Art. 11. Scuole ed istituti di educazione 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.
2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.