TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/04/2026, n. 6353
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Decreto presidenziale 23 settembre 2025
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Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompatibilità del Presidente della commissione esaminatrice

    I rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato, se non connotati da stabilità, reciprocità di interessi economici o intensità tale da far sorgere il sospetto di parzialità, non comportano incompatibilità. La collaborazione scientifica occasionale o risalente nel tempo non è causa di astensione.

  • Rigettato
    Legittimità della valutazione del curriculum e dei titoli del vincitore

    La valutazione dell'attività didattica ha natura qualitativa e discrezionale. Non è possibile una comparazione meramente quantitativa basata sulla numerosità e durata degli insegnamenti. La commissione ha valutato la pertinenza dei titoli e la natura qualitativa del giudizio, considerando anche la condivisione degli insegnamenti.

  • Rigettato
    Punteggio assegnato alle pubblicazioni del vincitore

    La valutazione del valore scientifico della sede editoriale non richiede una classificazione in fascia 'A'. La commissione ha valutato il valore scientifico e la diffusione. L'attribuzione del punteggio massimo per originalità e innovatività non presenta profili di illogicità o irrazionalità manifesta.

  • Rigettato
    Svalutazione del curriculum e dei titoli della ricorrente

    La valutazione dei titoli non richiede l'esame di ogni singolo elemento, ma solo di quelli significativi. La commissione non ha valutato titoli e esperienze antecedenti al conseguimento della laurea. La co-titolarità dei corsi non esclude la responsabilità della parte curata.

  • Rigettato
    Illegittimità propria e derivata del provvedimento del CdA

    Le censure sono state ritenute infondate nel merito del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità propria e derivata degli atti di nomina e presa di servizio

    Le censure sono state ritenute infondate nel merito dei ricorsi precedenti.

  • Rigettato
    Illegittimità della valutazione dei titoli

    Le critiche sulla valutazione dei titoli sono infondate. La valutazione dell'attività didattica ha natura qualitativa e non meramente quantitativa. La pertinenza degli incarichi di coordinamento e direzione è stata valutata dalla commissione. La valutazione dei premi e riconoscimenti è stata effettuata in base alla congruità con il settore scientifico disciplinare. L'abilitazione a professore di prima fascia è stata considerata.

  • Rigettato
    Contestazione della fissazione dei criteri e subcriteri di valutazione delle pubblicazioni

    La nuova commissione ha recepito i criteri della precedente. La traduzione in termini numerici dei giudizi sintetici è stata coerente con i criteri predeterminati. La valutazione dell'apporto individuale nei lavori in collaborazione è stata effettuata secondo criteri riconosciuti. La valutazione della rilevanza della sede editoriale e l'attribuzione di punteggi sono state conformi ai criteri.

  • Rigettato
    Illegittimità del provvedimento del CdA

    Le censure sono state ritenute infondate nel merito del ricorso introduttivo.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti di convocazione, presa di servizio e nomina

    Le censure sono state ritenute infondate nel merito dei ricorsi precedenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 08/04/2026, n. 6353
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6353
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo