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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/06/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2486/2024 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio Parte_1 P.IVA_1 degli Avv.ti GHELFI LUCA e SGARBI MARCO ENRICO ATTRICE contro (C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti SAMORI' Controparte_1 P.IVA_2
GIANPIERO e RIGHI ELISA CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 28.05.2025 parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. (in breve , società operante Parte_1 Parte_2 nel settore della produzione di materiale ceramico, ha convenuto in giudizio CP_1 esponendo:
[...]
- di avere stipulato in data 27.10.2020, con la società convenuta, un contratto di somministrazione di impasto atomizzato per la produzione di piastrelle in gres porcellanato che prevedeva: durata sino al 31.12.2022; impegno di a mantenere fermo sino al Parte_3 Part 31.12.2021 il listino prezzi pattuito e a concordare eventuali variazioni con entro il 15.12; Part termini di pagamento a 60 giorni dall'emissione della fattura;
garanzia a carico di con pegno rotativo sul materiale prodotto per un importo di € 1.200.000,00;
- che, inaspettatamente, il 20.09.2021 la convenuta le ha comunicato a mezzo pec l'applicazione unilaterale, per il successivo trimestre, di un aumento dei prezzi per alcune tipologie di atomizzato, adducendo a giustificazione l'incremento dei costi di gas, energia elettrica e materie prime;
- di avere, suo malgrado, subìto questa condotta, non potendosi permettere un blocco della produzione, essendo il suo principale fornitore di impasto atomizzato;
Parte_3
- che, tuttavia, già il successivo mese di novembre (dunque a distanza di neppure due mesi) quest'ultima le ha preannunciato un ulteriore aumento dei prezzi per tutto l'anno 2022, al Part quale, per le medesime ragioni, non si è potuta opporre;
1 - di avere quindi sottoscritto, in data 10.11.2021, obtorto collo, un addendum al contratto di somministrazione volto a ridefinire i prezzi, conformemente agli aumenti imposti dalla controparte;
- che questa, però, già a febbraio 2022, contravvenendo anche ai nuovi impegni assunti e deducendo asseriti, ma indimostrati, ulteriori e insostenibili aumenti delle materie prime, del gas e dell'energia elettrica, le ha comunicato la risoluzione con effetto immediato del contratto e dell'addendum firmato poco tempo prima, manifestando comunque la propria disponibilità a formalizzare un nuovo contratto con la pattuizione di nuovi prezzi;
- di essere stata costretta, anche questa volta, a cedere alle imposizioni della convenuta, avendo già concluso nuovi accordi di vendita con i propri clienti sulla base delle condizioni dell'addendum, dovendo rispettarne le tempistiche e non potendosi quindi permettere di rischiare il fermo della produzione;
- che, dunque, non avendo alternative, ha sottoscritto in data 18.02.2022 un nuovo contratto di somministrazione, con termine di durata al 31.12.2023, che prevedeva prezzi ancora più elevati e una garanzia a suo carico per l'importo di € 2.500.000,00;
- che dopo soli due mesi ha preteso, ancora una volta, la revisione delle Parte_3 condizioni contrattuali;
- di avere subìto quindi il quarto aumento dei prezzi nell'arco di pochissimo tempo, sottoscrivendo, l'11.05.2022, un addendum al (secondo) contratto, all'epoca in essere;
- di avere cercato delle alternative rivolgendosi ad altri fornitori, ma senza successo, sia per la scarsa disponibilità di argilla sul mercato, sia a causa del generalizzato incremento della produzione dell'intero comparto ceramico;
- che la società convenuta si è quindi approfittata del suo stato di necessità e a settembre 2022 le ha imposto l'applicazione di condizioni ulteriormente peggiorative;
- che, inoltre, il materiale fornito era di qualità scadente, come risulta sia dalle numerose lettere di contestazione ricevute dai propri clienti, che lamentavano rigonfiamenti sulla Part superficie delle piastrelle, sia dalle analisi tecniche fatte eseguire sull'impasto dalla stessa;
- di avere, per tutte queste ragioni, concluso il rapporto contrattuale con la convenuta a gennaio 2024;
- che, analizzando i bilanci di è emerso che, in realtà, le ragioni addotte da CP_1 quest'ultima per giustificare i ripetuti aumenti dei prezzi, ossia l'eccessiva onerosità, e quindi l'insostenibilità delle condizioni pattuite a fronte dell'incremento dei costi di produzione, non avevano alcun fondamento, ma si trattava invece di un pretesto finalizzato ad accrescere i propri margini di guadagno;
- che la convenuta ha quindi violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale, prospettandole una condizione economica non veritiera e approfittando della propria posizione Part di forza rispetto a , che non aveva fornitori alternativi a cui rivolgersi, imponendole condizioni capestro, gravose ed illegittime, sino a risolvere illegittimamente il primo contratto di somministrazione;
- che ciò integra un grave inadempimento contrattuale, comportante il diritto di al Part risarcimento del danno subìto, derivante dall'essere stata privata dei vantaggi economici che le sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede;
2 - che, inoltre, detti comportamenti hanno determinato un palese vizio del consenso di Part ;
- che i contratti successivi al primo – ossia l'addendum di novembre 2021, il secondo contratto di somministrazione di febbraio 2022 e l'addendum di maggio 2022 - sono quindi Part annullabili in primo luogo per dolo ex art. 1439 c.c., poiché se non fosse stata ingannata, non avrebbe accettato i vari aumenti di prezzi imposti da e in secondo luogo per CP_1 violenza morale, in quanto l'indisponibilità di alternative configura proprio quel “male ingiusto e notevole” per evitare il quale il contraente si determina a stipulare un certo negozio;
- che da tutto quanto sopra deriva il diritto di al risarcimento dei seguenti danni: Part
• € 4.002.116,84 a titolo di danno emergente, coincidente con la differenza tra la somma che l'attrice avrebbe dovuto pagare a in base al primo contratto e quella CP_1 effettivamente pagata a seguito dei vari aumenti di prezzo illegittimamente applicati da quest'ultima;
• € 701.894,20 a titolo di lucro cessante, derivante dalla minor vendita di prodotti per la perdita di quote di mercato ed annullamento di ordini e conseguente minor produzione;
• € 823.783,03 danno da mancata produzione a causa della maggior incidenza di costi fissi;
• € 781.003,43 danno per la minor rendita di prima scelta per l'anno 2022 ed € 846.610,09 per l'anno 2023, derivante dalla difettosità del materiale fornito, e così per complessivi € 7.155.407,59. Sulla base di quanto sopra, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i fatti e le ragioni dedotte in parte narrativa, l'inadempimento contrattuale di per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione CP_1 Part del contratto di somministrazione intercorso con e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle somme Parte_2 da quest'ultima corrisposte in eccesso rispetto ai prezzi delle forniture stabiliti nel primo contratto di somministrazione del 27.10.2020, e, precisamente dell'importo complessivo di € 4.002.116,84, o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
nonché, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di di CP_1 Parte_2 tutti gli ulteriori danni patrimoniali da quest'ultima subiti per complessivi € 1.525.677,23 (di cui € 701.894,20 per minor vendita/mancata produzione ed € 823.783,03 per maggiori costi fissi sostenuti) o, comunque, di quella diversa somma, anche per singola voce di danno, che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- in via alternativa e subordinata, accertare e dichiarare che, per tutti i fatti e le ragioni dedotte in parte Part narrativa, il consenso prestato da , in persona del proprio legale rappresentante, agli aumenti di prezzo pretesti da ed oggetto delle scritture successive al primo contratto di somministrazione è stato viziato CP_1 Par ex art. 1427 c.c. e, per l'effetto, disporre, in favore della medesima , l'annullamento delle predette scritture per dolo e/o violenza morale, con ogni consequenziale effetto;
conseguentemente, dire tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle CP_1 Parte_2
3 somme da quest'ultima corrisposte in eccesso rispetto ai prezzi delle forniture stabiliti nel primo contratto di somministrazione del 27.10.2020, e, precisamente dell'importo complessivo di € 4.002.116,84 o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
nonché, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di di CP_1 Parte_2 tutti gli ulteriori danni patrimoniali da quest'ultima subiti per complessivi € 1.525.677,23 (di cui € 701.894,20 per minor vendita/mancata produzione ed € 823.783,03 per maggiori costi fissi sostenuti) o, comunque, di quella diversa somma, anche per singola voce di danno, che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, accertare e dichiarare altresì l'inadempimento di ai contratti di CP_1 somministrazione inter partes per la scarsa qualità del materiale fornito e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, del danno da quest'ultima subito nella Parte_2 misura complessiva di € 1.627.613,52, o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, il tutto maggiorato di interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo”. Si è costituita contestando l'azione in fatto e in diritto e insistendo Controparte_1 per il suo rigetto. In particolare, la convenuta ha dedotto:
- che, a causa dell'inflazione conseguente all'emergenza sanitaria e dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, si è verificato un verticale aumento, a livello mondiale, dei costi delle fonti energetiche e delle materie prime, che ha inciso in modo particolare su settori – quali quello ceramico – basati su produzioni estremamente energivore;
- che, quindi, tutte le imprese del settore, di atomizzato e di ceramiche finite, non solo hanno subìto la pressione degli aumenti internazionali, ma altresì hanno dovuto sottostare alle richieste dei loro fornitori di base, in particolare le aziende importatrici e distributrici di gas e di materie prime, che hanno incrementato i prezzi e preteso nuove modalità di pagamento e nuove garanzie, richieste a loro volta dai produttori iniziali;
- che tutto il mercato, nel biennio 2021/2022, ha dovuto incrementare il prezzo delle Part componenti di base e del prodotto finito, cosa che peraltro ha fatto anche la stessa;
- che ciò è stato controbilanciato, a posteriori, dal ribaltamento dei costi sui consumatori finali e dall'intervento di una serie di provvidenze statali (crediti d'imposta), i quali hanno permesso alle aziende di assorbire il colpo e, anzi, addirittura di incrementare i loro fatturati;
- che ciò è quanto accaduto anche a , la quale, contrariamente a quanto asserito in Part citazione, ha conseguito, negli anni oggetto di causa, ottimi risultati in termini di ricavi, come risulta dalla semplice lettura dei bilanci;
- che, in ogni caso, gli aumenti del costo di gas ed energia elettrica sono tutti oggettivi e documentati;
- che tutti i produttori di atomizzato, colpiti da identiche situazioni, hanno significativamente adeguato al rialzo i prezzi, dovendo, in caso contrario, risolvere i contratti di fornitura in corso;
4 - che ha quindi definito gli accordi successivi al primo contratto di somministrazione Part nella piena consapevolezza della impossibilità per gli operatori del settore di tenere fermi i prezzi e di adempiere alle originarie intese di somministrazione che erano divenuti eccessivamente onerosi e insostenibili per fatti sopravvenuti e di fatto incontrollabili;
- che, quanto all'asserita scarsa qualità dell'atomizzato fornito da la perizia CP_1 di parte prodotta dall'attrice è priva di valore probatorio in quanto non effettuata nel contraddittorio delle parti;
- che in ogni caso è decaduta dalla garanzia non avendo denunciato i pretesi vizi nel Part termine di cui all'art. 1495 c.c. e la relativa azione è comunque ormai prescritta;
- che, ad ogni modo, il prodotto fornito da è idoneo e perfettamente CP_1 Part conforme a quanto richiesto, infatti le contestazioni dei clienti di relative a presunti difetti si riferiscono a piastrelle di dimensioni per le quali l'atomizzato di non era adatto;
CP_1
- che, in particolare, le supposte rotture e crepe delle piastrelle, così come le presunte scarse rese, lungi dall'essere difetti riconducibili alla scarsa resistenza e qualità del materiale fornito da essa convenuta, sono al contrario frutto della scarsa conoscenza tecnica dell'acquirente o di una volontà di risparmio sui costi. Sulla base di tutto quanto sopra, ha insistito per il rigetto delle domande CP_1 attoree e, in via subordinata, ha chiesto che, in denegata ipotesi di loro accoglimento, l'importo preteso in restituzione, applicata la compensatio lucri cum damno, venga ridotto sia della somma Part rimborsata ad per effetto del ribaltamento a suo favore delle provvigioni statali, pari a €
1.339.662,31, che dei maggiori importi pagati sulle forniture di ITA per € 484.423,76; il tutto con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Premesso che la sussistenza dei rapporti negoziali fra le parti, la loro evoluzione e la successiva conclusione, così come esposte dall'attrice in citazione, sono del tutto pacifiche e Part documentate, partendo dalla domanda svolta da in principalità, si osserva:
- come anticipato nel precedente paragrafo, l'attrice ha dedotto: che nel 2021/2022
– sua principale fornitrice di impasto atomizzato per la produzione di piastrelle in CP_1 gres porcellanato – contravvenendo agli accordi assunti con il contratto di somministrazione Part del 27.10.2020 e approfittando della sua posizione di forza rispetto a e della impossibilità per quest'ultima di reperire in quel momento altri fornitori sul mercato, le avrebbe imposto una serie di aumenti di prezzi a causa della sopravvenuta eccessiva onerosità delle pattuizioni contrattuali derivante dal vertiginoso incremento dei costi energetici e delle materie prime e minacciando, in caso contrario, di bloccare le forniture;
che però la situazione prospettata da non corrispondeva alla realtà dei fatti, posto che dai bilanci relativi agli esercizi CP_1
2021 e 2022 è risultato chiaramente che l'aumento del costo delle materie prime è stato, al contrario, molto inferiore rispetto all'incremento dei ricavi conseguiti dalla convenuta in quel periodo, sicché la reiterata pretesa di rivedere le condizioni contrattuali non solo era del tutto ingiustificata ma, anzi, si è rivelata essere una vera e propria strategia di questa, finalizzata a
5 conseguire guadagni esagerati, sfruttando il suo stato di necessità; che, quindi, la condotta di costituisce un grave inadempimento agli obblighi di buona fede e correttezza di CP_1 cui agli artt. 1175 – 1375 c.c. e comporta il diritto di ITA al risarcimento di tutti i pregiudizi derivanti dai nuovi accordi, stipulati obtorto collo ed esclusivamente sulla base di quelle informazioni poi risultate inveritiere;
- in sostanza, quindi, addebita a una responsabilità di natura Part CP_1 contrattuale per averla costretta ad acconsentire a ripetuti aumenti dei prezzi dell'atomizzato, artatamente esponendole una propria condizione economica diversa da quella reale, al solo scopo di conseguire un illegittimo profitto;
- la domanda, per come prospettata, è però infondata;
- deduce di avere stipulato – successivamente all'originario contratto di Part somministrazione del 27.10.2020 – 3 nuovi accordi (addendum novembre 2021, secondo contratto di somministrazione 18.02.2022, addendum maggio 2022), contenenti condizioni economiche per essa più gravose, solo perché indotta in errore dall'inganno perpetrato dalla società convenuta, e comunque per scongiurare il rischio un blocco delle forniture e quindi della produzione di piastrelle;
- quello che l'attrice lamenta, quindi, è che la propria volontà negoziale, espressa in quei 3 accordi, non si sarebbe formata liberamente, ma sarebbe stata coartata o comunque alterata dalla condotta contraria a buona fede della controparte;
- ciò configura, sul piano giuridico, un vizio della volontà, ossia una patologia che incide sulla genesi stessa del rapporto negoziale ed è – in astratto – causa di annullamento del negozio, laddove sussistano i presupposti previsti dagli artt. 1427 e seguenti c.c. (nei casi di errore, dolo, violenza morale);
- la condotta del contraente che ha dato causa al vizio e leso la libertà negoziale dell'altro è senza dubbio - sempre in astratto - una violazione del generale principio di buona fede, ma opera su un piano diverso dall'inadempimento (che attiene all'esecuzione delle prestazioni dovute), ossia quello della formazione del consenso (cfr. art. 1337 c.c.), ed è fonte di responsabilità precontrattuale;
- le due tipologie di responsabilità – contrattuale e precontrattuale – non vanno quindi confuse: la prima deriva dall'inadempimento di obblighi che nascono da un rapporto negoziale già sorto e tutela l'interesse positivo del contraente, ossia l'interesse alla corretta e regolare esecuzione di quello specifico negozio e delle prestazioni che ne derivano;
la seconda sorge invece da comportamenti posti in essere prima della nascita di quel rapporto e in occasione della stessa, e tutela l'interesse negativo, cioè l'interesse che l'altra parte aveva a non essere coinvolta in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali;
- pertanto, la tesi di , secondo la quale il comportamento di Part CP_1 costituirebbe un inadempimento del contratto di somministrazione del 27.10.2020, in particolare dell'obbligo di buona fede, e comporterebbe una responsabilità contrattuale a suo carico, è in sé contraddittoria e non è coerente con i principi generali poc'anzi richiamati;
- del resto, è poi la stessa attrice a chiedere – sebbene in via subordinata e gradata – l'annullamento dei 3 negozi per dolo o violenza morale posta in essere dalla convenuta (e
6 conseguente condanna al risarcimento);
- sicché, è proprio la prospettazione di a determinare - a priori e senza entrare nel Part merito - l'infondatezza della domanda principale: non è configurabile, neppure in astratto, un inadempimento al contratto del 27.10.2020, che è stato sostituito – in tutto o in parte – dai successivi 3 accordi negoziali in contestazione, ma, tuttalpiù, un'annullabilità di questi ultimi per vizio del consenso e una eventuale responsabilità risarcitoria di ma nei limiti CP_1 dell'interesse negativo. 3. Passando quindi alla domanda di annullamento, si osserva:
- come già detto, ha imputato a prima di tutto un comportamento Part CP_1 doloso, poiché “approfittando della propria posizione di forza, le ha mentito rappresentandole una situazione diversa da quella reale ed inducendola di conseguenza in errore sulla necessità di di applicare CP_1 continui aumenti di prezzo ed in modo anticipato rispetto ai tempi delle eventuali revisioni dei prezzi convenute contrattualmente. Se, infatti, non avesse ordito tale inganno ed ITA non si fosse trovata nella CP_1 Par descritta condizione di sudditanza, non si sarebbe determinata ad accettare tutti gli aumenti imposti, sottoscrivendo l'addendum al primo contratto di somministrazione e poi i successivi contratti” (cfr. pag. 15 citazione);
- in secondo luogo, ha affermato che tale condotta integra comunque gli estremi della violenza morale, avendo avuto quale scopo ed effetto quello di costringerla “ad accettare gli aumenti che venivano pretesi da per non subire inevitabilmente il blocco della produzione, con CP_1 potenziale fallimento dell'azienda, e conseguenti ingentissimi danni economici. Ciò costituisce proprio quella minaccia di un “male ingiusto e notevole” richiesto dal legislatore per integrare tale fattispecie, palesatosi in modo Par inequivocabile quando per costringere con una pressione ancora maggiore ad accettare nuovi CP_1 aumenti, ha unilateralmente (ed illegittimamente) risolto il contratto di somministrazione per (asserita) impossibilità sopravvenuta della fornitura, e ciò a tre giorni dalla ripresa della produzione avvenuta il Par 19.2.2022, ottenendo prontamente il consenso (viziato) di a sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione con prezzi nuovamente aumentati, ciò per evitare danni catastrofici”;
- partendo dal dolo, l'art. 1439, comma 1, c.c., invocato dall'attrice, stabilisce testualmente che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”;
- il dolo costituisce dunque un illecito, in quanto lesivo della libertà negoziale altrui, ed è causa di annullabilità del contratto quando è determinante del consenso, cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un negozio che altrimenti non avrebbe concluso;
- gli elementi costitutivi sono: il raggiro, ossia una condotta commissiva od omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale;
l'effettiva alterazione della volontà della controparte per effetto dell'inganno; l'oggettiva idoneità di quest'ultimo a determinare tale alterazione (non è richiesto, invece, che la parte raggirata abbia patito un pregiudizio patrimoniale);
- passando all'analisi dei singoli presupposti, il raggiro può realizzarsi non solo mediante una condotta positiva (ad es. dichiarazioni menzognere) ma anche con la reticenza o con il semplice silenzio (c.d. dolo omissivo) purché la condotta “passiva” si inserisca in un complessivo comportamento diretto ad ingannare la vittima, o comunque costituisca violazione del dovere di informazione gravante sul soggetto in forza del principio di buona fede;
7 - esso deve essere intenzionale, cioè il suo autore deve avere coscienza della falsità o comunque della non esattezza della rappresentazione che viene fornita alla vittima e agire (o non agire) allo specifico scopo di condizionarne la volontà (c.d. animus decipiendi);
- è necessario, poi, che il raggiro abbia avuto un'effettiva efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente, determinando una falsa o distorta percezione della realtà, non reputandosi sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma solo quella che in concreto abbia alterato il processo di formazione della volontà;
- occorre, infine, una oggettiva idoneità del mezzo fraudolento a provocare tale conseguenza: in base al generale principio dell'affidamento, infatti, non è sufficiente l'inganno in concreto della vittima, ma occorre che il raggiro fosse tale da sorprendere una persona di normale diligenza e buon senso, tenuto conto del carattere particolarmente subdolo dei mezzi utilizzati, e l'errore poteva essere evitato solo con l'ausilio di competenze e tecniche straordinarie;
- effetto del dolo determinante è l'annullabilità del contratto, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni già eseguite secondo le regole dell'indebito oggettivo e diritto del deceptus a ottenere il ristoro nei limiti dell'interesse negativo e quindi, del pregiudizio patito per avere stipulato un contratto che senza l'altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse;
- tanto premesso in punto di diritto e tornando al caso di specie, manca, in primo luogo, la prova (e, invero, ancor prima, la specifica allegazione) dei raggiri - in tesi - posti in essere da : l'unico comportamento che l'attrice di fatto stigmatizza è quello di averle CP_1 sostanzialmente fatto credere che gli aumenti di gas ed energia elettrica fossero tali da non permettere alla convenuta la prosecuzione dei rapporti contrattuali alle condizioni pattuite in origine;
- ora, al di là del fatto che l'incremento dei costi energetici a livello mondiale era un dato Part oggettivo, universalmente noto, che non solo ben conosceva, ma del quale essa stessa aveva dato atto nei propri documenti contabili e che essa prima di tutto stava affrontando, non risulta che la società convenuta abbia impiegato mezzi subdoli e ingannatori allo scopo di carpire all'attrice un consenso che, viceversa, questa non avrebbe dato;
- dalla corrispondenza inter partes prodotta da (cfr. in particolare doc. 4 e doc. 7 Part Part allegati alla citazione), si evince che si è limitata a rappresentare a lo CP_1 straordinario rincaro dei suddetti costi e la conseguente – asserita – insostenibilità delle forniture, chiedendo in un primo momento di modificare le condizioni economiche già pattuite e in un secondo momento comunicando di ritenere risolto il contratto del 27.10.2020 (già modificato a settembre e novembre 2021) per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- in disparte la considerazione per cui le circostanze in questione potevano essere Part agevolmente verificate, nella loro oggettività, da , rimane il fatto che la prospettazione offerta dalla convenuta di certo non configura quel mezzo subdolo e fraudolento che è richiesto per integrare il dolo di cui all'art. 1439 c.c.;
- tanto più se si considera che gli artifizi e i raggiri devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento
8 non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza;
- e, nel caso di specie, l'altra parte è una SPA operante nel settore ceramico, dunque un soggetto qualificato, che a sua volta stava affrontando la medesima problematica dei rincari energetici e che, in ogni caso, disponeva di tutti gli strumenti per verificare e valutare le richieste di;
CP_1
- per gli stessi motivi, la condotta in esame non integra neppure gli estremi della violenza morale prevista dagli artt. 1434-1435 c.c., che deve essere “di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole” avuto riguardo
“all'età, al sesso e alla condizione delle persone”;
- inoltre, la dichiarazione – contenuta nella pec di cui al doc. 7 dell'attrice – di ritenere risolto il contratto del 27.10.2020 e di rivalutare una nuova collaborazione solo previa rinegoziazione dei prezzi non costituisce certamente una minaccia di un male ingiusto e Part notevole, volta ad estorcere il consenso di a un nuovo contratto di somministrazione. Anche la domanda di annullamento, quindi, deve ritenersi infondata, non essendo Part concretamente ravvisabile nessuno dei due vizi della volontà dedotti da .
