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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Domusnovas presso lo Studio dell'Avv. Miriam Sorgia, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Scamutzi, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia, ogni Parte_1
contraria avversa pretesa respinta:
1. Riformare la sentenza appellata e dichiarare che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al ricorrente;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle stesse.
nell'interesse di : Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Cagliari: Controparte_1
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 342 comma 1 cpc e per l'effetto assumere i provvedimenti di cui all'art. 348 bis cpc;
2. in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto vertente su fatti nuovi e non riportati nel giudizio di primo grado e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.;
3. nel merito rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio a favore dello Stato;
per il Pubblico Ministero: si conclude per il rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2020, , premettendo Controparte_1
che il 22 marzo 2017 aveva contratto matrimonio in Etiopia con e che dalla Parte_1
loro unione il 29 dicembre 2017 era nato aveva chiesto al Tribunale di Cagliari Persona_1
di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, di affidarle il figlio minore,
con diritto di visita paterno in forma protetta, e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per sé e per il figlio nella misura ritenuta di giustizia.
La ricorrente, per quanto ancora rileva in questa sede, dopo avere premesso che alcuni mesi dopo il matrimonio la famiglia si era trasferita in Sardegna, aveva descritto una vita coniugale
con il signor caratterizzata da isolamento sociale e linguistico, violenza Parte_1
psicologica e fisica anche in presenza del figlio minore, anche nei rapporti sessuali. il marito
aveva, aveva aggiunto che dal 28 novembre 2019 si trovava insieme al figlio presso il centro
Antiviolenza Donne al Traguardo di Cagliari per sfuggire ai maltrattamenti del marito e che il
Tribunale per i Minorenni, nel procedimento n. 527/2019 VG aperto su ricorso del Pubblico
Ministero ai sensi degli artt.330 - 333 c.c. aveva sospeso provvisoriamente il dalla Pt_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore e, sulla base di tali allegazioni, aveva chiesto Per_1
al Tribunale di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito di responsabilità al marito.
si era costituito in giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, Parte_1
ma, negando che la moglie fosse stata vittima di violenza domestica, aveva chiesto che la separazione venisse addebitata a quest'ultima.
Con ordinanza depositata il 1° luglio 2020 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, visto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari sopra
Pagina 3 richiamato e tenuto altresì conto della grave conflittualità esistente tra le parti, aveva affidato provvisoriamente il figlio minore alla ricorrente, aveva incaricato il servizio sociale del Comune
di Sant'Antioco di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed il figlio ed aveva avviato le parti ad un percorso di sostegno psicologico ed alla genitorialità. Infine, per quanto riguarda le statuizioni economiche, il Presidente f.f. aveva posto provvisoriamente a carico di Pt_1
un contributo pari a 550,00 euro mensili, di cui € 150,00 per il mantenimento della
[...]
moglie ed € 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenere per il minore.
All'udienza del 5 febbraio 2021 il Giudice istruttore, stante il deposito da parte del resistente del decreto del 6 novembre 2020 del Tribunale per i Minori di Cagliari di revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al , a parziale Pt_1
modifica della precedente ordinanza del 01.07.2020, aveva disposto l'affido condiviso del piccolo con collocamento presso la madre ed aveva rimesso la causa al Persona_1
Collegio per la decisone sullo status.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 2457 pubblicata il 30 luglio 2021 il Tribunale di Cagliari
aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, in pari data,
aveva assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c,
Istruita, quindi, la causa mediante produzioni documentali e prova testimoniale, il Tribunale,
definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2428 del 17 ottobre 2023, aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta da e respinto Controparte_1
quella formulata da;
non aveva previsto nessuna disciplina sull'affido, Parte_1
collocazione e frequentazione del minore in ragione dei provvedimenti nel Persona_1
frattempo resi nel corso del procedimento per la pronuncia del divorzio;
aveva confermato a
Pagina 4 carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile pari a € 550,00 di cui € 150,00 per il mantenimento della moglie ed € 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% per cento delle spese straordinarie da sostenere per il minore fino alla data del 18.5.2023; aveva condannato il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio pari a €
5.460,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, in particolare, aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di ritenendo che sulla base delle Controparte_1 Parte_1
acquisite risultanze processuali può affermarsi che la separazione è addebitabile al resistente,
il quale nel corso della vita matrimoniale ha reiteratamente posto in essere condotte violente e
prevaricatrici nei confronti della moglie.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale aveva anzitutto rilevato che “come la comune
esperienza insegna, i casi di violenza e/o sopraffazione domestica raramente trovano riscontro
probatorio all'esterno e/o presso terzi ed in effetti la prova dei fatti deve basarsi per lo più sulle
sole dichiarazioni della persona offesa e in passiva soggezione nei confronti del coniuge.
Dichiarazioni che peraltro devono essere credibili in quanto logiche e coerenti, intrinsecamente
ed estrinsecamente, essendo altrimenti impossibile riuscire a provare, a maggior ragione
secondo lo standard civile e non quello più rigoroso del processo penale, una condotta di
sopraffazione di un coniuge rispetto all'altro consumatasi all'interno dell'habitat familiare.
Per valutare se nell'ambito della coppia ricorra questo carattere gravemente vessatorio e di
sopraffazione rilevano peraltro alcuni indici rivelatori”.
Il Tribunale aveva poi affermato che una prima spia della veridicità della prospettazione dei
fatti fornita dalla ricorrente è data dall'emersione di uno stato o di una sensazione di paura
della medesima verso il marito. Nel caso di specie questo stato psichico ha trovato conferma
Pagina 5 nella relazione dei Carabinieri del 27.10.2019 intervenuti in pari data su richiesta della
ricorrente aggiungendo poi che sebbene gli operatori nulla abbiano visto e relazionato in
ordine a specifici episodi di violenza, evidenziano peraltro che in data 27.10.2019 notavano la
ricorrente nel parcheggio di un supermercato che “alzava le braccia per chiedere loro aiuto”
e rilevavano che la predetta si mostrava “impaurita e smarrita” e riferiva di aver litigato con
il marito, li invitava pertanto a recarsi presso l'abitazione per parlare con lui. Il marito nella
circostanza minimizzava l'accaduto riferendo cha la consorte era presumibilmente gelosa del
suo incontro con delle conoscenti, ma nel corso del colloquio la Signora Controparte_1
riferiva di essere preoccupata dell'atteggiamento violento del marito nei suoi
[...]
confronti e raccontava sia di un episodio risalente ad un anno prima in cui il marito le aveva
tirato i capelli e sia di un altro in cui le aveva sferrato uno schiaffo. Precisava di aver richiesto
il loro intervento perché il coniuge si era innervosito per non aver trovato la cena pronta e che
in ragione di ciò aveva colpito con un calcio il cassetto della cucina intimandole di andar via.
I Carabinieri rilevavano effettivamente nella casa coniugale un cassetto dissestato e
consigliavano alla ricorrente di rivolgersi ad un legale ed ai servizi sociali.
Il Tribunale, inoltre, aveva aggiunto che già precedentemente, in data 03.11.2018, si era rivolto ai Carabinieri per segnalare il comportamento anomalo di una donna africana tale Sig.
il quale riferiva, in particolare, di aver sentito delle forti grida e di aver visto una Per_2
donna (di colore appunto) con un infante tentare di oltrepassare il cancello di un'abitazione;
raccontava altresì che nella circostanza era poi sopraggiunto un uomo che ordinava alla donna
di rientrare a casa, che a quel punto riprendeva a gridare tentando di passargli il bimbo;
precisava peraltro di non essere intervenuto, che i Carabinieri, una volta identificati i soggetti protagonisti dell'episodio ed essersi recati presso l'abitazione delle odierne parti in causa, non
Pagina 6 avessero accertato alcuna situazione anomala (non rilevavano di fatti segni di violenza sulle
persone o danneggiamenti di oggetti;
la sig.ra parlava in inglese e non mostrava segni di timore
nei confronti del marito;
riferiva di voler imparare la lingua italiana e di sentirsi isolata e
altresì di possedere un'utenza telefonica e di mantenere contatti via internet con i propri
familiari), e, tuttavia, che non potesse trascurarsi la circostanza che Controparte_1
fosse stata notata dal Sig. mentre urlava disperatamente e tentava, mentre teneva un Per_2
braccio un bimbo, di scavalcare un cancello, fatti questo certamente indicativi di chi cerca di
sfuggire ad una situazione avvertita come pericolosa.
Il Tribunale, infine, aveva ritenuto che potessero essere ammesse come prova indiziaria delle violenze intrafamiliari lamentate dalla ricorrente le dichiarazioni delle testimoni
[...]
ed osservando, al riguardo, che sebbene si trattasse di testimonianze de Tes_1 Tes_2
relato ex parte actoris (i testi escussi in corso di causa hanno riferito di aver appreso
direttamente dalla ricorrente delle liti e delle prevaricazioni subite, nonché delle reiterate
minacce di portarle via il bambino e che se avesse fatto qualsiasi cenno per attirare l'attenzione
dei Carabinieri conosceva il modo per morire tutti. Le testi hanno riferito altresì come la
ricorrente avesse interrotto la frequentazione della palestra perché il era infastidito Pt_1
del fatto che andasse in palestra perché lui era stanco per tenere il bambino…di essere stata
chiusa in casa e che non poteva uscire neanche per acquistare un prodotto specifico per il suo
tipo di capello e che erano state tradite le sue promesse e di essere altresì al corrente che la
si era rivolta tre volte ai Carabinieri e di essere state messe al corrente dalla medesima CP_1
che, in occasione di un litigio, il marito l'avrebbe minacciata “per favore non dire nulla ai
Carabinieri, altrimenti moriamo tutti e tre in questa macchina”) potessero ritenersi rilevanti in quanto suffragate sia da circostanze oggettive e soggettive intrinseche sia da altre risultanze
Pagina 7 probatorie acquisite al processo che complessivamente concorrono a confortarne la credibilità,
come ad esempio le relazioni dei carabinieri citate, nonché la nota del Centro Antiviolenza ove
la ricorrente è stata ricoverata per aver dichiarato di essere stata vittima di maltrattamenti
intrafamiliari da parte del coniuge e per aver ricevuto da quest'ultimo minacce di morte,
oltreché dalla querela sporta dalla ricorrente aggiungendo, infine, che particolarmente
significativa è anche la circostanza che una delle summenzionate testimoni che hanno riferito
le confidenze della ricorrente, segnatamente la è una amica psicologa del Testimone_1
resistente, alla quale la ricorrente si era rivolta proprio su indicazione del marito.
Sulla base di tale materiale probatorio il Tribunale aveva, pertanto, concluso che potessero ritenersi sussistenti i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo a
. Parte_1
1.3. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha affermato l'erronea dichiarazione di
sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione.
A sostegno del gravame, ha, anzitutto, lamentato che il giudice di primo Parte_1
grado non avesse tenuto conto del contesto in cui era maturata la crisi coniugale ed in particolare della personalità di entrambi i coniugi, sostenendo, in sintesi, che la causa della fine del matrimonio fosse da ricercare nella incompatibilità caratteriale, nella diversa cultura di provenienza, nella notevole differenza di età (più di vent'anni), nelle differenti aspettative che ognuno dei due aveva riposto nel matrimonio e non nella condotta violenta e prevaricatrice a lui ascritta rimasta, a suo giudizio, indimostrata.
