Articolo 11 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 10Articolo 12
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22 agosto 2012
Art. 11. Scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012