4. Al rigetto delle domande svolte in via principale e in via subordinata, consegue il rigetto delle correlate domande risarcitorie.
5. Preme in ogni caso evidenziare che l'eventuale scorrettezza e contrarietà a buona fede della condotta di (e la conseguente sua responsabilità sul piano risarcitorio) CP_1 avrebbe potuto in astratto rilevare con riferimento alla legittimità della risoluzione unilaterale per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto 27.10.2020, comunicata da quest'ultima con la pec del 9.02.2022. Al riguardo si osserva infatti che:
- la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è un rimedio (esclusivamente) giudiziale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1467 e seguenti c.c.;
- dunque, il mero verificarsi delle relative condizioni non determina, di per sé e in linea di principio, né lo scioglimento del vincolo contrattuale, né un automatico effetto liberatorio: la parte tenuta alla prestazione non è quindi esonerata dall'adempimento, né è legittimata a sospenderne l'esecuzione, sicché, per liberarsi dalla sua obbligazione (e non incorrere nella responsabilità per inadempimento), avrebbe il solo rimedio di agire in giudizio per la risoluzione;
- nel caso di specie in piena vigenza del contratto 27.10.2020, ha CP_1 Part comunicato a di ritenerlo risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non ha agito per la sua risoluzione;
- questa è evidentemente avvenuta poi per mutuo dissenso, quando le parti hanno stipulato un nuovo contratto di somministrazione (il secondo), ritenendo implicitamente quindi definitivamente cessato il primo;
- ora, fermo restando che la comunicazione di lungi dal costituire una CP_1 forma di risoluzione in senso proprio, integrerebbe, tutt'al più, un recesso unilaterale, mette Part conto di rilevare che , nell'instaurare il presente giudizio, non ha formulato una espressa
9 domanda volta ad accertarne l'illegittimità (della risoluzione o del recesso);
- solo nella memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c. ha inserito il seguente inciso: “Nello specifico dovrà, quindi, essere accertato e valutato se fosse o no legittimata a risolvere il contratto per eccessiva CP_1 onerosità e ad applicare tutti gli aumenti precedenti e successivi, ciò anche in rapporto ai principi generali di correttezza e buona fede più volte richiamati”;
- ammesso e non concesso che tale inciso possa essere interpretato come formulazione di una vera e propria domanda, la questione, come correttamente eccepito dalla convenuta, sarebbe comunque inammissibile perché nuova, essendo stata proposta ben oltre il maturare Part delle relative preclusioni: benché sin dall'atto introduttivo abbia lamentato la violazione del generale obbligo di buona fede, è evidente che una domanda volta ad accertare l'assenza dei presupposti per la risoluzione di un contratto (recte: per recedere legittimamente da un contratto) è caratterizzata da petitum e causa petendi ben diversi da quelli delle due domande svolte dall'attrice in via principale e subordinata, sopra esaminate;
- essa, pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio. 6. Venendo, infine, alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla scarsa qualità dell'atomizzato fornito da , si osserva: CP_1
- la convenuta, oltre a contestare nel merito l'addebito, ha eccepito in via preliminare la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi, per non avere denunciato gli asseriti difetti del materiale entro il termine di 8 giorni dalla scoperta stabilito dall'art. 1495 c.c., nonché la prescrizione dell'azione, essendo comunque decorso più di un anno dalla consegna;
- in punto di diritto, va chiarito che la denuncia prevista dalla disposizione richiamata è l'atto con cui il compratore porta a conoscenza dell'alienante la presenza di vizi o la mancanza di qualità dovute;
- è opinione comune, in dottrina e in giurisprudenza, che essa non debba contenere necessariamente indicazioni puntuali e analitiche circa la natura e la causa dei difetti, essendo sufficiente, a interrompere il termine di decadenza, una segnalazione anche sommaria dei vizi che valga a mettere il venditore sull'avviso, destinata ad essere precisata in un secondo momento con l'indicazione della loro natura ed entità, purché non equivoca e non limitata alla prospettazione di meri dubbi o perplessità;
- a fronte dell'eccezione di decadenza, è poi onere dell'acquirente dimostrare sia di avere denunciato i difetti, sia di averlo fatto tempestivamente;
- nel caso di specie, la missiva 13.10.2023, prodotta dall'attrice sub doc. 19, non integra Part una denuncia nel senso sopra specificato: in essa, infatti, si è limitata a comunicare a la volontà di ridurre gli ordinativi di una particolare tipologia di atomizzato CP_1
(denominato GP9), in quanto non adatta alla produzione di determinati formati di lastre (60x60 e 60x120), rispetto ai quali erano stati riscontrati dei difetti, che a quell'epoca erano in corso di verifica;
- non vi è, dunque, alcuna segnalazione di vizi o imputazione, anche generica, di responsabilità nei confronti della convenuta;
- la perizia di parte datata 21.02.2024, che ha fatto eseguire sul materiale in questione Part
(cfr. doc. 18 attrice), parimenti non afferma l'inidoneità dello stesso e non evidenzia specifici
10 difetti, limitandosi a concludere che “la presenza di tenori elevati di muscovite…. potrebbe influenzare negativamente il processo produttivo di piastrelle in gres porcellanato durante la fase di pressatura … e la fase di cottura…”;
- in ogni caso, non risulta che nel termine di 8 giorni da tale data l'attrice abbia denunciato i (presunti) vizi alla convenuta, sicché il relativo onere probatorio non può dirsi assolto;
- né può sostenersi che la comunicazione via e-mail del 23.09.2022 prodotta dall'attrice sub doc. 43 integri un riconoscimento, da parte di dei difetti della merce venduta CP_1
e renda superflua la denuncia: prima di tutto essa proviene non da ma da CP_1
e quindi da un soggetto diverso (la fusione per incorporazione della prima CP_2 nella seconda si è verificata solo in un secondo momento); in ogni caso, quest'ultima non Part ammette affatto l'esistenza di un vizio nel materiale prodotto, ma informa che detto materiale non è adatto alla realizzazione di lastre di misura 60x120 e ne sconsiglia l'utilizzo a tal fine (tant'è che dichiara, sempre in quella stessa missiva, che essa stessa, in primis, CP_2 non impiega quella tipologia di gres per produrre piastrelle di quel formato). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non essendo stata fornita prova di una Part tempestiva denuncia dei vizi del materiale fornito da , deve ritenersi decaduta CP_1 dalla relativa garanzia.
7. In definitiva, tutte le domande dell'attrice sono risultate infondate e devono essere respinte.
8. Non può essere accolta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., proposta dalla convenuta, Part non ritenendosi che abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande dell'attrice; RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta dalla convenuta;
CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 45.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 04/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
11
GIANPIERO e RIGHI ELISA CONVENUTA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 28.05.2025 parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. (in breve , società operante Parte_1 Parte_2 nel settore della produzione di materiale ceramico, ha convenuto in giudizio CP_1 esponendo:
[...]
- di avere stipulato in data 27.10.2020, con la società convenuta, un contratto di somministrazione di impasto atomizzato per la produzione di piastrelle in gres porcellanato che prevedeva: durata sino al 31.12.2022; impegno di a mantenere fermo sino al Parte_3 Part 31.12.2021 il listino prezzi pattuito e a concordare eventuali variazioni con entro il 15.12; Part termini di pagamento a 60 giorni dall'emissione della fattura;
garanzia a carico di con pegno rotativo sul materiale prodotto per un importo di € 1.200.000,00;
- che, inaspettatamente, il 20.09.2021 la convenuta le ha comunicato a mezzo pec l'applicazione unilaterale, per il successivo trimestre, di un aumento dei prezzi per alcune tipologie di atomizzato, adducendo a giustificazione l'incremento dei costi di gas, energia elettrica e materie prime;
- di avere, suo malgrado, subìto questa condotta, non potendosi permettere un blocco della produzione, essendo il suo principale fornitore di impasto atomizzato;
Parte_3
- che, tuttavia, già il successivo mese di novembre (dunque a distanza di neppure due mesi) quest'ultima le ha preannunciato un ulteriore aumento dei prezzi per tutto l'anno 2022, al Part quale, per le medesime ragioni, non si è potuta opporre;
1 - di avere quindi sottoscritto, in data 10.11.2021, obtorto collo, un addendum al contratto di somministrazione volto a ridefinire i prezzi, conformemente agli aumenti imposti dalla controparte;
- che questa, però, già a febbraio 2022, contravvenendo anche ai nuovi impegni assunti e deducendo asseriti, ma indimostrati, ulteriori e insostenibili aumenti delle materie prime, del gas e dell'energia elettrica, le ha comunicato la risoluzione con effetto immediato del contratto e dell'addendum firmato poco tempo prima, manifestando comunque la propria disponibilità a formalizzare un nuovo contratto con la pattuizione di nuovi prezzi;
- di essere stata costretta, anche questa volta, a cedere alle imposizioni della convenuta, avendo già concluso nuovi accordi di vendita con i propri clienti sulla base delle condizioni dell'addendum, dovendo rispettarne le tempistiche e non potendosi quindi permettere di rischiare il fermo della produzione;
- che, dunque, non avendo alternative, ha sottoscritto in data 18.02.2022 un nuovo contratto di somministrazione, con termine di durata al 31.12.2023, che prevedeva prezzi ancora più elevati e una garanzia a suo carico per l'importo di € 2.500.000,00;
- che dopo soli due mesi ha preteso, ancora una volta, la revisione delle Parte_3 condizioni contrattuali;
- di avere subìto quindi il quarto aumento dei prezzi nell'arco di pochissimo tempo, sottoscrivendo, l'11.05.2022, un addendum al (secondo) contratto, all'epoca in essere;
- di avere cercato delle alternative rivolgendosi ad altri fornitori, ma senza successo, sia per la scarsa disponibilità di argilla sul mercato, sia a causa del generalizzato incremento della produzione dell'intero comparto ceramico;
- che la società convenuta si è quindi approfittata del suo stato di necessità e a settembre 2022 le ha imposto l'applicazione di condizioni ulteriormente peggiorative;
- che, inoltre, il materiale fornito era di qualità scadente, come risulta sia dalle numerose lettere di contestazione ricevute dai propri clienti, che lamentavano rigonfiamenti sulla Part superficie delle piastrelle, sia dalle analisi tecniche fatte eseguire sull'impasto dalla stessa;
- di avere, per tutte queste ragioni, concluso il rapporto contrattuale con la convenuta a gennaio 2024;
- che, analizzando i bilanci di è emerso che, in realtà, le ragioni addotte da CP_1 quest'ultima per giustificare i ripetuti aumenti dei prezzi, ossia l'eccessiva onerosità, e quindi l'insostenibilità delle condizioni pattuite a fronte dell'incremento dei costi di produzione, non avevano alcun fondamento, ma si trattava invece di un pretesto finalizzato ad accrescere i propri margini di guadagno;
- che la convenuta ha quindi violato i principi di correttezza e buona fede contrattuale, prospettandole una condizione economica non veritiera e approfittando della propria posizione Part di forza rispetto a , che non aveva fornitori alternativi a cui rivolgersi, imponendole condizioni capestro, gravose ed illegittime, sino a risolvere illegittimamente il primo contratto di somministrazione;
- che ciò integra un grave inadempimento contrattuale, comportante il diritto di al Part risarcimento del danno subìto, derivante dall'essere stata privata dei vantaggi economici che le sarebbero derivati dall'esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede;
2 - che, inoltre, detti comportamenti hanno determinato un palese vizio del consenso di Part ;
- che i contratti successivi al primo – ossia l'addendum di novembre 2021, il secondo contratto di somministrazione di febbraio 2022 e l'addendum di maggio 2022 - sono quindi Part annullabili in primo luogo per dolo ex art. 1439 c.c., poiché se non fosse stata ingannata, non avrebbe accettato i vari aumenti di prezzi imposti da e in secondo luogo per CP_1 violenza morale, in quanto l'indisponibilità di alternative configura proprio quel “male ingiusto e notevole” per evitare il quale il contraente si determina a stipulare un certo negozio;
- che da tutto quanto sopra deriva il diritto di al risarcimento dei seguenti danni: Part
• € 4.002.116,84 a titolo di danno emergente, coincidente con la differenza tra la somma che l'attrice avrebbe dovuto pagare a in base al primo contratto e quella CP_1 effettivamente pagata a seguito dei vari aumenti di prezzo illegittimamente applicati da quest'ultima;
• € 701.894,20 a titolo di lucro cessante, derivante dalla minor vendita di prodotti per la perdita di quote di mercato ed annullamento di ordini e conseguente minor produzione;
• € 823.783,03 danno da mancata produzione a causa della maggior incidenza di costi fissi;
• € 781.003,43 danno per la minor rendita di prima scelta per l'anno 2022 ed € 846.610,09 per l'anno 2023, derivante dalla difettosità del materiale fornito, e così per complessivi € 7.155.407,59. Sulla base di quanto sopra, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“NEL MERITO:
- In via principale, accertare e dichiarare, per tutti i fatti e le ragioni dedotte in parte narrativa, l'inadempimento contrattuale di per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione CP_1 Part del contratto di somministrazione intercorso con e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare CP_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle somme Parte_2 da quest'ultima corrisposte in eccesso rispetto ai prezzi delle forniture stabiliti nel primo contratto di somministrazione del 27.10.2020, e, precisamente dell'importo complessivo di € 4.002.116,84, o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
nonché, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di di CP_1 Parte_2 tutti gli ulteriori danni patrimoniali da quest'ultima subiti per complessivi € 1.525.677,23 (di cui € 701.894,20 per minor vendita/mancata produzione ed € 823.783,03 per maggiori costi fissi sostenuti) o, comunque, di quella diversa somma, anche per singola voce di danno, che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- in via alternativa e subordinata, accertare e dichiarare che, per tutti i fatti e le ragioni dedotte in parte Part narrativa, il consenso prestato da , in persona del proprio legale rappresentante, agli aumenti di prezzo pretesti da ed oggetto delle scritture successive al primo contratto di somministrazione è stato viziato CP_1 Par ex art. 1427 c.c. e, per l'effetto, disporre, in favore della medesima , l'annullamento delle predette scritture per dolo e/o violenza morale, con ogni consequenziale effetto;
conseguentemente, dire tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore di delle CP_1 Parte_2
3 somme da quest'ultima corrisposte in eccesso rispetto ai prezzi delle forniture stabiliti nel primo contratto di somministrazione del 27.10.2020, e, precisamente dell'importo complessivo di € 4.002.116,84 o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
nonché, in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di di CP_1 Parte_2 tutti gli ulteriori danni patrimoniali da quest'ultima subiti per complessivi € 1.525.677,23 (di cui € 701.894,20 per minor vendita/mancata produzione ed € 823.783,03 per maggiori costi fissi sostenuti) o, comunque, di quella diversa somma, anche per singola voce di danno, che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, maggiorata di interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, accertare e dichiarare altresì l'inadempimento di ai contratti di CP_1 somministrazione inter partes per la scarsa qualità del materiale fornito e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di CP_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, del danno da quest'ultima subito nella Parte_2 misura complessiva di € 1.627.613,52, o, comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che parrà equa, il tutto maggiorato di interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo effettivo”. Si è costituita contestando l'azione in fatto e in diritto e insistendo Controparte_1 per il suo rigetto. In particolare, la convenuta ha dedotto:
- che, a causa dell'inflazione conseguente all'emergenza sanitaria e dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, si è verificato un verticale aumento, a livello mondiale, dei costi delle fonti energetiche e delle materie prime, che ha inciso in modo particolare su settori – quali quello ceramico – basati su produzioni estremamente energivore;
- che, quindi, tutte le imprese del settore, di atomizzato e di ceramiche finite, non solo hanno subìto la pressione degli aumenti internazionali, ma altresì hanno dovuto sottostare alle richieste dei loro fornitori di base, in particolare le aziende importatrici e distributrici di gas e di materie prime, che hanno incrementato i prezzi e preteso nuove modalità di pagamento e nuove garanzie, richieste a loro volta dai produttori iniziali;
- che tutto il mercato, nel biennio 2021/2022, ha dovuto incrementare il prezzo delle Part componenti di base e del prodotto finito, cosa che peraltro ha fatto anche la stessa;
- che ciò è stato controbilanciato, a posteriori, dal ribaltamento dei costi sui consumatori finali e dall'intervento di una serie di provvidenze statali (crediti d'imposta), i quali hanno permesso alle aziende di assorbire il colpo e, anzi, addirittura di incrementare i loro fatturati;
- che ciò è quanto accaduto anche a , la quale, contrariamente a quanto asserito in Part citazione, ha conseguito, negli anni oggetto di causa, ottimi risultati in termini di ricavi, come risulta dalla semplice lettura dei bilanci;
- che, in ogni caso, gli aumenti del costo di gas ed energia elettrica sono tutti oggettivi e documentati;
- che tutti i produttori di atomizzato, colpiti da identiche situazioni, hanno significativamente adeguato al rialzo i prezzi, dovendo, in caso contrario, risolvere i contratti di fornitura in corso;
4 - che ha quindi definito gli accordi successivi al primo contratto di somministrazione Part nella piena consapevolezza della impossibilità per gli operatori del settore di tenere fermi i prezzi e di adempiere alle originarie intese di somministrazione che erano divenuti eccessivamente onerosi e insostenibili per fatti sopravvenuti e di fatto incontrollabili;
- che, quanto all'asserita scarsa qualità dell'atomizzato fornito da la perizia CP_1 di parte prodotta dall'attrice è priva di valore probatorio in quanto non effettuata nel contraddittorio delle parti;
- che in ogni caso è decaduta dalla garanzia non avendo denunciato i pretesi vizi nel Part termine di cui all'art. 1495 c.c. e la relativa azione è comunque ormai prescritta;
- che, ad ogni modo, il prodotto fornito da è idoneo e perfettamente CP_1 Part conforme a quanto richiesto, infatti le contestazioni dei clienti di relative a presunti difetti si riferiscono a piastrelle di dimensioni per le quali l'atomizzato di non era adatto;
CP_1
- che, in particolare, le supposte rotture e crepe delle piastrelle, così come le presunte scarse rese, lungi dall'essere difetti riconducibili alla scarsa resistenza e qualità del materiale fornito da essa convenuta, sono al contrario frutto della scarsa conoscenza tecnica dell'acquirente o di una volontà di risparmio sui costi. Sulla base di tutto quanto sopra, ha insistito per il rigetto delle domande CP_1 attoree e, in via subordinata, ha chiesto che, in denegata ipotesi di loro accoglimento, l'importo preteso in restituzione, applicata la compensatio lucri cum damno, venga ridotto sia della somma Part rimborsata ad per effetto del ribaltamento a suo favore delle provvigioni statali, pari a €
1.339.662,31, che dei maggiori importi pagati sulle forniture di ITA per € 484.423,76; il tutto con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c. e tenutasi la prima udienza, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 28.05.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Premesso che la sussistenza dei rapporti negoziali fra le parti, la loro evoluzione e la successiva conclusione, così come esposte dall'attrice in citazione, sono del tutto pacifiche e Part documentate, partendo dalla domanda svolta da in principalità, si osserva:
- come anticipato nel precedente paragrafo, l'attrice ha dedotto: che nel 2021/2022
– sua principale fornitrice di impasto atomizzato per la produzione di piastrelle in CP_1 gres porcellanato – contravvenendo agli accordi assunti con il contratto di somministrazione Part del 27.10.2020 e approfittando della sua posizione di forza rispetto a e della impossibilità per quest'ultima di reperire in quel momento altri fornitori sul mercato, le avrebbe imposto una serie di aumenti di prezzi a causa della sopravvenuta eccessiva onerosità delle pattuizioni contrattuali derivante dal vertiginoso incremento dei costi energetici e delle materie prime e minacciando, in caso contrario, di bloccare le forniture;
che però la situazione prospettata da non corrispondeva alla realtà dei fatti, posto che dai bilanci relativi agli esercizi CP_1
2021 e 2022 è risultato chiaramente che l'aumento del costo delle materie prime è stato, al contrario, molto inferiore rispetto all'incremento dei ricavi conseguiti dalla convenuta in quel periodo, sicché la reiterata pretesa di rivedere le condizioni contrattuali non solo era del tutto ingiustificata ma, anzi, si è rivelata essere una vera e propria strategia di questa, finalizzata a
5 conseguire guadagni esagerati, sfruttando il suo stato di necessità; che, quindi, la condotta di costituisce un grave inadempimento agli obblighi di buona fede e correttezza di CP_1 cui agli artt. 1175 – 1375 c.c. e comporta il diritto di ITA al risarcimento di tutti i pregiudizi derivanti dai nuovi accordi, stipulati obtorto collo ed esclusivamente sulla base di quelle informazioni poi risultate inveritiere;
- in sostanza, quindi, addebita a una responsabilità di natura Part CP_1 contrattuale per averla costretta ad acconsentire a ripetuti aumenti dei prezzi dell'atomizzato, artatamente esponendole una propria condizione economica diversa da quella reale, al solo scopo di conseguire un illegittimo profitto;
- la domanda, per come prospettata, è però infondata;
- deduce di avere stipulato – successivamente all'originario contratto di Part somministrazione del 27.10.2020 – 3 nuovi accordi (addendum novembre 2021, secondo contratto di somministrazione 18.02.2022, addendum maggio 2022), contenenti condizioni economiche per essa più gravose, solo perché indotta in errore dall'inganno perpetrato dalla società convenuta, e comunque per scongiurare il rischio un blocco delle forniture e quindi della produzione di piastrelle;
- quello che l'attrice lamenta, quindi, è che la propria volontà negoziale, espressa in quei 3 accordi, non si sarebbe formata liberamente, ma sarebbe stata coartata o comunque alterata dalla condotta contraria a buona fede della controparte;
- ciò configura, sul piano giuridico, un vizio della volontà, ossia una patologia che incide sulla genesi stessa del rapporto negoziale ed è – in astratto – causa di annullamento del negozio, laddove sussistano i presupposti previsti dagli artt. 1427 e seguenti c.c. (nei casi di errore, dolo, violenza morale);
- la condotta del contraente che ha dato causa al vizio e leso la libertà negoziale dell'altro è senza dubbio - sempre in astratto - una violazione del generale principio di buona fede, ma opera su un piano diverso dall'inadempimento (che attiene all'esecuzione delle prestazioni dovute), ossia quello della formazione del consenso (cfr. art. 1337 c.c.), ed è fonte di responsabilità precontrattuale;
- le due tipologie di responsabilità – contrattuale e precontrattuale – non vanno quindi confuse: la prima deriva dall'inadempimento di obblighi che nascono da un rapporto negoziale già sorto e tutela l'interesse positivo del contraente, ossia l'interesse alla corretta e regolare esecuzione di quello specifico negozio e delle prestazioni che ne derivano;
la seconda sorge invece da comportamenti posti in essere prima della nascita di quel rapporto e in occasione della stessa, e tutela l'interesse negativo, cioè l'interesse che l'altra parte aveva a non essere coinvolta in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire coartazioni o inganni in ordine ad atti negoziali;
