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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 9/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Intermediazione mobiliare nel procedimento iscritto al n. 9 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Roccella Francesca (C.F. C.F._2
- PEC , Roccella Claudio ( Email_1 [...]
- PEC e Torri Alessandro C.F._3 Email_2
( – PEC , con domicilio CodiceFiscale_4 Email_3
eletto in Genova, Via Assarotti 17A/13, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
di Governo Affari Legali e Societari, giusta delibera del 29/1/2019 del CP_2
Consiglio di Amministrazione di rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avvocati Mocci Francesco (C.F. – PEC . C.F._5 Email_4
e Bruno Paolo Francesco (C.F. – PEC Email_5 C.F._6
, elettivamente domiciliati in Genova, Via Email_6
XX Settembre 32/11, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
e contro in forma AR
abbreviata in persona del procuratore Controparte_5 CP_6 speciale rappresentata e difesa dagli Avvocati Accinni Alessandro (C.F. Controparte_7
– PEC , Celenza C.F._7 Email_7
Carmine ( – PEC ecavvocati CodiceFiscale_8 Email_8 Email_9
E
. )e Piero Negro (C.F. – PEC C.F._9 Email_11
ed elettivamente domiciliata in Genova, Viale Padre Santo 5/11A, giusta procura alle liti in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 5/6/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova Voglia, ai sensi dell'art. 263 e ss. c.p.c., ordinare alle convenute in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e AR
in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] rendere il conto avuto riguardo alla durata del rapporto contrattuale con l'attore, della gestione e amministrazione del suo patrimonio mobiliare e portafoglio titoli, avendo riguardo allo sviluppo storicamente ordinato dei rapporti intercorsi, con l'elenco di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento, data per data, con evidenza documentale delle stesse;
e, per quanto riguarda la sola
[...]
in persona del suo legale rappresentante AR
pro tempore, rendere il conto, tempo per tempo ed operazione per operazione, relativo alle somme rientrate dall'estero per effetto dei cd. “scudi fiscali”, avuto riguardo in particolare alla sorte capitale di Euro 300.000,00 circa, asseritamente costituente la differenza fra la somma oggetto di scudo fiscale e le gestioni patrimoniali.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e per testi già dedotte con la seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., senza inversione alcuna dell'onere probatorio e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie;
si insiste perché venga ordinata dall'Ecc.ma Corte di Appello CTU contabile.”
pag. 2/15 * * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“(a) in via principale: respingere l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 2721 dell'anno 2022, in quanto i motivi di appello articolati sono inammissibili e/o infondati per le ragioni esposte in atti;
(b) in via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse recepire l'appello proposto, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e di seguito riportate:
(1) in via principale: respingere tutte le domande formulate dal Sig. e Parte_1
dalla in quanto AR
inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_3
(2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:
(2) a. rideterminare e quantificare il danno risarcibile, ovvero l'importo oggetto di restituzione, alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, condannando il Sig. alla restituzione delle somme dallo stesso incassate ed PT
utilizzate, determinando altresì, anche ai sensi degli artt. 1292 e ss cod. civ. ed art.
2055 cod. civ., la diversa misura di responsabilità tra le parti convenute;
(2) b. accertare e dichiarare il concorso colposo del Sig. , ai Parte_1 sensi dell'art. 1227 cod. civ., per i motivi esposti in atti;
(c) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.”
* * *
-parte appellata Controparte_8 [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_9
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza respinta, per le ragioni tutte esposte in atti, riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze formulate nel giudizio di primo grado, così decidere e giudicare:
pag. 3/15 1) rigettare l'appello e i motivi proposti dal signor in quanto Parte_1
inammissibili e infondati, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Genova n. 2721/2022, emessa in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 1° dicembre 2022, a definizione del giudizio R.G. n. 8392/2019, e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti di PT AR
(anche quale incorporante di in quanto inammissibili Controparte_10
e infondate (anche perché prescritte) e, comunque, in via riconvenzionale subordinata, in ragione degli impegni e degli obblighi di manleva assunti dal signor Parte_1
in contratto e in occasione dei singoli incarichi, oltreché derivanti dalla legge (art.
1720, comma II, c.c.) dei quali la Corte d'Appello adita vorrà accertare l'esistenza, validità ed efficacia, con conseguente condanna del signor a tenere Parte_1
indenne e manlevata AR
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità di in relazione alle domande proposte nei AR
suoi confronti, accertare e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto dalla stessa a favore del signor , ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c. e/o diminuire il PT
risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c.;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse AR
ritenuta responsabile in solido con in relazione alle Controparte_3
domande proposte dal signor , ripartire le quote di tale responsabilità, ritenendo PT
anche quale preponente del signor , unica Controparte_3 Pt_2
responsabile delle condotte e dei conseguenti danni patiti dal signor , ovvero, in PT
ulteriore subordine, ridurre la misura del risarcimento in relazione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal signor nei confronti di PT AR
condannare, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_3
anche quale preponente del signor , a risarcire e, comunque, a tenere CP_11
integralmente indenne e manlevata di quanto fosse condannata AR
a pagare al signor;
PT
3) in via istruttoria, per l'ipotesi di un eventuale e non creduto supplemento:
pag. 4/15 (i) rigettare le istanze ed eccezioni (anche di disconoscimento) proposte dal signor
in quanto irrilevanti e inammissibili;
PT
(ii) nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e rilevanza degli strumentali disconoscimenti operati dal signor , si insiste nell'istanza di PT
verificazione ex art. 216 c.p.c. e nelle funzionali istanze istruttorie come formulate in atti (1) e all'udienza del 22 aprile 2021.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e c.p.a.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sul giudizio di primo grado e sulla sentenza impugnata. con atto di citazione evocava in giudizio le odierne appellate e Parte_1 affermava che “intorno al 2000 aveva affidato alla Controparte_12
ad oggi denominata il suo patrimonio mobiliare
[...] Controparte_13 prima affidato per la amministrazione e gestione alla Banca San Paolo di Torino…
[che] ammontava complessivamente a 8 milioni di Euro in parte trasferiti dall'istituto bancario San Paolo ed in parte provenienti dal rientro in Italia di valori, avvalendosi degli scudi fiscali previsti dalla legislazione italiana” (cfr. atto di citazione ). PT
L'attore aggiungeva che “fino al 2016, il funzionario della banca Sig. , Pt_2
incaricato dalla banca di tenere tutti i conseguenti rapporti con l'investitore, vi provvide o in parte oralmente in occasione di sue visite presso l'abitazione del Sig.
ed in altra parte con scritti riassuntivi dei complessi rapporti bancari redatti di PT suo pugno o in altra ancora, telefonicamente” e che “il Sig. tratteneva per sé i Pt_2 rendiconti bancari che non pervennero mai all'investitore” (cfr. ibidem). nel proprio atto di citazione lamentava la perdita del capitale Parte_1
investito, affermava di aver incaricato gli Avvocati Coratella, Roccella e Torri di ricostruire l'accaduto notiziandone anche la CONSOB, e aggiungeva che CP_4
aveva riscontrato la comunicazione inviatale dai legali trasmettendo estratti di conto corrente e di dossier titoli, mentre aveva Controparte_13 consegnato all'Avvocato Coratella documentazione e sei ordini del 4/3/2010,
pag. 5/15 16/3/2010, 6/4/2010, 15/4/2010, 19/4/2010 e 6/9/2010 (cfr. doc. 22 ) a fronte di PT
ottantasei documenti richiesti. nel proprio atto di citazione dichiarava di non essere stato Parte_1
“informato né prima, né dopo, sulle operazioni finanziarie operate con il suo patrimonio e col suo portafoglio dalla banca e dalla società fiduciaria”, affermava che molti documenti riportavano la propria firma apocrifa, precisava che il suo consulente
, coinvolto in altre vicende simili, in data 1/1/2018 era morto suicida, e lamentava Pt_2
la violazione da parte di e di Controparte_1 [...]
dei doveri di AR informazione di cui all'articolo 21 TUF e dell'articolo 26 Regolamento Consob. concludeva formulando le seguenti domande: Parte_1
“Voglia il Tribunale … ordinare sia alla , sia alla Controparte_1 [...]
convenute, di rendere il conto AR
rispettivamente per quanto di competenza, … [condannare] in solido tra loro la
[...]
- ad oggi denominata - e la CP_12 Controparte_13 [...]
a rimborsare all'attore le somme rientrate in AR
Italia (scudi fiscali) che sono state disposte in operazione illegittime perché mai autorizzate dal Dott. , ovvero riguardanti l'acquisto di prodotti finanziari PT
particolarmente a rischio con i relativi interessi legali e la rivalutazione del credito oltre gli interessi anatocistici decorrenti dalla presente domanda giudiziaria.
[Condannare] - a corrispondere all'attore l'integrale Controparte_13
capitale e patrimonio mobiliare di cui la banca ha disposto in modo illegittimo e irregolare in assenza di specifiche autorizzazioni dell'investitore o a mezzo di firme apocrife e falsificate per l'importo complessivo di 8 milioni di Euro ivi comprese le somme scudate e di cui ha disposto illegittimamente con il negligente favore della oltre interessi, rivalutazione e AR
interessi anatocistici.
[Condannare] le parti convenute al risarcimento degli ulteriori danni subiti con riferimento alla perdita della normale redditività nel periodo per cui è causa, degli strumenti finanziari oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese, diritti e onorari di causa”.
pag. 6/15 si costituiva in giudizio, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. si costituiva in giudizio, domandava il rigetto delle domande attoree o la CP_4
diminuzione del quantum debeatur e, in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da parte della che a sua volta domandava il rigetto di tale domanda perché CP_12
inammissibile e infondata.
Il Tribunale di Genova, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da Osservava, quindi, che su Controparte_1 gravava l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale Parte_1
dedotto e che lo stesso non aveva compiutamente provato i fatti posti a fondamento della sua domanda.
Il Tribunale di Genova così decideva: “… rigetta la domanda proposta da
[...]
. Condanna a corrispondere a PT Parte_1 [...]
e le AR Controparte_3 spese di lite …”.
* * *
2. Sul giudizio di appello. impugnava la sentenza del Tribunale di Genova e avanzava cinque Parte_1
censure di appello relative:
1. all'erronea qualificazione dell'azione esercitata dall'attore come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuate dalla convenuta, a fronte del lamentato grave inadempimento contrattuale per la mancata sottoscrizione e produzione in giudizio del contratto quadro ai sensi dell'art. 23;
2. all'erroneo rigetto della domanda di accertamento della nullità dei rapporti negoziali in essere tra le parti;
3. all'erroneità del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle operazioni poste in essere dalle convenute;
4. all'erroneità dell'affermazione che la gestione del patrimonio avvenne tra il e il al quale il primo avrebbe delegato in toto la gestione delle sue risorse PT Pt_2
di cui la banca e la fiduciaria non sarebbero tenute a rispondere;
pag. 7/15 5. all'erroneità della irrilevanza degli esiti dell'ordine di esibizione, attesa l'impossibilità di acquisire documentazione utile alla domanda, con rigetto della stessa e assorbimento di ogni altra questione.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle diverse censure. L'appellata lamentava come le censure si fondassero su “non meglio definiti obblighi contrattuali, riferiti ai (non specificati) rapporti contrattuali … nella convinzione - non provata - secondo cui il patrimonio complessivo dell'attore fosse di
Euro 8 milioni (derivante da rimpatri esteri scudati)” (cfr. pag. 11 comparsa CREDIT
AGRICOLE). La Banca affermava che l'appellante aveva “scientemente deciso di non produrre la documentazione a proprie mani nel corso dell'intero giudizio di primo grado, nonostante avesse a disposizione tutta la documentazione per definire le proprie contestazioni e rappresentare all'adito Giudice la strumentalità del giudizio incardinato” e che aveva “depositato una relazione di parte (cfr. doc. n. 1 avv.) nella quale si fa riferimento non solo ai rapporti contrattuali ma anche alla documentazione relativa alla tenuta dei rapporti”, motivo per cui “le richieste di ordine di esibizione erano quindi del tutto strumentali e gravemente violative dei principi dettati dall'art.
116 c.p.c., oltreché manifestamente inammissibili…” (cfr. ibidem pag. 12).
Si costituiva anche AR
che precisava di aver svolto la propria attività di amministrazione
[...]
fiduciaria come richiestale da di non essere un intermediario Parte_1
finanziario, di non essere quindi soggetta alla relativa disciplina o alla vigilanza della
Consob e di aver fatto rientrare capitali del cliente dall'estero con lo “scudo fiscale”.
L'appellata aggiungeva che aveva indicato “la quale Parte_1 CP_12
depositaria della liquidità e dei titoli e, in esecuzione di tale istruzione, la CP_4 apriva presso l'istituto di credito un conto corrente di corrispondenza fiduciario” e che il cliente le aveva anche conferito l'incarico “di aprire, sempre presso la un CP_12
«dossier titoli», collegato al conto corrente di corrispondenza fiduciario (doc. 4, fasc. primo gradoSiref)” motivo per cui “la ID sottoscriveva con la in data 16 CP_12
aprile 2002, il contratto quadro «per servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione
pag. 8/15 ordini su strumenti finanziari»(doc. 5, fasc. ” (cfr. pagg. 2 e ss. Controparte_14
comparsa ). CP_4
aggiungeva AR che “le operazioni di impiego delle somme oggetto di scudo fiscale venivano rendicontate al signor dalla ID (doc. 41 , fasc. primo grado pagg. 5 PT CP_4
e ss. e doc. 1 , fasc. primo grado ) in conformità alle modalità specificamente PT
richieste e volute dal medesimo e, pertanto, contrattualmente pattuite (mai da questi contestate durante gli oltre 15 anni di durata del rapporto contrattuale), mediante comunicazioni inviate al domicilio eletto in contratto presso la doc. 3 , fasc. CP_12 primo grado ” e che tale rendicontazione era poi nuovamente comunicata “a CP_4
seguito della ricezione delle richieste pervenute dai diversi legali succedutisi nella difesa del signor nella fase precontenziosa” (cfr. ibidem pagg. 5 e 6). PT
precisava che tutte le somme scudate erano state versate al cliente, che tutte le CP_4
operazioni eseguite avevano generato plusvalenze puntualmente rendicontante e chiedeva quindi il rigetto dell'appello formulato da Parte_1
La Corte, rilevata l'assenza di eccezioni preliminari immediatamente scrutinabili, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte, all'udienza del 5/6/2024, rilevato che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa a decisione e concedeva i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sulle censure di appello.
con la prima censura, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel Parte_1 qualificare l'azione da lui esercitata come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuate dalla convenuta, mentre aveva lamentato il grave inadempimento contrattuale per la mancata sottoscrizione e produzione in giudizio del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF (inadempimento cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe conseguita la nullità delle operazioni finanziarie). si duole in sostanza del fatto che il Tribunale non si sarebbe Parte_1 pronunciato sull'inadempimento contrattuale delle controparti alle obbligazioni pag. 9/15 derivanti dagli intercorsi rapporti contrattuali, ritenendo che l'attore avesse solo formulato domande di nullità delle operazioni finanziarie effettuate.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha, invero, chiarito che l'odierno appellante “non ha prodotto in causa alcun documento attestante l'esistenza di un rapporto contrattuale fra il PT
e la società fiduciaria prima e la Banca dopo, cosicché non risulta provato quali fossero gli specifici rapporti negoziali in essere fra le parti: invero, detti rapporti risultano oggetto di una puntuale elencazione, contenuta nella relazione dell'Avv.
Coratella prodotta sub. 1 da parte attrice, ma non risultano prodotti in causa” (cfr. pag.
6 sentenza impugnata).
È onere del cliente, odierno appellante, dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intermediazione finanziaria, mentre è onere dell'intermediario dimostrare di aver adempiuto agli oneri di informazione previsti dalla legge e al rispetto dei propri doveri (cfr. Cass. SS.UU. 26724/2007, Cass. 10640/2016,
Cass. 14000/2023).
Risulta che, nel caso di specie, ha sempre Controparte_3 contestato di aver avuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'intermediazione finanziaria, limitandosi ad affermare “anche ai fini valutativi della genericità delle richieste avversarie … che i rapporti esistenti con la Banca sono (stati) i seguenti:
(a) conto corrente:
1. n. 112/40033230 acceso in data 1.10.1996 ed estinto in data 15.10.1998;
2. n. 120/40195627 acceso in data 20.8.1997 ed estinto in data 3.9.2008;
3. n. 120/40208862 acceso in data 10.12.1997 ed estinto in data 30.4.2002;
4. n. 120/40250894 acceso in data 14.10.1998 ed estinto in data 6.11.2017;
5. n. 120/40401246 acceso in data 18.3.2002 ed estinto in data 16.7.2008;
6. n. 120/40415693 acceso in data 23.9.2002 ed estinto in data 7.10.2002;
7. n. 120/40613030 acceso in data 7.5.2008 ed estinto in data 19.9.2017;
8. n. 120/40680526 acceso in data 9.11.2009 ed estinto in data 6.11.2017;
9. n. 120/41054075 acceso in data 4.12.2012 ed estinto in data 13.9.2017;
10. n. 120/41054176 acceso in data 4.12.2012 ed estinto in data 13.9.2017;
11. n. 120/41157139 acceso in data 29.5.2014 ed estinto in data 30.10.2017;
pag. 10/15 12. n. 120/41210588 acceso in data 29.1.2015 ed estinto in data 25.10.2017;
13. n. 120/41210589 acceso in data 29.1.2015 ed estinto in data 25.10.2017;
14. n. 120/41282229 acceso in data 23.10.2015 ed estinto in data 31.10.2017;
(b) deposito titoli:
15. n. 112/4558242 acceso in data 1.10.1996 ed estinto in data 29.9.1998;
16. n. 120/1162339 acceso in data 20.8.1997 ed estinto in data 1.10.2007;
17. n. 120/1165428 acceso in data 10.12.1997 ed estinto in data 12.4.2002;
18. n. 120/1996049 acceso in data 18.3.2002 ed estinto in data 1.7.2008;
19. n. 120/8073311 acceso in data 23.7.2004 ed estinto in data 15.2.2008;
20. n. 120/9100034 acceso in data 7.5.2008 ed estinto in data 31.8.2015;
21. n. 609/546590 acceso in data 12.7.2011 ed estinto in data 21.2.2012” (cfr. pagg. 7 e
8 comparsa di primo grado . Controparte_3 ha poi contestato “la latitanza oggettiva di Controparte_3 prova, da parte dell'attore, in merito alla sussistenza delle riferite condotte illecite imputate a personale della Banca (ed alla Banca stessa), nonché l'inesistenza di prova in ordine al danno subito (di cui si invoca la restituzione o il risarcimento) ed al nesso causale” (cfr. pag. 9 comparsa di primo grado . Controparte_3
non ha prodotto alcun documento e non ha offerto nessuna diversa Parte_1 prova utile a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra costui e
[...] avente ad oggetto l'asserita attività di intermediazione Controparte_3 finanziaria addebitata dall'appellante all'istituto di credito, attività peraltro neppure ricavabile da alcuna delle produzioni delle appellate.
Quanto ai rapporti con AR
non ha provato che questa avesse posto in essere
[...] Parte_1
attività di intermediazione o altra attività foriera di una qualche responsabilità. La società, costituendosi in giudizio, ha chiarito di essersi limitata a far rientrare in CP_3 capitali oggetto di scudo fiscale e ha affermato di essere “una società fiduciaria di amministrazione, operante in forza di autorizzazione ministeriale, ai sensi della L.
1966/39”, di non essere “un intermediario bancario, né finanziario”, di non essere
“soggetta alla disciplina degli intermediari finanziari, né alla vigilanza della Consob”,
pag. 11/15 di non svolgere né di poter svolgere “attività riservate di natura finanziaria o gestoria”
(cfr. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione . AR
non ha, quindi, provato che esistesse un rapporto negoziale di Parte_1
intermediazione finanziaria con le convenute, non ha indicato quali sarebbero state le operazioni che gli avrebbero cagionato un danno e non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra la lamentata condotta delle controparti e l'asserito danno.
È stato, invero, disposto in primo grado un ordine di esibizione che non ha fornito però alcun documento utile a suffragare le affermazioni dell'odierno appellante che, come affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, “non ha individuato i rapporti in essere con la Banca né indicato le operazioni di investimento o disinvestimento che avrebbero determinato il danno … lacuna probatoria … [che non può] essere colmata mediante un rendiconto. Invero, il positivo accertamento dei requisiti oggettivi del rapporto sostanziale in essere fra le parti costituisce base imprescindibile del rendiconto (Cass. 4765/2007) ed in difetto la domanda è da considerarsi inammissibile” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Risulta, quindi, infondata la prima censura di appello relativa alla erronea qualificazione dell'azione esercitata dall'attore come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuata dalla convenuta, difettando la prova di specifiche obbligazioni contrattuali e del loro inadempimento. Le convenute hanno negato di aver mai svolto attività di intermediazione e l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto negoziale di tale natura, motivo per cui non può dolersi della mancata sottoscrizione o produzione in giudizio di un contratto quadro come previsto dall'art. 23 TUF e il suo inadempimento.
* * *
Parimenti infondata, per le ragioni sopra esposte, è la seconda censura di appello relativa all'erroneo rigetto della domanda attrice di accertamento della nullità dei rapporti negoziali in essere tra le parti per non aver provato l'appellante né il rapporto contrattuale con le convenute fonte di responsabilità, né la durata di detti rapporti negoziali né l'ammontare del patrimonio gestito dalle convenute, né la fonte negoziale o legale del suo diritto e del relativo termine di scadenza. Invero, come indicato anche dal
Tribunale di Genova, ha ricostruito la vicenda oggetto di giudizio in Parte_1
pag. 12/15 modo generico, per nulla puntuale, pur avendo a propria disposizione la relazione dell'Avvocato Coratella, e senza produrre alcuno dei documenti ivi richiamati.
* * *
È, del pari, infondata la terza censura di appello relativa all'erroneità del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle operazioni poste in essere dalle convenute.
Si osserva, infatti, che non è stata data alcuna indicazione su quali sarebbero stati gli investimenti svolti e per quale ragione sarebbero stati affetti da nullità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce n. 26724/2007 e n. 26725/2007 hanno, poi, precisato che l'eventuale violazione da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione non ne comportano la nullità. È, infine, del tutto neutro il disconoscimento dei documenti indicati dall'appellante quali “ordini di investimento” (cfr. doc. 22 ), trattandosi di disposizioni di bonifico o di PT
accredito di importi su conti riconducibili allo stesso (cfr. doc. 22 ), né rileva il PT
disconoscimento preventivo di ogni altra firma apposta, difettando la prova dell'esistenza di un rapporto di intermediazione.
* * *
È infondata anche la quarta censura di appello con la quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la gestione del patrimonio avvenne tra e il al quale il primo avrebbe delegato in Parte_1 Pt_2 toto l'amministrazione delle sue risorse di cui la banca e la fiduciaria non sarebbero tenute a rispondere, per non essere stata provata una responsabilità per fatto del collaboratore imputabile alla banca.
Risulta, invero, irrilevante ricostruire quali fossero i rapporti tra e il Parte_1
poiché l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un contratto di negoziazione Pt_2
né ha fornito la prova di un danno conseguente a specifici investimenti e del nesso di causalità fra questo e l'asserito inadempimento. Il difetto di prova quanto all'esistenza di un contratto di negoziazione definibile come tale con Controparte_1
o
[...] AR
comporta che è irrilevante ricostruire i rapporti tra e il , Parte_1 Pt_2
risultando non provato che questi avesse agito in virtù di un contratto di negoziazione riconducibile agli odierni appellati. ha, poi, reso il conto delle attività fiduciarie CP_4
pag. 13/15 svolte, mentre a specificato quali erano i rapporti Controparte_1
intrattenuti con circoscritti solo a conti correnti e a conti di deposito. Parte_1
* * *
È infondata, infine, la quinta doglianza di appello con la quale Parte_1 lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza degli esiti dell'ordine di esibizione, attesa l'impossibilità di acquisire documentazione utile alla domanda, con assorbimento e rigetto di ogni altra questione dedotta. Risulta, invero, che ha prodotto tutti i documenti che le erano stati CP_4 richiesti e che ha sempre negato l'esistenza di un Controparte_1
rapporto di intermediazione finanziaria con elencando i rapporti di Parte_1
conto corrente e di deposito in essere con il cliente, contratti che non implicano lo svolgimento di attività di intermediazione.
È poi evidente che, in mancanza di prova del rapporto negoziale posto a fondamento della domanda principale avanzata dall'odierno appellante, di un conseguente danno economico e del nesso di causalità tra questo e l'asserito inadempimento, tutte le ulteriori domande conseguenti e correlate risultano infondate, motivo per cui sono state fondatamente rigettate dal Tribunale di Genova.
* * *
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (8.000.000,00 euro), nei valori minimi (scaglione fino a 16.000.000,00 euro), attesa la non particolare complessità dei fatti a giudizio e delle censure avanzate, come segue: fase di studio 8.149,00 euro, fase introduttiva 4.738,00 euro, fase trattazione 10.916,00 euro, fase decisoria 13.548,00 euro (totale 37.351,00 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
pag. 14/15 Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 [...]
. Controparte_8 Controparte_9
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore delle appellate, Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_8
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida,
[...] Controparte_9
per ciascuna di esse, in 37.351,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 9/2023
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
SENTENZA Intermediazione mobiliare nel procedimento iscritto al n. 9 /2023 promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avvocati Roccella Francesca (C.F. C.F._2
- PEC , Roccella Claudio ( Email_1 [...]
- PEC e Torri Alessandro C.F._3 Email_2
( – PEC , con domicilio CodiceFiscale_4 Email_3
eletto in Genova, Via Assarotti 17A/13, giusta procura in calce all'atto di appello
appellante contro
(C.F. , in persona del Responsabile Controparte_1 P.IVA_1
di Governo Affari Legali e Societari, giusta delibera del 29/1/2019 del CP_2
Consiglio di Amministrazione di rappresentata e difesa Controparte_3
dagli Avvocati Mocci Francesco (C.F. – PEC . C.F._5 Email_4
e Bruno Paolo Francesco (C.F. – PEC Email_5 C.F._6
, elettivamente domiciliati in Genova, Via Email_6
XX Settembre 32/11, giuste procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta
appellato
e contro in forma AR
abbreviata in persona del procuratore Controparte_5 CP_6 speciale rappresentata e difesa dagli Avvocati Accinni Alessandro (C.F. Controparte_7
– PEC , Celenza C.F._7 Email_7
Carmine ( – PEC ecavvocati CodiceFiscale_8 Email_8 Email_9
E
. )e Piero Negro (C.F. – PEC C.F._9 Email_11
ed elettivamente domiciliata in Genova, Viale Padre Santo 5/11A, giusta procura alle liti in calce allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione delle conclusioni del 5/6/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Si insiste affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova Voglia, ai sensi dell'art. 263 e ss. c.p.c., ordinare alle convenute in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, e AR
in persona del legale rappresentante pro tempore, di
[...] rendere il conto avuto riguardo alla durata del rapporto contrattuale con l'attore, della gestione e amministrazione del suo patrimonio mobiliare e portafoglio titoli, avendo riguardo allo sviluppo storicamente ordinato dei rapporti intercorsi, con l'elenco di tutte le operazioni di investimento e disinvestimento, data per data, con evidenza documentale delle stesse;
e, per quanto riguarda la sola
[...]
in persona del suo legale rappresentante AR
pro tempore, rendere il conto, tempo per tempo ed operazione per operazione, relativo alle somme rientrate dall'estero per effetto dei cd. “scudi fiscali”, avuto riguardo in particolare alla sorte capitale di Euro 300.000,00 circa, asseritamente costituente la differenza fra la somma oggetto di scudo fiscale e le gestioni patrimoniali.
In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove per interpello e per testi già dedotte con la seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c., senza inversione alcuna dell'onere probatorio e ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie;
si insiste perché venga ordinata dall'Ecc.ma Corte di Appello CTU contabile.”
pag. 2/15 * * *
-parte appellata ha rassegnato le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“(a) in via principale: respingere l'appello proposto dal Sig. avverso Parte_1 la sentenza resa dal Tribunale di Genova, n. 2721 dell'anno 2022, in quanto i motivi di appello articolati sono inammissibili e/o infondati per le ragioni esposte in atti;
(b) in via subordinata: nella non creduta e denegata ipotesi in cui l'adita Corte dovesse recepire l'appello proposto, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado e di seguito riportate:
(1) in via principale: respingere tutte le domande formulate dal Sig. e Parte_1
dalla in quanto AR
inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, assolvendo da ogni avversaria pretesa;
Controparte_3
(2) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle avverse pretese:
(2) a. rideterminare e quantificare il danno risarcibile, ovvero l'importo oggetto di restituzione, alla luce delle considerazioni svolte in atti dalla scrivente difesa, condannando il Sig. alla restituzione delle somme dallo stesso incassate ed PT
utilizzate, determinando altresì, anche ai sensi degli artt. 1292 e ss cod. civ. ed art.
2055 cod. civ., la diversa misura di responsabilità tra le parti convenute;
(2) b. accertare e dichiarare il concorso colposo del Sig. , ai Parte_1 sensi dell'art. 1227 cod. civ., per i motivi esposti in atti;
(c) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge.”
* * *
-parte appellata Controparte_8 [...]
ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_9
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e istanza respinta, per le ragioni tutte esposte in atti, riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le domande, eccezioni, deduzioni e istanze formulate nel giudizio di primo grado, così decidere e giudicare:
pag. 3/15 1) rigettare l'appello e i motivi proposti dal signor in quanto Parte_1
inammissibili e infondati, con integrale conferma della sentenza del Tribunale di
Genova n. 2721/2022, emessa in data 29 novembre 2022 e pubblicata in data 1° dicembre 2022, a definizione del giudizio R.G. n. 8392/2019, e, in ogni caso, rigettare tutte le domande formulate dal signor nei confronti di PT AR
(anche quale incorporante di in quanto inammissibili Controparte_10
e infondate (anche perché prescritte) e, comunque, in via riconvenzionale subordinata, in ragione degli impegni e degli obblighi di manleva assunti dal signor Parte_1
in contratto e in occasione dei singoli incarichi, oltreché derivanti dalla legge (art.
1720, comma II, c.c.) dei quali la Corte d'Appello adita vorrà accertare l'esistenza, validità ed efficacia, con conseguente condanna del signor a tenere Parte_1
indenne e manlevata AR
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità di in relazione alle domande proposte nei AR
suoi confronti, accertare e dichiarare che nessun risarcimento è dovuto dalla stessa a favore del signor , ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c. e/o diminuire il PT
risarcimento ai sensi dell'art. 1227, comma I, c.c.;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse AR
ritenuta responsabile in solido con in relazione alle Controparte_3
domande proposte dal signor , ripartire le quote di tale responsabilità, ritenendo PT
anche quale preponente del signor , unica Controparte_3 Pt_2
responsabile delle condotte e dei conseguenti danni patiti dal signor , ovvero, in PT
ulteriore subordine, ridurre la misura del risarcimento in relazione alla gravità della rispettiva colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal signor nei confronti di PT AR
condannare, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, Controparte_3
anche quale preponente del signor , a risarcire e, comunque, a tenere CP_11
integralmente indenne e manlevata di quanto fosse condannata AR
a pagare al signor;
PT
3) in via istruttoria, per l'ipotesi di un eventuale e non creduto supplemento:
pag. 4/15 (i) rigettare le istanze ed eccezioni (anche di disconoscimento) proposte dal signor
in quanto irrilevanti e inammissibili;
PT
(ii) nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta ammissibilità e rilevanza degli strumentali disconoscimenti operati dal signor , si insiste nell'istanza di PT
verificazione ex art. 216 c.p.c. e nelle funzionali istanze istruttorie come formulate in atti (1) e all'udienza del 22 aprile 2021.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e c.p.a.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sul giudizio di primo grado e sulla sentenza impugnata. con atto di citazione evocava in giudizio le odierne appellate e Parte_1 affermava che “intorno al 2000 aveva affidato alla Controparte_12
ad oggi denominata il suo patrimonio mobiliare
[...] Controparte_13 prima affidato per la amministrazione e gestione alla Banca San Paolo di Torino…
[che] ammontava complessivamente a 8 milioni di Euro in parte trasferiti dall'istituto bancario San Paolo ed in parte provenienti dal rientro in Italia di valori, avvalendosi degli scudi fiscali previsti dalla legislazione italiana” (cfr. atto di citazione ). PT
L'attore aggiungeva che “fino al 2016, il funzionario della banca Sig. , Pt_2
incaricato dalla banca di tenere tutti i conseguenti rapporti con l'investitore, vi provvide o in parte oralmente in occasione di sue visite presso l'abitazione del Sig.
ed in altra parte con scritti riassuntivi dei complessi rapporti bancari redatti di PT suo pugno o in altra ancora, telefonicamente” e che “il Sig. tratteneva per sé i Pt_2 rendiconti bancari che non pervennero mai all'investitore” (cfr. ibidem). nel proprio atto di citazione lamentava la perdita del capitale Parte_1
investito, affermava di aver incaricato gli Avvocati Coratella, Roccella e Torri di ricostruire l'accaduto notiziandone anche la CONSOB, e aggiungeva che CP_4
aveva riscontrato la comunicazione inviatale dai legali trasmettendo estratti di conto corrente e di dossier titoli, mentre aveva Controparte_13 consegnato all'Avvocato Coratella documentazione e sei ordini del 4/3/2010,
pag. 5/15 16/3/2010, 6/4/2010, 15/4/2010, 19/4/2010 e 6/9/2010 (cfr. doc. 22 ) a fronte di PT
ottantasei documenti richiesti. nel proprio atto di citazione dichiarava di non essere stato Parte_1
“informato né prima, né dopo, sulle operazioni finanziarie operate con il suo patrimonio e col suo portafoglio dalla banca e dalla società fiduciaria”, affermava che molti documenti riportavano la propria firma apocrifa, precisava che il suo consulente
, coinvolto in altre vicende simili, in data 1/1/2018 era morto suicida, e lamentava Pt_2
la violazione da parte di e di Controparte_1 [...]
dei doveri di AR informazione di cui all'articolo 21 TUF e dell'articolo 26 Regolamento Consob. concludeva formulando le seguenti domande: Parte_1
“Voglia il Tribunale … ordinare sia alla , sia alla Controparte_1 [...]
convenute, di rendere il conto AR
rispettivamente per quanto di competenza, … [condannare] in solido tra loro la
[...]
- ad oggi denominata - e la CP_12 Controparte_13 [...]
a rimborsare all'attore le somme rientrate in AR
Italia (scudi fiscali) che sono state disposte in operazione illegittime perché mai autorizzate dal Dott. , ovvero riguardanti l'acquisto di prodotti finanziari PT
particolarmente a rischio con i relativi interessi legali e la rivalutazione del credito oltre gli interessi anatocistici decorrenti dalla presente domanda giudiziaria.
[Condannare] - a corrispondere all'attore l'integrale Controparte_13
capitale e patrimonio mobiliare di cui la banca ha disposto in modo illegittimo e irregolare in assenza di specifiche autorizzazioni dell'investitore o a mezzo di firme apocrife e falsificate per l'importo complessivo di 8 milioni di Euro ivi comprese le somme scudate e di cui ha disposto illegittimamente con il negligente favore della oltre interessi, rivalutazione e AR
interessi anatocistici.
[Condannare] le parti convenute al risarcimento degli ulteriori danni subiti con riferimento alla perdita della normale redditività nel periodo per cui è causa, degli strumenti finanziari oltre interessi e rivalutazione. Vinte le spese, diritti e onorari di causa”.
pag. 6/15 si costituiva in giudizio, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto. si costituiva in giudizio, domandava il rigetto delle domande attoree o la CP_4
diminuzione del quantum debeatur e, in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da parte della che a sua volta domandava il rigetto di tale domanda perché CP_12
inammissibile e infondata.
Il Tribunale di Genova, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione avanzata da Osservava, quindi, che su Controparte_1 gravava l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto negoziale Parte_1
dedotto e che lo stesso non aveva compiutamente provato i fatti posti a fondamento della sua domanda.
Il Tribunale di Genova così decideva: “… rigetta la domanda proposta da
[...]
. Condanna a corrispondere a PT Parte_1 [...]
e le AR Controparte_3 spese di lite …”.
* * *
2. Sul giudizio di appello. impugnava la sentenza del Tribunale di Genova e avanzava cinque Parte_1
censure di appello relative:
1. all'erronea qualificazione dell'azione esercitata dall'attore come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuate dalla convenuta, a fronte del lamentato grave inadempimento contrattuale per la mancata sottoscrizione e produzione in giudizio del contratto quadro ai sensi dell'art. 23;
2. all'erroneo rigetto della domanda di accertamento della nullità dei rapporti negoziali in essere tra le parti;
3. all'erroneità del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle operazioni poste in essere dalle convenute;
4. all'erroneità dell'affermazione che la gestione del patrimonio avvenne tra il e il al quale il primo avrebbe delegato in toto la gestione delle sue risorse PT Pt_2
di cui la banca e la fiduciaria non sarebbero tenute a rispondere;
pag. 7/15 5. all'erroneità della irrilevanza degli esiti dell'ordine di esibizione, attesa l'impossibilità di acquisire documentazione utile alla domanda, con rigetto della stessa e assorbimento di ogni altra questione.
Si costituiva che eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto delle diverse censure. L'appellata lamentava come le censure si fondassero su “non meglio definiti obblighi contrattuali, riferiti ai (non specificati) rapporti contrattuali … nella convinzione - non provata - secondo cui il patrimonio complessivo dell'attore fosse di
Euro 8 milioni (derivante da rimpatri esteri scudati)” (cfr. pag. 11 comparsa CREDIT
AGRICOLE). La Banca affermava che l'appellante aveva “scientemente deciso di non produrre la documentazione a proprie mani nel corso dell'intero giudizio di primo grado, nonostante avesse a disposizione tutta la documentazione per definire le proprie contestazioni e rappresentare all'adito Giudice la strumentalità del giudizio incardinato” e che aveva “depositato una relazione di parte (cfr. doc. n. 1 avv.) nella quale si fa riferimento non solo ai rapporti contrattuali ma anche alla documentazione relativa alla tenuta dei rapporti”, motivo per cui “le richieste di ordine di esibizione erano quindi del tutto strumentali e gravemente violative dei principi dettati dall'art.
116 c.p.c., oltreché manifestamente inammissibili…” (cfr. ibidem pag. 12).
Si costituiva anche AR
che precisava di aver svolto la propria attività di amministrazione
[...]
fiduciaria come richiestale da di non essere un intermediario Parte_1
finanziario, di non essere quindi soggetta alla relativa disciplina o alla vigilanza della
Consob e di aver fatto rientrare capitali del cliente dall'estero con lo “scudo fiscale”.
L'appellata aggiungeva che aveva indicato “la quale Parte_1 CP_12
depositaria della liquidità e dei titoli e, in esecuzione di tale istruzione, la CP_4 apriva presso l'istituto di credito un conto corrente di corrispondenza fiduciario” e che il cliente le aveva anche conferito l'incarico “di aprire, sempre presso la un CP_12
«dossier titoli», collegato al conto corrente di corrispondenza fiduciario (doc. 4, fasc. primo gradoSiref)” motivo per cui “la ID sottoscriveva con la in data 16 CP_12
aprile 2002, il contratto quadro «per servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione
pag. 8/15 ordini su strumenti finanziari»(doc. 5, fasc. ” (cfr. pagg. 2 e ss. Controparte_14
comparsa ). CP_4
aggiungeva AR che “le operazioni di impiego delle somme oggetto di scudo fiscale venivano rendicontate al signor dalla ID (doc. 41 , fasc. primo grado pagg. 5 PT CP_4
e ss. e doc. 1 , fasc. primo grado ) in conformità alle modalità specificamente PT
richieste e volute dal medesimo e, pertanto, contrattualmente pattuite (mai da questi contestate durante gli oltre 15 anni di durata del rapporto contrattuale), mediante comunicazioni inviate al domicilio eletto in contratto presso la doc. 3 , fasc. CP_12 primo grado ” e che tale rendicontazione era poi nuovamente comunicata “a CP_4
seguito della ricezione delle richieste pervenute dai diversi legali succedutisi nella difesa del signor nella fase precontenziosa” (cfr. ibidem pagg. 5 e 6). PT
precisava che tutte le somme scudate erano state versate al cliente, che tutte le CP_4
operazioni eseguite avevano generato plusvalenze puntualmente rendicontante e chiedeva quindi il rigetto dell'appello formulato da Parte_1
La Corte, rilevata l'assenza di eccezioni preliminari immediatamente scrutinabili, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. La Corte, all'udienza del 5/6/2024, rilevato che le parti avevano precisato le rispettive conclusioni, tratteneva la causa a decisione e concedeva i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
* * *
3. Sulle censure di appello.
con la prima censura, lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel Parte_1 qualificare l'azione da lui esercitata come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuate dalla convenuta, mentre aveva lamentato il grave inadempimento contrattuale per la mancata sottoscrizione e produzione in giudizio del contratto quadro ai sensi dell'art. 23 TUF (inadempimento cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe conseguita la nullità delle operazioni finanziarie). si duole in sostanza del fatto che il Tribunale non si sarebbe Parte_1 pronunciato sull'inadempimento contrattuale delle controparti alle obbligazioni pag. 9/15 derivanti dagli intercorsi rapporti contrattuali, ritenendo che l'attore avesse solo formulato domande di nullità delle operazioni finanziarie effettuate.
La censura è infondata.
Il Tribunale di Genova ha, invero, chiarito che l'odierno appellante “non ha prodotto in causa alcun documento attestante l'esistenza di un rapporto contrattuale fra il PT
e la società fiduciaria prima e la Banca dopo, cosicché non risulta provato quali fossero gli specifici rapporti negoziali in essere fra le parti: invero, detti rapporti risultano oggetto di una puntuale elencazione, contenuta nella relazione dell'Avv.
Coratella prodotta sub. 1 da parte attrice, ma non risultano prodotti in causa” (cfr. pag.
6 sentenza impugnata).
È onere del cliente, odierno appellante, dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto l'intermediazione finanziaria, mentre è onere dell'intermediario dimostrare di aver adempiuto agli oneri di informazione previsti dalla legge e al rispetto dei propri doveri (cfr. Cass. SS.UU. 26724/2007, Cass. 10640/2016,
Cass. 14000/2023).
Risulta che, nel caso di specie, ha sempre Controparte_3 contestato di aver avuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto l'intermediazione finanziaria, limitandosi ad affermare “anche ai fini valutativi della genericità delle richieste avversarie … che i rapporti esistenti con la Banca sono (stati) i seguenti:
(a) conto corrente:
1. n. 112/40033230 acceso in data 1.10.1996 ed estinto in data 15.10.1998;
2. n. 120/40195627 acceso in data 20.8.1997 ed estinto in data 3.9.2008;
3. n. 120/40208862 acceso in data 10.12.1997 ed estinto in data 30.4.2002;
4. n. 120/40250894 acceso in data 14.10.1998 ed estinto in data 6.11.2017;
5. n. 120/40401246 acceso in data 18.3.2002 ed estinto in data 16.7.2008;
6. n. 120/40415693 acceso in data 23.9.2002 ed estinto in data 7.10.2002;
7. n. 120/40613030 acceso in data 7.5.2008 ed estinto in data 19.9.2017;
8. n. 120/40680526 acceso in data 9.11.2009 ed estinto in data 6.11.2017;
9. n. 120/41054075 acceso in data 4.12.2012 ed estinto in data 13.9.2017;
10. n. 120/41054176 acceso in data 4.12.2012 ed estinto in data 13.9.2017;
11. n. 120/41157139 acceso in data 29.5.2014 ed estinto in data 30.10.2017;
pag. 10/15 12. n. 120/41210588 acceso in data 29.1.2015 ed estinto in data 25.10.2017;
13. n. 120/41210589 acceso in data 29.1.2015 ed estinto in data 25.10.2017;
14. n. 120/41282229 acceso in data 23.10.2015 ed estinto in data 31.10.2017;
(b) deposito titoli:
15. n. 112/4558242 acceso in data 1.10.1996 ed estinto in data 29.9.1998;
16. n. 120/1162339 acceso in data 20.8.1997 ed estinto in data 1.10.2007;
17. n. 120/1165428 acceso in data 10.12.1997 ed estinto in data 12.4.2002;
18. n. 120/1996049 acceso in data 18.3.2002 ed estinto in data 1.7.2008;
19. n. 120/8073311 acceso in data 23.7.2004 ed estinto in data 15.2.2008;
20. n. 120/9100034 acceso in data 7.5.2008 ed estinto in data 31.8.2015;
21. n. 609/546590 acceso in data 12.7.2011 ed estinto in data 21.2.2012” (cfr. pagg. 7 e
8 comparsa di primo grado . Controparte_3 ha poi contestato “la latitanza oggettiva di Controparte_3 prova, da parte dell'attore, in merito alla sussistenza delle riferite condotte illecite imputate a personale della Banca (ed alla Banca stessa), nonché l'inesistenza di prova in ordine al danno subito (di cui si invoca la restituzione o il risarcimento) ed al nesso causale” (cfr. pag. 9 comparsa di primo grado . Controparte_3
non ha prodotto alcun documento e non ha offerto nessuna diversa Parte_1 prova utile a dimostrare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra costui e
[...] avente ad oggetto l'asserita attività di intermediazione Controparte_3 finanziaria addebitata dall'appellante all'istituto di credito, attività peraltro neppure ricavabile da alcuna delle produzioni delle appellate.
