TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2915 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BENEVENTO Parte_1
RAFFAELE;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BENEVENTO RAFFAELE;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gioia Sannitica (CE) il 28/08/1983 con la resistente, da cui erano nati i figli (il 26.07.1987), (il 05.10.1989) e (il Per_1 Per_2 Per_3
26.09.1995);
A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale (poi trasformato in concordato), erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato n. 3901/2022 del 02/11/2022. Nella sentenza era stato previsto che alcun mantenimento fosse dovuto in favore dei figli, attesa l'autosufficienza economica degli stessi, l'impegno dei coniugi a pagare in parti uguali la rata
1 del mutuo contratto per la casa coniugale e l'assegnazione della stessa al ricorrente. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, l'esclusione di qualsiasi assegno in favore della moglie non ricorrendone i presupposti e la conferma delle statuizioni della separazione.
Si costituiva la resistente che non si opponeva all'accoglimento della domanda sullo status e rappresentava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione del giudizio.
All'udienza del 19.09.2025, le parti concludevano chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 3901/2022 del
02/11/2022, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 22.02.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni riportate nell'accordo, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) Disporre lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio che i coniugi e Parte_1
hanno contratto, con il rito concordatario, in data 28.08.1983, trascritto Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Gioia Sannitica, atto 17, parte Il, serie A, anno 1983, con preferenza del regime patrimoniale della comunione dei beni, ed ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed agli altri ulteriori incombenti di legge.
2) I coniugi vivranno definitivamente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi
a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto.
3) Nessun mantenimento e/o assegno divorzile sarà disposto in favore della sig.ra CP
, considerando che il Sig. è pensionato e portatore di malattie croniche
[...] Parte_1 invalidanti ed ella vive stabilmente a Fondi (LT) con altro compagno ove lavora giornalmente;
2 4) Disporre l'assegnazione della casa sita in Gioia Sannitica alla Via Colli n. 51 a favore del sig. , che sta continuando a pagare il mutuo, ed ove egli risiede e risiederà Parte_1 stabilmente;
5) Impegno da parte della sig.ra a trasferire, dopo la sentenza di divorzio, Controparte_1 la metà della quota di sua proprietà dell'immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, identificato al catasto fabbricati al foglio 25, p.lla 344, cat A/4, in favore dei tre figli
[...]
, e , con concessione del diritto di usufrutto sulla Per_4 Persona_5 Persona_6 sua quota in favore del sig. . Parte_1
6) Impegno da parte del sig. a trasferire, dopo la sentenza di divorzio, la metà Parte_1 della quota di sua proprietà dell'immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, in favore dei tre figli , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6
Al sig. sarà riconosciuto, con l'atto di donazione, il diritto di usufrutto legale Parte_1 sull'intero immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, identificato al catasto fabbricati al foglio 25, p.lla 344, cat A/4 ed egli continuerà a pagare la rimante parte di mutuo.
7) Le spese dell'atto notarile saranno sostenute interamente dal sig. . Parte_1
8) Ove mai la sig.ra dovesse disattendere quanto stabilito nel presente Controparte_1 accordo al punto "5", ella resterà obbligata a corrispondere in favore del sig. la Parte_1 quota di mutuo posta a suo carico, conformemente a quanto già previsto nella sentenza di separazione n. 3901/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quota che sta regolarmente pagando il sig. inoltre le eventuali spese notarili per la predisposizione CP_2 dell'atto notarile ricadranno ad esclusivo suo carico.
9) Non disporre alcun mantenimento per i figli atteso che gli stessi sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e vivono con i propri partners.”
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/08/1983 da nato il [...] a [...] Parte_1
SANNITICA (CE), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
(STATI UNITI D'AMERICA);
3 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIOIA SANNITICA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte A, serie 2, anno 1983);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2915 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BENEVENTO Parte_1
RAFFAELE;
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Controparte_1
BENEVENTO RAFFAELE;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/05/2025 il ricorrente chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gioia Sannitica (CE) il 28/08/1983 con la resistente, da cui erano nati i figli (il 26.07.1987), (il 05.10.1989) e (il Per_1 Per_2 Per_3
26.09.1995);
A sostegno della domanda deduceva che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale (poi trasformato in concordato), erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente e il giudizio era stato definito con sentenza passata in giudicato n. 3901/2022 del 02/11/2022. Nella sentenza era stato previsto che alcun mantenimento fosse dovuto in favore dei figli, attesa l'autosufficienza economica degli stessi, l'impegno dei coniugi a pagare in parti uguali la rata
1 del mutuo contratto per la casa coniugale e l'assegnazione della stessa al ricorrente. Perdurava lo stato di separazione e pertanto concludeva per la pronuncia di divorzio, l'esclusione di qualsiasi assegno in favore della moglie non ricorrendone i presupposti e la conferma delle statuizioni della separazione.