- pertanto, la tesi di , secondo la quale il comportamento di Part CP_1 costituirebbe un inadempimento del contratto di somministrazione del 27.10.2020, in particolare dell'obbligo di buona fede, e comporterebbe una responsabilità contrattuale a suo carico, è in sé contraddittoria e non è coerente con i principi generali poc'anzi richiamati;
- del resto, è poi la stessa attrice a chiedere – sebbene in via subordinata e gradata – l'annullamento dei 3 negozi per dolo o violenza morale posta in essere dalla convenuta (e
6 conseguente condanna al risarcimento);
- sicché, è proprio la prospettazione di a determinare - a priori e senza entrare nel Part merito - l'infondatezza della domanda principale: non è configurabile, neppure in astratto, un inadempimento al contratto del 27.10.2020, che è stato sostituito – in tutto o in parte – dai successivi 3 accordi negoziali in contestazione, ma, tuttalpiù, un'annullabilità di questi ultimi per vizio del consenso e una eventuale responsabilità risarcitoria di ma nei limiti CP_1 dell'interesse negativo. 3. Passando quindi alla domanda di annullamento, si osserva:
- come già detto, ha imputato a prima di tutto un comportamento Part CP_1 doloso, poiché “approfittando della propria posizione di forza, le ha mentito rappresentandole una situazione diversa da quella reale ed inducendola di conseguenza in errore sulla necessità di di applicare CP_1 continui aumenti di prezzo ed in modo anticipato rispetto ai tempi delle eventuali revisioni dei prezzi convenute contrattualmente. Se, infatti, non avesse ordito tale inganno ed ITA non si fosse trovata nella CP_1 Par descritta condizione di sudditanza, non si sarebbe determinata ad accettare tutti gli aumenti imposti, sottoscrivendo l'addendum al primo contratto di somministrazione e poi i successivi contratti” (cfr. pag. 15 citazione);
- in secondo luogo, ha affermato che tale condotta integra comunque gli estremi della violenza morale, avendo avuto quale scopo ed effetto quello di costringerla “ad accettare gli aumenti che venivano pretesi da per non subire inevitabilmente il blocco della produzione, con CP_1 potenziale fallimento dell'azienda, e conseguenti ingentissimi danni economici. Ciò costituisce proprio quella minaccia di un “male ingiusto e notevole” richiesto dal legislatore per integrare tale fattispecie, palesatosi in modo Par inequivocabile quando per costringere con una pressione ancora maggiore ad accettare nuovi CP_1 aumenti, ha unilateralmente (ed illegittimamente) risolto il contratto di somministrazione per (asserita) impossibilità sopravvenuta della fornitura, e ciò a tre giorni dalla ripresa della produzione avvenuta il Par 19.2.2022, ottenendo prontamente il consenso (viziato) di a sottoscrivere un nuovo contratto di somministrazione con prezzi nuovamente aumentati, ciò per evitare danni catastrofici”;
- partendo dal dolo, l'art. 1439, comma 1, c.c., invocato dall'attrice, stabilisce testualmente che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato”;
- il dolo costituisce dunque un illecito, in quanto lesivo della libertà negoziale altrui, ed è causa di annullabilità del contratto quando è determinante del consenso, cioè quando il raggiro induce il soggetto a stipulare un negozio che altrimenti non avrebbe concluso;
- gli elementi costitutivi sono: il raggiro, ossia una condotta commissiva od omissiva intenzionalmente diretta ad alterare l'altrui volontà negoziale;
l'effettiva alterazione della volontà della controparte per effetto dell'inganno; l'oggettiva idoneità di quest'ultimo a determinare tale alterazione (non è richiesto, invece, che la parte raggirata abbia patito un pregiudizio patrimoniale);
- passando all'analisi dei singoli presupposti, il raggiro può realizzarsi non solo mediante una condotta positiva (ad es. dichiarazioni menzognere) ma anche con la reticenza o con il semplice silenzio (c.d. dolo omissivo) purché la condotta “passiva” si inserisca in un complessivo comportamento diretto ad ingannare la vittima, o comunque costituisca violazione del dovere di informazione gravante sul soggetto in forza del principio di buona fede;
7 - esso deve essere intenzionale, cioè il suo autore deve avere coscienza della falsità o comunque della non esattezza della rappresentazione che viene fornita alla vittima e agire (o non agire) allo specifico scopo di condizionarne la volontà (c.d. animus decipiendi);
- è necessario, poi, che il raggiro abbia avuto un'effettiva efficienza causale sulla determinazione volitiva del contraente, determinando una falsa o distorta percezione della realtà, non reputandosi sufficiente una qualunque influenza psicologica, ma solo quella che in concreto abbia alterato il processo di formazione della volontà;
- occorre, infine, una oggettiva idoneità del mezzo fraudolento a provocare tale conseguenza: in base al generale principio dell'affidamento, infatti, non è sufficiente l'inganno in concreto della vittima, ma occorre che il raggiro fosse tale da sorprendere una persona di normale diligenza e buon senso, tenuto conto del carattere particolarmente subdolo dei mezzi utilizzati, e l'errore poteva essere evitato solo con l'ausilio di competenze e tecniche straordinarie;
- effetto del dolo determinante è l'annullabilità del contratto, con conseguente obbligo di restituire le prestazioni già eseguite secondo le regole dell'indebito oggettivo e diritto del deceptus a ottenere il ristoro nei limiti dell'interesse negativo e quindi, del pregiudizio patito per avere stipulato un contratto che senza l'altrui illecita ingerenza non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse;
- tanto premesso in punto di diritto e tornando al caso di specie, manca, in primo luogo, la prova (e, invero, ancor prima, la specifica allegazione) dei raggiri - in tesi - posti in essere da : l'unico comportamento che l'attrice di fatto stigmatizza è quello di averle CP_1 sostanzialmente fatto credere che gli aumenti di gas ed energia elettrica fossero tali da non permettere alla convenuta la prosecuzione dei rapporti contrattuali alle condizioni pattuite in origine;
- ora, al di là del fatto che l'incremento dei costi energetici a livello mondiale era un dato Part oggettivo, universalmente noto, che non solo ben conosceva, ma del quale essa stessa aveva dato atto nei propri documenti contabili e che essa prima di tutto stava affrontando, non risulta che la società convenuta abbia impiegato mezzi subdoli e ingannatori allo scopo di carpire all'attrice un consenso che, viceversa, questa non avrebbe dato;
- dalla corrispondenza inter partes prodotta da (cfr. in particolare doc. 4 e doc. 7 Part Part allegati alla citazione), si evince che si è limitata a rappresentare a lo CP_1 straordinario rincaro dei suddetti costi e la conseguente – asserita – insostenibilità delle forniture, chiedendo in un primo momento di modificare le condizioni economiche già pattuite e in un secondo momento comunicando di ritenere risolto il contratto del 27.10.2020 (già modificato a settembre e novembre 2021) per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- in disparte la considerazione per cui le circostanze in questione potevano essere Part agevolmente verificate, nella loro oggettività, da , rimane il fatto che la prospettazione offerta dalla convenuta di certo non configura quel mezzo subdolo e fraudolento che è richiesto per integrare il dolo di cui all'art. 1439 c.c.;
- tanto più se si considera che gli artifizi e i raggiri devono essere valutati in relazione alle particolari circostanze di fatto ed alle qualità e condizioni soggettive dell'altra parte, onde stabilire se erano idonei a sorprendere una persona di normale diligenza, giacché l'affidamento
8 non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza;
- e, nel caso di specie, l'altra parte è una SPA operante nel settore ceramico, dunque un soggetto qualificato, che a sua volta stava affrontando la medesima problematica dei rincari energetici e che, in ogni caso, disponeva di tutti gli strumenti per verificare e valutare le richieste di;
CP_1
- per gli stessi motivi, la condotta in esame non integra neppure gli estremi della violenza morale prevista dagli artt. 1434-1435 c.c., che deve essere “di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole” avuto riguardo
“all'età, al sesso e alla condizione delle persone”;
- inoltre, la dichiarazione – contenuta nella pec di cui al doc. 7 dell'attrice – di ritenere risolto il contratto del 27.10.2020 e di rivalutare una nuova collaborazione solo previa rinegoziazione dei prezzi non costituisce certamente una minaccia di un male ingiusto e Part notevole, volta ad estorcere il consenso di a un nuovo contratto di somministrazione. Anche la domanda di annullamento, quindi, deve ritenersi infondata, non essendo Part concretamente ravvisabile nessuno dei due vizi della volontà dedotti da .
4. Al rigetto delle domande svolte in via principale e in via subordinata, consegue il rigetto delle correlate domande risarcitorie.
5. Preme in ogni caso evidenziare che l'eventuale scorrettezza e contrarietà a buona fede della condotta di (e la conseguente sua responsabilità sul piano risarcitorio) CP_1 avrebbe potuto in astratto rilevare con riferimento alla legittimità della risoluzione unilaterale per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto 27.10.2020, comunicata da quest'ultima con la pec del 9.02.2022. Al riguardo si osserva infatti che:
- la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta è un rimedio (esclusivamente) giudiziale, soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1467 e seguenti c.c.;
- dunque, il mero verificarsi delle relative condizioni non determina, di per sé e in linea di principio, né lo scioglimento del vincolo contrattuale, né un automatico effetto liberatorio: la parte tenuta alla prestazione non è quindi esonerata dall'adempimento, né è legittimata a sospenderne l'esecuzione, sicché, per liberarsi dalla sua obbligazione (e non incorrere nella responsabilità per inadempimento), avrebbe il solo rimedio di agire in giudizio per la risoluzione;
- nel caso di specie in piena vigenza del contratto 27.10.2020, ha CP_1 Part comunicato a di ritenerlo risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ma non ha agito per la sua risoluzione;
- questa è evidentemente avvenuta poi per mutuo dissenso, quando le parti hanno stipulato un nuovo contratto di somministrazione (il secondo), ritenendo implicitamente quindi definitivamente cessato il primo;
- ora, fermo restando che la comunicazione di lungi dal costituire una CP_1 forma di risoluzione in senso proprio, integrerebbe, tutt'al più, un recesso unilaterale, mette Part conto di rilevare che , nell'instaurare il presente giudizio, non ha formulato una espressa
9 domanda volta ad accertarne l'illegittimità (della risoluzione o del recesso);
- solo nella memoria ex art. 171 ter n. 3) c.p.c. ha inserito il seguente inciso: “Nello specifico dovrà, quindi, essere accertato e valutato se fosse o no legittimata a risolvere il contratto per eccessiva CP_1 onerosità e ad applicare tutti gli aumenti precedenti e successivi, ciò anche in rapporto ai principi generali di correttezza e buona fede più volte richiamati”;
- ammesso e non concesso che tale inciso possa essere interpretato come formulazione di una vera e propria domanda, la questione, come correttamente eccepito dalla convenuta, sarebbe comunque inammissibile perché nuova, essendo stata proposta ben oltre il maturare Part delle relative preclusioni: benché sin dall'atto introduttivo abbia lamentato la violazione del generale obbligo di buona fede, è evidente che una domanda volta ad accertare l'assenza dei presupposti per la risoluzione di un contratto (recte: per recedere legittimamente da un contratto) è caratterizzata da petitum e causa petendi ben diversi da quelli delle due domande svolte dall'attrice in via principale e subordinata, sopra esaminate;
- essa, pertanto, non può trovare ingresso nel presente giudizio. 6. Venendo, infine, alla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla scarsa qualità dell'atomizzato fornito da , si osserva: CP_1
- la convenuta, oltre a contestare nel merito l'addebito, ha eccepito in via preliminare la decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi, per non avere denunciato gli asseriti difetti del materiale entro il termine di 8 giorni dalla scoperta stabilito dall'art. 1495 c.c., nonché la prescrizione dell'azione, essendo comunque decorso più di un anno dalla consegna;
- in punto di diritto, va chiarito che la denuncia prevista dalla disposizione richiamata è l'atto con cui il compratore porta a conoscenza dell'alienante la presenza di vizi o la mancanza di qualità dovute;
- è opinione comune, in dottrina e in giurisprudenza, che essa non debba contenere necessariamente indicazioni puntuali e analitiche circa la natura e la causa dei difetti, essendo sufficiente, a interrompere il termine di decadenza, una segnalazione anche sommaria dei vizi che valga a mettere il venditore sull'avviso, destinata ad essere precisata in un secondo momento con l'indicazione della loro natura ed entità, purché non equivoca e non limitata alla prospettazione di meri dubbi o perplessità;
- a fronte dell'eccezione di decadenza, è poi onere dell'acquirente dimostrare sia di avere denunciato i difetti, sia di averlo fatto tempestivamente;
- nel caso di specie, la missiva 13.10.2023, prodotta dall'attrice sub doc. 19, non integra Part una denuncia nel senso sopra specificato: in essa, infatti, si è limitata a comunicare a la volontà di ridurre gli ordinativi di una particolare tipologia di atomizzato CP_1
(denominato GP9), in quanto non adatta alla produzione di determinati formati di lastre (60x60 e 60x120), rispetto ai quali erano stati riscontrati dei difetti, che a quell'epoca erano in corso di verifica;
- non vi è, dunque, alcuna segnalazione di vizi o imputazione, anche generica, di responsabilità nei confronti della convenuta;
- la perizia di parte datata 21.02.2024, che ha fatto eseguire sul materiale in questione Part
(cfr. doc. 18 attrice), parimenti non afferma l'inidoneità dello stesso e non evidenzia specifici
10 difetti, limitandosi a concludere che “la presenza di tenori elevati di muscovite…. potrebbe influenzare negativamente il processo produttivo di piastrelle in gres porcellanato durante la fase di pressatura … e la fase di cottura…”;
- in ogni caso, non risulta che nel termine di 8 giorni da tale data l'attrice abbia denunciato i (presunti) vizi alla convenuta, sicché il relativo onere probatorio non può dirsi assolto;
- né può sostenersi che la comunicazione via e-mail del 23.09.2022 prodotta dall'attrice sub doc. 43 integri un riconoscimento, da parte di dei difetti della merce venduta CP_1
e renda superflua la denuncia: prima di tutto essa proviene non da ma da CP_1
e quindi da un soggetto diverso (la fusione per incorporazione della prima CP_2 nella seconda si è verificata solo in un secondo momento); in ogni caso, quest'ultima non Part ammette affatto l'esistenza di un vizio nel materiale prodotto, ma informa che detto materiale non è adatto alla realizzazione di lastre di misura 60x120 e ne sconsiglia l'utilizzo a tal fine (tant'è che dichiara, sempre in quella stessa missiva, che essa stessa, in primis, CP_2 non impiega quella tipologia di gres per produrre piastrelle di quel formato). Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, non essendo stata fornita prova di una Part tempestiva denuncia dei vizi del materiale fornito da , deve ritenersi decaduta CP_1 dalla relativa garanzia.
7. In definitiva, tutte le domande dell'attrice sono risultate infondate e devono essere respinte.
8. Non può essere accolta la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c., proposta dalla convenuta, Part non ritenendosi che abbia agito in giudizio con dolo o colpa grave.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA le domande dell'attrice; RIGETTA la domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. proposta dalla convenuta;
CONDANNA l'attrice a pagare alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 45.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 04/06/2025 Il Giudice Francesca Malgoni
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