Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/03/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2504 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex artt. 1655 e ss. cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 610/23, pubblicata il 19 Gennaio
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 24 Febbraio 2025 – causa pendente tra:
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Alessio Garofalo
( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._1
PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa _2 P.IVA_2
(giusta procura in atti) dall'avv. Girolamo Sarnelli ( ), con il quale è C.F._2
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
1
APPELLATA
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 11 Febbraio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio del 16 Ottobre 2018, la società cooperativa esponeva che, CP_1
con contratto del 17 Marzo 1992, la società Metropolitana di Napoli SpA aveva affidato in appalto al l'esecuzione dei lavori di costruzione della tratta Piazza Controparte_3
Dante-Piazza Metropolitana di Napoli. Controparte_4
Il aveva deliberato l'assegnazione del lotto A, comprendente le Stazioni Controparte_3
Municipio e Duomo, a “Costruire SpA”, cui era subentrata la società _2
Quindi, giusta contratto di subappalto del 12 Aprile 2010, aveva affidato la _2
realizzazione dei lavori alla società cooperativa Simeoli.
Nonostante l'ultimazione dei lavori, alla data del 9 Gennaio 2017 la società _2
non aveva provveduto al pagamento del residuo importo di euro 8.121,47.
Quindi era debitrice per euro 8.121,47. _2
A mezzo di comunicazione scritta, aveva in sostanza riconosciuto il debito. _2
Tuttavia, in modo illegittimo aveva subordinato il pagamento del dovuto alla “consegna dei disegni contabili e dei disegni as built” (adempimenti che, per previsione di Legge, spettavano al Direttore dei Lavori, e non già all'impresa sub-appaltatrice).
Pertanto la soc. cooperativa chiedeva di ingiungersi a il CP_1 _2
pagamento, in suo favore, della somma di euro 8.121,47, oltre interessi di cui all'art. 5 del
D. Lgs. n. 231/02, ed oltre accessori e spese della procedura.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso, giusta d.i. n. 9219/18, pubblicato il 7
Dicembre 2018, ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente, _2
2 della somma di euro 8.121,47, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/02, ed oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunta _2
A fondamento della proposta opposizione la ccepiva la mancanza di idonea _2
documentazione comprovante il credito vantato da parte opposta.
Altresì la scarl opponente contestava la mancata produzione del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) da parte della subappaltatrice, documento necessario ai fini del pagamento dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 105 co.9 del D. Lgs. n. 50/16.
Inoltre l'opponente contestava la mancata ultimazione delle prestazioni affidate _2
alla società cooperativa Quest'ultima non aveva consegnato i disegni contabili né i CP_1
disegni “as built”, per cui non era svincolabile l'importo contrattualmente trattenuto, a garanzia proprio della regolare ultimazione di ogni prestazione posta a carico della subappaltatrice.
Quindi l'opponente chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi _2
il d.i. opposto, ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria avanzata dalla soc. coop.
Simeoli .
Si costituiva l'opposta , eccependo che la compilazione e la consegna dei disegni CP_1
contabili era stata ricompresa nella sezione del contratto dedicata agli oneri contrattuali
(dalla valenza accessoria), e non in quella relativa ai veri e propri obblighi contrattuali.
Altresì, all'art. 16 del contratto era espressamente previsto che la committente avrebbe potuto sospendere il pagamento dei lavori, solo in caso di mancato adempimento degli obblighi e non già degli oneri.
Quindi chiedeva di rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. CP_1
opposto.
Il G.I., all'esito dell'udienza di comparizione del 13 Maggio 2019, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3 Il primo grado è stato definito con la sentenza n. 610/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023.
Il G.M. del Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il d.i. opposto,
e quindi ha rigettato la domanda creditoria proposta dalla per azioni nei Controparte_1
confronti della altresì ha condannato la soc. coop. al pagamento _2 CP_1
delle spese del giudizio, in favore di – spese liquidate in euro 145,50 per _2
esborsi ed euro 3.600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il primo Giudice ha osservato che, prescindendo dal dato letterale del contratto, tra gli obblighi posti a carico dell'opposta , vi fosse senz'altro la consegna dei disegni CP_1
as built, necessari per conoscere l'esatta collocazione dei sottoservizi, una volta ultimato l'intervento di sistemazione.