L'appellante ha, inoltre, contestato la valutazione delle prove poste dal Tribunale a sostegno della pronuncia di addebito della separazione sostenendo che nessuna di queste potesse fondare
Pagina 8 un valido convincimento e una prova piena che la abbia subito delle limitazioni alla CP_1
sua libertà personale o che sia stata effettivamente vittima di comportamenti violenti o
intimidatori o che abbia subito minacce sia verbali che fisiche, che sia stata vittima di violenze
sessuali e che l'abbandono del tetto coniugale fu un fatto determinato dall'ennesimo episodio
di violenza.
Con il secondo motivo di appello, ha, invece, censurato la sentenza di Parte_2
primo grado in punto di ammissione e valutazione dei mezzi di prova eccependo la violazione
della legge in relazione agli articoli 115 e 116 cpc e lamentando il rigetto della prova
testimoniale diretta e contraria dedotta dal e la mancata valutazione delle allegazioni Pt_1
e delle produzioni della difesa.
Premettendo che appare evidente che la valutazione sulla rilevanza e la ammissibilità delle
prove non sia stata equilibrata e che la mancata ammissione di quella dedotta dal resistente
abbia comportato un vulnus nella valutazione complessiva dei fatti, la difesa dell'appellante ha affermato, in particolare, che non aver voluto sentire le persone indicate dal come Pt_1
informate sui modi di essere della e non su dichiarazioni provenienti da lei o dal Pt_3
marito ha comportato un evidente lesione del diritto di difesa che ha contribuito a determinare
l'ingiusto addebito della separazione in capo a , aggiungendo poi che oltre Parte_1
a non aver permesso lo svolgimento della dedotta prova testimoniale, il Giudicante non ha
tenuto conto delle produzioni e delle allegazioni che la difesa del ha presentato come Pt_1
elementi identificativi di una realtà diversa da quella prospetta dalla CP_1
ha, quindi, proseguito evidenziando che la prova dedotta dalla Parte_1 CP_2
non era sicuramente specifica e circostanziata oltre ad essere integralmente riferita a
dichiarazioni rese dalla stessa e non certo a fatti di cui le testimoni fossero a conoscenza diretta
Pagina 9 e che quando il teste riferisce di fatti riferiti da una delle parti (de relato ex parte) la
testimonianza viene considerata in linea di principio priva di valore probatorio sottolineando,
infine, che anche nel caso delle relazioni di servizio dei carabinieri le presunte violazioni o
maltrattamenti sono sempre e soltanto oggetto di dichiarazioni rese dalla Ugualmente CP_2
la citata nota del centro antiviolenza dove era stata accolta perché aveva dichiarato di essere
stata vittima di maltrattamenti intrafamiliari da parte del coniuge e per aver ricevuto minacce
di morte. Si tratta sempre di dichiarazioni rese dalla parte e non di fatti che possano in qualche
modo supportare la veridicità del suo racconto sicchè non vi è alcuna prova che il Pt_1
nel corso della vita matrimoniale abbia reiteratamente posto in essere condotte violente e
prevaricatrici nei confronti della moglie.
si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello in quanto redatto senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 342
cpc cui rimanda l'art. 473 bis cpc contestandone poi la fondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Innanzitutto, va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della appellata per violazione del disposto dell'art. 342 cpc, applicabile pacificamente anche alle impugnazioni che, come la presente, sono assoggettate al rito camerale, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare agevolmente le parti del provvedimento che l'appellante ha inteso impugnare, gli argomenti portati a sostegno del gravame e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi al riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art.
Pagina 10 342 cpc nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012 (qui applicabile ratione temporis) va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U.13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare i motivi di impugnazione, che, stante la loro logica correlazione, possono essere trattati congiuntamente, si deve, innanzi tutto, osservare che la stessa , nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Controparte_1
chiaramente evidenziato che la crisi coniugale si era manifestata fin dai primi mesi di convivenza e che tale situazione appare riconducibile alla verosimile incapacità di entrambi i coniugi di dar vita ad un progetto di vita comune e non, invece, a comportamenti contrari ai doveri coniugali da parte del . Pt_1
La infatti, aveva raccontato che una volta arrivata a Sant'Antioco la sig.ra ha CP_1 CP_1
appreso che, contrariamente a quanto le aveva detto durante il fidanzamento, il marito non
aveva lavoro, non aveva casa propria né denaro e che, per tale ragione, si erano stabiliti nella
casa di famiglia, con la sorella del e la madre; aveva aggiunto che la convivenza si Pt_1
è rivelata sin da principio difficile e che ogni qualvolta esprimeva al marito il desiderio di
uscire, egli la convinceva a desistere descrivendo i sardi come persone razziste e violente e
Sant'Antioco come una località pericolosa. Quando esprimeva il desiderio di incontrare la
Pagina 11 Per_ cognata ucraina , moglie del fratello il marito la scoraggiava dicendole che la Per_4
donna non voleva frequentarla temendo contagi e che, in ogni caso, era gelosa di lei. Quando
gli chiedeva di conoscere amici e conoscenti il le diceva che nessuno voleva Pt_1
frequentarla perché africana e che, comunque, le donne sarebbero state gelose di lei e della
sua condizione di madre e quindi un pericolo per lei e il bambino, sottolineando poi che tutto
ciò creava un profondo turbamento nella signora cresciuta con nove fratelli in una CP_1
famiglia molto affiatata, con forti valori morali e religiosi e stretti legami affettivi, e che
iniziavano così a nascere delle discussioni.
2.3 La in verità, aveva anche sostenuto che aveva subito comportamenti violenti e CP_1
intimidatori da parte del marito, ma tali allegazioni non hanno trovato sufficienti riscontri probatori.
Com'è noto, in materia di separazione, nell'ipotesi in cui in cui a fondamento della domanda di addebito vengano dedotti comportamenti violenti perpetrati da un coniuge in danno dell'altro, la prova dei fatti è tipicamente indiziaria raramente sussistendo prove dirette costituende o precostituite di vicende che si svolgono all'interno delle mura domestiche sicché
il ricorso a indizi può quasi costituire un percorso obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Nel caso in esame, tuttavia, il quadro indiziario non risulta certamente chiaro, preciso e concordante.
La infatti, nel suo atto introduttivo aveva raccontato che il giorno 29 maggio 2018 il CP_1
bambino aveva una febbre fortissima, la madre voleva portarlo in ospedale ma il marito, di
rientro dal lavoro, non voleva uscire. A quel punto lei scoppiava a piangere disperata e il
la schiaffeggiava, le tirava i capelli e le dava dei calci. Lei cercava di chiamare la Per_5
polizia e lui le sfasciava il cellulare. Interveniva la suocera, ma solo per allontanare il bambino.
Pagina 12 Infine il si convinceva a portare il bambino all'ospedale ma lungo il tragitto la Per_5
minacciava di far saltare in aria la macchina con loro dentro se avesse chiamato un'altra volta
la polizia. La stessa appellata, tuttavia, ben avrebbe potuto chiedere l'aiuto dei sanitari dell'ospedale, ove era certamente al sicuro, ma non lo aveva fatto né ha fornito convincente giustificazione di tale condotta.
La aveva poi aggiunto che nel giugno 2018 i coniugi si trasferivano in una casa di CP_1
proprietà della famiglia del , che la moglie si trovò ancor più isolata perché la casa Pt_1
era in campagna e lei non doveva uscire con il bambino perché, le diceva il marito, tutto era
troppo pericoloso per loro e che un giorno, il 3.11.2018, disperata, chiedeva aiuto ad un
passante che, vista la reazione del nel frattempo sopraggiunto, non poteva intervenire Pt_1
ma riferiva i fatti ai Carabinieri;
il tutto è descritto nella relazione, ma i militari, intervenuti sul posto quello stesso giorno, non avevano rilevato alcuna situazione anomala. I Carabinieri,
in vero, dopo avere evidenziato che sin da subito non si notavano segni di violenza sulle persone
o danneggiamenti di oggetti all'interno dell'abitazione, avevano al contrario sottolineato che la non mostrava segni di timore nei confronti del marito, aggiungendo anche che la stessa CP_1
riferiva di avere una propria utenza telefonica (mostrava anche il cellulare) e di mantenere
contatti via internet con i propri familiari in Etiopia.
La appallata, ancora, aveva affermato che un'altra volta, il 27.10.2019, riusciva a far
intervenire le forze dell'ordine che constatavano un sospetto comportamento del e la Pt_1
presenza di un cassetto da lui sfasciato in un impeto di collera, invitavano la signora a
rivolgersi a un centro antiviolenza, verbalizzavano l'intervento. La donna, peraltro, nel descrivere la ragioni della sua richiesta di aiuto, aveva raccontato ai Carabinieri che il sig.
rientrato dal lavoro si fosse innervosito per il fatto di averla trovata sdraiata Parte_1
Pagina 13 nel divano senza avere preparato nulla per cena. A quel punto avrebbe dato un calcio a un
cassetto della cucina provocando il distacco del frontale gridando alla moglie di andarsene.
La signora avrebbe quindi deciso di scendere in strada per farlo calmare. La Controparte_1
stessa dunque, non aveva chiesto aiuto a causa di comportamenti violenti nei propri CP_1
confronti, i quali, invece, erano stati fatti risalire dalla medesima a diversi mesi prima.
In questo quadro, dunque, non solo manca la prova di specifici episodi di violenza subiti da
, ma gli elementi indiziari acquisiti risultano abbastanza equivoci. Controparte_1
Le testimoni sentite dal Tribunale, d'altra parte, si erano limitate a riportare delle circostanze apprese dalla stessa aggiungendo, peraltro, dei particolari che mal si conciliano con la CP_1
vita di isolamento e violenza descritta dall'appellata. La testimone in Testimone_1
particolare, aveva riferito che io e la eravamo amiche del , il quale ci aveva Tes_2 Pt_1
chiesto di aiutarlo per inserire la moglie nell'ambiente.
, del resto, era stata sentita anche in precedenza dai Carabinieri della Stazione Tes_2
di Sant'Antioco, ai quali aveva riferito, tra l'altro, che la poteva uscire da sola ed aveva CP_1
un proprio cellulare.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere Controparte_1
rigettata.
Considerato, peraltro, l'esito del giudizio e le ragioni di questo, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pagina 14 1. accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
2428 del 17.10.2023 del Tribunale di Cagliari, rigetta la domanda di addebito formulata da
; Controparte_1
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
Pagina 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 87 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
(C.F. ), residente a [...]ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato a Domusnovas presso lo Studio dell'Avv. Miriam Sorgia, che lo rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata a Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Scamutzi, che la rappresenta e difende,
appellata
Pagina 1 e con l'intervento del
Procuratore Generale,
intervenuto per legge
la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari Voglia, ogni Parte_1
contraria avversa pretesa respinta:
1. Riformare la sentenza appellata e dichiarare che non sussistono i presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al ricorrente;
2. con vittoria di spese e competenze di giudizio, ovvero, in subordine, con integrale compensazione delle stesse.
nell'interesse di : Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Cagliari: Controparte_1
1. dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 342 comma 1 cpc e per l'effetto assumere i provvedimenti di cui all'art. 348 bis cpc;
2. in subordine, sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto in quanto vertente su fatti nuovi e non riportati nel giudizio di primo grado e quindi in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c.;
3. nel merito rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio a favore dello Stato;
per il Pubblico Ministero: si conclude per il rigetto dell'appello con l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Pagina 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 12 febbraio 2020, , premettendo Controparte_1
che il 22 marzo 2017 aveva contratto matrimonio in Etiopia con e che dalla Parte_1
loro unione il 29 dicembre 2017 era nato aveva chiesto al Tribunale di Cagliari Persona_1
di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, di affidarle il figlio minore,
con diritto di visita paterno in forma protetta, e di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento per sé e per il figlio nella misura ritenuta di giustizia.
