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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4423/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4423/2019 R.G., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 6192/2019
R.G., aventi ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Gemelli;
- OPPONENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore;
-OPPOSTO CONTUMACE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso proposto in data 10.09.2019 l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820190014926470000, notificatole il 05.08.2019, con il quale l' le intimava il CP_2 pagamento di € 20.985,93 per il recupero di somme asseritamente dovute per l'inadempimento all'obbligo di rettifica dei contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo 6-2017/10-2018.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto all'avviso di addebito impugnato, ossia la cartella/avviso relativo all'atto n. 3917, asseritamente notificato/a alla stessa nell'anno 2017. Deduceva che tale documento rappresentava l'atto originario sul quale l' fondava la propria pretesa creditoria, atteso che era dall'“Invito a CP_2 regolarizzare” notificato da a febbraio 2018 che la stessa aveva avuto, solo notizia, CP_2
1 dell'esistenza di questo cartella/avviso. Riferiva che trattavasi di richiesta di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione contributiva (assunzioni effettuate ai sensi della
Legge n. 190/2014), di cui aveva usufruito in virtù della regolarità contributiva che Pt_2
in buona fede pensava di avere, ma che era risultata non essere tale a causa di quella cartella/avviso sopra citata/o. Sosteneva che tale atto non era mai stato notificato alla stessa, né la stessa lo aveva mai materialmente ricevuto ed era, pertanto, ragionevole ritenere che la notificazione fosse “avvenuta” presso la precedente sede legale.
Chiedeva pertanto l'annullamento- previa sospensione- dell'avviso di addebito opposto.
2.- Con successiva opposizione del 13.12.2019 parte ricorrente impugnava, per i medesimi motivi, l'avviso di addebito n. 36820190024410339000, notificato in data 03.12.2019, con il quale l' le intimava il pagamento di € 1.486,90 per il recupero di somme CP_2 asseritamente dovute per l'inadempimento all'obbligo di rettifica dei contributi a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo novembre 2018. Chiedeva pertanto l'annullamento- previa sospensione- dell'avviso di addebito opposto. CP_ 3.- L' non si costituiva in entrambi i giudizi, sicché ne va dichiarata la contumacia.
4.- Le cause venivano riunite all'udienza del 6 luglio 2021.
5. L'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, le cause vengono decise.
6. In via preliminare va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione iscritta al n. 4423/2019
R.G. atteso che, trattandosi di opposizione per motivi formali, inquadrabile nello schema dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto proporsi entro il termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso opposto. E invece, come dichiarato dalla stessa ricorrente, la notifica dell'avviso di addebito n. 36820190014926470000 è avvenuta in data 5 agosto 2019, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo tardivamente, solo in data 10.09.2019.
7.- Ritenuta invece la tempestività dell'opposizione iscritta al n. 6192/2019, va rilevato che nel merito l'opponente non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di contributi
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti con l'avviso di addebito impugnato, ma eccepisce l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'avviso o cartella presupposto all'avviso di addebito opposto, di cui avrebbe avuto conoscenza solo attraverso l'invito a regolarizzare notificatole nel febbraio 2018.
Al riguardo si evidenzia che l'omessa notifica non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione.
2 La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.
L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/*avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010).
In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella.
In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).
Quindi non vi è alcun obbligo di notificare un previo avviso al contribuente e di invitarlo al contraddittorio.
CP_ Risultando del tutto infondata (rispetto ai crediti per contributi dell' l'opinione per la quale il ruolo sarebbe una sorta di strumento esclusivo ai fini della riscossione.
Più in generale la Suprema Corte ha affermato che: "i crediti degli istituti previdenziali per i contributi e le sanzioni civili dovuti in caso di omesso o ritardato pagamento contributivo discendono dalla legge e non hanno natura di sanzione affittiva;
pertanto ad essi non si applica la disciplina dettata per l'irrogazione e la contestazione delle sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, né è necessaria la previa contestazione degli addebiti" (Cassazione Sezione Lavoro n. 1257 del 21 gennaio 2005; v. anche Cass. n.
21863/2004).
Ne consegue che, essendo l'avviso di addebito opposto fondato su inadempimento di note di rettifica da DM10, esso va ritenuto legittimo, indipendentemente dalla previa notifica di alcun atto presupposto, non avendo parte ricorrente contestato la pretesa creditoria nel merito.
8. Alla luce delle superiori ragioni, le opposizioni vanno rigettate.
CP_
9. Stante la mancata costituzione dell' nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta le opposizioni;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4423/2019 R.G., alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 6192/2019
R.G., aventi ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di addebito”;
PROMOSSA DA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Luca Gemelli;
- OPPONENTE -
Contro
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore;
-OPPOSTO CONTUMACE-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso proposto in data 10.09.2019 l' , in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, spiegava opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820190014926470000, notificatole il 05.08.2019, con il quale l' le intimava il CP_2 pagamento di € 20.985,93 per il recupero di somme asseritamente dovute per l'inadempimento all'obbligo di rettifica dei contributi a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, relativamente al periodo 6-2017/10-2018.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'atto presupposto all'avviso di addebito impugnato, ossia la cartella/avviso relativo all'atto n. 3917, asseritamente notificato/a alla stessa nell'anno 2017. Deduceva che tale documento rappresentava l'atto originario sul quale l' fondava la propria pretesa creditoria, atteso che era dall'“Invito a CP_2 regolarizzare” notificato da a febbraio 2018 che la stessa aveva avuto, solo notizia, CP_2
1 dell'esistenza di questo cartella/avviso. Riferiva che trattavasi di richiesta di restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione contributiva (assunzioni effettuate ai sensi della
Legge n. 190/2014), di cui aveva usufruito in virtù della regolarità contributiva che Pt_2
in buona fede pensava di avere, ma che era risultata non essere tale a causa di quella cartella/avviso sopra citata/o. Sosteneva che tale atto non era mai stato notificato alla stessa, né la stessa lo aveva mai materialmente ricevuto ed era, pertanto, ragionevole ritenere che la notificazione fosse “avvenuta” presso la precedente sede legale.
Chiedeva pertanto l'annullamento- previa sospensione- dell'avviso di addebito opposto.
2.- Con successiva opposizione del 13.12.2019 parte ricorrente impugnava, per i medesimi motivi, l'avviso di addebito n. 36820190024410339000, notificato in data 03.12.2019, con il quale l' le intimava il pagamento di € 1.486,90 per il recupero di somme CP_2 asseritamente dovute per l'inadempimento all'obbligo di rettifica dei contributi a titolo di
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo novembre 2018. Chiedeva pertanto l'annullamento- previa sospensione- dell'avviso di addebito opposto. CP_ 3.- L' non si costituiva in entrambi i giudizi, sicché ne va dichiarata la contumacia.
4.- Le cause venivano riunite all'udienza del 6 luglio 2021.
5. L'udienza del 20.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito delle stesse, le cause vengono decise.
6. In via preliminare va ritenuta l'inammissibilità dell'opposizione iscritta al n. 4423/2019
R.G. atteso che, trattandosi di opposizione per motivi formali, inquadrabile nello schema dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avrebbe dovuto proporsi entro il termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso opposto. E invece, come dichiarato dalla stessa ricorrente, la notifica dell'avviso di addebito n. 36820190014926470000 è avvenuta in data 5 agosto 2019, mentre l'opposizione è stata iscritta a ruolo tardivamente, solo in data 10.09.2019.
7.- Ritenuta invece la tempestività dell'opposizione iscritta al n. 6192/2019, va rilevato che nel merito l'opponente non contesta la debenza delle somme richieste a titolo di contributi
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti con l'avviso di addebito impugnato, ma eccepisce l'inesistenza o comunque la nullità della notifica dell'avviso o cartella presupposto all'avviso di addebito opposto, di cui avrebbe avuto conoscenza solo attraverso l'invito a regolarizzare notificatole nel febbraio 2018.
Al riguardo si evidenzia che l'omessa notifica non determinerebbe affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo e tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione.
2 La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito.
L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/*avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n. 19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 in tema di ritardata consegna del ruolo al concessionario e di qualificazione dell'opposizione a cartella esattoriale;
v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N. 11722/2010).
In altre parole: l'omessa notifica sposta il termine di 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della cartella.
In sintesi, in ambito previdenziale il fatto costitutivo del diritto è e resta il fatto sostanziale dal quale deriva l'obbligo di contribuire (Cass. 27824/2009) e non gli atti di accertamento, che possono anche mancare, come quelli del procedimento di riscossione, il cui annullamento non inficia la pretesa creditoria (Cass. 14149/2012; Cass. n. 26395/2013).
Quindi non vi è alcun obbligo di notificare un previo avviso al contribuente e di invitarlo al contraddittorio.
CP_ Risultando del tutto infondata (rispetto ai crediti per contributi dell' l'opinione per la quale il ruolo sarebbe una sorta di strumento esclusivo ai fini della riscossione.
Più in generale la Suprema Corte ha affermato che: "i crediti degli istituti previdenziali per i contributi e le sanzioni civili dovuti in caso di omesso o ritardato pagamento contributivo discendono dalla legge e non hanno natura di sanzione affittiva;
pertanto ad essi non si applica la disciplina dettata per l'irrogazione e la contestazione delle sanzioni amministrative dalla L. n. 689 del 1981, né è necessaria la previa contestazione degli addebiti" (Cassazione Sezione Lavoro n. 1257 del 21 gennaio 2005; v. anche Cass. n.
21863/2004).
Ne consegue che, essendo l'avviso di addebito opposto fondato su inadempimento di note di rettifica da DM10, esso va ritenuto legittimo, indipendentemente dalla previa notifica di alcun atto presupposto, non avendo parte ricorrente contestato la pretesa creditoria nel merito.
8. Alla luce delle superiori ragioni, le opposizioni vanno rigettate.
CP_
9. Stante la mancata costituzione dell' nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
3 Definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone:
- rigetta le opposizioni;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Messina, 21.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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