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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2)Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 313/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Cuneo, alla via XVIII Aprile n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giulio Magliano sito in Cuneo, che la rappresenta e difende, in uno all'avv. Massimiliano Fantino del foro di Cuneo, come da procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
ed elettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3
domiciliati in Nocera Superiore (SA), al corso G. Matteotti n. 9, presso lo studio dell'avv.
1 Angela Loredana Morrone, che li rappresenta e difende in uno all'avv. Giuliana Di Marzio,
giuste procure in calce alle comparse di costituzione del 1° grado;
APPELLATI
NONCHÉ
in persona el Controparte_4
liquidatore pro tempore, Controparte_4
APPELLATI- contumaci
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.c. resa in data 21-22/2/2024, cron.
N. 2474\24 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel proc. n. 3454\2021; in materia di opposizione
a liquidazione CTU;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3\4\2025;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20/3/2024,
[...]
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.c. emessa nel proc. Parte_1
n. 3454/2021, cron. N. 2474\24, in data 21-22/2/2024 (comunicata in data 22/02/2024), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva: 1.
Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore
di ciascuno dei resistenti costituiti che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. 3.
Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c.>.
Invero, l'odierna appellante con ricorso ex art. 702 bis cpc del 7/7/2021 promuoveva formale opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 15 Dlgs 150\2011, rappresentando di essere stata nominata CTU nella causa n. 1010/2017 RG presso il Tribunale di Nocera
Inferiore dal G.U. Dott.ssa Jone Galasso;
che, espletato l'incarico, presentava istanza di
2 liquidazione, applicando i parametri di cui all'art. 2 DM 282/2002, con una richiesta di €
6.538,124, oltre accessori;
che Il Giudice, con decreto del 03/06/2021, liquidava in favore della
CTU la somma di € 1.481,68, facendo applicazione del criterio a vacazioni, non trovando l'attività svolta una precisa normativa in uno delle disposizioni di cui al D.M. 30.05.2002.
Pertanto, col ricorso ex art. 702 bis cpc chiedeva la liquidazione delle somme richieste, pari ad
€ 6.657,54, detratto l'acconto di € 400,00, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti, CP_1
ed nonché la Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando gli assunti avversi e Controparte_5
instando per il rigetto del ricorso, con la conferma del decreto di liquidazione opposto.
All'udienza del 22/12/2022 il G.I. dichiarava l'interruzione del processo per la morte di costituito in giudizio quale liquidatore della Persona_1 CP_4
Quindi, riassunta regolarmente la causa, rimaneva contumace quale Controparte_4
liquidatore della CP_4
Infine, il giudice di prime, sulle conclusioni scritte depositate dalle parti, emanava l'ordinanza qui appellata, con la quale rigettava il ricorso, in ragione della condivisibile motivazione del decreto di liquidazione opposto, condannando l al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con l'appello in esame, previa istanza di sospensione ex art. 283 Parte_1
cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe semplicemente riprodotto il contenuto del decreto di liquidazione, senza alcun vaglio critico, senza considerare che il compenso da liquidare rientrava nei criteri stabiliti all'art. 2 del DM 182/2002, con un onorario medio pari a € 6.538,14
in ragione dell'importo oggetto di valutazione (valore medio del patrimonio aziendale di €
354.863,00);
- Il giudice di primo grado avrebbe omesso di analizzare la richiesta di liquidazione delle spese di trasferta necessarie all'espletamento dell'incarico e richieste in base alle tabelle ACI;
3 - Il Tribunale avrebbe errato nella pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto l'odierna appellante non andava ritenuta soccombente e, comunque, vi sarebbe stata una soccombenza reciproca in relazione a che aveva eccepito l'inammissibilità CP_1
del ricorso. A detta di parte appellate, inoltre, il primo giudice avrebbe determinato il quantum delle spese processuali in maniera del tutto generica, senza consentire la comprensione dei parametri adottati.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. in via cautelare e preliminare sospendere
provvisoriamente l'esecutività della sentenza appellata;
2. in accoglimento del gravame in via
principale riformare l'ordinanza appellata e per l'effetto, annullare/revocare/riformare il
decreto di liquidazione reso dal Giudice Dott.ssa Jone Galasso in data 03/06/2021 e
comunicato alla ricorrente in data 04/06/2021 nel giudizio RG 1010/2017 e per l'effetto
liquidare a favore della ricorrente la somma di euro 6.657,54 dedotta dell'acconto già
liquidato di euro 400,00 ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia dalla S.V. Ill.ma con
vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio>.
Si costituivano, quindi, gli appellati, ed CP_1 Controparte_2 CP_3
eccependo l'omessa citazione di e contestando nel merito quanto
[...] CP_4
ex adverso dedotto e richiesto.