La ricorrente, per quanto ancora rileva in questa sede, dopo avere premesso che alcuni mesi dopo il matrimonio la famiglia si era trasferita in Sardegna, aveva descritto una vita coniugale
con il signor caratterizzata da isolamento sociale e linguistico, violenza Parte_1
psicologica e fisica anche in presenza del figlio minore, anche nei rapporti sessuali. il marito
aveva, aveva aggiunto che dal 28 novembre 2019 si trovava insieme al figlio presso il centro
Antiviolenza Donne al Traguardo di Cagliari per sfuggire ai maltrattamenti del marito e che il
Tribunale per i Minorenni, nel procedimento n. 527/2019 VG aperto su ricorso del Pubblico
Ministero ai sensi degli artt.330 - 333 c.c. aveva sospeso provvisoriamente il dalla Pt_1
responsabilità genitoriale sul figlio minore e, sulla base di tali allegazioni, aveva chiesto Per_1
al Tribunale di pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito di responsabilità al marito.
si era costituito in giudizio ed aveva aderito alla domanda di separazione, Parte_1
ma, negando che la moglie fosse stata vittima di violenza domestica, aveva chiesto che la separazione venisse addebitata a quest'ultima.
Con ordinanza depositata il 1° luglio 2020 il Presidente f.f. aveva autorizzato i coniugi a vivere separatamente e, visto il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Cagliari sopra
Pagina 3 richiamato e tenuto altresì conto della grave conflittualità esistente tra le parti, aveva affidato provvisoriamente il figlio minore alla ricorrente, aveva incaricato il servizio sociale del Comune
di Sant'Antioco di proseguire gli incontri protetti tra il padre ed il figlio ed aveva avviato le parti ad un percorso di sostegno psicologico ed alla genitorialità. Infine, per quanto riguarda le statuizioni economiche, il Presidente f.f. aveva posto provvisoriamente a carico di Pt_1
un contributo pari a 550,00 euro mensili, di cui € 150,00 per il mantenimento della
[...]
moglie ed € 400,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie da sostenere per il minore.
All'udienza del 5 febbraio 2021 il Giudice istruttore, stante il deposito da parte del resistente del decreto del 6 novembre 2020 del Tribunale per i Minori di Cagliari di revoca della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale in capo al , a parziale Pt_1
modifica della precedente ordinanza del 01.07.2020, aveva disposto l'affido condiviso del piccolo con collocamento presso la madre ed aveva rimesso la causa al Persona_1
Collegio per la decisone sullo status.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 2457 pubblicata il 30 luglio 2021 il Tribunale di Cagliari
aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e, con separata ordinanza, in pari data,
aveva assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6 c.p.c,
Istruita, quindi, la causa mediante produzioni documentali e prova testimoniale, il Tribunale,
definitivamente pronunciando, con sentenza n. 2428 del 17 ottobre 2023, aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta da e respinto Controparte_1
quella formulata da;
non aveva previsto nessuna disciplina sull'affido, Parte_1
collocazione e frequentazione del minore in ragione dei provvedimenti nel Persona_1
frattempo resi nel corso del procedimento per la pronuncia del divorzio;
aveva confermato a
Pagina 4 carico del resistente l'obbligo di versare un assegno mensile pari a € 550,00 di cui € 150,00 per il mantenimento della moglie ed € 400,00 per il mantenimento del figlio oltre al 50% per cento delle spese straordinarie da sostenere per il minore fino alla data del 18.5.2023; aveva condannato il resistente alla rifusione in favore dell'Erario delle spese di giudizio pari a €
5.460,00 oltre accessori di legge.
Il Tribunale, in particolare, aveva accolto la domanda di addebito della separazione proposta da nei confronti di ritenendo che sulla base delle Controparte_1 Parte_1
acquisite risultanze processuali può affermarsi che la separazione è addebitabile al resistente,
il quale nel corso della vita matrimoniale ha reiteratamente posto in essere condotte violente e
prevaricatrici nei confronti della moglie.
A sostegno di tale conclusione, il Tribunale aveva anzitutto rilevato che “come la comune
esperienza insegna, i casi di violenza e/o sopraffazione domestica raramente trovano riscontro
probatorio all'esterno e/o presso terzi ed in effetti la prova dei fatti deve basarsi per lo più sulle
sole dichiarazioni della persona offesa e in passiva soggezione nei confronti del coniuge.
Dichiarazioni che peraltro devono essere credibili in quanto logiche e coerenti, intrinsecamente
ed estrinsecamente, essendo altrimenti impossibile riuscire a provare, a maggior ragione
secondo lo standard civile e non quello più rigoroso del processo penale, una condotta di
sopraffazione di un coniuge rispetto all'altro consumatasi all'interno dell'habitat familiare.
Per valutare se nell'ambito della coppia ricorra questo carattere gravemente vessatorio e di
sopraffazione rilevano peraltro alcuni indici rivelatori”.
Il Tribunale aveva poi affermato che una prima spia della veridicità della prospettazione dei
fatti fornita dalla ricorrente è data dall'emersione di uno stato o di una sensazione di paura
della medesima verso il marito. Nel caso di specie questo stato psichico ha trovato conferma
Pagina 5 nella relazione dei Carabinieri del 27.10.2019 intervenuti in pari data su richiesta della
ricorrente aggiungendo poi che sebbene gli operatori nulla abbiano visto e relazionato in
ordine a specifici episodi di violenza, evidenziano peraltro che in data 27.10.2019 notavano la
ricorrente nel parcheggio di un supermercato che “alzava le braccia per chiedere loro aiuto”
e rilevavano che la predetta si mostrava “impaurita e smarrita” e riferiva di aver litigato con
il marito, li invitava pertanto a recarsi presso l'abitazione per parlare con lui. Il marito nella
circostanza minimizzava l'accaduto riferendo cha la consorte era presumibilmente gelosa del
suo incontro con delle conoscenti, ma nel corso del colloquio la Signora Controparte_1
riferiva di essere preoccupata dell'atteggiamento violento del marito nei suoi
[...]
confronti e raccontava sia di un episodio risalente ad un anno prima in cui il marito le aveva
tirato i capelli e sia di un altro in cui le aveva sferrato uno schiaffo. Precisava di aver richiesto
il loro intervento perché il coniuge si era innervosito per non aver trovato la cena pronta e che
in ragione di ciò aveva colpito con un calcio il cassetto della cucina intimandole di andar via.
I Carabinieri rilevavano effettivamente nella casa coniugale un cassetto dissestato e
consigliavano alla ricorrente di rivolgersi ad un legale ed ai servizi sociali.
Il Tribunale, inoltre, aveva aggiunto che già precedentemente, in data 03.11.2018, si era rivolto ai Carabinieri per segnalare il comportamento anomalo di una donna africana tale Sig.
il quale riferiva, in particolare, di aver sentito delle forti grida e di aver visto una Per_2
donna (di colore appunto) con un infante tentare di oltrepassare il cancello di un'abitazione;
raccontava altresì che nella circostanza era poi sopraggiunto un uomo che ordinava alla donna
di rientrare a casa, che a quel punto riprendeva a gridare tentando di passargli il bimbo;
precisava peraltro di non essere intervenuto, che i Carabinieri, una volta identificati i soggetti protagonisti dell'episodio ed essersi recati presso l'abitazione delle odierne parti in causa, non
Pagina 6 avessero accertato alcuna situazione anomala (non rilevavano di fatti segni di violenza sulle
persone o danneggiamenti di oggetti;
la sig.ra parlava in inglese e non mostrava segni di timore
nei confronti del marito;
riferiva di voler imparare la lingua italiana e di sentirsi isolata e
altresì di possedere un'utenza telefonica e di mantenere contatti via internet con i propri
familiari), e, tuttavia, che non potesse trascurarsi la circostanza che Controparte_1
fosse stata notata dal Sig. mentre urlava disperatamente e tentava, mentre teneva un Per_2
braccio un bimbo, di scavalcare un cancello, fatti questo certamente indicativi di chi cerca di
sfuggire ad una situazione avvertita come pericolosa.
Il Tribunale, infine, aveva ritenuto che potessero essere ammesse come prova indiziaria delle violenze intrafamiliari lamentate dalla ricorrente le dichiarazioni delle testimoni
[...]
ed osservando, al riguardo, che sebbene si trattasse di testimonianze de Tes_1 Tes_2
relato ex parte actoris (i testi escussi in corso di causa hanno riferito di aver appreso
direttamente dalla ricorrente delle liti e delle prevaricazioni subite, nonché delle reiterate
minacce di portarle via il bambino e che se avesse fatto qualsiasi cenno per attirare l'attenzione
dei Carabinieri conosceva il modo per morire tutti. Le testi hanno riferito altresì come la
ricorrente avesse interrotto la frequentazione della palestra perché il era infastidito Pt_1
del fatto che andasse in palestra perché lui era stanco per tenere il bambino…di essere stata
chiusa in casa e che non poteva uscire neanche per acquistare un prodotto specifico per il suo
tipo di capello e che erano state tradite le sue promesse e di essere altresì al corrente che la
si era rivolta tre volte ai Carabinieri e di essere state messe al corrente dalla medesima CP_1
che, in occasione di un litigio, il marito l'avrebbe minacciata “per favore non dire nulla ai
Carabinieri, altrimenti moriamo tutti e tre in questa macchina”) potessero ritenersi rilevanti in quanto suffragate sia da circostanze oggettive e soggettive intrinseche sia da altre risultanze
Pagina 7 probatorie acquisite al processo che complessivamente concorrono a confortarne la credibilità,
come ad esempio le relazioni dei carabinieri citate, nonché la nota del Centro Antiviolenza ove
la ricorrente è stata ricoverata per aver dichiarato di essere stata vittima di maltrattamenti
intrafamiliari da parte del coniuge e per aver ricevuto da quest'ultimo minacce di morte,
oltreché dalla querela sporta dalla ricorrente aggiungendo, infine, che particolarmente
significativa è anche la circostanza che una delle summenzionate testimoni che hanno riferito
le confidenze della ricorrente, segnatamente la è una amica psicologa del Testimone_1
resistente, alla quale la ricorrente si era rivolta proprio su indicazione del marito.
Sulla base di tale materiale probatorio il Tribunale aveva, pertanto, concluso che potessero ritenersi sussistenti i presupposti per la declaratoria di addebito della separazione in capo a
. Parte_1
1.3. Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha affermato l'erronea dichiarazione di
sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione.
