invece con la sottoscrizione del contratto di appalto è stata governata con distinti e diversi presupposti e condizioni. Non si desume infatti nella fase della concertazione finalizzata alla tutela degli ex lavoratori Eurocoop, come in quella negoziale, alcuna volontà espressa delle parti all'adesione al vincolo assunzionale di cui all'art
6 del CCNL per il personale già dipendente della Eurocoop. Lo documenta, il contratto d'appalto, con l'omesso richiamo al capitolato speciale e all'art. suddetto e il richiamo al piano assunzionale concordato con le OO.SS. e il appaltante, all'esito del tavolo tecnico. CP_3
Con il verbale del suddetto incontro, infatti, la assicurava l'assunzione solo di Controparte_1 parte del personale già alle dipendenze di Eurocoop: “per i restanti dipendenti, il CP_3 nella persona del Sindaco, [avrebbe] assicura[to] servizi aggiuntivi per complessivi
380.000,00 € più Iva da erogarsi entro due anni”. Non sussistendo l'invocata clausola di protezione le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento ed il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della qualità delle parti e della natura della controversia.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 22 novembre 2025
Il Giudice
AN Di UR
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