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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1954 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• MA ER IR LV, nata in [...] il [...];
• ÍS IR LV, nata in [...] il [...];
• EN IR LV, nato in [...] il [...];
• MA NA IR AT, nata in [...] il [...];
• DR IR AT, nato in [...] il [...];
• DO LU MA, nato in [...] il [...];
• RO AL MA, nata in [...] il [...];
• TÁ AL MA, nata in [...] il [...];
• IE OD MA, nata in [...] il [...];
• TÍ IR TE, nata in [...] il [...];
• GO IR TE, nato in [...] il [...];
• MA BE IR, nata in [...] il [...];
• MA RE IR TE, nata in [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Sottili;
(ricorrenti) nei confronti di:
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589) in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 22 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, AR RO, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Fossalto (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da AR RO, al di lui figlio, RI RO, nato il [...];
- da RI RO, alle di lui figlie:
o IL RO, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data
08/09/1956;
o IC RO, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data
08/07/1961;
- da IL RO, alle di lei figlie (odierne ricorrenti):
o AR AT IE, nata il [...];
o AR RN IE Silveira, nata il [...] e coniugatasi in data
09/11/1987 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o AR AN IE TE, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 11/03/1993;
o AR TA IE Matsuo, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 06/06/1997;
- da AR RN IE Silveira, ai di lei figli (odierni ricorrenti):
o LU IE Silveira, nata il [...];
o EN IE Silveira nato il [...];
- da AR AN IE TE, ai di lei figli (odierni ricorrenti):
o GO IE TE, nato il [...];
o LE IE TE, nata il [...];
- da AR TA IE Matsuo, al di lei figlio (odierno ricorrente), PE IE
Matsuo, nato il [...];
- da IC RO, ai di lei figli:
○ AL LU MA (odierno ricorrente), nato il [...];
○ CE GU MA, nato il [...]; - da AL LU MA, alle di lui figlie (odierne ricorrenti):
○ OL AS MA, nata il [...];
○ AT AS MA, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 16/10/2023;
- da CE GU MA, alla di lui figlia (odierna ricorrente), LA
RO MA, nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che i più risalenti passaggi di cittadinanza per linea materna sono quelli avvenuti:
- da IL RO (coniugatasi nel 1956 con cittadino brasiliano), alle figlie, nate nel 1959, nel 1962 e nel1965;
- da IC RO (coniugatasi nel 1961 con cittadino brasiliano), ai figli, nati nel 1962
e nel 1963.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso i competenti Consolati (v. in particolare, i documenti n. 22, n. 25 e n.
27 allegati al ricorso, raffiguranti le pagine dei siti web del Consolato Generale di San Paolo,
Recife e Curitiba, portale “Prenotami”, dai quali si evince che, nel periodo da marzo ad agosto
2024, non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto e/o risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 23 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 17 marzo 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Ministero dell'Interno riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1954/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1954 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• MA ER IR LV, nata in [...] il [...];
• ÍS IR LV, nata in [...] il [...];
• EN IR LV, nato in [...] il [...];
• MA NA IR AT, nata in [...] il [...];
• DR IR AT, nato in [...] il [...];
• DO LU MA, nato in [...] il [...];
• RO AL MA, nata in [...] il [...];
• TÁ AL MA, nata in [...] il [...];
• IE OD MA, nata in [...] il [...];
• TÍ IR TE, nata in [...] il [...];
• GO IR TE, nato in [...] il [...];
• MA BE IR, nata in [...] il [...];
• MA RE IR TE, nata in [...] il [...]; tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diego Sottili;
(ricorrenti) nei confronti di:
MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589) in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 22 gennaio 2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, AR RO, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Fossalto (Campobasso), successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da AR RO, al di lui figlio, RI RO, nato il [...];
- da RI RO, alle di lui figlie:
o IL RO, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data
08/09/1956;
o IC RO, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data
08/07/1961;
- da IL RO, alle di lei figlie (odierne ricorrenti):
o AR AT IE, nata il [...];
o AR RN IE Silveira, nata il [...] e coniugatasi in data
09/11/1987 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato in [...] e, quindi, astrattamente straniero;
o AR AN IE TE, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 11/03/1993;
o AR TA IE Matsuo, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 06/06/1997;
- da AR RN IE Silveira, ai di lei figli (odierni ricorrenti):
o LU IE Silveira, nata il [...];
o EN IE Silveira nato il [...];
- da AR AN IE TE, ai di lei figli (odierni ricorrenti):
o GO IE TE, nato il [...];
o LE IE TE, nata il [...];
- da AR TA IE Matsuo, al di lei figlio (odierno ricorrente), PE IE
Matsuo, nato il [...];
- da IC RO, ai di lei figli:
○ AL LU MA (odierno ricorrente), nato il [...];
○ CE GU MA, nato il [...]; - da AL LU MA, alle di lui figlie (odierne ricorrenti):
○ OL AS MA, nata il [...];
○ AT AS MA, nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 16/10/2023;
- da CE GU MA, alla di lui figlia (odierna ricorrente), LA
RO MA, nata il [...].
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che i più risalenti passaggi di cittadinanza per linea materna sono quelli avvenuti:
- da IL RO (coniugatasi nel 1956 con cittadino brasiliano), alle figlie, nate nel 1959, nel 1962 e nel1965;
- da IC RO (coniugatasi nel 1961 con cittadino brasiliano), ai figli, nati nel 1962
e nel 1963.
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n.
555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione della cittadinanza italiana è avvenuta, nel caso di specie, indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza di legittimità (che hanno visto cadere tutti i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile), ossia per effetto del semplice operare del principio di retroattività al 1° gennaio 1948 delle sentenze di incostituzionalità di norme precostituzionali (quali, nel caso di specie, quelle di cui alla legge n. 555/1912, artt. 1 e 10).
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge
n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno documentato l'impossibilità, di fatto, di presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso i competenti Consolati (v. in particolare, i documenti n. 22, n. 25 e n.
27 allegati al ricorso, raffiguranti le pagine dei siti web del Consolato Generale di San Paolo,
Recife e Curitiba, portale “Prenotami”, dai quali si evince che, nel periodo da marzo ad agosto
2024, non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto e/o risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili).
I ricorrenti, inoltre, hanno dato contezza, in ogni caso, delle lunghe liste di attesa per la convocazione (v., in particolare, il doc. n. 23 allegato al ricorso, da cui si evince che, al 17 marzo 2024, erano in attesa di convocazione dal Consolato Generale di San Paolo coloro i quali erano stati inseriti nelle liste di attesa degli anni 2016 e 2017).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità e alla tempistica di presentazione e di effettiva convocazione (e, quindi, di definizione) della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti) si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del Ministero dell'Interno e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il Ministero dell'Interno riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1954/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del Ministero dell'Interno;
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 30 gennaio 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo