Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 15/04/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00270/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2014, proposto da
RI IC, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Valentini e Gianluca Saccomandi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Comune di Gabicce Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Berti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli, 36;
Provincia di Pesaro e Urbino, Ente Parco Monte San Bartolo, Regione Marche, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
della deliberazione della Giunta Comune di Gabicce Mare 27.3.2014 n.33 avente ad oggetto “Piano attuativo dei beni di valore architettonico storico e documentale individuati nell'elaborato c.8 del piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo art.30 L.R. 34/1992 – approvazione”, pubblicata nell'Albo Pretorio il 10.4.2014;
nonché della deliberazione della Giunta Comunale 21.1.2014 n. 5 di adozione del suddetto piano attuativo e, in parte qua , dell’art. 35 e dell’art. 37.2 N.T.A. del Piano del Parco Monte San Bartolo, e di ogni atto connesso, collegato e presupposto, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gabicce Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella spiegata veste di comproprietario di un compendio immobiliare ricadente nel territorio di Gabicce Mare e all’interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo, impugna alcune norme delle N.T.A. del Piano del Parco e il Piano attuativo dei beni di valore architettonico, storico e documentale di cui all’elaborato c.8 del Piano del Parco, nella parte in cui il Comune ha previsto che sugli immobili in questione - individuati al foglio 2, particella 852, e consistenti in una piccola chiesa, una ex casa colonica costruita in aderenza alla chiesa, in un locale accessorio e una piccola corte - siano consentiti unicamente interventi di “restauro” (Re).
L’ing. IC espone che, dopo l’adozione del Piano, ha presentato un’osservazione evidenziando che la categoria del restauro, seppure consente di eseguire sugli immobili de quibus interventi di recupero, è molto restrittiva (in quanto non consente, ad esempio, di eseguire gli interventi strutturali necessari per ripristinare le parti crollate o fatiscenti) e chiedendo quindi l’inserimento degli immobili medesimi fra quelli per i quali sono consentiti interventi di ristrutturazione vincolata (RV) ex art. 37.2. delle N.T.A. del Piano del Parco.
In sede di approvazione finale il Comune ha respinto l’osservazione, confermando l’attribuzione della categoria di intervento “Re”.
2. L’ing. IC censura l’operato dell’amministrazione per i seguenti motivi:
- violazione dell’art. 3 del T.U. n. 380/2001, anche in relazione all’art. 10 del Regolamento Edilizio Tipo Regionale n. 23/1989;
- difetto di motivazione;
- falsa ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 35 e 37.2. delle N.T.A. del Piano del Parco;
- carenza di istruttoria e di motivazione;
- illegittimità derivata.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Gabicce Mare, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e chiedendone in ogni caso il rigetto nel merito.
Alla camera di consiglio del 24 luglio 2014 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
Nella memoria conclusionale depositata il 19 febbraio 2025 il Comune ha eccepito altresì l’inammissibilità del ricorso per assenza di prova circa la legittimazione attiva. A tale eccezione il ricorrente ha replicato con il deposito documentale del 25 febbraio 2025, da cui risulta che l’ing. IC è comproprietario degli immobili per cui è giudizio.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 26 marzo 2025.
4. Il ricorso è infondato nel merito, per cui si prescinde dall’esame dell’eccezione di irricevibilità formulata dall’amministrazione resistente.
5. Ai fini del rigetto delle censure formulate dall’ing. IC il Collegio, anche in omaggio al principio di sinteticità degli atti giudiziari, ritiene di valorizzare le puntuali argomentazioni difensive esposte dalla difesa comunale (le quali trovano pieno riscontro negli atti di causa), che possono essere così riepilogate:
- il Piano del Parco, strumento preposto alla tutela dei valori naturali ed ambientali (art. 15, comma 1, della L.R. n. 15/1994), ha definito le varie categorie di intervento ammissibili sugli immobili già esistenti (fra cui gli interventi di Re e RV) e sugli spazi aperti. Per quanto riguarda in particolare l’obiettivo strategico del recupero e della valorizzazione del patrimonio culturale ed insediativo (c.d. Strategia B), l’elaborato allegato al Piano denominato “c8 - Articolazione territoriale del Parco Comune di Gabicce” individua con apposita simbologia i fabbricati di natura e valore storico e testimoniale, tra i quali vi sono anche quelli di proprietà del ricorrente. A tali immobili si applica il disposto dell’art. 32 delle N.T.A. del Piano del Parco, secondo cui “ Per gli edifici individuati con apposita simbologia nelle tavole di articolazione territoriale, comprensivi della loro area di pertinenza, in attesa della predisposizione di uno specifico Piano Attuativo che disciplinerà puntualmente gli interventi consentiti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione d'uso ”;
- il Piano odiernamente impugnato è stato adottato e approvato dal Comune di Gabicce Mare proprio ai sensi dell’art. 32 ed esso si applica, per quanto di interesse nel presente giudizio, agli edifici tipici della civiltà rurale passata (case coloniche, case padronali, aggregati rurali, annessi, fienili, magazzini, chiese, cappelle, edicole, fonti, ecc.) che, per le loro specifiche caratteristiche storiche e testimoniali, sono stati ritenuti degni di tutela conservativa. Tale catalogazione è stata ovviamente preceduta da un’accurata ricognizione dei beni oggetto di tutela, la quale ha preso le mosse da due censimenti svolti nei decenni passati (il primo - le cui risultanze sono state recepite nel Piano Paesistico Ambientale Regionale - nel 1991 e il secondo nel 1995). All’esito di tale ricognizione analitica ogni bene censito è stato ricondotto ad una delle quattro categorie in cui sono stati suddivisi gli immobili di valore architettonico, storico e testimoniale presenti nel territorio del Parco (BC - beni conservati; BS/R - beni scomparsi/ruderi; BT/A - beni trasformati/alterati; BpA - beni prevalentemente alterati) e per esso è stata individuata la categoria di intervento di recupero più appropriata rispetto allo stato di conservazione del bene e sono state definite le destinazioni d’uso ammissibili e le prescrizioni operative;
- gli immobili per cui per cui è causa sono stati nel loro complesso censiti nel modo seguente:
i) classificazione: BC;
ii) destinazioni d’uso: ricettiva/attrezzature di interesse generale;
iii) categoria di intervento: RE ex art. 35 delle N.T.A. del Piano del Parco;
iv) prescrizioni operative: obbligo di eliminazione con eventuale recupero delle superfetazioni condonate, con possibilità di cambio di destinazione d’uso a ricettiva e ricomposizione volumetrica;
- le censure riferite agli artt. 35 e 37.2 delle N.T.A. del Piano del Parco sono inammissibili nella parte in cui si contesta la definizione di “ristrutturazione vincolata” (RV), visto che il ricorrente aspira proprio a vedere riconosciuta per i propri immobili la predetta categoria di intervento. Per quanto concerne, invece, le disposizioni dell’art. 35, esse sono legittime in quanto, seppure è vero che le Regioni e gli altri enti locali territoriali non sono abilitati a modificare le tipologie di interventi edilizi previste dall’art. 3 del T.U. n. 380/2001 o a prevederne altre (e in parte qua l’art. 35 non invade in alcun modo l’ambito riservato al legislatore statale), è anche vero che, per giurisprudenza consolidata, il regolatore locale può definire nel dettaglio, nell’ambito di ciascuna categoria, le modalità di attuazione degli interventi edilizi, soprattutto quando le relative prescrizioni sono finalizzate alla tutela di beni oggetto del D.Lgs. n. 42/2004. Peraltro l’art. 29 del Codice dei beni culturali contiene una definizione di “restauro” più restrittiva rispetto a quella prevista dall’art. 3 del T.U. Edilizia, il che si spiega proprio con la peculiarità dei beni a cui si applica la definizione dell’art. 29. Per quanto concerne la legittimità delle categorie di intervento edilizio contemplate dalle N.T.A. del Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo, il Collegio ricorda che la questione è stata già trattata nella sentenza di questo Tribunale n. 55/2024 (si precisa che in quel caso veniva in rilievo la categoria RV, ma il discorso vale anche per le altre), alla cui motivazione si rimanda ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
- non risponde comunque al vero che la norma in commento non consente di intervenire in senso migliorativo sugli elementi costitutivi dell’edificio, essendo invece previsto che “ Negli interventi di restauro sono ricompresi anche quelli finalizzati al miglioramento strutturale ”. L’art. 35, comma 2, pone solo delle limitazioni, prevedendo che tali interventi “ ... possono comportare soltanto alterazioni non sostanziali del funzionamento statico dell'edificio e non debbono modificare la gerarchia statica e la distribuzione delle sollecitazioni se non in porzioni limitate del fabbricato mantenendo in generale le caratteristiche strutturali esistenti… ”. Tali limitazioni, però, sono state imposte nell’esercizio della discrezionalità tecnica di cui il Comune certamente disponeva e si giustificano alla luce degli obiettivi di tutela del Piano. Per il resto l’art. 35 consente numerosi e rilevanti interventi, fra cui la ricostruzione delle parti crollate o demolite (comma 4), la modifica e la consistenza del numero delle unità immobiliari (comma 6); la realizzazione di soppalchi (comma 7); il cambio di destinazione d’uso dei vani accessori esistenti (commi 8 e 9);
- con riguardo proprio al cambio di destinazione d’uso, non è fondata la censura secondo cui in parte qua l’art. 35 subordina la possibilità del cambio di destinazione d’uso all’esistenza di altezze conformi alle normative attualmente vigenti, il che impedirebbe di sfruttare tale disposizione nei casi, invero frequenti, in cui gli edifici più antichi non presentano altezze conformi agli standard edilizi moderni. Anche in questo caso, infatti, si deve distinguere fra la definizione della categoria di intervento ammissibile (la quale deve rispettare la catalogazione dell’art. 3 del T.U. Edilizia) e le prescrizioni di dettaglio che il pianificatore locale è abilitato a introdurre in relazione a specifiche zone del territorio comunale o a singoli edifici. La prescrizione in parola si inserisce per l’appunto nell’ambito delle regole che il Comune, in applicazione del Piano del Parco, ha discrezionalmente ritenuto di imporre ai fini della conservazione del patrimonio architettonico e storico esistente;
- per quanto concerne le doglianze riferite specificamente al Piano attuativo comunale, è anzitutto infondata quella con cui si deduce che esso non avrebbe dovuto limitarsi a richiamare le classificazioni vincolate previste dalla legge e dal Piano del Parco, ma avrebbe dovuto consentire ai proprietari di operare scelte progettuali libere, purché finalizzate alla tutela dei beni in questione. L’infondatezza della censura discende dal fatto che il Piano attuativo è gerarchicamente subordinato al Piano del Parco e dunque non si vede in che modo il Comune avrebbe potuto legittimamente derogare alla disciplina di rango regionale.
Ugualmente infondata è la doglianza relativa alla definizione eccessivamente rigida ed astratta del concetto di “superfetazione” che sarebbe contenuta nel Piano comunale. Al riguardo va in primo luogo osservato che, ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A. del Piano del Parco, allo strumento attuativo comunale era rimessa la disciplina puntuale degli interventi consentiti, per cui non sarebbe stato legittimo rimandare tale adempimento alla fase autorizzativa dei singoli interventi (in questo caso, infatti, il Piano attuativo si sarebbe ridotto a strumento meramente ricognitivo). Nel merito va invece evidenziato che “ … l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio… ” è uno dei caratteri tipici della categoria del “restauro” ex art. 3 del T.U. Edilizia, per cui la disciplina prevista nella scheda 05 per gli immobili in questione è pienamente legittima, oltre che coerente con le finalità dell’intervento consentito.
Per quanto concerne, poi, l’asserito difetto di istruttoria e di motivazione che connoterebbe il rigetto dell’osservazione presentata dal ricorrente, va anzitutto ribadito che la redazione del Piano attuativo è stata preceduta da un’accurata ricognizione dei singoli beni censiti, per cui in parte qua non era necessario ripetere l’istruttoria tecnica. In secondo luogo si deve osservare che il ricorrente non censura l’attribuzione al bene de quo della classificazione BC, la quale riguarda “ …quei beni dove sono evidenti e riconoscibili, per l’effetto della conservazione e del valore architettonico e testimoniale (in alcuni in modo fortemente rilevante), le caratteristiche storiche dell’edilizia rurale… ” e che “ …rappresentano la colonna portante dei valori territoriali ancora esistenti e pertanto sarà importante garantirne la conservazione dei caratteri architettonici, pur nell’auspicato uso e riuso contemporaneo… ”. E’ del tutto evidente che la categoria di intervento del “restauro” è quella che si attaglia naturalmente ai beni classificati BC, perché essa ha quale finalità principale la conservazione dei caratteri storici e architettonici (e dunque testimoniali) degli edifici di più risalente costruzione che abbiano conservato in tutto o in buona parte tali caratteri. E, del resto, se a tali beni si applicasse la categoria della ristrutturazione, non si vede a quali altri beni potrebbe applicarsi la categoria del restauro, visto che gli immobili classificati BS/R, BT/A e BpA hanno quasi del tutto perso i caratteri tradizionali e dunque il loro recupero può avvenire solo attraverso interventi edilizi e architettonici “pesanti” e non “conservativi”. In terzo luogo, e relativamente alla destinazione d’uso residenziale, in sede di controdeduzioni all’osservazione presentata dal ricorrente l’amministrazione ha spiegato in modo esauriente che tale destinazione è del tutto incongrua con la storia dell’edificio, per cui l’intervento con cambio di destinazione d’uso darebbe luogo ad un recupero edilizio non compatibile con il valore architettonico e testimoniale del compendio immobiliare, sia per quanto concerne le facciate esterne sia con riferimento alla pianta distributiva interna e alla relativa maglia muraria;
- ugualmente infondata è la censura relativa alla definizione, asseritamente astratta e praeter legem , della categoria del “recupero filologico”. Infatti, e premesso che il recupero filologico è solo uno dei principi a cui debbono ispirarsi gli interventi di recupero del patrimonio architettonico, la relativa nozione, contenuta nell’art. 35, comma 4, delle N.T.A. del Piano del Parco, rimanda semplicemente al rispetto, ove possibile, delle regole costruttive utilizzate all’epoca di realizzazione delle parti dell’immobile crollate o demolite. Si tratta, dunque, di una regola di comune dominio fra gli addetti ai lavori, la cui applicazione richiede al limite affinamenti in fase di approvazione del singolo intervento.
6. Poiché il ricorrente non ha replicato nel merito a tali puntuali deduzioni difensive il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare in ragione della durata del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO