Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 17/03/2025, innanzi al Giudice dott. Rossana Musumeci, viene chiamata la causa R.G. n. 1022 dell'anno 2021 promossa da
(avv. GELSOMINO MASSIMILIANO) Parte_1
CONTRO avv. MANCUSI MARIO) Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. GELSOMINO MASSIMILIANO per
; l'avv. Giovanni Battista Scalia in sostituzione Parte_1 dell'avv. MANCUSI MARIO per Controparte_1
L'Avv. Gelsomino si riporta agli atti introduttivi e alle note conclusive autorizzate, contestando quanto ex adverso dedotto.
L'Avv. Scalia si riporta alle note conclusive autorizzate, contestando quanto ex adverso dedotto.
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies, della quale viene data lettura alla presenza delle parti.
Il Giudice
Rossana Musumeci
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa
Rossana Musumeci, all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunziato e dato lettura della seguente
SENTENZA
(all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n° 1022 del Ruolo
Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Gelsomino per mandato in atti;
attore opponente
e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario
Mancusi per mandato in atti;
convenuta opposta
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 102/2021 – R.G.
2154/2020, emesso in favore di dal Tribunale Civile Controparte_1 di Termini Imerese, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della
2 somma di € 12.017,29, oltre interessi sino all'effettivo pagamento, spese e compensi professionali, liquidati in € 540,00 per onorari e € 145,50 per esborsi, a titolo di importo derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 9.01.2006 con la società Idea FI S.p.a, per l'importo di € 12.000,00, registrato al n. 7492, regolato al T.A.E.G. del
19,19%.
Premetteva l'attore opponente che il rimborso del finanziamento era stato convenuto in 60 rate mensili, dall'1.02.2006 al 31.01.2011, dell'importo di € 200,00 ciascuna, da corrispondere mediante delegazione di pagamento conferita alla società Brucato De.Ta.
Internazionali S.p.A., presso cui lo stesso prestava attività lavorativa.
Precisava che, cessato il rapporto di lavoro con la delegata Brucato
De.Ta. Internazionali S.p.A. in data 30.05.06, quest'ultima interrompeva l'ammortamento del finanziamento alla rata n. 3 del 17.05.06.
Esponeva, dunque, che, con raccomandata del 10.10.2007, la Idea
FI s.p.a., preso atto della cessazione del rapporto di lavoro, sollecitava il debitore, inteso decaduto dal beneficio del termine, a pagare, in unica soluzione, il residuo dovuto di € 10.929,83, aumentato dell'interesse di mora giornaliero di € 1,51.
Tanto premesso in punto di fatto, in via preliminare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via monitoria, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto ben oltre il termine di
10 anni, sia dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e dal sollecito dell'intero debito da parte di Idea FI, sia dalla scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento
(28.01.2011), disconoscendo la presenza, medio tempore, di validi atti interruttivi della prescrizione.
Nel merito, rilevava, in ogni caso, l'usurarietà del contratto di finanziamento, deducendo che al tasso TAEG indicato in contratto
3 (19,19%) dovesse aggiungersi il costo assicurativo, e che in ogni caso lo stesso era superiore al tasso soglia usura di cui al D.M. del 20.12.2005, applicabile al periodo 1.1.06 - 31.3.06, che per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio di oltre € 5.000,00 indicava un tasso soglia
TAEGM dell'11,16%, che aumentato della metà, ex art. 2 L. 108/96, determinava un tasso soglia usura del 16,74 %.
Concludeva, pertanto, chiedendo, l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, dichiarare la nullità parziale del contratto di finanziamento per l'usurarietà degli interessi applicati, con esclusione dall'importo effettivamente dovuto degli interessi quali oneri complessivamente intesi e, altresì, quanto dall'opponente già corrisposto a rimborso del finanziamento;
con condanna ex art 96 c.p.c.
e con vittoria di spese e onorari.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto Controparte_1 dedotto ed eccepito dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto all'eccezione di prescrizione del credito, l'opposta deduceva l'esistenza di atti interruttivi, quale la diffida di datata Controparte_2 al 22.12.16, nonché la raccomandata ricevuta da in Parte_1 data 01.06.2020.
Sulla decorrenza del termine prescrizionale rilevava la natura di mera offerta di estinzione anticipata della missiva a firma della Idea
FI s.p.a., e non di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, sottolineando che la stessa società nell'anno 2007 non fosse più titolare del credito, e sostenendo che il termine di prescrizione dovesse decorrere dall'ultima rata prevista (31.01.2011).
Per quanto riguarda l'eccezione di usurarietà, parte opposta contestava l'eccezione, evidenziando che il tasso di interesse applicato
4 fosse conforme al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto, precisando che le spese assicurative non dovevano essere incluse nel calcolo del T.A.E.G., avendo natura facoltativa.
In tal senso, l'opposta chiedeva, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 18.09.2021, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, onerando parte opposta di esperire la procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, e rinviava all'udienza del 10.02.2022, ove, verificato l'avvenuto esperimento della mediazione con esito negativo, venivano concessi alle parti i termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Indi, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 28.10.2022, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 4.03.2024, poi rinviata all'udienza del 17.03.2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di brevi note conclusive autorizzate.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Merito della lite
L'opposizione a decreto ingiuntivo n° 492/2019 proposta da
[...]
è fondata e deve essere accolta per i seguenti motivi. Pt_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
5 Ne consegue che, la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass. n. 12765/2007; Cass. n. 24815/2005;
Cass. n. 2421/2006): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
Ciò posto, occorre evidenziare che la società ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto l'emissione, nei confronti di
[...]
dell'ingiunzione di pagamento de qua, per la somma € Pt_1
12.017,29, oltre interessi e spese della procedura monitoria, assumendo di esserne creditrice in forza del contratto di prestito personale della somma complessiva di € 12.000,00, contratto dall'opponente con Idea
FI S.p.a, in data 09.01.2006, con delegazione di pagamento in capo alla a Internazionali. Parte_2
Tale credito, in data 7.3.2006, è stato ceduto da Idea FI
S.p.a. a Adriatica FI S.p.a., poi denominata Controparte_2
(cfr. atto di cessione contente la lista dei crediti ceduti allegato al fascicolo monitorio)
Successivamente, in data in data 5.12.2018, il credito è nuovamente stato ceduto da a Controparte_2 Parte_3 CP_1
cessione pubblicata in G.U. dell'11.12.2018 (cfr. fascicolo
[...] monitorio).
A fondamento della sua pretesa la società opposta ha prodotto il contratto di finanziamento n. 749 e l'atto di benestare del 7.02.2006 a
6 firma della (cfr. fascicolo monitorio), Parte_2 Controparte_3 nonché l'estratto conto con lista movimenti (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione).
Tanto premesso, deve essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione del credito azionato, proposta dall'attore opponente.
È bene premettere che pacificamente in tema di prescrizione, per il contratto di finanziamento, il termine di decorrenza è da riferirsi dalla data contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista per l'adempimento del contratto, e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.
Tuttavia, nel caso in ispecie, il finanziatore Idea FI s.p.a., con lettera del 10.10.2007, ha richiesto il pagamento dell'intero debito a prima della scadenza naturale dell'obbligazione sulla Parte_1 scorta dell'inadempimento del debitore, il cui rapporto di lavoro, nelle more, era cessato.
Né rileva, come pure sostenuto dalla società opposta, che, alla data di invio della lettera di decadenza dal beneficio del termine del
10.10.2007, la Idea FI s.p.a., secondo la prospettazione di
, non fosse più titolare del credito, avendolo ceduto già in CP_1 data 7.03.2006 alla società Adriatica FI S.p.A. (cfr. atto di cessione contente la lista dei crediti ceduti allegato al fascicolo monitorio).
Invero, seppure il trasferimento del diritto di credito si perfeziona dal momento stesso della conclusione del relativo accordo tra cedente e cessionario, cui, pacificamente è attribuita la facoltà di pretendere la prestazione dal debitore anche in assenza di notificazione ex art. 1264
c.c. (essendo questa necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto
7 al cedente anziché al cessionario: cfr. Cass. n. 1312/2005; Cass. n.
15364/2011), tuttavia, nel caso di specie, non risultano in alcun modo rispettate le formalità pubblicitarie della cessione intervenuta tra Idea
FI s.p.a., creditore originario, e Adriatica FI s.p.a., cessionaria, che, pertanto, è inopponibile al debitore.
La pubblicità della cessione dei crediti mediante l'iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella G.U rende la cessione opponibile al debitore, a prescindere dalla relativa accettazione o notificazione, in deroga alla previsione generale dell'art. 1264 c.c.
La ratio di tale disciplina si ritrova nell'esigenza di agevolare la circolazione dei crediti in blocco, posta la particolare onerosità per gli intermediari bancari e finanziari della notificazione individuale o dell'acquisizione del consenso del debitore ceduto.
Lo scopo dell'adempimento pubblicitario della cessione dal contraente originario ad Adriatica s.p.a. non risulta raggiunto nel caso di specie, tenuto conto che manca la prova della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, necessaria a rendere opponibile la cessione al debitore.
E ciò in disparte l'assoluta assenza di allegazione anche in ordine al mutamento della denominazione sociale di Adriatica FI s.p.a. in Factor s.p.a. CP_2
Di conseguenza, sulla scorta delle argomentazioni or ora richiamate e tenuto conto dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine al debitore, del 10.10.2007, fino alla notifica del decreto ingiuntivo, del 18.2.2021, deve essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
Conseguentemente il D.I. n. 102/2021 – R.G. 2154/2020 emesso dal Tribunale Civile di Termini Imerese deve essere revocato.
8 Deve, invece, essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. pure proposta dall'opponente, per l'assoluta carenza di prova del pregiudizio eventualmente patito e di cui si chiede ristoro.
Si richiama, a tal riguardo, l'indirizzo ermeneutico secondo cui la condanna ex art. 96, co. I, c.p.c. presuppone pur sempre la prova, da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur e comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, tali elementi devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass. n. 17902/2010; Cass. n. 13395/2007).
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Di conseguenza, l'accoglimento dell'opposizione comporta la condanna di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da le quali, calcolate ai sensi del D.M. Parte_1
55/2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 , tenendo conto del valore della causa, applicando parametri minimi a tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 2.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie la proposta opposizione e, per l'effetto, revoca del D.I. n.
102/2021 – R.G. 2154/2020 emesso dal Tribunale Civile di Termini
Imerese nei confronti di;
Parte_1 condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , liquidate in € 2.600,00 per compensi Parte_1
9 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Termini Imerese, 17 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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