Si costituiva la resistente che non si opponeva all'accoglimento della domanda sullo status e rappresentava di aver raggiunto un accordo con il ricorrente per la trasformazione del giudizio.
All'udienza del 19.09.2025, le parti concludevano chiedendo che il Tribunale volesse accogliere la domanda di divorzio e recepire in sentenza l'accordo raggiunto dalle parti. La causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza n. 3901/2022 del
02/11/2022, passata in giudicato previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale in data 22.02.2022. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
I coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni riportate nell'accordo, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) Disporre lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio che i coniugi e Parte_1
hanno contratto, con il rito concordatario, in data 28.08.1983, trascritto Controparte_1 nei registri di Stato Civile del Comune di Gioia Sannitica, atto 17, parte Il, serie A, anno 1983, con preferenza del regime patrimoniale della comunione dei beni, ed ordinare all'Ufficiale di
Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza ed agli altri ulteriori incombenti di legge.
2) I coniugi vivranno definitivamente separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi
a mantenere tra loro un comportamento leale e corretto.
3) Nessun mantenimento e/o assegno divorzile sarà disposto in favore della sig.ra CP
, considerando che il Sig. è pensionato e portatore di malattie croniche
[...] Parte_1 invalidanti ed ella vive stabilmente a Fondi (LT) con altro compagno ove lavora giornalmente;
2 4) Disporre l'assegnazione della casa sita in Gioia Sannitica alla Via Colli n. 51 a favore del sig. , che sta continuando a pagare il mutuo, ed ove egli risiede e risiederà Parte_1 stabilmente;
5) Impegno da parte della sig.ra a trasferire, dopo la sentenza di divorzio, Controparte_1 la metà della quota di sua proprietà dell'immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, identificato al catasto fabbricati al foglio 25, p.lla 344, cat A/4, in favore dei tre figli
[...]
, e , con concessione del diritto di usufrutto sulla Per_4 Persona_5 Persona_6 sua quota in favore del sig. . Parte_1
6) Impegno da parte del sig. a trasferire, dopo la sentenza di divorzio, la metà Parte_1 della quota di sua proprietà dell'immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, in favore dei tre figli , e . Persona_4 Persona_5 Persona_6
Al sig. sarà riconosciuto, con l'atto di donazione, il diritto di usufrutto legale Parte_1 sull'intero immobile sito in Via Colli n. 51, Gioia Sannitica, identificato al catasto fabbricati al foglio 25, p.lla 344, cat A/4 ed egli continuerà a pagare la rimante parte di mutuo.
7) Le spese dell'atto notarile saranno sostenute interamente dal sig. . Parte_1
8) Ove mai la sig.ra dovesse disattendere quanto stabilito nel presente Controparte_1 accordo al punto "5", ella resterà obbligata a corrispondere in favore del sig. la Parte_1 quota di mutuo posta a suo carico, conformemente a quanto già previsto nella sentenza di separazione n. 3901/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quota che sta regolarmente pagando il sig. inoltre le eventuali spese notarili per la predisposizione CP_2 dell'atto notarile ricadranno ad esclusivo suo carico.
9) Non disporre alcun mantenimento per i figli atteso che gli stessi sono tutti maggiorenni ed economicamente autonomi e vivono con i propri partners.”
Poiché l'accordo non è in contrasto con norme imperative, può essere recepito dal Tribunale ed essere posto alla base della decisione.
Stante l'accordo raggiunto e l'assenza di un'effettiva soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara, alle condizioni concordate tra le parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28/08/1983 da nato il [...] a [...] Parte_1
SANNITICA (CE), e , nata il [...] a [...] Controparte_1
(STATI UNITI D'AMERICA);
3 2) ordina che la presente sentenza, passata in giudicato, sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIOIA SANNITICA (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 152septies disp. att. c.p.c.,
49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 17, parte A, serie 2, anno 1983);
3) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
4