Quanto ai rapporti con AR
non ha provato che questa avesse posto in essere
[...] Parte_1
attività di intermediazione o altra attività foriera di una qualche responsabilità. La società, costituendosi in giudizio, ha chiarito di essersi limitata a far rientrare in CP_3 capitali oggetto di scudo fiscale e ha affermato di essere “una società fiduciaria di amministrazione, operante in forza di autorizzazione ministeriale, ai sensi della L.
1966/39”, di non essere “un intermediario bancario, né finanziario”, di non essere
“soggetta alla disciplina degli intermediari finanziari, né alla vigilanza della Consob”,
pag. 11/15 di non svolgere né di poter svolgere “attività riservate di natura finanziaria o gestoria”
(cfr. pagg. 6 e 7 comparsa di costituzione . AR
non ha, quindi, provato che esistesse un rapporto negoziale di Parte_1
intermediazione finanziaria con le convenute, non ha indicato quali sarebbero state le operazioni che gli avrebbero cagionato un danno e non ha dimostrato l'esistenza di un nesso causale tra la lamentata condotta delle controparti e l'asserito danno.
È stato, invero, disposto in primo grado un ordine di esibizione che non ha fornito però alcun documento utile a suffragare le affermazioni dell'odierno appellante che, come affermato dal Tribunale nella sentenza impugnata, “non ha individuato i rapporti in essere con la Banca né indicato le operazioni di investimento o disinvestimento che avrebbero determinato il danno … lacuna probatoria … [che non può] essere colmata mediante un rendiconto. Invero, il positivo accertamento dei requisiti oggettivi del rapporto sostanziale in essere fra le parti costituisce base imprescindibile del rendiconto (Cass. 4765/2007) ed in difetto la domanda è da considerarsi inammissibile” (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
Risulta, quindi, infondata la prima censura di appello relativa alla erronea qualificazione dell'azione esercitata dall'attore come unicamente diretta a far valere la nullità delle operazioni finanziarie effettuata dalla convenuta, difettando la prova di specifiche obbligazioni contrattuali e del loro inadempimento. Le convenute hanno negato di aver mai svolto attività di intermediazione e l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto negoziale di tale natura, motivo per cui non può dolersi della mancata sottoscrizione o produzione in giudizio di un contratto quadro come previsto dall'art. 23 TUF e il suo inadempimento.
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Parimenti infondata, per le ragioni sopra esposte, è la seconda censura di appello relativa all'erroneo rigetto della domanda attrice di accertamento della nullità dei rapporti negoziali in essere tra le parti per non aver provato l'appellante né il rapporto contrattuale con le convenute fonte di responsabilità, né la durata di detti rapporti negoziali né l'ammontare del patrimonio gestito dalle convenute, né la fonte negoziale o legale del suo diritto e del relativo termine di scadenza. Invero, come indicato anche dal
Tribunale di Genova, ha ricostruito la vicenda oggetto di giudizio in Parte_1
pag. 12/15 modo generico, per nulla puntuale, pur avendo a propria disposizione la relazione dell'Avvocato Coratella, e senza produrre alcuno dei documenti ivi richiamati.
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È, del pari, infondata la terza censura di appello relativa all'erroneità del rigetto della domanda di accertamento della nullità delle operazioni poste in essere dalle convenute.
Si osserva, infatti, che non è stata data alcuna indicazione su quali sarebbero stati gli investimenti svolti e per quale ragione sarebbero stati affetti da nullità. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le pronunce n. 26724/2007 e n. 26725/2007 hanno, poi, precisato che l'eventuale violazione da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione non ne comportano la nullità. È, infine, del tutto neutro il disconoscimento dei documenti indicati dall'appellante quali “ordini di investimento” (cfr. doc. 22 ), trattandosi di disposizioni di bonifico o di PT
accredito di importi su conti riconducibili allo stesso (cfr. doc. 22 ), né rileva il PT
disconoscimento preventivo di ogni altra firma apposta, difettando la prova dell'esistenza di un rapporto di intermediazione.
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È infondata anche la quarta censura di appello con la quale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la gestione del patrimonio avvenne tra e il al quale il primo avrebbe delegato in Parte_1 Pt_2 toto l'amministrazione delle sue risorse di cui la banca e la fiduciaria non sarebbero tenute a rispondere, per non essere stata provata una responsabilità per fatto del collaboratore imputabile alla banca.
Risulta, invero, irrilevante ricostruire quali fossero i rapporti tra e il Parte_1
poiché l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un contratto di negoziazione Pt_2
né ha fornito la prova di un danno conseguente a specifici investimenti e del nesso di causalità fra questo e l'asserito inadempimento. Il difetto di prova quanto all'esistenza di un contratto di negoziazione definibile come tale con Controparte_1
o
[...] AR
comporta che è irrilevante ricostruire i rapporti tra e il , Parte_1 Pt_2
risultando non provato che questi avesse agito in virtù di un contratto di negoziazione riconducibile agli odierni appellati. ha, poi, reso il conto delle attività fiduciarie CP_4
pag. 13/15 svolte, mentre a specificato quali erano i rapporti Controparte_1
intrattenuti con circoscritti solo a conti correnti e a conti di deposito. Parte_1
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È infondata, infine, la quinta doglianza di appello con la quale Parte_1 lamenta l'erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato l'irrilevanza degli esiti dell'ordine di esibizione, attesa l'impossibilità di acquisire documentazione utile alla domanda, con assorbimento e rigetto di ogni altra questione dedotta. Risulta, invero, che ha prodotto tutti i documenti che le erano stati CP_4 richiesti e che ha sempre negato l'esistenza di un Controparte_1
rapporto di intermediazione finanziaria con elencando i rapporti di Parte_1
conto corrente e di deposito in essere con il cliente, contratti che non implicano lo svolgimento di attività di intermediazione.
È poi evidente che, in mancanza di prova del rapporto negoziale posto a fondamento della domanda principale avanzata dall'odierno appellante, di un conseguente danno economico e del nesso di causalità tra questo e l'asserito inadempimento, tutte le ulteriori domande conseguenti e correlate risultano infondate, motivo per cui sono state fondatamente rigettate dal Tribunale di Genova.
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4. Sulla pronuncia in punto spese.
Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (8.000.000,00 euro), nei valori minimi (scaglione fino a 16.000.000,00 euro), attesa la non particolare complessità dei fatti a giudizio e delle censure avanzate, come segue: fase di studio 8.149,00 euro, fase introduttiva 4.738,00 euro, fase trattazione 10.916,00 euro, fase decisoria 13.548,00 euro (totale 37.351,00 euro).
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5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
pag. 14/15 Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 [...]
. Controparte_8 Controparte_9
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante, a rifondere a favore delle appellate, Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_8
le spese legali del presente grado di giudizio che liquida,
[...] Controparte_9
per ciascuna di esse, in 37.351,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 29/01/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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