A sostegno del gravame, ha, anzitutto, lamentato che il giudice di primo Parte_1
grado non avesse tenuto conto del contesto in cui era maturata la crisi coniugale ed in particolare della personalità di entrambi i coniugi, sostenendo, in sintesi, che la causa della fine del matrimonio fosse da ricercare nella incompatibilità caratteriale, nella diversa cultura di provenienza, nella notevole differenza di età (più di vent'anni), nelle differenti aspettative che ognuno dei due aveva riposto nel matrimonio e non nella condotta violenta e prevaricatrice a lui ascritta rimasta, a suo giudizio, indimostrata.
L'appellante ha, inoltre, contestato la valutazione delle prove poste dal Tribunale a sostegno della pronuncia di addebito della separazione sostenendo che nessuna di queste potesse fondare
Pagina 8 un valido convincimento e una prova piena che la abbia subito delle limitazioni alla CP_1
sua libertà personale o che sia stata effettivamente vittima di comportamenti violenti o
intimidatori o che abbia subito minacce sia verbali che fisiche, che sia stata vittima di violenze
sessuali e che l'abbandono del tetto coniugale fu un fatto determinato dall'ennesimo episodio
di violenza.
Con il secondo motivo di appello, ha, invece, censurato la sentenza di Parte_2
primo grado in punto di ammissione e valutazione dei mezzi di prova eccependo la violazione
della legge in relazione agli articoli 115 e 116 cpc e lamentando il rigetto della prova
testimoniale diretta e contraria dedotta dal e la mancata valutazione delle allegazioni Pt_1
e delle produzioni della difesa.
Premettendo che appare evidente che la valutazione sulla rilevanza e la ammissibilità delle
prove non sia stata equilibrata e che la mancata ammissione di quella dedotta dal resistente
abbia comportato un vulnus nella valutazione complessiva dei fatti, la difesa dell'appellante ha affermato, in particolare, che non aver voluto sentire le persone indicate dal come Pt_1
informate sui modi di essere della e non su dichiarazioni provenienti da lei o dal Pt_3
marito ha comportato un evidente lesione del diritto di difesa che ha contribuito a determinare
l'ingiusto addebito della separazione in capo a , aggiungendo poi che oltre Parte_1
a non aver permesso lo svolgimento della dedotta prova testimoniale, il Giudicante non ha
tenuto conto delle produzioni e delle allegazioni che la difesa del ha presentato come Pt_1
elementi identificativi di una realtà diversa da quella prospetta dalla CP_1
ha, quindi, proseguito evidenziando che la prova dedotta dalla Parte_1 CP_2
non era sicuramente specifica e circostanziata oltre ad essere integralmente riferita a
dichiarazioni rese dalla stessa e non certo a fatti di cui le testimoni fossero a conoscenza diretta
Pagina 9 e che quando il teste riferisce di fatti riferiti da una delle parti (de relato ex parte) la
testimonianza viene considerata in linea di principio priva di valore probatorio sottolineando,
infine, che anche nel caso delle relazioni di servizio dei carabinieri le presunte violazioni o
maltrattamenti sono sempre e soltanto oggetto di dichiarazioni rese dalla Ugualmente CP_2
la citata nota del centro antiviolenza dove era stata accolta perché aveva dichiarato di essere
stata vittima di maltrattamenti intrafamiliari da parte del coniuge e per aver ricevuto minacce
di morte. Si tratta sempre di dichiarazioni rese dalla parte e non di fatti che possano in qualche
modo supportare la veridicità del suo racconto sicchè non vi è alcuna prova che il Pt_1
nel corso della vita matrimoniale abbia reiteratamente posto in essere condotte violente e
prevaricatrici nei confronti della moglie.
si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente eccepito Controparte_3
l'inammissibilità dell'appello in quanto redatto senza il rispetto dei requisiti di cui all'art. 342
cpc cui rimanda l'art. 473 bis cpc contestandone poi la fondatezza.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Innanzitutto, va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della appellata per violazione del disposto dell'art. 342 cpc, applicabile pacificamente anche alle impugnazioni che, come la presente, sono assoggettate al rito camerale, dal momento che dal tenore testuale complessivo dell'atto di gravame è consentito individuare agevolmente le parti del provvedimento che l'appellante ha inteso impugnare, gli argomenti portati a sostegno del gravame e le modifiche richieste alla ricostruzione operata dal primo Giudice.
Deve rammentarsi al riguardo che, per costante interpretazione della Suprema Corte, l'art.
Pagina 10 342 cpc nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012 (qui applicabile ratione temporis) va inteso nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris
instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. S.U.13 dicembre 2022 n. 36481).
2.2 Passando, quindi, ad esaminare i motivi di impugnazione, che, stante la loro logica correlazione, possono essere trattati congiuntamente, si deve, innanzi tutto, osservare che la stessa , nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Controparte_1
chiaramente evidenziato che la crisi coniugale si era manifestata fin dai primi mesi di convivenza e che tale situazione appare riconducibile alla verosimile incapacità di entrambi i coniugi di dar vita ad un progetto di vita comune e non, invece, a comportamenti contrari ai doveri coniugali da parte del . Pt_1
La infatti, aveva raccontato che una volta arrivata a Sant'Antioco la sig.ra ha CP_1 CP_1
appreso che, contrariamente a quanto le aveva detto durante il fidanzamento, il marito non
aveva lavoro, non aveva casa propria né denaro e che, per tale ragione, si erano stabiliti nella
casa di famiglia, con la sorella del e la madre; aveva aggiunto che la convivenza si Pt_1
è rivelata sin da principio difficile e che ogni qualvolta esprimeva al marito il desiderio di
uscire, egli la convinceva a desistere descrivendo i sardi come persone razziste e violente e
Sant'Antioco come una località pericolosa. Quando esprimeva il desiderio di incontrare la
Pagina 11 Per_ cognata ucraina , moglie del fratello il marito la scoraggiava dicendole che la Per_4
donna non voleva frequentarla temendo contagi e che, in ogni caso, era gelosa di lei. Quando
gli chiedeva di conoscere amici e conoscenti il le diceva che nessuno voleva Pt_1
frequentarla perché africana e che, comunque, le donne sarebbero state gelose di lei e della
sua condizione di madre e quindi un pericolo per lei e il bambino, sottolineando poi che tutto
ciò creava un profondo turbamento nella signora cresciuta con nove fratelli in una CP_1
famiglia molto affiatata, con forti valori morali e religiosi e stretti legami affettivi, e che
iniziavano così a nascere delle discussioni.