Rimaneva contumace la Controparte_4
, in persona del suo liquidatore,
[...] Controparte_6
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283
cpc (cfr. ordinanza del 26/9/2024), con provvedimento del 9/10/2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione in decisione al collegio, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
4 Infine, con provvedimento dell'8\4\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 168 D.P.R. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede, avverso il quale il successivo art. 170 prevede la possibilità per il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, di proporre opposizione, disciplinata dall'art. 15 D.L.vo n.
150\2011 (rito sommario speciale ex artt.702 bis e ss.), chiuso con ordinanza1 avente natura di provvedimento definitorio e non appellabile come espressamente sancito dal comma sesto del citato art. 15.
Di conseguenza, deve ritenersi che l'ordinanza (oggi, sentenza) che definisce il giudizio di opposizione de quo sia ricorribile unicamente per Cassazione per violazione di legge ex art.111
co. VII (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 313/2024; Cass., Ordinanza n. 8954/2020; Cass.,
ordinanza n. 2795/2018) o per mezzo del regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43
c.p.c.
In omaggio alla disciplina normativa testè enunciata, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
B. Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza2 e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto. 1 La parola “ordinanza” del sesto comma dell'art. 15 D.L.vo 150\2011 è stata sostituita dall'attuale “Sentenza” dall'art. 15, comma 3, lett. f), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
5 Nulla per le spese degli appellati rimasti contumaci.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'appello inammissibile;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, CP_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella Controparte_2 Controparte_3
somma di € 1.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La condanna alle spese di lite non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo. Più specificatamente essa si fonda sul
“c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (tra le ultime: Cass. ord. n. 14036 del 21/05/2024).
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1)Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2)Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3)Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 313/2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Cuneo, alla via XVIII Aprile n. 12, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Giulio Magliano sito in Cuneo, che la rappresenta e difende, in uno all'avv. Massimiliano Fantino del foro di Cuneo, come da procura speciale rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
ed elettivamente CP_1 Controparte_2 Controparte_3
domiciliati in Nocera Superiore (SA), al corso G. Matteotti n. 9, presso lo studio dell'avv.
1 Angela Loredana Morrone, che li rappresenta e difende in uno all'avv. Giuliana Di Marzio,
giuste procure in calce alle comparse di costituzione del 1° grado;
APPELLATI
NONCHÉ
in persona el Controparte_4
liquidatore pro tempore, Controparte_4
APPELLATI- contumaci
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.c. resa in data 21-22/2/2024, cron.
N. 2474\24 dal Tribunale di Nocera Inferiore nel proc. n. 3454\2021; in materia di opposizione
a liquidazione CTU;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3\4\2025;
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 20/3/2024,
[...]
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.c. emessa nel proc. Parte_1
n. 3454/2021, cron. N. 2474\24, in data 21-22/2/2024 (comunicata in data 22/02/2024), con la quale il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvedeva: 1.
Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore
di ciascuno dei resistenti costituiti che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. 3.
Dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ex art. 702 ter c.p.c.>.
Invero, l'odierna appellante con ricorso ex art. 702 bis cpc del 7/7/2021 promuoveva formale opposizione al decreto di liquidazione del compenso ex art. 15 Dlgs 150\2011, rappresentando di essere stata nominata CTU nella causa n. 1010/2017 RG presso il Tribunale di Nocera
Inferiore dal G.U. Dott.ssa Jone Galasso;
che, espletato l'incarico, presentava istanza di
2 liquidazione, applicando i parametri di cui all'art. 2 DM 282/2002, con una richiesta di €
6.538,124, oltre accessori;
che Il Giudice, con decreto del 03/06/2021, liquidava in favore della
CTU la somma di € 1.481,68, facendo applicazione del criterio a vacazioni, non trovando l'attività svolta una precisa normativa in uno delle disposizioni di cui al D.M. 30.05.2002.
Pertanto, col ricorso ex art. 702 bis cpc chiedeva la liquidazione delle somme richieste, pari ad
€ 6.657,54, detratto l'acconto di € 400,00, oltre accessori.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio i resistenti, CP_1
ed nonché la Controparte_2 Controparte_3 [...]
contestando gli assunti avversi e Controparte_5
instando per il rigetto del ricorso, con la conferma del decreto di liquidazione opposto.
