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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/05/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2400/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
San Antonio 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. RUSSO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA PICCINNI, 23 Controparte_1 P.IVA_1
20131 MILANO presso lo studio dell'avv. ROGATE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti appellato contro
(C.F. , elettivamente domiciliato/a in c/o Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Alessandra Gissara Via Colautti, 1 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellato
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile in persona del Giudice Dott. Manlio Borrelli – R.G. n56653/2019 R.G., pubblicata il 28.06.2024 e notificata il 01.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) in via principale, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per la mancata celebrazione Controparte_1 del matrimonio tra i sigg.ri e e per l'effetto; Parte_1 CP_3
2) condannare il convenuto o per esso la terza chiamata in garanzia al risarcimento in favore dell'attrice, sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale che viene quantificato in € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 3 gennaio 2018 sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore e/o diversa somma ritenuta a seguito di licenziamento di CTU contabile e/o quella ritenuta di Giustizia;
3) compensare le spese di lite e di giustizia e nella denegata ipotesi di condanna alle spese si chiede di contenerle nel minimo considerata l'ammissione al gratuito patrocinio dell'odierna parte attrice.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede di ammettersi perizia contabile onde procedere all'esatta quantificazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra corrispondente alla pensione di reversibilità cui la Parte_1 medesima attrice avrebbe percepito nel corso del tempo se il matrimonio fosse stato celebrato
e con riferimento alla vita media.
Con rispettosa osservanza”.
Conclusioni per : Controparte_1
voglia l'ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
- rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Milano n.6564/2024 e comunque respingere le domande dell'appellante nei confronti del in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi d'accoglimento, totale o parziale, dell'appello e delle domande di parte appellante, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare il convenuto Controparte_2 da ogni pretesa attorea condannando la stessa al pagamento in favore di parte attrice della somma che verrà liquidata all'esito del giudizio ovvero a rimborsare al ogni somma che Controparte_1 risulterà da quest'ultimo dovuta a parte attrice, anche a titolo di spese di giudizio.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; in via istruttoria: ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di cui alla memoria 183 VI comma n.2 c.p.c. del 19.7.2021, che si intendono integralmente riportati, con i testi ivi indicati, nonché
a prova contraria su eventuali capitoli di parte avversa” pagina 2 di 10 Conclusioni per : Controparte_2
“All'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare inammissibile il gravame;
- ritenere e dichiarare infondato il gravame;
- in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello, limitare la manleva della deducente nei limiti del contratto, del massimale e della franchigia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6564/2024, rigettava la domanda formulata da
[...]
nei confronti del e condannava l'attrice alla rifusione Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquidava in € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
2. In particolare, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Parte_1
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
a causa del comportamento colposo dell'Amministrazione convenuta che, non inviando per tempo l'Ufficiale di stato civile, non consentiva la celebrazione del matrimonio ex art. 101 c.c. dell'attrice con , di cui nel frattempo veniva constatato il decesso. Deduceva Persona_1
l'attrice che la funzionaria dell'Ufficio anagrafe del Comune convenuto, , Controparte_4 informata per telefono alle ore 8.15 del giorno 03.01.2018 della necessità di provvedere con urgenza alla celebrazione del matrimonio, richiedeva all'istante di procurarsi quattro testimoni e il certificato di “morte imminente” al fine di poter protocollare la pratica. Sosteneva parte attrice che il Comune di aveva insistito sulla necessità di ottenere il suddetto CP_1 certificato e aveva lasciato trascorrere due ore e mezza dal momento della richiesta telefonica, omettendo di inviare con urgenza l'Ufficiale di Stato civile presso l'Ospedale Humanitas di e rendendosi, così, responsabile della mancata celebrazione del matrimonio dell'attrice CP_1 con , nel frattempo deceduto alle ore 10.53 del medesimo giorno. La mancata Persona_1 celebrazione del matrimonio aveva impedito all'attrice di diventare erede legittima e di beneficiare della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite.
3. Costituendosi, il contestava la narrazione dei fatti, come esposti Controparte_1 dall'attrice, sostenendo che la chiamata telefonica era pervenuta all'Amministrazione convenuta circa un quarto d'ora dopo l'ingresso di in ufficio, avvenuto alle ore 8.37, Controparte_4
e che l'impiegata suddetta aveva contattato la Direzione sanitaria dell'Ospedale di CP_1 affinché predisponesse per tempo la documentazione richiesta. Riteneva, infatti, indispensabile detta documentazione anche per attestare la permanenza della capacità di intendere e di volere nel paziente in fin di vita. Asseriva l'Ente comunale che la mancata celebrazione del matrimonio non era addebitabile a colpa del personale comunale, che si era attivato prontamente per predisporre quanto necessario alla celebrazione, ma era dovuto al breve intervallo di tempo intercorso tra le telefonate di e il decesso di , che Parte_1 CP_3 aveva reso impossibile soddisfare la richiesta dell'attrice. L'Amministrazione comunale, in pagina 3 di 10 ogni caso, chiedeva e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne di ogni esborso stabilito in Controparte_2 giudizio in favore dell'attrice.
4. Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_2 subordine, ridursi la domanda nei limiti del danno subito e provato nonchè nei limiti del contratto di assicurazione stipulato con il convenuto. CP_1
5. Il Tribunale, rigettando la domanda dell'attrice, non riteneva sussistere negligenza del personale dell'Amministrazione di , anche per il tempo di circa due ore e mezzo (o due ore CP_1 soltanto) intercorso tra la prima comunicazione telefonica dell'attrice e il decesso di _1
. Osservava che il danno patrimoniale, ovvero il mancato conseguimento della pensione
[...] di reversibilità, era addebitabile alla coppia - che, pur convivendo sin dal Parte_1 CP_3
2003, si era attivata per il matrimonio solo in limine mortis, laddove la grave malattia da cui era affetto risaliva al 2011. CP_3
6. Riteneva che l'attrice non avesse né allegato né provato la condizione lavorativa e reddituale del compagno, l'ammontare dei contributi da questi versati ai fini del trattamento pensionistico e neppure la propria situazione reddituale, tutti elementi indispensabili per valutare l'entità del danno da mancato riconoscimento della reversibilità.
7. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, nonché, in via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
in particolare, ammettersi CTU contabile al fine di accertare l'esatta quantificazione del danno subito.
8. Il costituitosi in secondo grado, ha chiesto rigettarsi l'appello Controparte_1 confermando la sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare la compagnia assicuratrice a manlevare Controparte_2
l'Amministrazione appellata da ogni eventuale pagamento., previa ammissione di prove per testi e per interrogatorio formale.
9. Si costituiva l'appellata terza chiamata , chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile il gravame per difetto di specificità e per la sua manifesta infondatezza;
in subordine, di limitare la manleva nei limiti del contratto, del massimale di polizza e della franchigia.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 07.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle conclusioni dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
11. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
b. illogicità e/o difetto di motivazione;
c. violazione di legge – erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 101 c.c.;
d. violazione di legge – erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 2697 c.c. e 1226
c.c. pagina 4 di 10 12. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la documentazione prodotta, non ravvisando alcuna negligenza imputabile al personale dell'Amministrazione appellata e ritenendo che il breve periodo di tempo intercorso tra la prima comunicazione telefonica all'ufficio comunale e il decesso di (circa due ore/due ore e mezzo) escluda Persona_1 ogni responsabilità dell'appellato, considerate le dimensioni del che conta Controparte_1 oltre 40.000 abitanti.
Assume, invece, l'appellante che l'Ufficiale di Stato civile aveva omesso di recarsi con urgenza presso l'Ospedale Humanitas, non perché impegnato a svolgere altro incarico, ma per avere frapposto ostacoli burocratici, quali la produzione di un certificato di morte imminente.
Censura, altresì, l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito ai tempi presi dalla coppia per addivenire alla decisione di contrarre matrimonio. Osserva l'appellante, in proposito, che il Tribunale non ha correttamente interpretato la documentazione prodotta dall'attrice, da cui risulta l'avvenuto deposito, in data 28.12.2017, delle pubblicazioni matrimoniali, a dimostrazione che la coppia aveva deciso già da tempo di sposarsi.
Sotto altro profilo, il primo giudice, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto non sussistente la prova del danno patrimoniale, in quanto non ha considerato che l'attrice, non essendo divenuta erede di , non poteva accedere ai documenti relativi alla Persona_1 situazione lavorativa del compagno. Osserva che, a tal fine, aveva chiesto CTU contabile che il
Tribunale, erroneamente, ha respinto.
13. In merito al motivo sub b), la difesa dell'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha omesso di motivare in merito al danno non patrimoniale subito dall'attrice. Sotto tale profilo, l'appellante censura, altresì, l'illogicità di tale omissione, tenuto conto che lo stesso giudice ha dato atto del lungo periodo di convivenza della coppia iniziato sin dal 2003, dalla cui unione era nata una figlia nel 2004, ragioni per le quali il
Tribunale, almeno in via presuntiva, avrebbe dovuto ritenere allegato e provato il suddetto danno.
14. Con il motivo sub c), la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il primo giudice erroneamente interpretato l'art. 101 c.c., che non prevede gli aggravi procedimentali richiesti dal , avendo detta norma lo scopo di permettere in extremis, in Controparte_1 caso di malattia, l'unione in matrimonio di due persone. Riferisce di una fattispecie, a suo dire analoga, decisa dal Tribunale di Lecco con esito opposto e favorevole per la domanda attorea.
