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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RG 660/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( difeso dall'avv. Giacomo Torre. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
Contro
, difeso dal dirigente ing. Controparte_1 Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso le ordinanze ingiunzione Co emesse dall di per emerse irregolarità in materia di rapporto di lavoro, come meglio CP_1 infra in dettaglio.
Deduce preliminarmente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per essere stati emessi a distanza di oltre quattro anni dal verbale di accertamento in violazione al termine perentorio di giorni 90 previsto dall'art. 2 della legge 241/90, non trovando applicazione il termine di conclusione quinquennale di prescrizione dell'illecito amministrativo di cui l'art. 28 della legge 689/81; sempre in
1 via preliminare, contesta la legittimità delle ordinanze ingiunzioni per non avere consentito l'audizione dell'odierno ricorrente che pur ne aveva fatto richiesta in seno ai propri scritti difensivi, nonché per vizio di motivazione, in ogni caso, insufficiente, non avendo ottenuto conto dei motivi e delle doglianze avanzate dal ricorrente medesimo;
nel merito, contesta le violazioni ascritte rilevando come la , figlia del fratello si trovasse occasionalmente nel Parte_2 Pt_3 locale per aver sostituito la lavoratrice NA NU regolarmente assunta ma allontanatasi a seguito di un malore, come anche da dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori;
precisando invero, come la stessa fosse stata regolarmente assunta soltanto nei mesi estivi a tempo determinato, compatibilmente agli impegni, quale studentessa universitaria, trovandosi invece al momento dell'accertamento presso il locale per un'attività occasionale e gratuita non qualificabile come rapporto di lavoro.
Conclude chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Parte opposta contesta l'eccepita intempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione soggetta unicamente al termine prescrizionale quinquennale, quindi l'eccepito vizio per l'omessa audizione del ricorrente, invero presentati gli scritti difensivi ben oltre i termini di cui all'art. 18 della legge 689/81; nel merito rileva come nel corso dell'ispezione presso i locali della ditta “Gelatomania” fosse stata constatata la presenza della a svolgere mansioni di banconiera di Parte_2 bar in difetto di regolare posizione lavorativa, invero, conclusosi l'ultimo rapporto di lavoro subordinato 27 giorni prima e non potendosi anche in ragione di ciò, ritenere la prestazione lavorativa, quale collaborazione familiare di natura occasionale.
Conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccepita tempestività dell'emissione delle ordinanze ingiunzione impugnate
I provvedimenti per cui è opposizione traggono dal verbale redatto a seguito dell'accesso Co ispettivo svolto dall , a carico della ditta ricorrente in data 27 settembre 2014, nel corso del quale venivano contestate le irregolarità come di seguito, notificato in data 28-30 ottobre 2014. Le conseguenti ordinanze ingiunzione risultano emesse in data 28 febbraio 2019 e notificate all'opponente in data 11 marzo 2019.
Seguendo un fermo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, si rileva come “il credito, di diritto pubblico, per le sanzioni amministrative pecuniarie, secondo il sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nasce per effetto della violazione ed è, infatti, dal giorno della commissione del fatto che decorre il termine di prescrizione di cinque anni, trovando applicazione le regole dettate dal codice civile in tema di interruzione della prescrizione
2 (art. 28). Di conseguenza l'ordinanza - ingiunzione, disciplinata dall'art. 18 dell'indicata legge, ha soltanto la funzione, all'esito di un procedimento amministrativo preordinato alla verifica della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria e alla sua liquidazione, di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale (cd. autotutela esecutiva della p.a.: vedi art. 21-ter l. n. 241/1990, inserito dalla l. n. 15/2005). Perciò la notificazione dell'ordinanza
- ingiunzione, se rileva ai fini del procedimento di esecuzione esattoriale, non incide sul rapporto obbligatorio e può intervenire in ogni tempo, purché il credito non sia estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione (vedi Cass. 6 aprile 2004, n. 6762, anche con riguardo al carattere di specialità delle disposizioni di settore che contemplano termini perentori per l'emanazione e la notificazione dell'ordinanza, art. 204 d.lgs. n. 285/1992, nel testo modificato dal d.l. n. 151/2003, conv. in l. n. 214/2003)” (Così Cass n.17054/2005).
Per il resto si osserva come il monito della Corte costituzionale di cui alla sentenza n.
151/2021, secondo anche quanto argomentato dalla parte opponente, ai fini della introduzione di un termine di decadenza per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, non previsto dalla legge n. 689/1981 e non ha, ad oggi, avuto attuazione.
Resta fermo pertanto l'unico termine temporale di prescrizione quinquennale secondo i principi sopra richiamati.
Deve anche essere rigettato l'eccepito vizio dell'ordinanza per non essere stato sentito il ricorrente in corso del procedimento amministrativo, pur avendone fatto richiesta, cosi inficiandosene la motivazione.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione i vizi di motivazione, pur anche in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, posto che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice in ordine alle relative deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, pur non esaminate o immotivatamente respinte, qualora riproposte nei motivi di opposizione (cfr. Cass. 21/05/2018 n. 12503).
Nell'alveo di detto principio la giurisprudenza chiarisce come la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non potrà comportare la nullità del provvedimento proprio in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ed oggetto di ogni completa valutazione e statuizione (Così Cass. n.
21146/2019 richiamata da ultimo anche da Cass n.30044/2025).
3 Nel merito quanto alla contestata irregolare posizione di oggetto di Parte_2 ingiunzione, si rileva.
Dal verbale di accesso del 27 settembre 2014 risulta come nel corso dell'ispezione siano state riscontrate due lavoratrici addette all'esercizio commerciale tra cui a Parte_2 svolgere attività di banconiera.
In seno alle dichiarazioni rilasciate il medesimo giorno, la stessa, riferendo di trovarsi alle dipendenze della ditta , precisa di avere iniziato a lavorare quel giorno alle ore Parte_1
17:00 contattata e assunta direttamente dallo e trovandosi ivi a titolo gratuito, Parte_1 quale banconiera di bar.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la lavoratrice, nipote del titolare, abbia lavorato per otto anni consecutivi dal 2006 e sino al 31 agosto 2014 presso la ditta dello zio, con la qualifica di banconiera di bar, con contratto a tempo determinato e per periodi limitati al periodo estivo, generalmente luglio e agosto.
Risulta avere sostenuto con profitto esami universitari dal 2009 al 2015 come da libretto universitario prodotto in atti e conseguito la laurea in economia e commercio nell'anno 2016.
Detti dati documentali valgono a dare particolare sostegno alle allegazioni del ricorrente che deduce appunto, la regolare applicazione al lavoro della nipote ma soltanto per il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni di studio per il resto dell'anno, e generalmente appunto sino al mese di agosto, anche in funzione delle sessioni di esame.
La circostanza della presenza della il giorno 27 settembre 2014 presso il Parte_2 locale, in un periodo estraneo a quello generalmente svolto, dà fondamento, per coerenza dell'assunto, al carattere della prestazione quale meramente occasionale, resa quel giorno in sostituzione della banconiera titolare, come da comunicazione Unilav del 29 settembre 2014 in atti.
Ne dà credito inoltre la posizione della lavoratrice NA NU, ivi in regola con contratto a tempo indeterminato dal 2009 al 2016, quale banconiera al bar, ma assente quel giorno nel locale.
Si osserva come detto compendio processuale non consenta di poter riporre pacifico affidamento alle contrarie conclusioni rassegnate sul punto dall'Ufficio ed asseverare il fatto assunto in seno alle ordinanze ingiunzione in esame.
Al riguardo giova ricordare che le dichiarazioni rese da terzi lavoratori agli ispettori, rappresentino un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022), avvertendosi come le stesse possano assumere una certa
4 efficacia probatoria, pur anche non confermate in giudizio, qualora risultino intrinsecamente univoche e concordati, così da rendersi superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale e se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (in tal senso Cass. n. 10427/2014).
Nel caso in esame le dichiarazioni rilasciate risultano connotate da un intrinseco grado di veridicità, giusta, per un verso, la dichiarata prestazione lavorativa svolta nel periodo pregresso come sopra riscontrata documentalmente e limitata ai mesi estivi di luglio ed agosto, per l'altro il carattere meramente occasionale della prestazione del giorno 27 settembre, così chiamata dallo zio a titolo gratuito in sostituzione della collega, coma dai congruenti riscontri esterni, come sopra rilevati.
Non è da trascurarsi peraltro, come le dichiarazioni raccolte in sede di accertamento, dunque nell'immediatezza dell'accesso sui luoghi di lavoro, valgano a connotarsi di quel grado di genuinità
e spontaneità a sostegno della verosimiglianza, come tali anche immuni dal sospetto di possibili condizionamenti (in tal senso argomentando da Cass n. 10634/2025).
Si annota ancora come l'opposizione per cui è gravame dia luogo ad un normale giudizio di cognizione, in seno al quale l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto così che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'amministrazione che ingiunge il pagamento della sanzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa a fronte della contestazione della controparte.
Nel caso in esame l'amministrazione resistente nessun riscontro porta tale da confutare le ragioni dell'opponente, né articola deduzioni istruttorie e prove orali in persona della dichiarante sopra indicata, a consentire di ottenere in giudizio dati di affidabile valore probatorio, come pur in onere, e negare le circostanze rappresentate sul punto circa l'occasionalità e il carattere gratuito della mansione svolta quel giorno.
Cosicché restano gravemente perplessi gli elementi di fatto ascritti in seno alla contestazione, rimasti non altrimenti riscontrabili.
Per il resto un ponderato esame dei dati emersi in giudizio porta a non poter qualificare quanto contestato in termini di lavoro subordinato e farne decadere il carattere occasionale.
A norma dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Occorre rilevare come costituisca onere della parte che sostenga la natura subordinata del rapporto di lavoro, allegare e provare la sussistenza degli elementi di cui alla citata disciplina codicistica, dovendosi ritenere, per costante elaborazione
5 giurisprudenziale, essenziali o complementari gli elementi sopra indicati e non potendo costituire la natura subordinata neppure oggetto di presunzione iuris tantum.
Quanto sopra non consente dunque di giudicare in termini di lavoro subordinato l'attività materialmente posta in essere dalla svolta, per quanto dichiarato, per una giornata di Pt_2 lavoro e gratuitamente.
Né, oltre ciò, potrà ritenersi fondato l'addebito in ragione della omessa preventiva denuncia della all'INAIL per l'attività svolta quel giorno. Pt_2
Come anche a tenore delle direttive impartite in seno circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 37 10010478/MA007.A001 del 10.6.2013, richiamata dalle parti in atti, la necessaria iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR. n.
1124/1965, resta ferma per le collaborazioni occasionali dei parenti entro il terzo grado nel settore delle attività artigianali;
nel settore del commercio, non rinvenendosi apposita disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, dovendosi richiamandosi l'art. 29 della legge 160/1975, come modificato dalla legge 662/1996, l'obbligo si ritiene sussistere solo per i titolari o gestori di imprese organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro o dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, purché partecipino personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Il ministero chiarisce come il fattore dell'occasionalità costituisca dunque un elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale per l'attività svolta occasionalmente dal familiare a titolo gratuito.
In seno alla successiva circolare prot. n. 37/0014184/MA007. A001 del 5.8.2013 il Ministero, ad integrazione, chiarisce come in relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL,
“notoriamente più stringenti, restano ferme le indicazioni già fornite dall' che, a prescindere CP_4 dal settore in cui operi il collaboratore, hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogni qualvolta la prestazione sia “ricorrente' e non meramente “accidentale”, dovendosi considerare
“accidentale” una prestazione resa una/due volta nell'arco dello stesso mese ed a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative”.
L'ipotesi ricorre nel caso in questione non potendosi, per quanto emerso, qualificare l'attività prestata dalla nipote del titolare, gratuitamente e limitata ad un solo giorno lavorativo, in termini di abitualità, prevalenza, ricorrenza, come chiariti dalle predette circolari.
Circolari di cui si dovrà pur ritenere il carattere ermeneutico vincolante nei confronti della amministrazione a cui risultano impartite le direttive, rappresentando in tal senso un affidabile canone interpretativo ai fini del presente giudizio.
6 In conclusione per quanto sopra emerso e rilevato resta esclusa l'integrazione delle fattispecie sanzionatorie in addebito.
Per l'effetto si statuisce l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0194 emessa per la violazione delle disposizioni di cui di cui all'art. 4 bis comma 2 del D.Lgs. n° 181/2000, così come sostituito dall'art 5, comma 3 della legge 04/11/2010, n.183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis comma 2 del D.L. n° 510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge n° 608/1996
e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. n°
152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n° 152/1997 “perchè all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, non ha consegnato alla lavoratrice una Parte_2 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, con la sanzione amministrativa di euro 500,00.
Nonché per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0195 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 conv. in legge
23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 41 lett. a) della legge 11/2010
n. 183. per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, per avere “impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice , nata a [...]
Barcellona P.G. {ME) il 04/07/1889, periodo lavorativo sanzionato il 27/09/2014, per un totale di gg.
1 effettivo di lavoro”, con la sanzione amministrativa di euro 3.965,00.
L'opposizione deve essere dunque accolta come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in misura della metà in favore di parte opponente, tenuto conto della reiezione delle eccezioni come sopra spiegate, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'opposizione.
Annulla le ordinanze ingiunzione n. 19/0194, prot. n. 2019/3378 e n. 19/0195, prot. n.
2019/3380 emesse dall di in data 28 febbraio 2019. Controparte_1 CP_1
7 Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio liquidate, in misura della metà, in euro 1.276,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti ed euro 62,00 per spese, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 29 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( difeso dall'avv. Giacomo Torre. Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
PARTE RICORRENTE
Contro
, difeso dal dirigente ing. Controparte_1 Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni come da domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, di seguito riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso come in atti l'opponente propone gravame avverso le ordinanze ingiunzione Co emesse dall di per emerse irregolarità in materia di rapporto di lavoro, come meglio CP_1 infra in dettaglio.
Deduce preliminarmente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per essere stati emessi a distanza di oltre quattro anni dal verbale di accertamento in violazione al termine perentorio di giorni 90 previsto dall'art. 2 della legge 241/90, non trovando applicazione il termine di conclusione quinquennale di prescrizione dell'illecito amministrativo di cui l'art. 28 della legge 689/81; sempre in
1 via preliminare, contesta la legittimità delle ordinanze ingiunzioni per non avere consentito l'audizione dell'odierno ricorrente che pur ne aveva fatto richiesta in seno ai propri scritti difensivi, nonché per vizio di motivazione, in ogni caso, insufficiente, non avendo ottenuto conto dei motivi e delle doglianze avanzate dal ricorrente medesimo;
nel merito, contesta le violazioni ascritte rilevando come la , figlia del fratello si trovasse occasionalmente nel Parte_2 Pt_3 locale per aver sostituito la lavoratrice NA NU regolarmente assunta ma allontanatasi a seguito di un malore, come anche da dichiarazioni rese nell'immediatezza agli ispettori;
precisando invero, come la stessa fosse stata regolarmente assunta soltanto nei mesi estivi a tempo determinato, compatibilmente agli impegni, quale studentessa universitaria, trovandosi invece al momento dell'accertamento presso il locale per un'attività occasionale e gratuita non qualificabile come rapporto di lavoro.
Conclude chiedendo l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.
Parte opposta contesta l'eccepita intempestività dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione soggetta unicamente al termine prescrizionale quinquennale, quindi l'eccepito vizio per l'omessa audizione del ricorrente, invero presentati gli scritti difensivi ben oltre i termini di cui all'art. 18 della legge 689/81; nel merito rileva come nel corso dell'ispezione presso i locali della ditta “Gelatomania” fosse stata constatata la presenza della a svolgere mansioni di banconiera di Parte_2 bar in difetto di regolare posizione lavorativa, invero, conclusosi l'ultimo rapporto di lavoro subordinato 27 giorni prima e non potendosi anche in ragione di ciò, ritenere la prestazione lavorativa, quale collaborazione familiare di natura occasionale.
Conclude chiedendo il rigetto di tutte le domande.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccepita tempestività dell'emissione delle ordinanze ingiunzione impugnate
I provvedimenti per cui è opposizione traggono dal verbale redatto a seguito dell'accesso Co ispettivo svolto dall , a carico della ditta ricorrente in data 27 settembre 2014, nel corso del quale venivano contestate le irregolarità come di seguito, notificato in data 28-30 ottobre 2014. Le conseguenti ordinanze ingiunzione risultano emesse in data 28 febbraio 2019 e notificate all'opponente in data 11 marzo 2019.
Seguendo un fermo pronunciamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, si rileva come “il credito, di diritto pubblico, per le sanzioni amministrative pecuniarie, secondo il sistema delineato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nasce per effetto della violazione ed è, infatti, dal giorno della commissione del fatto che decorre il termine di prescrizione di cinque anni, trovando applicazione le regole dettate dal codice civile in tema di interruzione della prescrizione
2 (art. 28). Di conseguenza l'ordinanza - ingiunzione, disciplinata dall'art. 18 dell'indicata legge, ha soltanto la funzione, all'esito di un procedimento amministrativo preordinato alla verifica della sussistenza dell'obbligazione pecuniaria e alla sua liquidazione, di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale (cd. autotutela esecutiva della p.a.: vedi art. 21-ter l. n. 241/1990, inserito dalla l. n. 15/2005). Perciò la notificazione dell'ordinanza
- ingiunzione, se rileva ai fini del procedimento di esecuzione esattoriale, non incide sul rapporto obbligatorio e può intervenire in ogni tempo, purché il credito non sia estinto per decorso del termine quinquennale di prescrizione (vedi Cass. 6 aprile 2004, n. 6762, anche con riguardo al carattere di specialità delle disposizioni di settore che contemplano termini perentori per l'emanazione e la notificazione dell'ordinanza, art. 204 d.lgs. n. 285/1992, nel testo modificato dal d.l. n. 151/2003, conv. in l. n. 214/2003)” (Così Cass n.17054/2005).
Per il resto si osserva come il monito della Corte costituzionale di cui alla sentenza n.
151/2021, secondo anche quanto argomentato dalla parte opponente, ai fini della introduzione di un termine di decadenza per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, non previsto dalla legge n. 689/1981 e non ha, ad oggi, avuto attuazione.
Resta fermo pertanto l'unico termine temporale di prescrizione quinquennale secondo i principi sopra richiamati.
Deve anche essere rigettato l'eccepito vizio dell'ordinanza per non essere stato sentito il ricorrente in corso del procedimento amministrativo, pur avendone fatto richiesta, cosi inficiandosene la motivazione.
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione i vizi di motivazione, pur anche in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, non comportano la nullità del provvedimento, posto che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice in ordine alle relative deduzioni difensive proposte in sede amministrativa, pur non esaminate o immotivatamente respinte, qualora riproposte nei motivi di opposizione (cfr. Cass. 21/05/2018 n. 12503).
Nell'alveo di detto principio la giurisprudenza chiarisce come la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non potrà comportare la nullità del provvedimento proprio in quanto gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale ed oggetto di ogni completa valutazione e statuizione (Così Cass. n.
21146/2019 richiamata da ultimo anche da Cass n.30044/2025).
3 Nel merito quanto alla contestata irregolare posizione di oggetto di Parte_2 ingiunzione, si rileva.
Dal verbale di accesso del 27 settembre 2014 risulta come nel corso dell'ispezione siano state riscontrate due lavoratrici addette all'esercizio commerciale tra cui a Parte_2 svolgere attività di banconiera.
In seno alle dichiarazioni rilasciate il medesimo giorno, la stessa, riferendo di trovarsi alle dipendenze della ditta , precisa di avere iniziato a lavorare quel giorno alle ore Parte_1
17:00 contattata e assunta direttamente dallo e trovandosi ivi a titolo gratuito, Parte_1 quale banconiera di bar.
Dalla documentazione versata in atti emerge come la lavoratrice, nipote del titolare, abbia lavorato per otto anni consecutivi dal 2006 e sino al 31 agosto 2014 presso la ditta dello zio, con la qualifica di banconiera di bar, con contratto a tempo determinato e per periodi limitati al periodo estivo, generalmente luglio e agosto.
Risulta avere sostenuto con profitto esami universitari dal 2009 al 2015 come da libretto universitario prodotto in atti e conseguito la laurea in economia e commercio nell'anno 2016.
Detti dati documentali valgono a dare particolare sostegno alle allegazioni del ricorrente che deduce appunto, la regolare applicazione al lavoro della nipote ma soltanto per il periodo estivo, compatibilmente con gli impegni di studio per il resto dell'anno, e generalmente appunto sino al mese di agosto, anche in funzione delle sessioni di esame.
La circostanza della presenza della il giorno 27 settembre 2014 presso il Parte_2 locale, in un periodo estraneo a quello generalmente svolto, dà fondamento, per coerenza dell'assunto, al carattere della prestazione quale meramente occasionale, resa quel giorno in sostituzione della banconiera titolare, come da comunicazione Unilav del 29 settembre 2014 in atti.
Ne dà credito inoltre la posizione della lavoratrice NA NU, ivi in regola con contratto a tempo indeterminato dal 2009 al 2016, quale banconiera al bar, ma assente quel giorno nel locale.
Si osserva come detto compendio processuale non consenta di poter riporre pacifico affidamento alle contrarie conclusioni rassegnate sul punto dall'Ufficio ed asseverare il fatto assunto in seno alle ordinanze ingiunzione in esame.
Al riguardo giova ricordare che le dichiarazioni rese da terzi lavoratori agli ispettori, rappresentino un materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (così già Cass. n. 9251/2010; Cass. n.
28693/2022; Cass. n. 18989/2022), avvertendosi come le stesse possano assumere una certa
4 efficacia probatoria, pur anche non confermate in giudizio, qualora risultino intrinsecamente univoche e concordati, così da rendersi superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale e se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità (in tal senso Cass. n. 10427/2014).
Nel caso in esame le dichiarazioni rilasciate risultano connotate da un intrinseco grado di veridicità, giusta, per un verso, la dichiarata prestazione lavorativa svolta nel periodo pregresso come sopra riscontrata documentalmente e limitata ai mesi estivi di luglio ed agosto, per l'altro il carattere meramente occasionale della prestazione del giorno 27 settembre, così chiamata dallo zio a titolo gratuito in sostituzione della collega, coma dai congruenti riscontri esterni, come sopra rilevati.
Non è da trascurarsi peraltro, come le dichiarazioni raccolte in sede di accertamento, dunque nell'immediatezza dell'accesso sui luoghi di lavoro, valgano a connotarsi di quel grado di genuinità
e spontaneità a sostegno della verosimiglianza, come tali anche immuni dal sospetto di possibili condizionamenti (in tal senso argomentando da Cass n. 10634/2025).
Si annota ancora come l'opposizione per cui è gravame dia luogo ad un normale giudizio di cognizione, in seno al quale l'opponente riveste la posizione sostanziale di convenuto così che, alla stregua delle ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, grava sull'amministrazione che ingiunge il pagamento della sanzione l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa a fronte della contestazione della controparte.
Nel caso in esame l'amministrazione resistente nessun riscontro porta tale da confutare le ragioni dell'opponente, né articola deduzioni istruttorie e prove orali in persona della dichiarante sopra indicata, a consentire di ottenere in giudizio dati di affidabile valore probatorio, come pur in onere, e negare le circostanze rappresentate sul punto circa l'occasionalità e il carattere gratuito della mansione svolta quel giorno.
Cosicché restano gravemente perplessi gli elementi di fatto ascritti in seno alla contestazione, rimasti non altrimenti riscontrabili.
Per il resto un ponderato esame dei dati emersi in giudizio porta a non poter qualificare quanto contestato in termini di lavoro subordinato e farne decadere il carattere occasionale.
A norma dell'art. 2094 c.c. è prestatore di lavoro subordinato "chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore". Occorre rilevare come costituisca onere della parte che sostenga la natura subordinata del rapporto di lavoro, allegare e provare la sussistenza degli elementi di cui alla citata disciplina codicistica, dovendosi ritenere, per costante elaborazione
5 giurisprudenziale, essenziali o complementari gli elementi sopra indicati e non potendo costituire la natura subordinata neppure oggetto di presunzione iuris tantum.
Quanto sopra non consente dunque di giudicare in termini di lavoro subordinato l'attività materialmente posta in essere dalla svolta, per quanto dichiarato, per una giornata di Pt_2 lavoro e gratuitamente.
Né, oltre ciò, potrà ritenersi fondato l'addebito in ragione della omessa preventiva denuncia della all'INAIL per l'attività svolta quel giorno. Pt_2
Come anche a tenore delle direttive impartite in seno circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. 37 10010478/MA007.A001 del 10.6.2013, richiamata dalle parti in atti, la necessaria iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR. n.
1124/1965, resta ferma per le collaborazioni occasionali dei parenti entro il terzo grado nel settore delle attività artigianali;
nel settore del commercio, non rinvenendosi apposita disposizione sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, dovendosi richiamandosi l'art. 29 della legge 160/1975, come modificato dalla legge 662/1996, l'obbligo si ritiene sussistere solo per i titolari o gestori di imprese organizzate o dirette prevalentemente con il proprio lavoro o dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, purché partecipino personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. Il ministero chiarisce come il fattore dell'occasionalità costituisca dunque un elemento dirimente al fine di escludere l'obbligo di iscrizione all'ente previdenziale per l'attività svolta occasionalmente dal familiare a titolo gratuito.
In seno alla successiva circolare prot. n. 37/0014184/MA007. A001 del 5.8.2013 il Ministero, ad integrazione, chiarisce come in relazione agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INAIL,
“notoriamente più stringenti, restano ferme le indicazioni già fornite dall' che, a prescindere CP_4 dal settore in cui operi il collaboratore, hanno inteso evidenziare la sussistenza di tali obblighi ogni qualvolta la prestazione sia “ricorrente' e non meramente “accidentale”, dovendosi considerare
“accidentale” una prestazione resa una/due volta nell'arco dello stesso mese ed a condizione che nell'anno le prestazioni complessivamente effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative”.
L'ipotesi ricorre nel caso in questione non potendosi, per quanto emerso, qualificare l'attività prestata dalla nipote del titolare, gratuitamente e limitata ad un solo giorno lavorativo, in termini di abitualità, prevalenza, ricorrenza, come chiariti dalle predette circolari.
Circolari di cui si dovrà pur ritenere il carattere ermeneutico vincolante nei confronti della amministrazione a cui risultano impartite le direttive, rappresentando in tal senso un affidabile canone interpretativo ai fini del presente giudizio.
6 In conclusione per quanto sopra emerso e rilevato resta esclusa l'integrazione delle fattispecie sanzionatorie in addebito.
Per l'effetto si statuisce l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0194 emessa per la violazione delle disposizioni di cui di cui all'art. 4 bis comma 2 del D.Lgs. n° 181/2000, così come sostituito dall'art 5, comma 3 della legge 04/11/2010, n.183 in quanto all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, quale datore di lavoro privato non ha consegnato ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9 bis comma 2 del D.L. n° 510/1996 convertito con modificazioni dalla Legge n° 608/1996
e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. n°
152 del 26/5/1997, ovvero copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n° 152/1997 “perchè all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, non ha consegnato alla lavoratrice una Parte_2 copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”, con la sanzione amministrativa di euro 500,00.
Nonché per l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 19/0195 emessa per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 12 conv. in legge
23 aprile 2002 n. 73, primo periodo, come sostituito dall'art.4, comma 41 lett. a) della legge 11/2010
n. 183. per aver impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, per avere “impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice , nata a [...]
Barcellona P.G. {ME) il 04/07/1889, periodo lavorativo sanzionato il 27/09/2014, per un totale di gg.
1 effettivo di lavoro”, con la sanzione amministrativa di euro 3.965,00.
L'opposizione deve essere dunque accolta come da dispositivo.
Le spese del giudizio, determinate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, secondo lo scaglione tabellare per valore e le fasi svolte, si liquidano in misura della metà in favore di parte opponente, tenuto conto della reiezione delle eccezioni come sopra spiegate, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie l'opposizione.
Annulla le ordinanze ingiunzione n. 19/0194, prot. n. 2019/3378 e n. 19/0195, prot. n.
2019/3380 emesse dall di in data 28 febbraio 2019. Controparte_1 CP_1
7 Condanna l'amministrazione opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese del giudizio liquidate, in misura della metà, in euro 1.276,00 oltre rimborso spese generali ed accessori di legge se dovuti ed euro 62,00 per spese, disponendo la distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 29 novembre 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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