All'udienza del 22/12/2022 il G.I. dichiarava l'interruzione del processo per la morte di costituito in giudizio quale liquidatore della Persona_1 CP_4
Quindi, riassunta regolarmente la causa, rimaneva contumace quale Controparte_4
liquidatore della CP_4
Infine, il giudice di prime, sulle conclusioni scritte depositate dalle parti, emanava l'ordinanza qui appellata, con la quale rigettava il ricorso, in ragione della condivisibile motivazione del decreto di liquidazione opposto, condannando l al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con l'appello in esame, previa istanza di sospensione ex art. 283 Parte_1
cpc, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il giudice di prime cure avrebbe semplicemente riprodotto il contenuto del decreto di liquidazione, senza alcun vaglio critico, senza considerare che il compenso da liquidare rientrava nei criteri stabiliti all'art. 2 del DM 182/2002, con un onorario medio pari a € 6.538,14
in ragione dell'importo oggetto di valutazione (valore medio del patrimonio aziendale di €
354.863,00);
- Il giudice di primo grado avrebbe omesso di analizzare la richiesta di liquidazione delle spese di trasferta necessarie all'espletamento dell'incarico e richieste in base alle tabelle ACI;
3 - Il Tribunale avrebbe errato nella pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto l'odierna appellante non andava ritenuta soccombente e, comunque, vi sarebbe stata una soccombenza reciproca in relazione a che aveva eccepito l'inammissibilità CP_1
del ricorso. A detta di parte appellate, inoltre, il primo giudice avrebbe determinato il quantum delle spese processuali in maniera del tutto generica, senza consentire la comprensione dei parametri adottati.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: <
1. in via cautelare e preliminare sospendere
provvisoriamente l'esecutività della sentenza appellata;
2. in accoglimento del gravame in via
principale riformare l'ordinanza appellata e per l'effetto, annullare/revocare/riformare il
decreto di liquidazione reso dal Giudice Dott.ssa Jone Galasso in data 03/06/2021 e
comunicato alla ricorrente in data 04/06/2021 nel giudizio RG 1010/2017 e per l'effetto
liquidare a favore della ricorrente la somma di euro 6.657,54 dedotta dell'acconto già
liquidato di euro 400,00 ovvero di quell'altra somma ritenuta di giustizia dalla S.V. Ill.ma con
vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio>.
Si costituivano, quindi, gli appellati, ed CP_1 Controparte_2 CP_3
eccependo l'omessa citazione di e contestando nel merito quanto
[...] CP_4
ex adverso dedotto e richiesto.
Rimaneva contumace la Controparte_4
, in persona del suo liquidatore,
[...] Controparte_6
Di seguito, acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283
cpc (cfr. ordinanza del 26/9/2024), con provvedimento del 9/10/2024, la causa veniva rinviata all'udienza del 03/04/2025 per la rimessione in decisione al collegio, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
- un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
4 Infine, con provvedimento dell'8\4\2025, sulle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 3/4/2025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 c.p.c.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia inammissibile.
Invero, ai sensi dell'art. 168 D.P.R. n. 115/2002 la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede, avverso il quale il successivo art. 170 prevede la possibilità per il beneficiario e le parti processuali,
compreso il pubblico ministero, di proporre opposizione, disciplinata dall'art. 15 D.L.vo n.
150\2011 (rito sommario speciale ex artt.702 bis e ss.), chiuso con ordinanza1 avente natura di provvedimento definitorio e non appellabile come espressamente sancito dal comma sesto del citato art. 15.
Di conseguenza, deve ritenersi che l'ordinanza (oggi, sentenza) che definisce il giudizio di opposizione de quo sia ricorribile unicamente per Cassazione per violazione di legge ex art.111
co. VII (cfr., ex multis, Cass., ordinanza n. 313/2024; Cass., Ordinanza n. 8954/2020; Cass.,
ordinanza n. 2795/2018) o per mezzo del regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43
c.p.c.
In omaggio alla disciplina normativa testè enunciata, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni sollevate dalle parti.
B. Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza2 e sono liquidate così come in dispositivo, con riduzione stante l'assenza di particolari questioni di fatto e\o di diritto. 1 La parola “ordinanza” del sesto comma dell'art. 15 D.L.vo 150\2011 è stata sostituita dall'attuale “Sentenza” dall'art. 15, comma 3, lett. f), n. 2), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 28 febbraio 2023.
5 Nulla per le spese degli appellati rimasti contumaci.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA l'appello inammissibile;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, CP_1
delle spese del secondo grado, che liquida nella Controparte_2 Controparte_3
somma di € 1.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno in camera di consiglio in data 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi-
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La condanna alle spese di lite non ha natura sanzionatoria o risarcitoria, ma è una regola di elementare razionalità, in base alla quale l'onere delle spese grava su chi ha “causato” il processo. Più specificatamente essa si fonda sul
“c.d. principio di causalità nell'insorgere della lite giudiziaria e della necessità di ricorrere al giudice per ottenere il riconoscimento della prestazione reclamata” (tra le ultime: Cass. ord. n. 14036 del 21/05/2024).