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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4008/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Centasso Laura Parte_1
Parte attrice contro
, contumace CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica del decreto Tribunale per i minorenni di Venezia
2664/2022 rr. 710-2017
In via principale: affidare la minore al Servizio Sociale di Padova e ordinare che il Servizio regolamenti il diritto di visita del padre e della minore nella misura non inferiore a n. 4 mensili da svolgere in modalità protetta per almeno mesi 6 e successivamente in ambiente libero;
disporre che il Servizio Sociale prosegua il percorso di sostegno e genitorialità per la minore ed il ricorrente, e provveda ad organizzare incontri con la famiglia del sig. finalizzati Parte_1 pagina 1 di 9 Per_ all'eventuale conoscenza diretta della minore e alla frequentazione di , nel tempo, dell'abitazione paterna, previa verifica dell'abitazione.
Il tutto con interventi a sostegno della minore;
in via subordinata:
Confermare il decreto Tribunale per i minorenni di Venezia 2664/2022 con aumento dei diritti di visita del padre e della minore in misura non inferiore a 2 al mese con monitoraggio del Servizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla relazione con è nata Parte_1 CP_1
la figlia minore (in data 2.11.2017), ha allegato che, con decreto n. 2664/2022 il Tribunale per i Per_1
Minorenni di Venezia aveva affidato in via definitiva la figlia minore al Servizio Sociale di Padova, mantenendo il collocamento presso la famiglia affidataria e disponendo che il Servizio disciplinasse i rapporti con i genitori nel modo più idoneo, in particolare mantenendo i rapporti attuali con la madre, con apertura per gli incontri, inizialmente in forma protetta, con il padre da valutare nel tempo, con interventi a sostegno della minore e della genitorialità.
Il ricorrente ha dedotto che, in ottemperanza alla decisione sopra richiamata, solo a settembre del 2022 il Servizio convocava il sig. per la continuazione del percorso di sostegno alla genitorialità e Parte_1
per la fissazione dei primi incontri protetti con la minore;
le visite si sono sempre svolte in un clima sereno e il padre si è sempre dimostrato collaborante con i servizi e versa regolarmente la somma di €
150,00 mensili a titolo di mantenimento;
il ricorrente ha sollecitato i Servizi ad aumentare i diritti di visita rispetto a quelli attualmente previsti – una volta al mese per un'ora -, ma non sono pervenuti riscontri positivi sul punto.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto, fermo l'affidamento della minore al Servizio Sociale, che vengano aumentati i tempi di visita della minore in misura non inferiore a quattro mensili, da svolgersi in modalità protetta per almeno sei mesi e successivamente in ambiente libero, qualora non disturbanti per la minore, nonché che venga disposta la prosecuzione del sostegno alla genitorialità e l'organizzazione della conoscenza della famiglia del padre da parte della minore a cura del Servizio Sociale.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice delegato, sentito il ricorrente comparso personalmente e vista la rituale e tempestiva notifica ex art. 140 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di disponendo la CP_1
produzione a cura del ricorrente degli atti del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, con particolare riferimento ai provvedimento giurisdizionali intervenuti in corso di causa e alle relazioni dei
Servizi Sociali;
ha disposto, altresì, il deposito di una relazione di aggiornamento sull'andamento delle pagina 2 di 9 visite tra padre e figlia, sulla situazione psicofisica della minore e sui percorsi intrapresi a favore della minore e dei genitori.
Nelle more, su istanza del difensore del ricorrente, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. R.R. 710/2017 direttamente dal Tribunale per i Minorenni.
All'udienza del 21.3.2024 il Giudice delegato ha autorizzato la produzione delle ricevute del pagamento, da parte del ricorrente, del contributo per il mantenimento e, con provvedimento del
22.3.2024, “esaminata la relazione dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri svolti tra il Per_ ricorrente e la figlia minore e rilevato che, secondo conclusioni di cui alla relazione, è prevista una progettualità a favore della bambina per un supporto emotivo-relazionale per la rielaborazione dei suoi vissuti familiari, di talché gli attuali tempi di incontro con il padre appaiono consoni e rispondenti al benessere psicofisico della minore;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione, salva l'acquisizione di una ulteriore relazione di aggiornamento sull'andamento delle attività intraprese a favore della minore e degli incontri con i genitori”, ha fissato udienza per la rimessione della causa al Collegio, assegnando termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
Depositata l'ultima relazione dei Servizi Sociali, parte attrice ha depositato gli scritti conclusivi e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*********
1.
Preliminarmente, occorre precisare quanto segue in punto di qualificazione della domanda e di competenza.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'aumento delle visite tra padre e figlia minore, rimesse ai
Servizi Sociali con il decreto definitivo n. 2664/2022 del T.M., in una misura “non inferiore a n. 4 mensili da svolgere in modalità protetta per almeno mesi 6 e successivamente in ambiente libero, qualora non disturbanti per la minore”; ha inoltre chiesto che venga disposto che il Servizio affidatario
“provveda ad organizzare incontri con la famiglia del sig. finalizzati all'eventuale Parte_1
Per_ conoscenza diretta della minore e alla frequentazione di , nel tempo, dell'abitazione paterna, previa verifica dell'abitazione”.
La domanda così formulata deve qualificarsi come volta alla modifica delle condizioni dettate dal precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni ex art. 473bis. 29 c.p.c., avendo il ricorrente chiesto l'integrazione del dispositivo con particolare riferimento alla calendarizzazione delle visite tra padre e figlia e ai contenuti della progettualità e dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
pagina 3 di 9 Per l'effetto, sussiste la competenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere sulla domanda di cui al ricorso ex art. 38 disp. att c.p.c.
2.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che il decreto oggetto di richiesta di modifica, all'esito di procedimento instaurato dal Pubblico Ministero ex art. 330 c.c., aveva disposto in data 13.5.2022
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Padova “mantenendo il Per_1
collocamento della minore presso la famiglia affidataria, disponendo che il servizio disciplini i rapporti con i genitori nel modo ritenuto più idoneo, in particolare mantenendo gli attuali rapporti con la madre, con apertura di incontri, inizialmente in forma protetta, con il padre, da valutare nel tempo, con interventi a sostegno della minore e della genitorialità, indicando ad entrambi i genitori di collaborare in caso contrario con facoltà per il servizio di modificarli, e comunque incaricando poi il servizio per l'attuazione delle modalità ritenute più idonee”.
Il provvedimento in via definitiva veniva emesso all'esito di procedimento instaurato nel 2017, sin dalla nascita della minore, come esplicitato nella parte motiva del provvedimento.
In particolare, all'epoca “la madre non aveva una sistemazione abitativa stabile, ed era stata inserita unitamente alla neonata… presso la struttura del centro per l'Aiuto alla Vita, dopo essersi presentata al servizio sociale, da cui è conosciuta da più di 10 anni, all'ottavo mese di gravidanza senza aver fatto precedentemente alcuna visita medica;
già nel 2010 con provvedimento di questo Tribunale era stato disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi tre figli, e successivamente nel 2015 con altro provvedimento veniva dichiarata decaduta nei confronti dei suoi quattro figli, dei quali uno veniva adottato, uno veniva collocato in affido a tempo indeterminato mentre gli altri due decedevano per problemi di salute;
il padre riconosceva successivamente la bambina e viveva in una roulotte con i due figli maggiorenni”; a seguito dell'avvio delle progettualità dei servizi sociali (inserimento della minore in comunità con la madre, poi in struttura protetta), le relazioni evidenziavano le difficoltà del padre per l'integrazione della nuova compagna nella comunità sinti, ma anche la collaborazione e la disponibilità iniziale con il servizio e, in seguito, le fragilità e i limiti dell'esercizio del ruolo genitoriale della madre, con trascorsi di vita marginalizzanti, cui la relazione con il padre (che non si presentava agli incontri per le valutazioni genitoriali) non forniva sufficiente sostegno;
nel 2021, a più di tre anni dal collocamento comunitario, i Servizi evidenziavano la passività dell'atteggiamento materno, tale da ostacolare la crescita e l'autonomia della minore, mentre il padre, al di là delle visite settimanali, aveva continuato a mostrare comportamenti non pagina 4 di 9 responsabili rispetto all'esercizio del ruolo paterno e il solo legame affettivo non appariva sufficiente a costituire un adeguato sostegno per la crescita della minore, nel cui interesse appariva più consono un collocamento in idoneo ambiente etero familiare, mantenendo la relazione con la madre che dava il suo consenso;
a seguito del collocamento della minore in una famiglia affidataria, con relazione del
1.3.2022 il Servizio confermava l'adeguatezza del contesto collocatario della bambina, nonché il mutato atteggiamento del padre e una sua diversa più positiva valutazione, di talché il Tribunale per i minorenni riteneva necessario mantenere l'affido al servizio sociale e il collocamento di presso la Per_1
famiglia affidataria, disponendo la disciplina dei rapporti con i genitori a cura del servizio nel modo ritenuto più idoneo, secondo il dispositivo sopra riportato.
Nell'odierno procedimento, attivato su ricorso del padre di , sono stati richiesti due aggiornamenti Per_1 sull'andamento delle visite, da cui è emerso quanto segue.
Nella relazione del 4.3.2024, i Servizi Sociali hanno dato conto del buon inserimento di nella Per_1
famiglia affidataria;
la bambina, che attualmente ha 6 anni, frequenta con buon andamento la prima classe della scuola primaria e viene descritta come “attiva ed energica, capace di coinvolgere gli adulti
e i pari in diverse iniziative di gioco”, per quanto talvolta utilizzi atteggiamenti impositivi e controllanti.
Quanto ai rapporti con i genitori, li incontra separatamente con cadenza mensile in presenza di Per_1 personale educativo e “talvolta nei giorni successivi agli incontri con il padre … mostra uno stato di maggiore irrequietezza, anche conseguente alle informazioni, non integrate e imprecise, che le vengono fornite dal genitore durante gli incontri protetti, sulle quali lei costruisce fantasie, aspettative
e falsi ricorsi relativamente alla propria storia familiare. In accordo con il Servizio Sociale si sta valutando l'opportunità di un sostegno a favore della bambina, volto ad accompagnarla dal punto di vista emotivo e psicologico nel progetto di tutela a suo favore”.
Rispetto al padre, è stato evidenziato che egli si è sempre presentato puntuale, accettando la presenza dell'educatrice, interessandosi allo stato di salute e all'andamento scolastico della minore, portandole spesso dei regali, sebbene non corrispondenti alle inclinazioni di;
sono stati evidenziati, peraltro, Per_1
aspetti di criticità nella relazione padre/figlia, permanendo la tendenza del sig. a condividere Parte_1
con aspetti problematici della propria vita lavorativa o di salute, esponendo la figlia a tematiche Per_1 di difficile comprensione (“… spesso racconta alla bambina vicende… ad esempio riferite al lavoro, al suo stato di salute, alle difficoltà relative alla sua età come l'abbassamento della vista, che la bambina non riesce a comprendere;
in queste occasioni la bambina rimane a guardare il padre, non risponde e
pagina 5 di 9 guarda l'educatrice rivolgendole un cenno di richiesta di spiegazione. In questi casi si rende necessario l'intervento dell'educatore…”; il sig. ha dimostrato fatica “a rispettare lo spazio Parte_1 di ' giusta distanza' proposto dalla bambina nonostante gli sia stato fatto spesso notare. All'inizio di ogni incontro abbraccia la figlia che non ricambia e durante lo stesso chiede di poter fare delle foto nonostante la bambina manifesti di non apprezzare” e nei mesi è stato più volte invitato a non condividere i dettagli della propria vita privata e della propria famiglia con la minore “data la complessità dell'argomento e l'evidente senso di spaesamento che la bambina dimostra quando viene posta di fronte a tali informazioni. Nonostante ciò il sig. periodicamente riporta alla Parte_1
bambina della numerosità dei propri figli nonché suoi fratelli e delle singolarità della propria realtà di vita” (a tal riguardo, l'educatrice ha riportato che ha riportato che il padre, durante un momento Per_1 di assenza dell'operatore, ha detto alla figlia che lui aveva nove figli, “otto più uno che è lei”).
Secondo i Servizi, le richieste del sig. LO di incrementare le visite paventando la possibilità di incontri liberi non tengono in considerazione le difficoltà espresse dalla minore durante i momenti di incontro, “la bambina infatti seppure non mostri franca opposizione agli incontri dichiara talvolta di viverli come un impegno. A sostegno di ciò si cita l'episodio avvenuto nel mese di gennaio u.s. quando Per_
ha incontrato il padre e la madre ad un solo giorno di distanza, causa recupero di un incontro del sig. la minore avrebbe chiesto spiegazioni di questi incontri così ravvicinati e a CP_2 seguito della spiegazione avrebbe risposto 'è meglio non farli uno dopo l'altro', l'educatrice ha Per_ sottolineato l'eccezionalità di tale evento e ha risposto 'meno male'”.
I Servizi hanno concluso la relazione ritenendo, alla luce del progetto di affido in corso, che “le modalità di incontro con le origini, sia dal punto di vista della durata che della frequenza, diano già molte sollecitazioni alla bambina che va accompagnata nella loro elaborazione e che una eventuale implementazione, allo stato attuale, non sarebbe rispondente ai suoi bisogni evolutivi”.
Con la seconda relazione del 10.9.2024, i Servizi hanno rilevato che ha continuato a vedere Per_1 regolarmente il padre nei mesi successivi, pur non essendo emersi nuovi elementi di interesse: “la minore non si oppone agli incontri con il sig. ma permangono le dichiarazioni che la stessa Parte_1 fa all'educatrice, e recentemente anche alla famiglia affidataria, di vivere tali incontri come un Per_ impegno… durante gli incontri si è mantenuta in silenzio per un tempo prolungato nonostante il sig. provasse a coinvolgerla in attività ludiche o le ponesse domande dirette. La minore Parte_1 inoltre, come si evince dalle relazioni allegate, avrebbe verbalizzato all'educatrice 'che non voleva partecipare all'incontro con il padre'…”; i Servizi anche in questo caso hanno concluso che “le attuali
pagina 6 di 9 modalità e tempi di incontro della minore con il sig. siano rispondenti al benessere della Parte_1 minore la quale mantiene la volontà di non aumentare le frequenza di tali visite”.
Tenendo conto delle risultanze sopra esposte, non si ritiene vi siano i presupposti per disporre le modifiche richieste dal ricorrente, mediante incremento delle visite, limitazione temporale (6 mesi) delle frequentazioni in modalità protetta per poi passare ad un contesto libero e previsione di un approfondimento della conoscenza del ramo paterno da parte di . Per_1
Sul punto, non si condividono le argomentazioni della difesa del ricorrente di cui agli scritti conclusivi.
In particolare, il fatto che il padre sia collaborante, che egli accetti la presenza dell'operatore e che gli incontri proseguano regolarmente non sono elementi sufficienti all'ampliamento delle visite, essendo necessario osservare la qualità della relazione e, soprattutto, i bisogni emotivi della minore, che allo stato non appare pronta ad aumentare la frequenza degli incontri.
Non corrisponde al vero, poi, che il padre si sia mostrato sempre adeguato nel contesto degli incontri, considerato che egli, nonostante il diverso avviso degli operatori, abbia insistito nel coinvolgere la minore in discorsi che riguardano i propri vissuti familiari, cui la bambina ha reagito con irrequietezza, non avendo ancora gli strumenti per affrontare tali complessi argomenti.
Non si ritiene, poi, che i Servizi Sociali abbiano inteso avvantaggiare la figura degli affidatari in luogo di una genitorialità diretta, se si considera che gli operatori hanno sempre riportato in maniera oggettiva le dichiarazioni e i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, facendo presente il buon inserimento e la serenità della minore nel contesto della famiglia affidataria (del resto, non è oggetto di questo giudizio il piano della compliance dei Servizi Sociali all'incarico conferito dal che può essere invece Pt_2 esaminato dal Giudice Tutelare nell'esercizio del suo potere di vigilanza).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, il Tribunale per i Minorenni non ha disposto un mero mandato di vigilanza e supporto in carico ai Servizi Sociali perché, sebbene non abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di decadenza, ha sin dall'esordio del procedimento disposto l'affidamento della minore al Servizio, avendo rilevato un contesto genitoriale molto critico e foriero di arrecare pregiudizio alla minore, di talché la responsabilità genitoriale in capo ai genitori deve comunque intendersi limitata (per quanto tale aspetto non sia di rilievo nel caso in esame, non avendo il ricorrente contestato il piano dell'affidamento della minore a terzi).
Le relazioni sull'andamento degli incontri tra padre e figlia svolti nella pendenza di questo procedimento sono state necessarie per comprendere che, allo stato, non sussistono le condizioni per modificare i provvedimenti vigenti, inserendo un numero minimo di visite mensili, dovendosi ritenere pagina 7 di 9 che l'incarico aperto, demandato dal Tribunale per i Minorenni ai Servizi affidatari, sia ancora conforme alla situazione in essere.
Tale conclusione non sta a significare che le visite tra e il padre debbano restare sempre limitate Per_1
ad una al mese come ora;
il dispositivo del decreto del T.M., che qui si intende confermare, prevede già la possibilità di un ampliamento, dato che gli incontri devono essere “inizialmente in forma protetta”,
“da valutare nel tempo”, affiancati da percorsi di sostegno alla genitorialità e con ampio incarico al
Servizio per l'attuazione delle modalità ritenute più idonee.
In definitiva, rispetto alla situazione di partenza, sussistente al momento della pronuncia del provvedimento del 13.5.2022, non risultano intervenuti rilevanti fatti nuovi, idonei a declinare in maniera diversa gli incontri padre/figlia e l'incarico già conferito ai Servizi affidatari dal T.M. consente di adattare la frequenza e le modalità degli incontri con i genitori ad un'evoluzione che, allo stato, non appare intervenuta.
La modifica dei provvedimenti vigenti appare attualmente in contrasto con l'interesse di ad un Per_1
sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico e potrebbe anche pregiudicare la relazione padre/figlia, in quanto una maggiore frequenza delle visite non risponde al desiderio della minore, che sta faticosamente elaborando i propri vissuti familiari anche con il sostegno di uno spazio a lei dedicato a tal fine.
Per l'effetto, si ritiene che i provvedimenti vigenti siano rispondenti al preminente interesse della figlia minore, oltre che idonei a sostenere un'eventuale, futura evoluzione delle dinamiche del nucleo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato, non ravvisandosi i presupposti per stabilire una frequenza minima delle visite tra padre e figlia, né per fornire un'indicazione ai Servizi affidatari di sviluppare una progettualità di conoscenza da parte della minore dell'abitazione paterna.
Il provvedimento oggetto di domanda va pertanto integralmente confermato.
Stante l'esito della controversia, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso di e, per l'effetto, conferma il provvedimento definitivo del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 2664/22 del 13.5.2022;
2. dichiara le spese di lite irripetibili.
pagina 8 di 9 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4008/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avvocato Centasso Laura Parte_1
Parte attrice contro
, contumace CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia, l'ill.mo Tribunale adito, a parziale modifica del decreto Tribunale per i minorenni di Venezia
2664/2022 rr. 710-2017
In via principale: affidare la minore al Servizio Sociale di Padova e ordinare che il Servizio regolamenti il diritto di visita del padre e della minore nella misura non inferiore a n. 4 mensili da svolgere in modalità protetta per almeno mesi 6 e successivamente in ambiente libero;
disporre che il Servizio Sociale prosegua il percorso di sostegno e genitorialità per la minore ed il ricorrente, e provveda ad organizzare incontri con la famiglia del sig. finalizzati Parte_1 pagina 1 di 9 Per_ all'eventuale conoscenza diretta della minore e alla frequentazione di , nel tempo, dell'abitazione paterna, previa verifica dell'abitazione.
Il tutto con interventi a sostegno della minore;
in via subordinata:
Confermare il decreto Tribunale per i minorenni di Venezia 2664/2022 con aumento dei diritti di visita del padre e della minore in misura non inferiore a 2 al mese con monitoraggio del Servizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso che dalla relazione con è nata Parte_1 CP_1
la figlia minore (in data 2.11.2017), ha allegato che, con decreto n. 2664/2022 il Tribunale per i Per_1
Minorenni di Venezia aveva affidato in via definitiva la figlia minore al Servizio Sociale di Padova, mantenendo il collocamento presso la famiglia affidataria e disponendo che il Servizio disciplinasse i rapporti con i genitori nel modo più idoneo, in particolare mantenendo i rapporti attuali con la madre, con apertura per gli incontri, inizialmente in forma protetta, con il padre da valutare nel tempo, con interventi a sostegno della minore e della genitorialità.
Il ricorrente ha dedotto che, in ottemperanza alla decisione sopra richiamata, solo a settembre del 2022 il Servizio convocava il sig. per la continuazione del percorso di sostegno alla genitorialità e Parte_1
per la fissazione dei primi incontri protetti con la minore;
le visite si sono sempre svolte in un clima sereno e il padre si è sempre dimostrato collaborante con i servizi e versa regolarmente la somma di €
150,00 mensili a titolo di mantenimento;
il ricorrente ha sollecitato i Servizi ad aumentare i diritti di visita rispetto a quelli attualmente previsti – una volta al mese per un'ora -, ma non sono pervenuti riscontri positivi sul punto.
Parte ricorrente ha chiesto pertanto, fermo l'affidamento della minore al Servizio Sociale, che vengano aumentati i tempi di visita della minore in misura non inferiore a quattro mensili, da svolgersi in modalità protetta per almeno sei mesi e successivamente in ambiente libero, qualora non disturbanti per la minore, nonché che venga disposta la prosecuzione del sostegno alla genitorialità e l'organizzazione della conoscenza della famiglia del padre da parte della minore a cura del Servizio Sociale.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice delegato, sentito il ricorrente comparso personalmente e vista la rituale e tempestiva notifica ex art. 140 c.p.c., ha dichiarato la contumacia di disponendo la CP_1
produzione a cura del ricorrente degli atti del procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni, con particolare riferimento ai provvedimento giurisdizionali intervenuti in corso di causa e alle relazioni dei
Servizi Sociali;
ha disposto, altresì, il deposito di una relazione di aggiornamento sull'andamento delle pagina 2 di 9 visite tra padre e figlia, sulla situazione psicofisica della minore e sui percorsi intrapresi a favore della minore e dei genitori.
Nelle more, su istanza del difensore del ricorrente, è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento n. R.R. 710/2017 direttamente dal Tribunale per i Minorenni.
All'udienza del 21.3.2024 il Giudice delegato ha autorizzato la produzione delle ricevute del pagamento, da parte del ricorrente, del contributo per il mantenimento e, con provvedimento del
22.3.2024, “esaminata la relazione dei Servizi Sociali sull'andamento degli incontri svolti tra il Per_ ricorrente e la figlia minore e rilevato che, secondo conclusioni di cui alla relazione, è prevista una progettualità a favore della bambina per un supporto emotivo-relazionale per la rielaborazione dei suoi vissuti familiari, di talché gli attuali tempi di incontro con il padre appaiono consoni e rispondenti al benessere psicofisico della minore;
ritenuto che
la causa sia matura per la decisione, salva l'acquisizione di una ulteriore relazione di aggiornamento sull'andamento delle attività intraprese a favore della minore e degli incontri con i genitori”, ha fissato udienza per la rimessione della causa al Collegio, assegnando termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
Depositata l'ultima relazione dei Servizi Sociali, parte attrice ha depositato gli scritti conclusivi e il
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*********
1.
Preliminarmente, occorre precisare quanto segue in punto di qualificazione della domanda e di competenza.
Il ricorrente ha chiesto che venga disposto l'aumento delle visite tra padre e figlia minore, rimesse ai
Servizi Sociali con il decreto definitivo n. 2664/2022 del T.M., in una misura “non inferiore a n. 4 mensili da svolgere in modalità protetta per almeno mesi 6 e successivamente in ambiente libero, qualora non disturbanti per la minore”; ha inoltre chiesto che venga disposto che il Servizio affidatario
“provveda ad organizzare incontri con la famiglia del sig. finalizzati all'eventuale Parte_1
Per_ conoscenza diretta della minore e alla frequentazione di , nel tempo, dell'abitazione paterna, previa verifica dell'abitazione”.
La domanda così formulata deve qualificarsi come volta alla modifica delle condizioni dettate dal precedente provvedimento del Tribunale per i Minorenni ex art. 473bis. 29 c.p.c., avendo il ricorrente chiesto l'integrazione del dispositivo con particolare riferimento alla calendarizzazione delle visite tra padre e figlia e ai contenuti della progettualità e dell'incarico conferito ai Servizi Sociali.
pagina 3 di 9 Per l'effetto, sussiste la competenza funzionale del Tribunale Ordinario a decidere sulla domanda di cui al ricorso ex art. 38 disp. att c.p.c.
2.
Tanto premesso, nel merito, si osserva che il decreto oggetto di richiesta di modifica, all'esito di procedimento instaurato dal Pubblico Ministero ex art. 330 c.c., aveva disposto in data 13.5.2022
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Padova “mantenendo il Per_1
collocamento della minore presso la famiglia affidataria, disponendo che il servizio disciplini i rapporti con i genitori nel modo ritenuto più idoneo, in particolare mantenendo gli attuali rapporti con la madre, con apertura di incontri, inizialmente in forma protetta, con il padre, da valutare nel tempo, con interventi a sostegno della minore e della genitorialità, indicando ad entrambi i genitori di collaborare in caso contrario con facoltà per il servizio di modificarli, e comunque incaricando poi il servizio per l'attuazione delle modalità ritenute più idonee”.
Il provvedimento in via definitiva veniva emesso all'esito di procedimento instaurato nel 2017, sin dalla nascita della minore, come esplicitato nella parte motiva del provvedimento.
In particolare, all'epoca “la madre non aveva una sistemazione abitativa stabile, ed era stata inserita unitamente alla neonata… presso la struttura del centro per l'Aiuto alla Vita, dopo essersi presentata al servizio sociale, da cui è conosciuta da più di 10 anni, all'ottavo mese di gravidanza senza aver fatto precedentemente alcuna visita medica;
già nel 2010 con provvedimento di questo Tribunale era stato disposto l'affievolimento della responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi tre figli, e successivamente nel 2015 con altro provvedimento veniva dichiarata decaduta nei confronti dei suoi quattro figli, dei quali uno veniva adottato, uno veniva collocato in affido a tempo indeterminato mentre gli altri due decedevano per problemi di salute;
il padre riconosceva successivamente la bambina e viveva in una roulotte con i due figli maggiorenni”; a seguito dell'avvio delle progettualità dei servizi sociali (inserimento della minore in comunità con la madre, poi in struttura protetta), le relazioni evidenziavano le difficoltà del padre per l'integrazione della nuova compagna nella comunità sinti, ma anche la collaborazione e la disponibilità iniziale con il servizio e, in seguito, le fragilità e i limiti dell'esercizio del ruolo genitoriale della madre, con trascorsi di vita marginalizzanti, cui la relazione con il padre (che non si presentava agli incontri per le valutazioni genitoriali) non forniva sufficiente sostegno;
nel 2021, a più di tre anni dal collocamento comunitario, i Servizi evidenziavano la passività dell'atteggiamento materno, tale da ostacolare la crescita e l'autonomia della minore, mentre il padre, al di là delle visite settimanali, aveva continuato a mostrare comportamenti non pagina 4 di 9 responsabili rispetto all'esercizio del ruolo paterno e il solo legame affettivo non appariva sufficiente a costituire un adeguato sostegno per la crescita della minore, nel cui interesse appariva più consono un collocamento in idoneo ambiente etero familiare, mantenendo la relazione con la madre che dava il suo consenso;
a seguito del collocamento della minore in una famiglia affidataria, con relazione del
1.3.2022 il Servizio confermava l'adeguatezza del contesto collocatario della bambina, nonché il mutato atteggiamento del padre e una sua diversa più positiva valutazione, di talché il Tribunale per i minorenni riteneva necessario mantenere l'affido al servizio sociale e il collocamento di presso la Per_1
famiglia affidataria, disponendo la disciplina dei rapporti con i genitori a cura del servizio nel modo ritenuto più idoneo, secondo il dispositivo sopra riportato.
Nell'odierno procedimento, attivato su ricorso del padre di , sono stati richiesti due aggiornamenti Per_1 sull'andamento delle visite, da cui è emerso quanto segue.
Nella relazione del 4.3.2024, i Servizi Sociali hanno dato conto del buon inserimento di nella Per_1
famiglia affidataria;
la bambina, che attualmente ha 6 anni, frequenta con buon andamento la prima classe della scuola primaria e viene descritta come “attiva ed energica, capace di coinvolgere gli adulti
e i pari in diverse iniziative di gioco”, per quanto talvolta utilizzi atteggiamenti impositivi e controllanti.
Quanto ai rapporti con i genitori, li incontra separatamente con cadenza mensile in presenza di Per_1 personale educativo e “talvolta nei giorni successivi agli incontri con il padre … mostra uno stato di maggiore irrequietezza, anche conseguente alle informazioni, non integrate e imprecise, che le vengono fornite dal genitore durante gli incontri protetti, sulle quali lei costruisce fantasie, aspettative
e falsi ricorsi relativamente alla propria storia familiare. In accordo con il Servizio Sociale si sta valutando l'opportunità di un sostegno a favore della bambina, volto ad accompagnarla dal punto di vista emotivo e psicologico nel progetto di tutela a suo favore”.
Rispetto al padre, è stato evidenziato che egli si è sempre presentato puntuale, accettando la presenza dell'educatrice, interessandosi allo stato di salute e all'andamento scolastico della minore, portandole spesso dei regali, sebbene non corrispondenti alle inclinazioni di;
sono stati evidenziati, peraltro, Per_1
aspetti di criticità nella relazione padre/figlia, permanendo la tendenza del sig. a condividere Parte_1
con aspetti problematici della propria vita lavorativa o di salute, esponendo la figlia a tematiche Per_1 di difficile comprensione (“… spesso racconta alla bambina vicende… ad esempio riferite al lavoro, al suo stato di salute, alle difficoltà relative alla sua età come l'abbassamento della vista, che la bambina non riesce a comprendere;
in queste occasioni la bambina rimane a guardare il padre, non risponde e
pagina 5 di 9 guarda l'educatrice rivolgendole un cenno di richiesta di spiegazione. In questi casi si rende necessario l'intervento dell'educatore…”; il sig. ha dimostrato fatica “a rispettare lo spazio Parte_1 di ' giusta distanza' proposto dalla bambina nonostante gli sia stato fatto spesso notare. All'inizio di ogni incontro abbraccia la figlia che non ricambia e durante lo stesso chiede di poter fare delle foto nonostante la bambina manifesti di non apprezzare” e nei mesi è stato più volte invitato a non condividere i dettagli della propria vita privata e della propria famiglia con la minore “data la complessità dell'argomento e l'evidente senso di spaesamento che la bambina dimostra quando viene posta di fronte a tali informazioni. Nonostante ciò il sig. periodicamente riporta alla Parte_1
bambina della numerosità dei propri figli nonché suoi fratelli e delle singolarità della propria realtà di vita” (a tal riguardo, l'educatrice ha riportato che ha riportato che il padre, durante un momento Per_1 di assenza dell'operatore, ha detto alla figlia che lui aveva nove figli, “otto più uno che è lei”).
Secondo i Servizi, le richieste del sig. LO di incrementare le visite paventando la possibilità di incontri liberi non tengono in considerazione le difficoltà espresse dalla minore durante i momenti di incontro, “la bambina infatti seppure non mostri franca opposizione agli incontri dichiara talvolta di viverli come un impegno. A sostegno di ciò si cita l'episodio avvenuto nel mese di gennaio u.s. quando Per_
ha incontrato il padre e la madre ad un solo giorno di distanza, causa recupero di un incontro del sig. la minore avrebbe chiesto spiegazioni di questi incontri così ravvicinati e a CP_2 seguito della spiegazione avrebbe risposto 'è meglio non farli uno dopo l'altro', l'educatrice ha Per_ sottolineato l'eccezionalità di tale evento e ha risposto 'meno male'”.
I Servizi hanno concluso la relazione ritenendo, alla luce del progetto di affido in corso, che “le modalità di incontro con le origini, sia dal punto di vista della durata che della frequenza, diano già molte sollecitazioni alla bambina che va accompagnata nella loro elaborazione e che una eventuale implementazione, allo stato attuale, non sarebbe rispondente ai suoi bisogni evolutivi”.
Con la seconda relazione del 10.9.2024, i Servizi hanno rilevato che ha continuato a vedere Per_1 regolarmente il padre nei mesi successivi, pur non essendo emersi nuovi elementi di interesse: “la minore non si oppone agli incontri con il sig. ma permangono le dichiarazioni che la stessa Parte_1 fa all'educatrice, e recentemente anche alla famiglia affidataria, di vivere tali incontri come un Per_ impegno… durante gli incontri si è mantenuta in silenzio per un tempo prolungato nonostante il sig. provasse a coinvolgerla in attività ludiche o le ponesse domande dirette. La minore Parte_1 inoltre, come si evince dalle relazioni allegate, avrebbe verbalizzato all'educatrice 'che non voleva partecipare all'incontro con il padre'…”; i Servizi anche in questo caso hanno concluso che “le attuali
pagina 6 di 9 modalità e tempi di incontro della minore con il sig. siano rispondenti al benessere della Parte_1 minore la quale mantiene la volontà di non aumentare le frequenza di tali visite”.
Tenendo conto delle risultanze sopra esposte, non si ritiene vi siano i presupposti per disporre le modifiche richieste dal ricorrente, mediante incremento delle visite, limitazione temporale (6 mesi) delle frequentazioni in modalità protetta per poi passare ad un contesto libero e previsione di un approfondimento della conoscenza del ramo paterno da parte di . Per_1
Sul punto, non si condividono le argomentazioni della difesa del ricorrente di cui agli scritti conclusivi.
In particolare, il fatto che il padre sia collaborante, che egli accetti la presenza dell'operatore e che gli incontri proseguano regolarmente non sono elementi sufficienti all'ampliamento delle visite, essendo necessario osservare la qualità della relazione e, soprattutto, i bisogni emotivi della minore, che allo stato non appare pronta ad aumentare la frequenza degli incontri.
Non corrisponde al vero, poi, che il padre si sia mostrato sempre adeguato nel contesto degli incontri, considerato che egli, nonostante il diverso avviso degli operatori, abbia insistito nel coinvolgere la minore in discorsi che riguardano i propri vissuti familiari, cui la bambina ha reagito con irrequietezza, non avendo ancora gli strumenti per affrontare tali complessi argomenti.
Non si ritiene, poi, che i Servizi Sociali abbiano inteso avvantaggiare la figura degli affidatari in luogo di una genitorialità diretta, se si considera che gli operatori hanno sempre riportato in maniera oggettiva le dichiarazioni e i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti, facendo presente il buon inserimento e la serenità della minore nel contesto della famiglia affidataria (del resto, non è oggetto di questo giudizio il piano della compliance dei Servizi Sociali all'incarico conferito dal che può essere invece Pt_2 esaminato dal Giudice Tutelare nell'esercizio del suo potere di vigilanza).
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, poi, il Tribunale per i Minorenni non ha disposto un mero mandato di vigilanza e supporto in carico ai Servizi Sociali perché, sebbene non abbia ritenuto la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di decadenza, ha sin dall'esordio del procedimento disposto l'affidamento della minore al Servizio, avendo rilevato un contesto genitoriale molto critico e foriero di arrecare pregiudizio alla minore, di talché la responsabilità genitoriale in capo ai genitori deve comunque intendersi limitata (per quanto tale aspetto non sia di rilievo nel caso in esame, non avendo il ricorrente contestato il piano dell'affidamento della minore a terzi).
Le relazioni sull'andamento degli incontri tra padre e figlia svolti nella pendenza di questo procedimento sono state necessarie per comprendere che, allo stato, non sussistono le condizioni per modificare i provvedimenti vigenti, inserendo un numero minimo di visite mensili, dovendosi ritenere pagina 7 di 9 che l'incarico aperto, demandato dal Tribunale per i Minorenni ai Servizi affidatari, sia ancora conforme alla situazione in essere.
Tale conclusione non sta a significare che le visite tra e il padre debbano restare sempre limitate Per_1
ad una al mese come ora;
il dispositivo del decreto del T.M., che qui si intende confermare, prevede già la possibilità di un ampliamento, dato che gli incontri devono essere “inizialmente in forma protetta”,
“da valutare nel tempo”, affiancati da percorsi di sostegno alla genitorialità e con ampio incarico al
Servizio per l'attuazione delle modalità ritenute più idonee.
In definitiva, rispetto alla situazione di partenza, sussistente al momento della pronuncia del provvedimento del 13.5.2022, non risultano intervenuti rilevanti fatti nuovi, idonei a declinare in maniera diversa gli incontri padre/figlia e l'incarico già conferito ai Servizi affidatari dal T.M. consente di adattare la frequenza e le modalità degli incontri con i genitori ad un'evoluzione che, allo stato, non appare intervenuta.
La modifica dei provvedimenti vigenti appare attualmente in contrasto con l'interesse di ad un Per_1
sereno ed equilibrato sviluppo psicofisico e potrebbe anche pregiudicare la relazione padre/figlia, in quanto una maggiore frequenza delle visite non risponde al desiderio della minore, che sta faticosamente elaborando i propri vissuti familiari anche con il sostegno di uno spazio a lei dedicato a tal fine.
Per l'effetto, si ritiene che i provvedimenti vigenti siano rispondenti al preminente interesse della figlia minore, oltre che idonei a sostenere un'eventuale, futura evoluzione delle dinamiche del nucleo.
Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso è infondato, non ravvisandosi i presupposti per stabilire una frequenza minima delle visite tra padre e figlia, né per fornire un'indicazione ai Servizi affidatari di sviluppare una progettualità di conoscenza da parte della minore dell'abitazione paterna.
Il provvedimento oggetto di domanda va pertanto integralmente confermato.
Stante l'esito della controversia, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta il ricorso di e, per l'effetto, conferma il provvedimento definitivo del Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Venezia n. 2664/22 del 13.5.2022;
2. dichiara le spese di lite irripetibili.
pagina 8 di 9 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
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