Di conseguenza, in mancanza di tali disegni, la era da qualificarsi come CP_1
inadempiente (avendo eseguito una prestazione non conforme alla regola dell'arte).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la Parte_1
, a mezzo della citazione notificata in data 24 Maggio 2023 nei confronti
[...]
di _2
Ad avviso dell'impugnante il Giudice di prime cure ha fornito un'errata CP_1
interpretazione degli artt. 9, 10 e 16 del contratto di subappalto.
In particolare, la società appellante si duole del fatto che la redazione dei disegni as built sia stata qualificata come un obbligo contrattuale, gravante sulla medesima subappaltatrice laddove veniva configurata dal contratto quale un mero onere accessorio). CP_1
Aggiunge la laddove si intendesse qualificare i disegni di cui all'art. 9 del contratto CP_1
di subappalto, quali disegni contabili, allora la loro redazione sarebbe stata di competenza del Direttore dei Lavori, in quanto atti pubblici ad ogni effetto di Legge (considerato anche che, a “monte” del subappalto inter partes, vi era un appalto pubblico).
Con il terzo motivo di gravame, la società si duole della sentenza di prime cure, CP_1
laddove il G.M. ha ritenuto tardiva l'eccezione sollevata da essa secondo cui i disegni CP_1
as built non erano stati forniti, in quanto mancavano le indicazioni del Direttore dei Lavori.
4 Inoltre, l'impugnante deduce l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento CP_1
sollevata dalla (eccezione inerente alla dedotta irregolarità del DURC _2
presentato dalla edesima). CP_1
In definitiva chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza CP_1
di prime cure, di accogliersi la domanda creditoria da essa proposta in primo grado CP_1
(ed in particolare originariamente azionata in sede monitoria).
Giusta comparsa depositata il 25 Settembre 2023, si è costituita l'appellata _2
chiedendo di rigettarsi il gravame.
Il C.I., giusta ordinanza del 25 Ottobre 2023 (all'esito della prima udienza del 24.10.2023), ha fissato l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 11 Febbraio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta dell'11 Febbraio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 24 Febbraio 2025 (all'esito dell'udienza dell'11 Febbraio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
I primi tre motivi di gravame possono esaminarsi in maniera congiunta, poiché connessi sul piano logico e giuridico;
infatti con tali motivi, in sostanza, ci si duole dell'errata interpretazione del contratto di subappalto inter partes, espressa dal Tribunale.
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla disciplina di cui all'art. 1460 cc., richiamata dal primo giudicante a fondamento della propria decisione.
5 Nei contratti con prestazioni corrispettive (tra cui il contratto di subappalto oggetto del presente giudizio), in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario esaminare il comportamento di entrambe le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle inadempienze maggiormente rilevanti.
In altri termini, è d'uopo accertare quale inadempimento abbia effettivamente alterato il sinallagma contrattuale.
Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del
Giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (ex multis, Cass. civ., n. 13627/17).
In sintesi, la norma di cui all'art.1460 cc. è l'espressione di un principio di autotutela, in virtù del quale, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascun contraente può rifiutare la propria prestazione a seguito dell'inadempimento della controparte.
Pertanto l'eccezione di inesatto adempimento, di cui all'art. 1460 cc., si fonda su due presupposti: l'inadempimento di entrambe le parti contrattuali e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare in relazione alla situazione oggettiva.
Nella fattispecie concreta, l'opponente si è limitata a contrastare la domanda _2
creditoria della giustificando il mancato integrale pagamento della fattura n. 5/17 CP_1
con l'inadempienza di quest'ultima (consistita nella mancata consegna del DURC e nella mancata consegna dei disegni contabili as built).
E' opportuno, dunque, valutare da un punto di vista comparativo i rispettivi inadempimenti e comportamenti, affinché si possa stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole, e se l'inadempimento dell'uno possa giustificare quello dell'altro.
Il Collegio ritiene che la mancata presentazione, da parte dell'opposta dei disegni CP_1
as built non integri di per sé un inadempimento, tale da giustificare il mancato pagamento del suddetto importo di euro 8.121,47.
6 Invero, dal contratto emerge come le predette attività rientrino nell'ambito dell'art. 9, che elenca dettagliatamente dei meri oneri accessori (il cui mancato assolvimento non comporta alcuna conseguenza).
Invece, di ben altro tenore sono i successivi artt. 10 ed 11, che prevedono dei veri e propri obblighi a carico della subappaltatrice.
Gli artt. 10 ed 11 obbligano la ad una serie di attività, il cui mancato espletamento CP_1
comporta espressamente il diritto per la di sospendere i pagamenti, ex art. 1460 _2
cc..
Ebbene, nel novero degli obblighi posti dagli artt. 10 ed 11 del contratto non è ricompresa la consegna dei disegni contabili e dei disegni as built.
Dunque, non emerge una relazione di dipendenza tra le due obbligazioni gravanti sulle parti in causa: vale a dire tra l'obbligazione di svincolo della ritenuta a garanzia, a carico della
, e la consegna dei grafici contabili e dei grafici as built, spettante alla soc. _2
cooperativa Simeoli.
Di conseguenza, deve ritenersi illegittima la sospensione dei pagamenti, operata dalla
_2
Tale conclusione appare obbligata, anche alla luce di quanto previsto dalla clausola di cui all'art. 22 del medesimo contratto.
In particolare la nell'espletamento delle proprie attività, era obbligata ad attenersi CP_1
scrupolosamente alle indicazioni della nonché del Direttore dei Lavori, nel _2
pieno rispetto dei progetti esecutivi. In altri termini, la avrebbe potuto apportare CP_1
delle varianti, solo con il preventivo consenso di e del Direttore dei Lavori. _2
Invero con la nozione di disegno as built (dall'Inglese "come costruito"), si intende l'elaborato grafico, che fotografa lo stato finale di un'opera edile o impiantistica al termine della sua realizzazione.
Con tutta evidenza, il disegno as built deve comprendere anche eventuali modifiche, che siano state apportate rispetto al progetto iniziale.
7 Tuttavia, nel caso di specie non vi sono state variazioni del progetto;
da qui la palese ultroneità dei disegni as built.
Parimenti, con riferimento ai disegni contabili, la collocazione tra i meri oneri e non già fra gli obblighi, nel contesto del contratto di subappalto, appare coerente con la loro riconducibilità alle competenze esclusive del Direttore dei Lavori.
Infatti i disegni contabili hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di fatti produttivi di spesa, e come tali qualificabili come atti pubblici a tutti gli effetti di Legge.
L'articolata eccezione di inadempimento, sollevata dalla , risulta infondata, anche _2
con riferimento alla dedotta irregolarità/assenza del DURC della sub-appaltatrice CP_1
Infatti il documento in atti ha validità fino al 22 Febbraio 2017, a fronte della fattura azionata in sede monitoria (la n. 5/17 del 9 Gennaio 2017), che ha scadenza di pagamento al 9 Aprile
2017.
Il contratto di sub-appalto, all'art. 14.3, richiede il regolare DURC per i contributi dovuti agli
Istituti assicurativi, previdenziali ed assistenziali, per il mese al quale il documento, inerente allo Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.), si riferisce.
La fattura opposta è stata emessa per il SAL n. 25 del 30 Giugno 2013.
Si ribadisce come il DURC prodotto in copia dalla società avesse validità fino al 22 CP_1
Febbraio 2017.
In definitiva, non può revocarsi in dubbio che la società fosse in regola con gli CP_1
obblighi contributivi alla data del 22 Febbraio 2017, nonché alla data di emissione della fattura poi azionata in sede monitoria (9 Gennaio 2017).
Pertanto, deve concludersi per l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente (odierna appellata). _2
Quindi, l'appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della pronuncia di prime cure, va accolta la domanda creditoria
(avente ad oggetto il residuo importo di cui alla fattura n. 5/17), originariamente azionata
8 dalla soc. coop. Simeoli in sede monitoria.
Pedissequamente, deve essere condannata al pagamento, in favore di _2
, della somma di euro 8.121,47, oltre interessi al tasso previsto Parte_2
dall'art. 5 del D. Lgs n. 231/02, con decorrenza dal 9 Aprile 2017 (scadenza per il pagamento indicata nell'azionata fattura n. 5/17).
Resta assorbita ogni altra questione ed eccezione sollevata dall'odierna appellata (ivi compresa la doglianza per il fatto che l'appellante soltanto in sede di comparsa CP_1
conclusionale del presente grado, depositata il 10 Gennaio 2025, avrebbe per la prima volta dedotto di “non aver ricevuto alcuna indicazione dalla direzione tecnica e contabile della
, ai fini della compilazione dei disegni contabili”). _2
Nella memoria di replica ex art. 352 cpc parte appellante accenna ad una richiesta di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, a carico dell'appellata . Ebbene, _2
la richiesta risarcitoria ex art. 96 cpc è infondata, dato che non vi è prova che si _2
sia opposta all'avversa pretesa creditoria, con dolo o colpa grave.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello, si impone la rideterminazione delle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono l'integrale soccombenza di originaria ingiunta-opponente, ed odierna appellata). Trattasi di integrale _2
e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto della domanda ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
Debbono trovare applicazione le vigenti tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota-spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
9 Il valore della causa corrisponde all'importo del credito definitivamente riconosciuto alla e cioè euro 8.121,47. Parte_1
Pertanto, si rientra nello scaglione di valore, compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Per quel che concerne il compenso professionale di entrambi i gradi, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra compensi minimi e compensi medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Di conseguenza, si liquidano i seguenti importi:
euro 3.808,50 per il primo grado;
euro 4.357,50 per il presente grado.
Ai fini della determinazione del compenso complessivo per il presente grado, si deve tenere conto non soltanto dei compensi specifici inerenti alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche del compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, si condivide il più recente orientamento giurisprudenziale, che delinea una nozione unitaria di compenso per la fase di trattazione (comprendente anche l'eventuale attività istruttoria).
Con specifico riferimento al giudizio di appello, si è affermata la natura ineludibile della fase di trattazione, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
Con riferimento agli esborsi del primo grado, è d'uopo liquidare, in favore di , gli CP_1
esborsi della fase monitoria, pari ad euro 145,50.
Invece, nulla si liquida in favore della odierna appellante, a titolo di esborsi del presente grado. Infatti, con atto depositato in telematico il 26.5.2023, la cancelleria invitava parte appellante a versare la somma complessiva di euro 382,50 (sommatoria del contributo unificato di euro 355,50 e della marca da bollo di euro 27,00). Ebbene, non vi è stato alcun riscontro a tale sollecitazione.
Infine, deve essere concesso (per entrambi i gradi) il provvedimento di distrazione, in favore
10 del Difensore dell'odierna appellante . CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., nei confronti di in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza _2
del Tribunale di Napoli n. 610/23, pubblicata il 19 Gennaio 2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello; per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda creditoria originariamente azionata dalla Parte_1
in sede monitoria, condanna al pagamento, in favore di
[...] _2 [...]
, della somma di euro 8.121,47, oltre Parte_1
interessi al tasso previsto dall'art. 5 D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dal 9 Aprile 2017;
B) Condanna l pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore _2
di – spese che liquida, quanto al Parte_1
primo grado, in euro 145,50 per esborsi ed euro 3.808,50 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 4.357,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione (per entrambi i gradi) in favore dell'avv. Alessio Garofalo.
Così deciso, nella camera di consiglio del 21 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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