Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Tripaldi
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/06/2025 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 10/09/1994 in RN
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 54 part II, serie A anno 1994)
e che dall'unione è nato il figlio (5/10/1997), hanno dedotto che nel tempo Persona_1 sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credono, nel mutuo e civile reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 10/09/1994 in RN (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 54 part II, serie A anno 1994) e che dall'unione è nato il figlio (5/10/1997). Persona_1
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1. i coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credono, nel mutuo e civile reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2. entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 25 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola