Art. 13. (Collaudi degli ascensori e montacarichi)
Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso e' autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che operera' nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.
Per i collaudi di primo impianto e per le ispezioni da eseguire agli ascensori ed ai montacarichi installati negli edifici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministero stesso e' autorizzato ad avvalersi dell'opera dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, che operera' nei termini e nei modi previsti dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415 e dal regolamento per l'esecuzione della stessa legge.