15. Con il motivo sub d), la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non allegato e non provato il danno patrimoniale subito da , in base ad una non corretta interpretazione dell'art. 2697 c.c. Osserva, in Parte_1 proposito, che il primo giudice non ha tenuto conto dell'impossibilità per l'appellante di accedere ai documenti del compagno, non essendo divenuta erede del medesimo. Si duole del rigetto in primo grado della domanda di CTU contabile che avrebbe consentito di accertare il danno patrimoniale lamentato. Ritiene, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il danno non patrimoniale, tramite presunzioni, a norma dell'art. 1226 c.c., valutando la mancata pagina 5 di 10 acquisizione nell'appellante dello status di coniuge dopo una lunga convivenza con _1
iniziata sin dal 2003.
[...]
16. I motivi sub a) - d) possono essere trattati congiuntamente. Preliminarmente, la Corte ritiene necessario illustrare quanto emerge dall'esame del materiale istruttorio acquisito agli atti.
17. Dall'esame della cartella clinica (documento n. 5 fascicolo di primo grado, parte attrice) si rileva che le condizioni psicofisiche di erano già gravemente compromesse Persona_1 sin dal momento del suo ingresso in Pronto Soccorso, dove giungeva “cachettico”, ovvero in stato di grave deperimento organico, tant'è che alla prima visita veniva annotata nella cartella clinica l'alterata capacità cognitiva e veniva diagnosticato “shock settico”. Le condizioni di salute di , nelle ore immediatamente successive al ricovero, peggiorarono via via, CP_3 tanto che alle ore 10:12 egli era già in agonia, a cui seguì dopo poco il decesso, alle ore 10:53.
18. Il cartellino mensile prodotto dal (documento n. 1, fascicolo di primo Controparte_1 grado del ) attesta che la funzionaria comunale aveva Controparte_1 Controparte_4 effettuato l'ingresso negli uffici comunali alle ore 8:37 del giorno 3.1.2018.
19. L'atto relativo alle pubblicazioni matrimoniali in data 28.12.2017 (documento n. 2, fascicolo di primo grado parte attrice) presso il Comune di Loano attesta che la coppia si era attivata per la celebrazione del matrimonio prima che sopraggiungesse il pericolo di morte imminente.
20. Il certificato del medico dr. del 23.12.2017 (documento n. 4, fascicolo di Persona_2 primo grado parte attrice) conferma il peggioramento delle condizioni di salute già in essere da tempo, atteso che il certificato attesta che , affetto da patologia oncologica, Persona_1 non era in grado di deambulare.
21. Orbene, in primo luogo, la Corte osserva che dall'esame della documentazione prodotta si evince che il tempo a disposizione del Comune per celebrare il matrimonio della coppia era limitatissimo, tale da rendere inesigibile l'adempimento della Persona_3 prestazione da parte del Comune. Ed, invero, quanto all'ora in cui sarebbe arrivata la chiamata telefonica al vi è discordanza nelle affermazioni delle parti, in quanto l'appellante CP_1 asserisce di essere riuscita a parlare con il alle ore 8:15, mentre il Comune Controparte_1 convenuto afferma che la funzionaria aveva ricevuto la telefonata circa Controparte_4 un quarto d'ora dopo il suo ingresso nell'ufficio comunale, quindi intorno alle ore 8.55 – 9.00 circa. Il cartellino mensile prodotto dal attesta che la funzionaria Controparte_1 comunale aveva effettuato l'ingresso negli uffici comunali alle ore 8:37. L'appellante, al riguardo, non ha contestato la validità del suddetto documento, il quale, pertanto, ha efficacia probante, laddove l'appellante nulla ha dimostrato circa l'ora in cui asserisce (h. 8:15) di avere telefonato al Comune. Dall'esame del materiale probatorio è dato desumere che, se alle ore
10:12 era già agonizzante, il matrimonio avrebbe potuto essere celebrato nel Persona_1 lasso di tempo di un'ora circa (tra le 9:00 e le 10:12), perché già dopo le ore 10:12 (cfr. doc. 5, parte attrice) , presumibilmente, non era più cosciente e non avrebbe potuto Persona_1 validamente esprimere il suo consenso al matrimonio. L'appellante non ha neppure provato che anche nel lasso di tempo (tra le 9:00 e le 10:12) si trovasse nella piena Persona_1 capacità di intendere e di volere, condizione indispensabile per poter contrarre validamente matrimonio. Anzi, la cartella clinica del paziente lascia presumere che egli fosse in uno stato di pagina 6 di 10 totale abbandono e che non sussistessero i presupposti per la valida celebrazione del matrimonio. L'art. 101 c.c., infatti, richiede che vi sia la capacità dei nubendi di esprimere la loro volontà, dovendo essi anche giurare che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
22. Deve, pertanto, desumersi che il tempo a disposizione del Comune per celebrare il matrimonio era oggettivamente troppo breve, non solo perché l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di non avrebbe avuto materialmente il tempo necessario per recarsi in ospedale, ma CP_1 anche perché, laddove egli fulmineamente fosse sopraggiunto al capezzale di Persona_1 nel brevissimo arco di tempo disponibile, avrebbe comunque constatato l'impossibilità di raccogliere un valido consenso alle nozze. Né l'appellante ha contrastato, sul punto, la difesa del allegando o dimostrando che l'Ufficiale di Stato civile aveva comunque la CP_1 possibilità di recarsi agevolmente e in tempi brevissimi in ospedale, sicché le argomentazioni dell'appellante si appalesano come del tutto generiche e infondate. Conclusivamente, dunque, il decesso di era avvenuto in tempi tanto rapidi, che nessuna colpa per Persona_1 negligenza può essere imputata al essendo la prestazione richiesta Controparte_1 oggettivamente inesigibile, tenuto conto anche della necessità per il Comune di svolgere la necessaria, ancorché rapida, indagine quanto all'esistenza di una situazione di pericolo di vita, come previsto dall'art. 101, comma 2, c.c..
23. Non è pertinente, neppure, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Lecco, trattandosi di una fattispecie diversa. Pur rimarcando l'assoluta genericità del suddetto riferimento giurisprudenziale, di cui la difesa dell'appallante non riporta neppure gli estremi, si osserva che nella vicenda decisa dal Tribunale di Lecco con sentenza n. 691 del 26.10.2016, il Comune di
Lecco ebbe a disposizione, per organizzare quanto necessario alla celebrazione del matrimonio, oltre 48 ore dal momento della chiamata telefonica della nubenda (avvenuta alle ore 14.50 del
05.03.2014) fino al sopravvenuto decesso del suo compagno (sopravvenuto la sera del
07.03.2014). In quella circostanza il medesimo Comune potè persino accordarsi con la nubenda circa il giorno e l'ora della celebrazione, prevista nella mattina del 07.03.2014, ossia ben due giorni dopo il primo contatto con il Comune stesso. Laddove nel caso in esame, invece, il ebbe a disposizione soltanto un paio di ore per intervenire. Controparte_1
24. L'appellante non ha, inoltre, né allegato, né provato il danno patrimoniale. Non è sufficiente affermare, come asserisce l'appellante, che, non essendo divenuta erede, la stessa Parte_1 non poteva avere accesso ai documenti del compagno. Se è vero che la convivenza con
[...]
si protraeva da anni, tanto che dalla stessa era nata anche una figlia, _1 Parte_1
non poteva non essere a conoscenza quanto meno del tipo di attività e del relativo
[...] reddito percepito dal compagno, per desumerne elementi rilevanti al fine del trattamento pensionistico e, di conseguenza, al fine della ragionevole aspettativa circa la pensione di reversibilità. Non avendo allegato, né provato alcunché in merito, non può accogliersi quindi la richiesta di CTU avanzata dall'appellante al fine di quantificare il danno patrimoniale, dal momento che essa ha finalità meramente esplorativa. Né le prove testimoniali articolate in prime cure e reiterate in appello impingono sul profilo del danno patrimoniale, avendo attinenza solo alle circostanze fattuali come esposte dalle parti e non contestate nella loro concatenazione pagina 7 di 10 cronologica, oltre ad essere supportate per via documentale. Né può invocarsi il richiamo all'art. 1226 c.c., posto che il danno patrimoniale esige la soddisfazione di requisiti minimi in ordine per lo meno all'an; requisiti che avrebbero potuto agevolmente essere soddisfatti mediante documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa o con richiesta di informazioni all'INPS ex art. 213 c.p.c.. L'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del rende, infine, superfluo l'esame del motivo concernente il danno non CP_1 patrimoniale.
25. Per tutte le sopra esposte considerazioni, quindi, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
26. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate, avuto riguardo ai valori minimi (tenuto conto della limitatezza dei temi difensivi) relativi alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Le spese di lite spettano anche alla terza chiamata, in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019).
27. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 2400/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
6564/2024, emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore del , le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di , le spese di Parte_1 Controparte_2 lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
pagina 8 di 10 IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
pagina 9 di 10
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena Catalano Presidente
Dott. Silvia Brat Consigliere rel.
Dott. Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2400/2024, promossa in grado d'appello da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
San Antonio 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. RUSSO LUIGI, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato/a in VIA PICCINNI, 23 Controparte_1 P.IVA_1
20131 MILANO presso lo studio dell'avv. ROGATE ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti appellato contro
(C.F. , elettivamente domiciliato/a in c/o Avv. Controparte_2 P.IVA_2
Alessandra Gissara Via Colautti, 1 20125 MILANO presso lo studio dell'avv. SPAGNOLO SANTO, che la rappresenta e difende come da delega in atti appellato
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni per : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis:
pagina 1 di 10 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Prima Civile in persona del Giudice Dott. Manlio Borrelli – R.G. n56653/2019 R.G., pubblicata il 28.06.2024 e notificata il 01.02.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 1) in via principale, per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del per la mancata celebrazione Controparte_1 del matrimonio tra i sigg.ri e e per l'effetto; Parte_1 CP_3
2) condannare il convenuto o per esso la terza chiamata in garanzia al risarcimento in favore dell'attrice, sia del danno patrimoniale sia del danno non patrimoniale che viene quantificato in € 250.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal 3 gennaio 2018 sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore e/o diversa somma ritenuta a seguito di licenziamento di CTU contabile e/o quella ritenuta di Giustizia;
3) compensare le spese di lite e di giustizia e nella denegata ipotesi di condanna alle spese si chiede di contenerle nel minimo considerata l'ammissione al gratuito patrocinio dell'odierna parte attrice.e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle parti appellate dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: si chiede di ammettersi perizia contabile onde procedere all'esatta quantificazione del danno patrimoniale patito dalla sig.ra corrispondente alla pensione di reversibilità cui la Parte_1 medesima attrice avrebbe percepito nel corso del tempo se il matrimonio fosse stato celebrato
e con riferimento alla vita media.
Con rispettosa osservanza”.
Conclusioni per : Controparte_1
voglia l'ecc.ma Corte d'Appello così giudicare:
- rigettare l'appello confermando la sentenza del Tribunale di Milano n.6564/2024 e comunque respingere le domande dell'appellante nei confronti del in quanto infondate in Controparte_1 fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi d'accoglimento, totale o parziale, dell'appello e delle domande di parte appellante, dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare il convenuto Controparte_2 da ogni pretesa attorea condannando la stessa al pagamento in favore di parte attrice della somma che verrà liquidata all'esito del giudizio ovvero a rimborsare al ogni somma che Controparte_1 risulterà da quest'ultimo dovuta a parte attrice, anche a titolo di spese di giudizio.
- con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio; in via istruttoria: ammettere prova orale per interrogatorio formale e per testi sui capitoli di cui alla memoria 183 VI comma n.2 c.p.c. del 19.7.2021, che si intendono integralmente riportati, con i testi ivi indicati, nonché
a prova contraria su eventuali capitoli di parte avversa” pagina 2 di 10 Conclusioni per : Controparte_2
“All'Ecc.mo Giudice d'Appello adito, respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- ritenere e dichiarare inammissibile il gravame;
- ritenere e dichiarare infondato il gravame;
- in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'appello, limitare la manleva della deducente nei limiti del contratto, del massimale e della franchigia.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6564/2024, rigettava la domanda formulata da
[...]
nei confronti del e condannava l'attrice alla rifusione Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquidava in € 8.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
2. In particolare, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Parte_1
, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1
a causa del comportamento colposo dell'Amministrazione convenuta che, non inviando per tempo l'Ufficiale di stato civile, non consentiva la celebrazione del matrimonio ex art. 101 c.c. dell'attrice con , di cui nel frattempo veniva constatato il decesso. Deduceva Persona_1
l'attrice che la funzionaria dell'Ufficio anagrafe del Comune convenuto, , Controparte_4 informata per telefono alle ore 8.15 del giorno 03.01.2018 della necessità di provvedere con urgenza alla celebrazione del matrimonio, richiedeva all'istante di procurarsi quattro testimoni e il certificato di “morte imminente” al fine di poter protocollare la pratica. Sosteneva parte attrice che il Comune di aveva insistito sulla necessità di ottenere il suddetto CP_1 certificato e aveva lasciato trascorrere due ore e mezza dal momento della richiesta telefonica, omettendo di inviare con urgenza l'Ufficiale di Stato civile presso l'Ospedale Humanitas di e rendendosi, così, responsabile della mancata celebrazione del matrimonio dell'attrice CP_1 con , nel frattempo deceduto alle ore 10.53 del medesimo giorno. La mancata Persona_1 celebrazione del matrimonio aveva impedito all'attrice di diventare erede legittima e di beneficiare della pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite.
3. Costituendosi, il contestava la narrazione dei fatti, come esposti Controparte_1 dall'attrice, sostenendo che la chiamata telefonica era pervenuta all'Amministrazione convenuta circa un quarto d'ora dopo l'ingresso di in ufficio, avvenuto alle ore 8.37, Controparte_4
e che l'impiegata suddetta aveva contattato la Direzione sanitaria dell'Ospedale di CP_1 affinché predisponesse per tempo la documentazione richiesta. Riteneva, infatti, indispensabile detta documentazione anche per attestare la permanenza della capacità di intendere e di volere nel paziente in fin di vita. Asseriva l'Ente comunale che la mancata celebrazione del matrimonio non era addebitabile a colpa del personale comunale, che si era attivato prontamente per predisporre quanto necessario alla celebrazione, ma era dovuto al breve intervallo di tempo intercorso tra le telefonate di e il decesso di , che Parte_1 CP_3 aveva reso impossibile soddisfare la richiesta dell'attrice. L'Amministrazione comunale, in pagina 3 di 10 ogni caso, chiedeva e otteneva di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice per essere tenuta indenne di ogni esborso stabilito in Controparte_2 giudizio in favore dell'attrice.
4. Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in Controparte_2 subordine, ridursi la domanda nei limiti del danno subito e provato nonchè nei limiti del contratto di assicurazione stipulato con il convenuto. CP_1
5. Il Tribunale, rigettando la domanda dell'attrice, non riteneva sussistere negligenza del personale dell'Amministrazione di , anche per il tempo di circa due ore e mezzo (o due ore CP_1 soltanto) intercorso tra la prima comunicazione telefonica dell'attrice e il decesso di _1
. Osservava che il danno patrimoniale, ovvero il mancato conseguimento della pensione
[...] di reversibilità, era addebitabile alla coppia - che, pur convivendo sin dal Parte_1 CP_3
2003, si era attivata per il matrimonio solo in limine mortis, laddove la grave malattia da cui era affetto risaliva al 2011. CP_3
6. Riteneva che l'attrice non avesse né allegato né provato la condizione lavorativa e reddituale del compagno, l'ammontare dei contributi da questi versati ai fini del trattamento pensionistico e neppure la propria situazione reddituale, tutti elementi indispensabili per valutare l'entità del danno da mancato riconoscimento della reversibilità.
7. Avverso la sentenza di prime cure ha interposto gravame chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande già avanzate in primo grado, nonché, in via istruttoria, ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado;
in particolare, ammettersi CTU contabile al fine di accertare l'esatta quantificazione del danno subito.
8. Il costituitosi in secondo grado, ha chiesto rigettarsi l'appello Controparte_1 confermando la sentenza impugnata;
nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'appello, condannare la compagnia assicuratrice a manlevare Controparte_2
l'Amministrazione appellata da ogni eventuale pagamento., previa ammissione di prove per testi e per interrogatorio formale.
9. Si costituiva l'appellata terza chiamata , chiedendo dichiararsi Controparte_2 inammissibile il gravame per difetto di specificità e per la sua manifesta infondatezza;
in subordine, di limitare la manleva nei limiti del contratto, del massimale di polizza e della franchigia.
10. Dopo l'udienza di prima comparizione del 07.01.2025, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 15.04.2025 sulle conclusioni dalle parti rassegnate, previa concessione dei termini per gli scritti difensivi finali.
Motivi della decisione
11. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
b. illogicità e/o difetto di motivazione;
c. violazione di legge – erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 101 c.c.;
d. violazione di legge – erronea applicazione e/o interpretazione degli artt. 2697 c.c. e 1226
c.c. pagina 4 di 10 12. Con il motivo sub a), la difesa di parte appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la documentazione prodotta, non ravvisando alcuna negligenza imputabile al personale dell'Amministrazione appellata e ritenendo che il breve periodo di tempo intercorso tra la prima comunicazione telefonica all'ufficio comunale e il decesso di (circa due ore/due ore e mezzo) escluda Persona_1 ogni responsabilità dell'appellato, considerate le dimensioni del che conta Controparte_1 oltre 40.000 abitanti.
Assume, invece, l'appellante che l'Ufficiale di Stato civile aveva omesso di recarsi con urgenza presso l'Ospedale Humanitas, non perché impegnato a svolgere altro incarico, ma per avere frapposto ostacoli burocratici, quali la produzione di un certificato di morte imminente.
Censura, altresì, l'erronea valutazione del giudice di prime cure in merito ai tempi presi dalla coppia per addivenire alla decisione di contrarre matrimonio. Osserva l'appellante, in proposito, che il Tribunale non ha correttamente interpretato la documentazione prodotta dall'attrice, da cui risulta l'avvenuto deposito, in data 28.12.2017, delle pubblicazioni matrimoniali, a dimostrazione che la coppia aveva deciso già da tempo di sposarsi.
Sotto altro profilo, il primo giudice, secondo l'appellante, ha erroneamente ritenuto non sussistente la prova del danno patrimoniale, in quanto non ha considerato che l'attrice, non essendo divenuta erede di , non poteva accedere ai documenti relativi alla Persona_1 situazione lavorativa del compagno. Osserva che, a tal fine, aveva chiesto CTU contabile che il
Tribunale, erroneamente, ha respinto.
13. In merito al motivo sub b), la difesa dell'appellante sostiene l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha omesso di motivare in merito al danno non patrimoniale subito dall'attrice. Sotto tale profilo, l'appellante censura, altresì, l'illogicità di tale omissione, tenuto conto che lo stesso giudice ha dato atto del lungo periodo di convivenza della coppia iniziato sin dal 2003, dalla cui unione era nata una figlia nel 2004, ragioni per le quali il
Tribunale, almeno in via presuntiva, avrebbe dovuto ritenere allegato e provato il suddetto danno.
14. Con il motivo sub c), la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il primo giudice erroneamente interpretato l'art. 101 c.c., che non prevede gli aggravi procedimentali richiesti dal , avendo detta norma lo scopo di permettere in extremis, in Controparte_1 caso di malattia, l'unione in matrimonio di due persone. Riferisce di una fattispecie, a suo dire analoga, decisa dal Tribunale di Lecco con esito opposto e favorevole per la domanda attorea.
15. Con il motivo sub d), la difesa dell'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto non allegato e non provato il danno patrimoniale subito da , in base ad una non corretta interpretazione dell'art. 2697 c.c. Osserva, in Parte_1 proposito, che il primo giudice non ha tenuto conto dell'impossibilità per l'appellante di accedere ai documenti del compagno, non essendo divenuta erede del medesimo. Si duole del rigetto in primo grado della domanda di CTU contabile che avrebbe consentito di accertare il danno patrimoniale lamentato. Ritiene, infine, che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il danno non patrimoniale, tramite presunzioni, a norma dell'art. 1226 c.c., valutando la mancata pagina 5 di 10 acquisizione nell'appellante dello status di coniuge dopo una lunga convivenza con _1
iniziata sin dal 2003.
[...]
16. I motivi sub a) - d) possono essere trattati congiuntamente. Preliminarmente, la Corte ritiene necessario illustrare quanto emerge dall'esame del materiale istruttorio acquisito agli atti.
17. Dall'esame della cartella clinica (documento n. 5 fascicolo di primo grado, parte attrice) si rileva che le condizioni psicofisiche di erano già gravemente compromesse Persona_1 sin dal momento del suo ingresso in Pronto Soccorso, dove giungeva “cachettico”, ovvero in stato di grave deperimento organico, tant'è che alla prima visita veniva annotata nella cartella clinica l'alterata capacità cognitiva e veniva diagnosticato “shock settico”. Le condizioni di salute di , nelle ore immediatamente successive al ricovero, peggiorarono via via, CP_3 tanto che alle ore 10:12 egli era già in agonia, a cui seguì dopo poco il decesso, alle ore 10:53.
18. Il cartellino mensile prodotto dal (documento n. 1, fascicolo di primo Controparte_1 grado del ) attesta che la funzionaria comunale aveva Controparte_1 Controparte_4 effettuato l'ingresso negli uffici comunali alle ore 8:37 del giorno 3.1.2018.
19. L'atto relativo alle pubblicazioni matrimoniali in data 28.12.2017 (documento n. 2, fascicolo di primo grado parte attrice) presso il Comune di Loano attesta che la coppia si era attivata per la celebrazione del matrimonio prima che sopraggiungesse il pericolo di morte imminente.
20. Il certificato del medico dr. del 23.12.2017 (documento n. 4, fascicolo di Persona_2 primo grado parte attrice) conferma il peggioramento delle condizioni di salute già in essere da tempo, atteso che il certificato attesta che , affetto da patologia oncologica, Persona_1 non era in grado di deambulare.
21. Orbene, in primo luogo, la Corte osserva che dall'esame della documentazione prodotta si evince che il tempo a disposizione del Comune per celebrare il matrimonio della coppia era limitatissimo, tale da rendere inesigibile l'adempimento della Persona_3 prestazione da parte del Comune. Ed, invero, quanto all'ora in cui sarebbe arrivata la chiamata telefonica al vi è discordanza nelle affermazioni delle parti, in quanto l'appellante CP_1 asserisce di essere riuscita a parlare con il alle ore 8:15, mentre il Comune Controparte_1 convenuto afferma che la funzionaria aveva ricevuto la telefonata circa Controparte_4 un quarto d'ora dopo il suo ingresso nell'ufficio comunale, quindi intorno alle ore 8.55 – 9.00 circa. Il cartellino mensile prodotto dal attesta che la funzionaria Controparte_1 comunale aveva effettuato l'ingresso negli uffici comunali alle ore 8:37. L'appellante, al riguardo, non ha contestato la validità del suddetto documento, il quale, pertanto, ha efficacia probante, laddove l'appellante nulla ha dimostrato circa l'ora in cui asserisce (h. 8:15) di avere telefonato al Comune. Dall'esame del materiale probatorio è dato desumere che, se alle ore
10:12 era già agonizzante, il matrimonio avrebbe potuto essere celebrato nel Persona_1 lasso di tempo di un'ora circa (tra le 9:00 e le 10:12), perché già dopo le ore 10:12 (cfr. doc. 5, parte attrice) , presumibilmente, non era più cosciente e non avrebbe potuto Persona_1 validamente esprimere il suo consenso al matrimonio. L'appellante non ha neppure provato che anche nel lasso di tempo (tra le 9:00 e le 10:12) si trovasse nella piena Persona_1 capacità di intendere e di volere, condizione indispensabile per poter contrarre validamente matrimonio. Anzi, la cartella clinica del paziente lascia presumere che egli fosse in uno stato di pagina 6 di 10 totale abbandono e che non sussistessero i presupposti per la valida celebrazione del matrimonio. L'art. 101 c.c., infatti, richiede che vi sia la capacità dei nubendi di esprimere la loro volontà, dovendo essi anche giurare che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.
22. Deve, pertanto, desumersi che il tempo a disposizione del Comune per celebrare il matrimonio era oggettivamente troppo breve, non solo perché l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di non avrebbe avuto materialmente il tempo necessario per recarsi in ospedale, ma CP_1 anche perché, laddove egli fulmineamente fosse sopraggiunto al capezzale di Persona_1 nel brevissimo arco di tempo disponibile, avrebbe comunque constatato l'impossibilità di raccogliere un valido consenso alle nozze. Né l'appellante ha contrastato, sul punto, la difesa del allegando o dimostrando che l'Ufficiale di Stato civile aveva comunque la CP_1 possibilità di recarsi agevolmente e in tempi brevissimi in ospedale, sicché le argomentazioni dell'appellante si appalesano come del tutto generiche e infondate. Conclusivamente, dunque, il decesso di era avvenuto in tempi tanto rapidi, che nessuna colpa per Persona_1 negligenza può essere imputata al essendo la prestazione richiesta Controparte_1 oggettivamente inesigibile, tenuto conto anche della necessità per il Comune di svolgere la necessaria, ancorché rapida, indagine quanto all'esistenza di una situazione di pericolo di vita, come previsto dall'art. 101, comma 2, c.c..
23. Non è pertinente, neppure, il richiamo alla sentenza del Tribunale di Lecco, trattandosi di una fattispecie diversa. Pur rimarcando l'assoluta genericità del suddetto riferimento giurisprudenziale, di cui la difesa dell'appallante non riporta neppure gli estremi, si osserva che nella vicenda decisa dal Tribunale di Lecco con sentenza n. 691 del 26.10.2016, il Comune di
Lecco ebbe a disposizione, per organizzare quanto necessario alla celebrazione del matrimonio, oltre 48 ore dal momento della chiamata telefonica della nubenda (avvenuta alle ore 14.50 del
05.03.2014) fino al sopravvenuto decesso del suo compagno (sopravvenuto la sera del
07.03.2014). In quella circostanza il medesimo Comune potè persino accordarsi con la nubenda circa il giorno e l'ora della celebrazione, prevista nella mattina del 07.03.2014, ossia ben due giorni dopo il primo contatto con il Comune stesso. Laddove nel caso in esame, invece, il ebbe a disposizione soltanto un paio di ore per intervenire. Controparte_1
24. L'appellante non ha, inoltre, né allegato, né provato il danno patrimoniale. Non è sufficiente affermare, come asserisce l'appellante, che, non essendo divenuta erede, la stessa Parte_1 non poteva avere accesso ai documenti del compagno. Se è vero che la convivenza con
[...]
si protraeva da anni, tanto che dalla stessa era nata anche una figlia, _1 Parte_1
non poteva non essere a conoscenza quanto meno del tipo di attività e del relativo
[...] reddito percepito dal compagno, per desumerne elementi rilevanti al fine del trattamento pensionistico e, di conseguenza, al fine della ragionevole aspettativa circa la pensione di reversibilità. Non avendo allegato, né provato alcunché in merito, non può accogliersi quindi la richiesta di CTU avanzata dall'appellante al fine di quantificare il danno patrimoniale, dal momento che essa ha finalità meramente esplorativa. Né le prove testimoniali articolate in prime cure e reiterate in appello impingono sul profilo del danno patrimoniale, avendo attinenza solo alle circostanze fattuali come esposte dalle parti e non contestate nella loro concatenazione pagina 7 di 10 cronologica, oltre ad essere supportate per via documentale. Né può invocarsi il richiamo all'art. 1226 c.c., posto che il danno patrimoniale esige la soddisfazione di requisiti minimi in ordine per lo meno all'an; requisiti che avrebbero potuto agevolmente essere soddisfatti mediante documentazione comprovante lo svolgimento di un'attività lavorativa o con richiesta di informazioni all'INPS ex art. 213 c.p.c.. L'insussistenza di qualsivoglia responsabilità a carico del rende, infine, superfluo l'esame del motivo concernente il danno non CP_1 patrimoniale.
25. Per tutte le sopra esposte considerazioni, quindi, l'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
26. Atteso l'esito del gravame, le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti appellate, avuto riguardo ai valori minimi (tenuto conto della limitatezza dei temi difensivi) relativi alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi. Le spese di lite spettano anche alla terza chiamata, in coerenza con il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece,
a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” ( v. Cass. civ., n. 31889/2019).
27. Infine, in virtù del rigetto dell'appello, sussistono, per l'impugnante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. R.G. 2400/2024, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza n. Parte_1
6564/2024, emessa dal Tribunale di Milano;
II. condanna a rimborsare, in favore del , le spese di lite Parte_1 Controparte_1 del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
III. condanna a rimborsare, in favore di , le spese di Parte_1 Controparte_2 lite del presente grado, che liquida in complessivi euro 3.473,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e C.P.A come per legge;
pagina 8 di 10 IV. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13, D.P.R. n. 115/02.
Milano, 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Silvia Brat
Il Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano
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