2.3 La in verità, aveva anche sostenuto che aveva subito comportamenti violenti e CP_1
intimidatori da parte del marito, ma tali allegazioni non hanno trovato sufficienti riscontri probatori.
Com'è noto, in materia di separazione, nell'ipotesi in cui in cui a fondamento della domanda di addebito vengano dedotti comportamenti violenti perpetrati da un coniuge in danno dell'altro, la prova dei fatti è tipicamente indiziaria raramente sussistendo prove dirette costituende o precostituite di vicende che si svolgono all'interno delle mura domestiche sicché
il ricorso a indizi può quasi costituire un percorso obbligato per il giudice al fine di pervenire alla verità processuale. Nel caso in esame, tuttavia, il quadro indiziario non risulta certamente chiaro, preciso e concordante.
La infatti, nel suo atto introduttivo aveva raccontato che il giorno 29 maggio 2018 il CP_1
bambino aveva una febbre fortissima, la madre voleva portarlo in ospedale ma il marito, di
rientro dal lavoro, non voleva uscire. A quel punto lei scoppiava a piangere disperata e il
la schiaffeggiava, le tirava i capelli e le dava dei calci. Lei cercava di chiamare la Per_5
polizia e lui le sfasciava il cellulare. Interveniva la suocera, ma solo per allontanare il bambino.
Pagina 12 Infine il si convinceva a portare il bambino all'ospedale ma lungo il tragitto la Per_5
minacciava di far saltare in aria la macchina con loro dentro se avesse chiamato un'altra volta
la polizia. La stessa appellata, tuttavia, ben avrebbe potuto chiedere l'aiuto dei sanitari dell'ospedale, ove era certamente al sicuro, ma non lo aveva fatto né ha fornito convincente giustificazione di tale condotta.
La aveva poi aggiunto che nel giugno 2018 i coniugi si trasferivano in una casa di CP_1
proprietà della famiglia del , che la moglie si trovò ancor più isolata perché la casa Pt_1
era in campagna e lei non doveva uscire con il bambino perché, le diceva il marito, tutto era
troppo pericoloso per loro e che un giorno, il 3.11.2018, disperata, chiedeva aiuto ad un
passante che, vista la reazione del nel frattempo sopraggiunto, non poteva intervenire Pt_1
ma riferiva i fatti ai Carabinieri;
il tutto è descritto nella relazione, ma i militari, intervenuti sul posto quello stesso giorno, non avevano rilevato alcuna situazione anomala. I Carabinieri,
in vero, dopo avere evidenziato che sin da subito non si notavano segni di violenza sulle persone
o danneggiamenti di oggetti all'interno dell'abitazione, avevano al contrario sottolineato che la non mostrava segni di timore nei confronti del marito, aggiungendo anche che la stessa CP_1
riferiva di avere una propria utenza telefonica (mostrava anche il cellulare) e di mantenere
contatti via internet con i propri familiari in Etiopia.
La appallata, ancora, aveva affermato che un'altra volta, il 27.10.2019, riusciva a far
intervenire le forze dell'ordine che constatavano un sospetto comportamento del e la Pt_1
presenza di un cassetto da lui sfasciato in un impeto di collera, invitavano la signora a
rivolgersi a un centro antiviolenza, verbalizzavano l'intervento. La donna, peraltro, nel descrivere la ragioni della sua richiesta di aiuto, aveva raccontato ai Carabinieri che il sig.
rientrato dal lavoro si fosse innervosito per il fatto di averla trovata sdraiata Parte_1
Pagina 13 nel divano senza avere preparato nulla per cena. A quel punto avrebbe dato un calcio a un
cassetto della cucina provocando il distacco del frontale gridando alla moglie di andarsene.
La signora avrebbe quindi deciso di scendere in strada per farlo calmare. La Controparte_1
stessa dunque, non aveva chiesto aiuto a causa di comportamenti violenti nei propri CP_1
confronti, i quali, invece, erano stati fatti risalire dalla medesima a diversi mesi prima.
In questo quadro, dunque, non solo manca la prova di specifici episodi di violenza subiti da
, ma gli elementi indiziari acquisiti risultano abbastanza equivoci. Controparte_1
Le testimoni sentite dal Tribunale, d'altra parte, si erano limitate a riportare delle circostanze apprese dalla stessa aggiungendo, peraltro, dei particolari che mal si conciliano con la CP_1
vita di isolamento e violenza descritta dall'appellata. La testimone in Testimone_1
particolare, aveva riferito che io e la eravamo amiche del , il quale ci aveva Tes_2 Pt_1
chiesto di aiutarlo per inserire la moglie nell'ambiente.
, del resto, era stata sentita anche in precedenza dai Carabinieri della Stazione Tes_2
di Sant'Antioco, ai quali aveva riferito, tra l'altro, che la poteva uscire da sola ed aveva CP_1
un proprio cellulare.
L'appello, pertanto, deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di addebito della separazione proposta da deve essere Controparte_1
rigettata.
Considerato, peraltro, l'esito del giudizio e le ragioni di questo, le spese di lite devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
Pagina 14 1. accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
2428 del 17.10.2023 del Tribunale di Cagliari, rigetta la domanda di addebito formulata da
; Controparte_1
2. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
Pagina 15